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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione Specializzata Impresa
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Pompetti Gabriella Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in I grado al n. RG 2907/2024 trattenuta in decisione dal G.I. alla udienza del
18/09/2025 e promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Circonvallazione Spalato, n. 74/a, presso e nello studio dell'Avv. Gabriella Zuccarini (C.F.: ), del Foro di Teramo che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in calce all'atto di citazione depositato in data 30/05/2024, il quale unitamente al suo difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche nel corso del procedimento al seguente n. di fax 0861.254176 ed indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 [...]
Email_2
-attore-
CONTRO
pagina 1 di 12 - già – (c.f. , con sede in San BE Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del TR (AP), Via Val Tiberina n.73, in persona del suo legale rappresentante p.t. Dr.
[...]
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Piergiorgio D'Angelo (c.f. Controparte_3 C.F._3
del Foro di Ascoli Piceno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
San BE EL TR (AP) – Via San Giovanni Snc (pec: , e Email_3
comunque al domicilio digitale indicato: giusta procura alle liti allegata Email_3
mediante strumenti informatici, resa su separato foglio e da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/09/2024 ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.;
-convenuta-
OGGETTO: “Revoca senza giusta causa e preavviso di amministratore a tempo indeterminato: CP_4
risarcimento del danno ex art. 17125 c.c.”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 18/09/2025 i procuratori hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la società Parte_1
(già rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “voglia il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale adìto, contrariis reiectis: accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa della revoca dall'incarico e per
l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei danni in misura pari ad € 6.000,00. o nella misura
maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della revoca
all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite” (cfr. conclusioni rassegnate in citazione,
confermate e non modificate nella memoria depositata ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e riportate nella nota depositata ex art. 189 c.p.c. in data 18/06/2025).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa attorea deduceva che:
- Il aveva svolto l'incarico di amministratore unico della società convenuta dal mese di Parte_1
gennaio 2023 sino al 5 febbraio 2024.
- In particolare il , già amministratore della società che Parte_1 Controparte_5
deteneva il 100% le quote sociale della neo costituita (oggi CP_2 [...]
è stato nominato amministratore unico della nuova società a tempo CP_1
indeterminato (nomina ratificata data 23.2.2024: cfr doc. n. 1 e 2) ed aveva svolto pagina 2 di 12 ininterrottamente l'incarico percependo i compensi pattuiti pari a complessivi € 14.000,00 oltre accessori per i mesi di gennaiodicembre 2023 e gennaio-febbraio 2024 (doc. n. 3);
- In data 5 febbraio del 2024 l'assemblea dei soci aveva deliberato la revoca del Parte_1
dall'incarico di amministratore unico della società con decorrenza dalla data della delibera e con effetto immediato (doc. n. 4).
- La revoca dall'incarico deliberata dalla assemblea risulta priva della mancata espressa enunciazione delle ragioni della revoca e di giusta causa e senza congruo preavviso.
- Con nota pec in data 21.2.2024 l'istante ha richiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla disposta revoca (doc. n. 5). Tale nota è rimasta priva di riscontro;
- Secondo la S.C. “La revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta
in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa, ma, essendo il rapporto di
amministrazione riconducibile quale “species” a sé stante al “genus” del mandato, l'amministratore
revocato “ ante tempus” senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno per il principio posto
dall'art. 1725 co. cc” (ex multis Cass. Civ sez. I, 14.02.2023, n.4586);
- In sede giurisprudenziale era stato univocamente affermato che le ragioni che integrano la giusta causa dovevano essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che fosse possibile una successiva deduzione di ragioni ulteriori (Cass. civ sez. I, 06/10/2020,
n.21495; Cass. Civ. 2017/2018 e numerose altre).
- Nel caso in esame le ragioni della revoca non risultavano enunciate nel verbale di assemblea.
Dalla mancata espressa enunciazione delle ragioni della revoca derivava il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno;
- Il danno veniva quantificato in complessivi E. 6.000,00 corrispondente a sei mensilità del compenso deliberato per l'incarico per mancato preavviso oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 02/09/2024 si costituiva in giudizio la società
convenuta rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adìto, contrariis
reiectis, - rigettare integralmente la domanda spiegata nei confronti della convenuta Controparte_1
- già in quanto inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto, nell'an e nel quantum;
- Controparte_2
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate nella citata comparsa,
confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e riportate nella nota depositata ex art. 189 n. 1 c.p.c. in data 19/06/2025). pagina 3 di 12 In sintesi e per quanto d'interesse la difesa della società convenuta deduceva che:
- parte attrice aveva omesso di rappresentare compiutamente circostanze invece rilevanti, ed anzi dirimenti, le quali escludevano la sussistenza del diritto postulato dal . Parte_1
- In particolare, aveva totalmente omesso di rappresentare che il Dott. fosse al tempo Parte_1
dei fatti di causa, amministratore sia della società odierna convenuta – ripetiamo già
[...]
- sia del suo socio unico, ovvero la società , detentrice appunto CP_2 Controparte_5
del 100% delle partecipazioni di . CP_1
- Con delibera del 19.01.2024 (all.2), il Consiglio d'amministrazione della Controparte_5
procedeva alla revoca per giusta causa del Dott. dal ruolo di Amministratore Parte_1
ELegato (con ampiezza di poteri), illustrando analiticamente le motivazioni sottese, ciascuna delle quali ritenute motivo autosufficiente per la sussistenza della giusta causa della revoca e che al contempo, per la loro gravità, imponevano anche l'ulteriore valutazione sulla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti del revocando amministratore.
- Con deliberazione del 19.01.2024 (allegato n.3), reiterata con delibera del 14.02.2024 (allegato n.4), l'Assemblea dei Soci della revocava per giusta causa il Dr. dal CP_5 Parte_1
ruolo di Consigliere di Amministrazione.
- Tra le motivazioni enunciate vi erano fatti ed atti di mala gestio imputati al Dott. , Parte_1
ovvero condotte la cui contestata gravità era tale sia da minare il rapporto di fiducia alla base dell'incarico, nonché idonee a mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore.
