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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/07/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Prima sezione civile
Il Consigliere designato
Dott.ssa Desirè Perego ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 216/2024 R.G.
promossa da
Avv. FRANCESCO BRACCIANI in proprio (C.F. ) elettivamente C.F._1
domiciliato presso il proprio studio in via Giusti n. 3 a Torino ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso quale difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio, art. 15 D.lgs 150/11
conclusioni dell'opponente:
“Voglia codesto Ecc.mo Presidente in principalità riformare il decreto impugnato, liquidando a favore dell'esponente, fermo quanto già riconosciuto per la fase di studio, anche quanto previsto dalla tariffa professionale per la fase introduttiva (oltre 15% per spese forfetarie) in subordine sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 DPR 115/2002 per violazione degli artt. 3, 36 e 113 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non prevede la retroattività degli effetti dell'ammissione al beneficio nel caso in cui l'imputato difeso di ufficio ottenga (anche) in un momento successivo l'ammissione al beneficio. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato l'Avv. Francesco Bracciani proponeva opposizione avverso il decreto con cui in data 03.01.24 la Corte d'Appello di Torino, sezione terza penale, gli aveva liquidato a titolo di compenso per l'attività prestata quale difensore di (imputato nel procedimento 6211/22 R.G. App. ammesso al gratuito Controparte_2 patrocinio=, la somma di € 630,33 (oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA) pari ad €
236,50 per la fase di studio, € 709,00 per la fase decisoria così per € 945,50 poi ridotti di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del DPR 115/02. Quale unica ragione di opposizione, il ricorrente lamentava la mancata liquidazione, da parte della Corte d'Appello, del compenso richiesto per la fase introduttiva (€ 472,50 da ridurre di 1/3).
Pur essendo, invero, pacifico che la richieste di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato (poi accolta) era intervenuta dopo il deposito dell'atto di appello e, quindi, dopo lo svolgimento della fase introduttiva, secondo l'opponente la Corte avrebbe applicato l'art. 109 del DPR 115/02 (che prevede l'irretroattività degli effetti dell'ammissione al beneficio) in guisa tale da determinare la violazione o, comunque, la disapplicazione degli artt. 369 bis comma 2 c.p.p., 85 e 116 del DPR 115/02.
Assume, invero, il ricorrente che nel caso in cui l'imputato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato non da subito, ma durante il processo, abbia omesso di pagare il compenso al difensore d'ufficio (compenso al cui pagamento è tenuto ai sensi dell'art. 369 bis c.p.p.), quest'ultimo si troverebbe nell'impossibilità di chiedere al Giudice la liquidazione a carico dell'Erario a ciò ostandovi:
− l'art. 116 co. 2 del DPR 115/02 che esclude la ripetibilità da parte dell'Erario delle somme corrisposte al difensore d'ufficio dell'insolvente che abbia poi chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
− l'art. 85 del DPR 115/02 che stabilisce che il difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio non può chiedere e percepire dal suo assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo diversi da quelli previsti dal decreto stesso, incorrendo, in caso contrario, in un grave illecito disciplinare.
Il difensore si troverebbe, quindi, impossibilitato a rivolgersi al Giudice civile per ottenere dal proprio assistito quanto dovuto (nel caso in esame) per la fase introduttiva a ciò ostandovi l'art. 85 cit. essendo tale procedura, peraltro, inutile, perché lo Stato ai sensi dell'art. 116 cit. non avrebbe, comunque, avuto la possibilità di rivalersi sull'imputato, perché successivamente ammesso al patrocinio a spese dello stato.
Alla liquidazione, secondo l'opponente, avrebbe, quindi, dovuto provvedere il Giudice penale, non potendosi pretendere dal difensore lo svolgimento della sua attività professionale a titolo gratuito.
In subordine la difesa chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del DPR 115/02 per violazione degli artt. 3, 36 e 13 Cost. nella parte in cui non prevede la
2 retroattività degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, posto che, in applicazione del combinato disposto delle norme sopra citate, il difensore parrebbe non avere diritto alla retribuzione per l'attività prestata come difensore dell'imputato successivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Formulava, quindi, le conclusioni sopra trascritte, che ribadiva all'udienza del 21.05.24, ove nessuno si costituiva per il Ministero della Giustizia che veniva dichiarato contumace.