- Per la circostanza appena illustrata, non si poteva certamente affermare, come invece ax adverso sostenuto, che nella fattispecie in esame era stata omessa l'enunciazione delle ragioni integranti la “giusta causa” e legittimanti la revoca senza preavviso dal ruolo di amministratore della partecipata o tantomeno vi fosse stata arbitrarietà CP_2
nell'esercizio della facoltà in capo alla società recedente.
- Le ragioni sottese ed inerenti la revoca dal ruolo di amministratore delegato e poi di consigliere in seno al socio unico , costituivano e costituiscono in re ipsa anche CP_5
giusta causa per la revoca dall'incarico di amministratore della società partecipata interamente dalla stessa, ovvero la (già) oggi Controparte_2 Controparte_1
pagina 4 di 12 - Circostanze e ragioni che venivano portate a conoscenza del Dott. anteriormente alla Parte_1
revoca dal ruolo di amministratore della avvenuta come da verbale di CP_2
Assemblea ordinaria, in data 5.02.2024.
- In definitiva il ruolo di A.U. del nell'ambito dell'interamente partecipata Parte_1 [...]
era “complementare”, del tutto “accessorio” al ruolo di A.D. della e CP_2 CP_5
ciò lo rendeva evidente anche la differenza di emolumenti allo stesso corrisposti in ragione dei due diversi ruoli (136.000 euro annui per la , 12.000 euro annui per la CP_5 [...]
. CP_2
- Tra le plurime, gravi vicende gestorie che avevano determinato la compagine proprietaria della all'interruzione dei rapporti con il , vi era appunto quella CP_5 Parte_1
relativa alla società e che purtroppo aveva coinvolto anche la CP_2 CP_5
in merito ad un contenzioso introdotto dalla società AT srl riguardante la
[...]
sottrazione di segreti industriali (rectius, diritti di privativa industriale) di questa,
asseritamente perpetrati dalla CP_2
- Quanto lamentato dalla AT era riferibile ad atti gestori interamente imputabili al
[...]
nella sua duplice veste di Amministratore Unico della e Amministratore Pt_1 CP_2
ELegato (con pienezza di poteri tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione),
che vedevano comunque oggi irresponsabilmente esposte entrambe le società ad azione risarcitoria introdotta presso il Tribunale Civile - Sezione specializzata delle Imprese del
L'Aquila (R.G.2050/2024) – procedura nella quale sono stati richiesti danni per oltre 7,7 milioni di euro
- Tutto ciò era in parte oggetto di altro giudizio pendente dinanzi all'intestato Ufficio (R.G.
n.2210/24), e sarebbe stato oggetto di precipua azione di responsabilità nei confronti del
[...]
. Pt_1
- All'epoca si attendevano responsabili e dignitose dimissione dell'A.U., mai pervenute.
- era inverosimile ritenere che il non avesse avuto perfetta conoscenza delle cause che Parte_1
avevano condotto alla sua ragionevole revoca;
- La Giurisprudenza citata dalla difesa attrice era del tutto inconferente, così come erronea e parziale risultava la ricostruzione fattuale operata a monte delle conclusioni in diritto;
pagina 5 di 12 - Infine, sia lo statuto di che, in senso conforme, la delibera di revoca del CP_1 [...]
prevedeva che l'incarico era a tempo indeterminato, salvo revoca, rendendo del tutto Pt_1
inutile la enunciazione della giusta causa di revoca.
Con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 11/09/2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. (entrambe le difese hanno provveduto al relativo deposito).
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14/11/2024
venivano rigettate tutte le richieste istruttorie per le motivazioni che ivi si richiamano e confermano integralmente e concessi i termini massimi di cui alla all'art. 189 c.p.c. nn. 1, 2 e 3 per il deposito delle rispettive memorie (si evidenzia che parte convenuta non ha insistito in sede di p.c. nelle prove richieste e non ammesse).
Entrambe le difese provvedevano al relativo deposito.
Si giungeva così alla udienza del 18/09/2025 all'esito della quale il GI riservava di riferire al Collegio
per la decisione.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito della controversia il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia fondata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In diritto va rilevato che:
- La S.C. con riferimento alle s.r.l. ha affermato che “la revoca dell'amministratore di società a
responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di
giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al
"genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al
risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione
statutaria o convenzionale in senso contrario” (cfr. anche in motivazione Cass. 2023 n. 4586 che a sua volta richiama anche Cass. Cass., sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1545);
- pertanto essendo riconducibile al rapporto di mandato quanto l'amministratore è stato nominato a tempo indeterminato trova applicazione l'art. 1725 comma 2 c.c. il quale recita: “se
il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento qualora non sia dato
un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa”;
- Come è noto per le società a responsabilità limitata il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la carica di amministratore, che quindi può essere nominato anche per un periodo superiore al triennio o a tempo indeterminato: rispetto all'atto di nomina degli pagina 6 di 12 amministratori l'art. 2475, co. 2 c.c. non prevede l'applicazione del secondo comma dell'art. 2383
c.c., in guisa da rendere palese la voluntas legis di potenziale indeterminatezza temporale del mandato di amministrazione per le s.r.l.;
- Dai rapporti contrattuali a tempo indeterminato le parti possono sciogliersi in vario modo,
perché non può imporsi un vincolo perpetuo, tanto più nel contesto societario, tenuto conto del rapporto di fiducia che lega i componenti dell'organo gestorio alla società.
- L'affidamento dell'incarico di amministratore a tempo indefinito, dunque, non esautora il potere dell'assemblea, la quale ben può procedere a revocarlo, finanche in assenza di giusta causa e/o di preavviso, senza che, per ciò solo, la delibera di revoca possa considerarsi viziata;
- La facoltà di revoca dell'assemblea dev'essere contemperata con la legittima aspettativa dell'amministratore di proseguire nell'incarico: al rapporto tra la società e l'amministratore nominato a tempo indeterminato trova applicazione l'art. 1725, co. 2 c.c., che attribuisce al soggetto revocato il diritto al risarcimento del danno se la revoca non è stata comunicata con congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
- La congruità del preavviso dev'essere valutata sulla base del tempo ragionevolmente necessario a consentire al revocato di trovare un incarico equivalente.
- In ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca – che è onere della società provare –
assumono rilievo tutte le circostanze sopravvenute, che non si risolvano in un mero dissenso verso l'operato dell'amministratore ma siano idonee a influire negativamente sul rapporto fiduciario alla base della nomina, facendo venir meno l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e sulle capacità del soggetto revocato.
- Secondo la pacifica giurisprudenza della S.C. “in tema di revoca dell'amministratore di società, la
giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti,
idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto;
nel secondo caso, essa consiste in
situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e
sempre che ricorra un quid pluris, cioè l'esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento (Cass.
civ. 23557 del 12 settembre 2008) riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione, in modo
tale da poter fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo allo stesso, quei requisiti di
avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere
l'amministratore di una società di capitali” (Cass. civ. n. 16526 del 5 agosto 2008; cass. 2012 n.
7425; Cass. 2013 n. 23381 ove si afferma: “la possibilità di revoca del mandato che l'art. 2383 c.c., pagina 7 di 12 comma 3, attribuisce all'assemblea richiedendo una giusta causa
consiste non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico
ma anche in fatti di carattere oggettivo che minino il pactum fiduciae elidendo l'affidamento riposto al
momento della nomina sulle attitudini e capacità dei gestori. Erra quindi la società ricorrente quando
ritiene che la Corte si doveva limitare ad accertare il venir meno del rapporto fiduciario perché tale
presupposto, che del resto è implicito nella delibera di revoca, è rilevante, ai fini di integrare una giusta
causa di revoca del mandato, solo quando i fatti che hanno determinato il venire meno dell'affidamento
siano oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini
gestionali dell'amministratore. Altrimenti lo scioglimento del rapporto fiduciario deriva da una
valutazione soggettiva della maggioranza che legittima da un lato il recesso ad nutum ma legittima
altresì l'amministratore a richiedere il risarcimento del danno”; cfr. anche Cass. 2020 n. 21495 ove si afferma: “Al riguardo, questa Corte ha chiarito che la giusta causa di revoca consiste nell'esistenza di
circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, siano o no provocate
dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento
dei compiti della carica, e dunque nella compromissione del "rapporto fiduciario" (Cass. 26 gennaio
2018, n. 2037; 23 marzo 2017, n. 7475;15 ottobre 2013, n. 23381; 14 maggio 2012, n. 7425; 5 agosto
2005, n. 16526; 7 agosto 2004, n. 15322; 21 novembre 1998, n. 11801; 22 giugno 1985, n. 3768). Non
sono sufficienti mere divergenze o attriti con gli altri amministratori, ove si tratti di contrasti rientranti
nella normale dialettica del consiglio di amministrazione, da risolversi all'interno di tale organo
collegiale (Cass. 22 giugno 1985, n. 3768), essendo dunque necessario che sia compromesso il rapporto
di fiducia, in ragione di fatti contestati integranti un grave inadempimento o una condotta contraria a
correttezza, tali da pregiudicare il pactum fiduciae”);
- Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare, senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori (sul punto si richiamo i principi pacifici espressi dalla S.C. con riferimento alal revoca dell'amministratore di s.p.a. che senza dubbio sono applicabili anche a quello delle s.r.l.; a tal riguardo la S.C. In tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, le ragioni che integrano
la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella
delibera assembleare che adotta tale decisione senza che sia possibile la successiva deduzione in sede
giudiziaria di ragioni ulteriori” (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2020 n. 21495; Cass.
23557/2008; Cass.2037/2018); pagina 8 di 12 - Si è in particolare precisato che: “L'indicazione di siffatte ragioni nella delibera è, invece, imposta
dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea, quindi dei soci, con la conseguenza che esse devono
essere espresse e valutate in detta sede, affinché l'adunanza possa consapevolmente determinarsi sulle
medesime, assumendo le determinazioni ritenute opportune, suscettibili di esporre la società ad obblighi
risarcitori. Ammettere che dette ragioni possano essere omesse, ovvero integrate successivamente, nel
corso del giudizio, significherebbe dunque consentire che le ragioni della revoca, la loro ponderazione e
valutazione in ordine all'incidenza sulla continuazione del rapporto, costituiscano oggetto di
valutazione da parte dei successivi amministratori e dei rappresentanti legali della società che difendono
in giudizio la società, rendendoli, sostanzialmente, arbitri di una decisione che spetta all'assemblea.
Peraltro, sotto un differente e concorrente profilo, siffatto differimento risulterebbe anche in contrasto
con l'obbligo di correttezza e buona fede che deve improntare lo svolgimento del rapporto”;
- quindi, grava sulla società l'onere di esporre dettagliatamente la motivazione, nella delibera assembleare, delle ragioni che giustificano la revoca per giusta causa, quale fatto costitutivo della facoltà della società di recedere senza incorrere nelle conseguenze risarcitorie (cfr. anche in motivazione Cass. 2008 n. 23557 ove si afferma le argomentazioni poste dall'assemblea a fondamento della decisione di revoca dell'amministratore per giusta causa posta devono essere indicate “in modo sufficientemente preciso nella delibera di revoca, mentre sono da evitare
delibere troppo generiche, suscettibili di essere poi dettagliate mediante addebiti specifici solo
successivamente”);
- Pertanto al fine dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di revoca, deva aversi riguardo alle sole ragioni evocate nel corso dell'assemblea, quali riportate nel relativo nel verbale dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio,
appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito (si rammenta che trattasi di un potere spettante all'assemblea in sede ordinaria, inderogabile ad altri organi e/o soggetti).