L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad illustrare. Si deve, innanzitutto, rilevare come le norme citate dall'opponente non siano tutte rilevanti nel caso di specie: l'art. 116 co. 1 del DPR 115/02 regola, infatti, il caso del difensore d'ufficio dell'imputato insolvente e pone la sua retribuzione a carico dell'Erario a condizione che dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Il comma 2 prevede che, in tal caso, l'Erario abbia “il diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”. Diversamente da quanto opinato dall'opponente, tale secondo comma non pone alcun limite al diritto del difensore d'ufficio dell'insolvente di ottenere il pagamento del proprio compenso dall'Erario, ma prevede solo, in favore dello Stato, un diritto di ripetizione di quanto anticipato. La norma si limita, invero, a regolare i rapporti economici tra lo Stato e l'imputato facendo sì che un imputato che non abbia retribuito il proprio difensore d'ufficio e che non versi nelle condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sia chiamato a rimborsare all'Erario le somme da questo anticipate. In ogni caso, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, in capo allo Stato di un diritto alla ripetizione delle somme versate al difensore d'ufficio dell'imputato insolvente, il difensore d'ufficio ha, ai sensi dell'art. 116 co. 1 del DPR 115/02, il diritto di ottenere dall'Erario il pagamento del proprio compenso previo esperimento delle procedure di recupero del proprio credito professionale.
Ciò che occorre, quindi, verificare è se l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato (non sin dall'inizio ma) nel corso del processo, impedisca al difensore d'ufficio di ottenere il pagamento di quanto di spettanza per l'attività svolta prima di tale ammissione, pagamento che grava, innanzitutto, sull'imputato e, qualora costui sia insolvente, sempre sull'Erario (ai sensi dell'art. 116).
Ritiene la Corte che a ciò non osti la disposizione dell'art. 85 del DPR 115/02 che stabilisce che “1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale”. Tale norma non può, infatti, che riferirsi a quei compensi che vengono liquidati al difensore e
3 che sono posti a carico dell'Erario nel rispetto delle condizioni previste dal decreto stesso vale a dire, per quel che rileva nel presente caso, per le attività svolte dopo l'ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio ed in costanza di tale ammissione (art. 109) e per le attività per cui il difensore d'ufficio non abbia ottenuto il pagamento del suo compenso dal suo assistito nonostante abbia esperito le procedure per il recupero del medesimo (art. 116).
È, invero, fatto divieto al difensore, che abbia il diritto di ottenere (in caso di ammissione al gratuito patrocinio) o abbia ottenuto (in caso di insolvenza) il pagamento del proprio compenso dall'Erario di pattuire o di rivolgere ulteriori richieste di pagamento al suo assistito per le medesime attività.
Nulla vieta, invece, al difensore di chiedere al proprio assistito il pagamento del suo compenso professionale per le attività diverse da quelle 'coperte' dal pagamento a carico dell'Erario. Si ritiene, quindi, che il complesso normativo di riferimento – nonostante l'irretroattività dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 109 del DPR 115/02 - non determini ai danni del difensore l'impossibilità di ottenere il pagamento delle proprie spettanze in relazione alle attività svolte in favore dell'imputato prima di tale ammissione. Egli potrà, invero, chiedere il pagamento del suo compenso all'imputato e, qualora sia un difensore d'ufficio e non riesca a ottenere il pagamento nonostante abbia intrapreso le procedure per il recupero del suo credito, potrà chiedere che il suo pagamento sia posto a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 116.
Per le suesposte ragioni si ritiene che l'opposizione sia infondata poiché il Giudice penale non poteva liquidare in favore dell'Avv. Bracciani il compenso per l'attività svolta quale difensore dell'imputato prima dell'ammissione di quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato ostandovi il disposto di cui all'art. 109 del DPR 115/02. Nessuna istanza di liquidazione del compenso quale difensore d'ufficio dell'insolvente è stata (fino ad ora) presentata dall'opponente; tale istanza sarebbe, tuttavia, ammissibile nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 116 cit. non ostandovi quanto stabilito dal secondo comma del medesimo articolo né quanto stabilito dall'art. 85 del medesimo decreto. Ciò esclude che si possa dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 109 nei termini prospettati dalla difesa non imponendo tale norma al difensore di svolgere parte della sua attività a titolo gratuito.