- La revoca in assenza di congruo preavviso e di giusta causa comporta l'obbligo per la società di corrispondere all'amministratore revocato l'indennità di mancato preavviso – quale conseguenza di un atto lecito dannoso – che dev'essere parametrata ai compensi che il soggetto revocato dall'incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso e che, in linea di massima, può̀ fare riferimento a sei mensilità. Esso viene, infatti, considerato come un periodo idoneo a contemperare la facoltà̀ dell'assemblea dei soci di revoca ad nutum dell'organo gestorio e pagina 9 di 12 l'aspettativa dell'amministratore nominato a tempo indeterminato di proseguire nel rapporto percependo il relativo compenso. (cfr. anche in giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli
Sezione Specializzata Imprese del 08/03/2023; Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata
Impresa del 12 Giugno 2024, n. 1960/2024; Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese
del 17/04/2024).
Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne discende che la revoca da amministratore unico della società convenuta del sig. non risulta sorretta da giusta causa Parte_1
in quanto nella delibera del 05/02/2024 non sono state esplicitate le ragioni poste a fondamento della suddetta decisione assembleare.
In particolare dalla documentazione depositata e dalle circostanze non contestate risulta accertato in fatto che:
- Il ha svolto l'incarico di amministratore unico della società convenuta dal mese di Parte_1
gennaio 2023 sino al 5 febbraio 2024;
- In particolare il è stato nominato amministratore unico della a Parte_1 Controparte_2
tempo indeterminato e fino a revoca con l'atto costitutivo del 12/01/2023 (cfr. doc. n. 1 fasc. att.;
nomina ratificata in data 23.2.2024: cfr doc. n. 2 e visura camerale depositata sub doc. n. 6 fasc.
att.);
- Con delibera del 05/02/2024 l'assemblea dei soci della predetta società (chiamata a decidere sulla revoca dell'amministratore unico e sulla nomina di nuovo amministratore come ai nn. 1 e 2
dell'ordine del giorno) ha revocato dalla carica di amministratore unico il dott. ; Parte_1
- Nella citata delibera non vengono esplicitate le ragioni della revoca (cfr. delibera depositata dalla difesa attorea sub. Doc. n. 4; tanto che il presente dichiarava: “l'amministratore preso atto Parte_1
della volontà dei soci pur non comprendendone le ragioni di tale revoca fa presente che ove del caso tutelerà
i propri diritti nelle opportune sedi”; nessuno dei soci presenti rispondeva a tale affermazione né
interveniva per illustrare le ragioni che avevano portato l'assemblea a deliberare la revoca dall'incarico di amministratore unico a tempo indeterminato).
Quindi l'assemblea dei soci della società convenuta non ha espresso né indicato nella delibera del
05/02/2024 le ragioni poste a fondamento della decisione di revoca del dalla carica di Parte_1
amministratore unico con effetto immediato.
Sono del tutto irrilevanti – per le ragioni in diritto appena sopra evidenziate- le giustificazioni addotte dalla difesa della società convenuta nella comparsa di risposta perché non riportate nel pagina 10 di 12 verbale di assemblea (non senza evidenziare l'assoluta irrilevanza in questa sede anche delle vicende relative al diverso rapporto intercorso fra la società e il in Controparte_5 Parte_1
quanto benché la sia socia della società convenuta resta pur sempre un Controparte_5
diverso e autonomo soggetto di diritto. Di qui la decisione di rigetto di tutte le prove richieste dalle parti con conseguente conferma dell'ordinanza istruttoria emessa dal G.I. rispetto alla quale fra l'altro nessuna delle parti in causa ha mai avanzato istanza motivata di revoca).
Infine va evidenziato che lo statuto e l'atto costitutivo della società convenuta nulla dice con riferimento alla ipotesi di revoca dell'amministratore né tanto meno prevede una deroga alla generale tutela apprestata dall'ordinamento in favore dell'amministratore revocato senza giusta causa (cfr. atto costitutivo e statuto depositati in atti;
cfr. sul punto quanto affermato dalla S.C.
nella sentenza del 2023 n. 4586 sopra citata).
Pertanto, sussiste il diritto ex art. 1725 comma 2 c.c. del di ottenere il risarcimento del Parte_1
danno nella misura richiesta ovvero E. 6.000,00 pari a mesi sei di mensilità per il mancato preavviso.
Infatti, è pacifico (perché non contestato) che il compenso del era pari ad E. 1.000,00 Parte_1
mensili (la stessa convenuta in comparsa alla pag. 6 precisa che il compenso ammontava ad E.
12.000 euro annui per la . Controparte_2
Si è già sopra detto che in questo caso il risarcimento del danno è da parametrarsi ai compensi che il soggetto revocato dall'incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso e che, in linea di massima, può̀ farsi riferimento a sei mensilità. Esso viene, infatti, considerato come un periodo idoneo a contemperare la facoltà̀ dell'assemblea dei soci di revoca ad nutum dell'organo gestorio e l'aspettativa dell'amministratore nominato a tempo indeterminato di proseguire nel rapporto percependo il relativo compenso.
Per cui la convenuta va condannata a risarcire all'attore la somma di E. 6.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 05/02/2024 alla data della presente sentenza;
sulla somma così rivalutata saranno dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano in favore dell'attore come da dispositivo ex Dm 147/2022 (valori medi) tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma ivi accertata come dovuta per cui lo scaglione applicabile è quello fino ad E. 26 mila) e alle attività processuali effettivamente espletate (per cui in assenza di attività istruttoria l'importo pagina 11 di 12 relativo alla fase “trattazione-istruzione” viene ridotto del 30%; la difesa attorea ha depositato nota spese in data 03/09/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 2907/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così
decide;
ACCOGLIE
La domanda attorea perché fondata per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CO
La società convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attore – per i titoli e per le causali di cui in motivazione- della somma di E. 6.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria dal 05/02/2024 alla data della presente sentenza e agli interessi sulla somma così rivalutata dalla presente sentenza al saldo;
CO
La società convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 4.573,00 a titolo di compenso professionale, E. 510,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 02/12/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Pompetti Gabriella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione Specializzata Impresa
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Pompetti Gabriella Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in I grado al n. RG 2907/2024 trattenuta in decisione dal G.I. alla udienza del
18/09/2025 e promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Circonvallazione Spalato, n. 74/a, presso e nello studio dell'Avv. Gabriella Zuccarini (C.F.: ), del Foro di Teramo che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in calce all'atto di citazione depositato in data 30/05/2024, il quale unitamente al suo difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche nel corso del procedimento al seguente n. di fax 0861.254176 ed indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 [...]
Email_2
-attore-
CONTRO
pagina 1 di 12 - già – (c.f. , con sede in San BE Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del TR (AP), Via Val Tiberina n.73, in persona del suo legale rappresentante p.t. Dr.
[...]
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Piergiorgio D'Angelo (c.f. Controparte_3 C.F._3
del Foro di Ascoli Piceno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
San BE EL TR (AP) – Via San Giovanni Snc (pec: , e Email_3
comunque al domicilio digitale indicato: giusta procura alle liti allegata Email_3
mediante strumenti informatici, resa su separato foglio e da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/09/2024 ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.;
-convenuta-
OGGETTO: “Revoca senza giusta causa e preavviso di amministratore a tempo indeterminato: CP_4
risarcimento del danno ex art. 17125 c.c.”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 18/09/2025 i procuratori hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la società Parte_1
(già rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “voglia il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale adìto, contrariis reiectis: accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa della revoca dall'incarico e per
l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei danni in misura pari ad € 6.000,00. o nella misura
maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della revoca
all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite” (cfr. conclusioni rassegnate in citazione,
confermate e non modificate nella memoria depositata ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e riportate nella nota depositata ex art. 189 c.p.c. in data 18/06/2025).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa attorea deduceva che:
- Il aveva svolto l'incarico di amministratore unico della società convenuta dal mese di Parte_1
gennaio 2023 sino al 5 febbraio 2024.
- In particolare il , già amministratore della società che Parte_1 Controparte_5
deteneva il 100% le quote sociale della neo costituita (oggi CP_2 [...]
è stato nominato amministratore unico della nuova società a tempo CP_1
indeterminato (nomina ratificata data 23.2.2024: cfr doc. n. 1 e 2) ed aveva svolto pagina 2 di 12 ininterrottamente l'incarico percependo i compensi pattuiti pari a complessivi € 14.000,00 oltre accessori per i mesi di gennaiodicembre 2023 e gennaio-febbraio 2024 (doc. n. 3);
- In data 5 febbraio del 2024 l'assemblea dei soci aveva deliberato la revoca del Parte_1
dall'incarico di amministratore unico della società con decorrenza dalla data della delibera e con effetto immediato (doc. n. 4).
- La revoca dall'incarico deliberata dalla assemblea risulta priva della mancata espressa enunciazione delle ragioni della revoca e di giusta causa e senza congruo preavviso.
- Con nota pec in data 21.2.2024 l'istante ha richiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla disposta revoca (doc. n. 5). Tale nota è rimasta priva di riscontro;
- Secondo la S.C. “La revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta
in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa, ma, essendo il rapporto di
amministrazione riconducibile quale “species” a sé stante al “genus” del mandato, l'amministratore
revocato “ ante tempus” senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno per il principio posto
dall'art. 1725 co. cc” (ex multis Cass. Civ sez. I, 14.02.2023, n.4586);
- In sede giurisprudenziale era stato univocamente affermato che le ragioni che integrano la giusta causa dovevano essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che fosse possibile una successiva deduzione di ragioni ulteriori (Cass. civ sez. I, 06/10/2020,
n.21495; Cass. Civ. 2017/2018 e numerose altre).
- Nel caso in esame le ragioni della revoca non risultavano enunciate nel verbale di assemblea.
Dalla mancata espressa enunciazione delle ragioni della revoca derivava il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno;
- Il danno veniva quantificato in complessivi E. 6.000,00 corrispondente a sei mensilità del compenso deliberato per l'incarico per mancato preavviso oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 02/09/2024 si costituiva in giudizio la società
convenuta rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adìto, contrariis
reiectis, - rigettare integralmente la domanda spiegata nei confronti della convenuta Controparte_1
- già in quanto inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto, nell'an e nel quantum;
- Controparte_2
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate nella citata comparsa,
confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e riportate nella nota depositata ex art. 189 n. 1 c.p.c. in data 19/06/2025). pagina 3 di 12 In sintesi e per quanto d'interesse la difesa della società convenuta deduceva che:
- parte attrice aveva omesso di rappresentare compiutamente circostanze invece rilevanti, ed anzi dirimenti, le quali escludevano la sussistenza del diritto postulato dal . Parte_1
- In particolare, aveva totalmente omesso di rappresentare che il Dott. fosse al tempo Parte_1
dei fatti di causa, amministratore sia della società odierna convenuta – ripetiamo già
[...]
- sia del suo socio unico, ovvero la società , detentrice appunto CP_2 Controparte_5
del 100% delle partecipazioni di . CP_1
- Con delibera del 19.01.2024 (all.2), il Consiglio d'amministrazione della Controparte_5
procedeva alla revoca per giusta causa del Dott. dal ruolo di Amministratore Parte_1
ELegato (con ampiezza di poteri), illustrando analiticamente le motivazioni sottese, ciascuna delle quali ritenute motivo autosufficiente per la sussistenza della giusta causa della revoca e che al contempo, per la loro gravità, imponevano anche l'ulteriore valutazione sulla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti del revocando amministratore.
- Con deliberazione del 19.01.2024 (allegato n.3), reiterata con delibera del 14.02.2024 (allegato n.4), l'Assemblea dei Soci della revocava per giusta causa il Dr. dal CP_5 Parte_1
ruolo di Consigliere di Amministrazione.
- Tra le motivazioni enunciate vi erano fatti ed atti di mala gestio imputati al Dott. , Parte_1
ovvero condotte la cui contestata gravità era tale sia da minare il rapporto di fiducia alla base dell'incarico, nonché idonee a mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore.