L'opposizione viene, quindi, rigettata. Nulla in punto spese non essendosi il CP_1 costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso
4
emesso dalla Corte d'Appello di Torino, terza in data 03.01.24 nel procedimento 6211/22 a carico di Controparte_2
2. Nulla in punto spese.
Così deciso a Torino in data 14.06.24
Il Consigliere designato
Dott.ssa Desirè Perego
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Prima sezione civile
Il Consigliere designato
Dott.ssa Desirè Perego ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 216/2024 R.G.
promossa da
Avv. FRANCESCO BRACCIANI in proprio (C.F. ) elettivamente C.F._1
domiciliato presso il proprio studio in via Giusti n. 3 a Torino ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso quale difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio, art. 15 D.lgs 150/11
conclusioni dell'opponente:
“Voglia codesto Ecc.mo Presidente in principalità riformare il decreto impugnato, liquidando a favore dell'esponente, fermo quanto già riconosciuto per la fase di studio, anche quanto previsto dalla tariffa professionale per la fase introduttiva (oltre 15% per spese forfetarie) in subordine sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 DPR 115/2002 per violazione degli artt. 3, 36 e 113 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non prevede la retroattività degli effetti dell'ammissione al beneficio nel caso in cui l'imputato difeso di ufficio ottenga (anche) in un momento successivo l'ammissione al beneficio. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato l'Avv. Francesco Bracciani proponeva opposizione avverso il decreto con cui in data 03.01.24 la Corte d'Appello di Torino, sezione terza penale, gli aveva liquidato a titolo di compenso per l'attività prestata quale difensore di (imputato nel procedimento 6211/22 R.G. App. ammesso al gratuito Controparte_2 patrocinio=, la somma di € 630,33 (oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA) pari ad €
236,50 per la fase di studio, € 709,00 per la fase decisoria così per € 945,50 poi ridotti di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del DPR 115/02. Quale unica ragione di opposizione, il ricorrente lamentava la mancata liquidazione, da parte della Corte d'Appello, del compenso richiesto per la fase introduttiva (€ 472,50 da ridurre di 1/3).
Pur essendo, invero, pacifico che la richieste di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato (poi accolta) era intervenuta dopo il deposito dell'atto di appello e, quindi, dopo lo svolgimento della fase introduttiva, secondo l'opponente la Corte avrebbe applicato l'art. 109 del DPR 115/02 (che prevede l'irretroattività degli effetti dell'ammissione al beneficio) in guisa tale da determinare la violazione o, comunque, la disapplicazione degli artt. 369 bis comma 2 c.p.p., 85 e 116 del DPR 115/02.
Assume, invero, il ricorrente che nel caso in cui l'imputato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato non da subito, ma durante il processo, abbia omesso di pagare il compenso al difensore d'ufficio (compenso al cui pagamento è tenuto ai sensi dell'art. 369 bis c.p.p.), quest'ultimo si troverebbe nell'impossibilità di chiedere al Giudice la liquidazione a carico dell'Erario a ciò ostandovi:
− l'art. 116 co. 2 del DPR 115/02 che esclude la ripetibilità da parte dell'Erario delle somme corrisposte al difensore d'ufficio dell'insolvente che abbia poi chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
− l'art. 85 del DPR 115/02 che stabilisce che il difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio non può chiedere e percepire dal suo assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo diversi da quelli previsti dal decreto stesso, incorrendo, in caso contrario, in un grave illecito disciplinare.
Il difensore si troverebbe, quindi, impossibilitato a rivolgersi al Giudice civile per ottenere dal proprio assistito quanto dovuto (nel caso in esame) per la fase introduttiva a ciò ostandovi l'art. 85 cit. essendo tale procedura, peraltro, inutile, perché lo Stato ai sensi dell'art. 116 cit. non avrebbe, comunque, avuto la possibilità di rivalersi sull'imputato, perché successivamente ammesso al patrocinio a spese dello stato.
Alla liquidazione, secondo l'opponente, avrebbe, quindi, dovuto provvedere il Giudice penale, non potendosi pretendere dal difensore lo svolgimento della sua attività professionale a titolo gratuito.