- Per la circostanza appena illustrata, non si poteva certamente affermare, come invece ax adverso sostenuto, che nella fattispecie in esame era stata omessa l'enunciazione delle ragioni integranti la “giusta causa” e legittimanti la revoca senza preavviso dal ruolo di amministratore della partecipata o tantomeno vi fosse stata arbitrarietà CP_2
nell'esercizio della facoltà in capo alla società recedente.
- Le ragioni sottese ed inerenti la revoca dal ruolo di amministratore delegato e poi di consigliere in seno al socio unico , costituivano e costituiscono in re ipsa anche CP_5
giusta causa per la revoca dall'incarico di amministratore della società partecipata interamente dalla stessa, ovvero la (già) oggi Controparte_2 Controparte_1
pagina 4 di 12 - Circostanze e ragioni che venivano portate a conoscenza del Dott. anteriormente alla Parte_1
revoca dal ruolo di amministratore della avvenuta come da verbale di CP_2
Assemblea ordinaria, in data 5.02.2024.
- In definitiva il ruolo di A.U. del nell'ambito dell'interamente partecipata Parte_1 [...]
era “complementare”, del tutto “accessorio” al ruolo di A.D. della e CP_2 CP_5
ciò lo rendeva evidente anche la differenza di emolumenti allo stesso corrisposti in ragione dei due diversi ruoli (136.000 euro annui per la , 12.000 euro annui per la CP_5 [...]
. CP_2
- Tra le plurime, gravi vicende gestorie che avevano determinato la compagine proprietaria della all'interruzione dei rapporti con il , vi era appunto quella CP_5 Parte_1
relativa alla società e che purtroppo aveva coinvolto anche la CP_2 CP_5
in merito ad un contenzioso introdotto dalla società AT srl riguardante la
[...]
sottrazione di segreti industriali (rectius, diritti di privativa industriale) di questa,
asseritamente perpetrati dalla CP_2
- Quanto lamentato dalla AT era riferibile ad atti gestori interamente imputabili al
[...]
nella sua duplice veste di Amministratore Unico della e Amministratore Pt_1 CP_2
ELegato (con pienezza di poteri tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione),
che vedevano comunque oggi irresponsabilmente esposte entrambe le società ad azione risarcitoria introdotta presso il Tribunale Civile - Sezione specializzata delle Imprese del
L'Aquila (R.G.2050/2024) – procedura nella quale sono stati richiesti danni per oltre 7,7 milioni di euro
- Tutto ciò era in parte oggetto di altro giudizio pendente dinanzi all'intestato Ufficio (R.G.
n.2210/24), e sarebbe stato oggetto di precipua azione di responsabilità nei confronti del
[...]
. Pt_1
- All'epoca si attendevano responsabili e dignitose dimissione dell'A.U., mai pervenute.
- era inverosimile ritenere che il non avesse avuto perfetta conoscenza delle cause che Parte_1
avevano condotto alla sua ragionevole revoca;
- La Giurisprudenza citata dalla difesa attrice era del tutto inconferente, così come erronea e parziale risultava la ricostruzione fattuale operata a monte delle conclusioni in diritto;
pagina 5 di 12 - Infine, sia lo statuto di che, in senso conforme, la delibera di revoca del CP_1 [...]
prevedeva che l'incarico era a tempo indeterminato, salvo revoca, rendendo del tutto Pt_1
inutile la enunciazione della giusta causa di revoca.
Con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 11/09/2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. (entrambe le difese hanno provveduto al relativo deposito).
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14/11/2024
venivano rigettate tutte le richieste istruttorie per le motivazioni che ivi si richiamano e confermano integralmente e concessi i termini massimi di cui alla all'art. 189 c.p.c. nn. 1, 2 e 3 per il deposito delle rispettive memorie (si evidenzia che parte convenuta non ha insistito in sede di p.c. nelle prove richieste e non ammesse).
Entrambe le difese provvedevano al relativo deposito.
Si giungeva così alla udienza del 18/09/2025 all'esito della quale il GI riservava di riferire al Collegio
per la decisione.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito della controversia il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia fondata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In diritto va rilevato che:
- La S.C. con riferimento alle s.r.l. ha affermato che “la revoca dell'amministratore di società a
responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di
giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al
"genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al
risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione
statutaria o convenzionale in senso contrario” (cfr. anche in motivazione Cass. 2023 n. 4586 che a sua volta richiama anche Cass. Cass., sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1545);
- pertanto essendo riconducibile al rapporto di mandato quanto l'amministratore è stato nominato a tempo indeterminato trova applicazione l'art. 1725 comma 2 c.c. il quale recita: “se
il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento qualora non sia dato
un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa”;
- Come è noto per le società a responsabilità limitata il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la carica di amministratore, che quindi può essere nominato anche per un periodo superiore al triennio o a tempo indeterminato: rispetto all'atto di nomina degli pagina 6 di 12 amministratori l'art. 2475, co. 2 c.c. non prevede l'applicazione del secondo comma dell'art. 2383
c.c., in guisa da rendere palese la voluntas legis di potenziale indeterminatezza temporale del mandato di amministrazione per le s.r.l.;
- Dai rapporti contrattuali a tempo indeterminato le parti possono sciogliersi in vario modo,
perché non può imporsi un vincolo perpetuo, tanto più nel contesto societario, tenuto conto del rapporto di fiducia che lega i componenti dell'organo gestorio alla società.
- L'affidamento dell'incarico di amministratore a tempo indefinito, dunque, non esautora il potere dell'assemblea, la quale ben può procedere a revocarlo, finanche in assenza di giusta causa e/o di preavviso, senza che, per ciò solo, la delibera di revoca possa considerarsi viziata;
- La facoltà di revoca dell'assemblea dev'essere contemperata con la legittima aspettativa dell'amministratore di proseguire nell'incarico: al rapporto tra la società e l'amministratore nominato a tempo indeterminato trova applicazione l'art. 1725, co. 2 c.c., che attribuisce al soggetto revocato il diritto al risarcimento del danno se la revoca non è stata comunicata con congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
- La congruità del preavviso dev'essere valutata sulla base del tempo ragionevolmente necessario a consentire al revocato di trovare un incarico equivalente.
- In ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca – che è onere della società provare –
assumono rilievo tutte le circostanze sopravvenute, che non si risolvano in un mero dissenso verso l'operato dell'amministratore ma siano idonee a influire negativamente sul rapporto fiduciario alla base della nomina, facendo venir meno l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e sulle capacità del soggetto revocato.
- Secondo la pacifica giurisprudenza della S.C. “in tema di revoca dell'amministratore di società, la
giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti,
idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto;
nel secondo caso, essa consiste in
situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e
sempre che ricorra un quid pluris, cioè l'esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento (Cass.
civ. 23557 del 12 settembre 2008) riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione, in modo
tale da poter fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo allo stesso, quei requisiti di
avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere
l'amministratore di una società di capitali” (Cass. civ. n. 16526 del 5 agosto 2008; cass. 2012 n.
7425; Cass. 2013 n. 23381 ove si afferma: “la possibilità di revoca del mandato che l'art. 2383 c.c., pagina 7 di 12 comma 3, attribuisce all'assemblea richiedendo una giusta causa
consiste non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico
ma anche in fatti di carattere oggettivo che minino il pactum fiduciae elidendo l'affidamento riposto al
momento della nomina sulle attitudini e capacità dei gestori. Erra quindi la società ricorrente quando
ritiene che la Corte si doveva limitare ad accertare il venir meno del rapporto fiduciario perché tale
presupposto, che del resto è implicito nella delibera di revoca, è rilevante, ai fini di integrare una giusta
causa di revoca del mandato, solo quando i fatti che hanno determinato il venire meno dell'affidamento
siano oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini
gestionali dell'amministratore. Altrimenti lo scioglimento del rapporto fiduciario deriva da una
valutazione soggettiva della maggioranza che legittima da un lato il recesso ad nutum ma legittima
altresì l'amministratore a richiedere il risarcimento del danno”; cfr. anche Cass. 2020 n. 21495 ove si afferma: “Al riguardo, questa Corte ha chiarito che la giusta causa di revoca consiste nell'esistenza di
circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, siano o no provocate
dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento
dei compiti della carica, e dunque nella compromissione del "rapporto fiduciario" (Cass. 26 gennaio
2018, n. 2037; 23 marzo 2017, n. 7475;15 ottobre 2013, n. 23381; 14 maggio 2012, n. 7425; 5 agosto
2005, n. 16526; 7 agosto 2004, n. 15322; 21 novembre 1998, n. 11801; 22 giugno 1985, n. 3768). Non
sono sufficienti mere divergenze o attriti con gli altri amministratori, ove si tratti di contrasti rientranti
nella normale dialettica del consiglio di amministrazione, da risolversi all'interno di tale organo
collegiale (Cass. 22 giugno 1985, n. 3768), essendo dunque necessario che sia compromesso il rapporto
di fiducia, in ragione di fatti contestati integranti un grave inadempimento o una condotta contraria a
correttezza, tali da pregiudicare il pactum fiduciae”);
- Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare, senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori (sul punto si richiamo i principi pacifici espressi dalla S.C. con riferimento alal revoca dell'amministratore di s.p.a. che senza dubbio sono applicabili anche a quello delle s.r.l.; a tal riguardo la S.C. In tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, le ragioni che integrano
la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella
delibera assembleare che adotta tale decisione senza che sia possibile la successiva deduzione in sede
giudiziaria di ragioni ulteriori” (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2020 n. 21495; Cass.
23557/2008; Cass.2037/2018); pagina 8 di 12 - Si è in particolare precisato che: “L'indicazione di siffatte ragioni nella delibera è, invece, imposta
dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea, quindi dei soci, con la conseguenza che esse devono
essere espresse e valutate in detta sede, affinché l'adunanza possa consapevolmente determinarsi sulle
medesime, assumendo le determinazioni ritenute opportune, suscettibili di esporre la società ad obblighi
risarcitori. Ammettere che dette ragioni possano essere omesse, ovvero integrate successivamente, nel
corso del giudizio, significherebbe dunque consentire che le ragioni della revoca, la loro ponderazione e
valutazione in ordine all'incidenza sulla continuazione del rapporto, costituiscano oggetto di
valutazione da parte dei successivi amministratori e dei rappresentanti legali della società che difendono
in giudizio la società, rendendoli, sostanzialmente, arbitri di una decisione che spetta all'assemblea.
Peraltro, sotto un differente e concorrente profilo, siffatto differimento risulterebbe anche in contrasto
con l'obbligo di correttezza e buona fede che deve improntare lo svolgimento del rapporto”;
- quindi, grava sulla società l'onere di esporre dettagliatamente la motivazione, nella delibera assembleare, delle ragioni che giustificano la revoca per giusta causa, quale fatto costitutivo della facoltà della società di recedere senza incorrere nelle conseguenze risarcitorie (cfr. anche in motivazione Cass. 2008 n. 23557 ove si afferma le argomentazioni poste dall'assemblea a fondamento della decisione di revoca dell'amministratore per giusta causa posta devono essere indicate “in modo sufficientemente preciso nella delibera di revoca, mentre sono da evitare
delibere troppo generiche, suscettibili di essere poi dettagliate mediante addebiti specifici solo
successivamente”);
- Pertanto al fine dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di revoca, deva aversi riguardo alle sole ragioni evocate nel corso dell'assemblea, quali riportate nel relativo nel verbale dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio,
appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito (si rammenta che trattasi di un potere spettante all'assemblea in sede ordinaria, inderogabile ad altri organi e/o soggetti).
- La revoca in assenza di congruo preavviso e di giusta causa comporta l'obbligo per la società di corrispondere all'amministratore revocato l'indennità di mancato preavviso – quale conseguenza di un atto lecito dannoso – che dev'essere parametrata ai compensi che il soggetto revocato dall'incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso e che, in linea di massima, può̀ fare riferimento a sei mensilità. Esso viene, infatti, considerato come un periodo idoneo a contemperare la facoltà̀ dell'assemblea dei soci di revoca ad nutum dell'organo gestorio e pagina 9 di 12 l'aspettativa dell'amministratore nominato a tempo indeterminato di proseguire nel rapporto percependo il relativo compenso. (cfr. anche in giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli
Sezione Specializzata Imprese del 08/03/2023; Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata
Impresa del 12 Giugno 2024, n. 1960/2024; Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese
del 17/04/2024).
Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne discende che la revoca da amministratore unico della società convenuta del sig. non risulta sorretta da giusta causa Parte_1
in quanto nella delibera del 05/02/2024 non sono state esplicitate le ragioni poste a fondamento della suddetta decisione assembleare.
In particolare dalla documentazione depositata e dalle circostanze non contestate risulta accertato in fatto che:
- Il ha svolto l'incarico di amministratore unico della società convenuta dal mese di Parte_1
gennaio 2023 sino al 5 febbraio 2024;
- In particolare il è stato nominato amministratore unico della a Parte_1 Controparte_2
tempo indeterminato e fino a revoca con l'atto costitutivo del 12/01/2023 (cfr. doc. n. 1 fasc. att.;
nomina ratificata in data 23.2.2024: cfr doc. n. 2 e visura camerale depositata sub doc. n. 6 fasc.
att.);
- Con delibera del 05/02/2024 l'assemblea dei soci della predetta società (chiamata a decidere sulla revoca dell'amministratore unico e sulla nomina di nuovo amministratore come ai nn. 1 e 2
dell'ordine del giorno) ha revocato dalla carica di amministratore unico il dott. ; Parte_1
- Nella citata delibera non vengono esplicitate le ragioni della revoca (cfr. delibera depositata dalla difesa attorea sub. Doc. n. 4; tanto che il presente dichiarava: “l'amministratore preso atto Parte_1
della volontà dei soci pur non comprendendone le ragioni di tale revoca fa presente che ove del caso tutelerà
i propri diritti nelle opportune sedi”; nessuno dei soci presenti rispondeva a tale affermazione né
interveniva per illustrare le ragioni che avevano portato l'assemblea a deliberare la revoca dall'incarico di amministratore unico a tempo indeterminato).
Quindi l'assemblea dei soci della società convenuta non ha espresso né indicato nella delibera del
05/02/2024 le ragioni poste a fondamento della decisione di revoca del dalla carica di Parte_1
amministratore unico con effetto immediato.
Sono del tutto irrilevanti – per le ragioni in diritto appena sopra evidenziate- le giustificazioni addotte dalla difesa della società convenuta nella comparsa di risposta perché non riportate nel pagina 10 di 12 verbale di assemblea (non senza evidenziare l'assoluta irrilevanza in questa sede anche delle vicende relative al diverso rapporto intercorso fra la società e il in Controparte_5 Parte_1
quanto benché la sia socia della società convenuta resta pur sempre un Controparte_5
diverso e autonomo soggetto di diritto. Di qui la decisione di rigetto di tutte le prove richieste dalle parti con conseguente conferma dell'ordinanza istruttoria emessa dal G.I. rispetto alla quale fra l'altro nessuna delle parti in causa ha mai avanzato istanza motivata di revoca).
Infine va evidenziato che lo statuto e l'atto costitutivo della società convenuta nulla dice con riferimento alla ipotesi di revoca dell'amministratore né tanto meno prevede una deroga alla generale tutela apprestata dall'ordinamento in favore dell'amministratore revocato senza giusta causa (cfr. atto costitutivo e statuto depositati in atti;
cfr. sul punto quanto affermato dalla S.C.
nella sentenza del 2023 n. 4586 sopra citata).
Pertanto, sussiste il diritto ex art. 1725 comma 2 c.c. del di ottenere il risarcimento del Parte_1
danno nella misura richiesta ovvero E. 6.000,00 pari a mesi sei di mensilità per il mancato preavviso.
Infatti, è pacifico (perché non contestato) che il compenso del era pari ad E. 1.000,00 Parte_1
mensili (la stessa convenuta in comparsa alla pag. 6 precisa che il compenso ammontava ad E.
12.000 euro annui per la . Controparte_2
Si è già sopra detto che in questo caso il risarcimento del danno è da parametrarsi ai compensi che il soggetto revocato dall'incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso e che, in linea di massima, può̀ farsi riferimento a sei mensilità. Esso viene, infatti, considerato come un periodo idoneo a contemperare la facoltà̀ dell'assemblea dei soci di revoca ad nutum dell'organo gestorio e l'aspettativa dell'amministratore nominato a tempo indeterminato di proseguire nel rapporto percependo il relativo compenso.
Per cui la convenuta va condannata a risarcire all'attore la somma di E. 6.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 05/02/2024 alla data della presente sentenza;
sulla somma così rivalutata saranno dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano in favore dell'attore come da dispositivo ex Dm 147/2022 (valori medi) tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma ivi accertata come dovuta per cui lo scaglione applicabile è quello fino ad E. 26 mila) e alle attività processuali effettivamente espletate (per cui in assenza di attività istruttoria l'importo pagina 11 di 12 relativo alla fase “trattazione-istruzione” viene ridotto del 30%; la difesa attorea ha depositato nota spese in data 03/09/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 2907/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così
decide;
ACCOGLIE
La domanda attorea perché fondata per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CO
La società convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attore – per i titoli e per le causali di cui in motivazione- della somma di E. 6.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria dal 05/02/2024 alla data della presente sentenza e agli interessi sulla somma così rivalutata dalla presente sentenza al saldo;
CO
La società convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 4.573,00 a titolo di compenso professionale, E. 510,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 02/12/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Pompetti Gabriella
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