In subordine la difesa chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del DPR 115/02 per violazione degli artt. 3, 36 e 13 Cost. nella parte in cui non prevede la
2 retroattività degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, posto che, in applicazione del combinato disposto delle norme sopra citate, il difensore parrebbe non avere diritto alla retribuzione per l'attività prestata come difensore dell'imputato successivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Formulava, quindi, le conclusioni sopra trascritte, che ribadiva all'udienza del 21.05.24, ove nessuno si costituiva per il Ministero della Giustizia che veniva dichiarato contumace.
L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad illustrare. Si deve, innanzitutto, rilevare come le norme citate dall'opponente non siano tutte rilevanti nel caso di specie: l'art. 116 co. 1 del DPR 115/02 regola, infatti, il caso del difensore d'ufficio dell'imputato insolvente e pone la sua retribuzione a carico dell'Erario a condizione che dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Il comma 2 prevede che, in tal caso, l'Erario abbia “il diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”. Diversamente da quanto opinato dall'opponente, tale secondo comma non pone alcun limite al diritto del difensore d'ufficio dell'insolvente di ottenere il pagamento del proprio compenso dall'Erario, ma prevede solo, in favore dello Stato, un diritto di ripetizione di quanto anticipato. La norma si limita, invero, a regolare i rapporti economici tra lo Stato e l'imputato facendo sì che un imputato che non abbia retribuito il proprio difensore d'ufficio e che non versi nelle condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sia chiamato a rimborsare all'Erario le somme da questo anticipate. In ogni caso, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, in capo allo Stato di un diritto alla ripetizione delle somme versate al difensore d'ufficio dell'imputato insolvente, il difensore d'ufficio ha, ai sensi dell'art. 116 co. 1 del DPR 115/02, il diritto di ottenere dall'Erario il pagamento del proprio compenso previo esperimento delle procedure di recupero del proprio credito professionale.
Ciò che occorre, quindi, verificare è se l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato (non sin dall'inizio ma) nel corso del processo, impedisca al difensore d'ufficio di ottenere il pagamento di quanto di spettanza per l'attività svolta prima di tale ammissione, pagamento che grava, innanzitutto, sull'imputato e, qualora costui sia insolvente, sempre sull'Erario (ai sensi dell'art. 116).
Ritiene la Corte che a ciò non osti la disposizione dell'art. 85 del DPR 115/02 che stabilisce che “1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale”. Tale norma non può, infatti, che riferirsi a quei compensi che vengono liquidati al difensore e
3 che sono posti a carico dell'Erario nel rispetto delle condizioni previste dal decreto stesso vale a dire, per quel che rileva nel presente caso, per le attività svolte dopo l'ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio ed in costanza di tale ammissione (art. 109) e per le attività per cui il difensore d'ufficio non abbia ottenuto il pagamento del suo compenso dal suo assistito nonostante abbia esperito le procedure per il recupero del medesimo (art. 116).
È, invero, fatto divieto al difensore, che abbia il diritto di ottenere (in caso di ammissione al gratuito patrocinio) o abbia ottenuto (in caso di insolvenza) il pagamento del proprio compenso dall'Erario di pattuire o di rivolgere ulteriori richieste di pagamento al suo assistito per le medesime attività.
Nulla vieta, invece, al difensore di chiedere al proprio assistito il pagamento del suo compenso professionale per le attività diverse da quelle 'coperte' dal pagamento a carico dell'Erario. Si ritiene, quindi, che il complesso normativo di riferimento – nonostante l'irretroattività dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 109 del DPR 115/02 - non determini ai danni del difensore l'impossibilità di ottenere il pagamento delle proprie spettanze in relazione alle attività svolte in favore dell'imputato prima di tale ammissione. Egli potrà, invero, chiedere il pagamento del suo compenso all'imputato e, qualora sia un difensore d'ufficio e non riesca a ottenere il pagamento nonostante abbia intrapreso le procedure per il recupero del suo credito, potrà chiedere che il suo pagamento sia posto a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 116.
Per le suesposte ragioni si ritiene che l'opposizione sia infondata poiché il Giudice penale non poteva liquidare in favore dell'Avv. Bracciani il compenso per l'attività svolta quale difensore dell'imputato prima dell'ammissione di quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato ostandovi il disposto di cui all'art. 109 del DPR 115/02. Nessuna istanza di liquidazione del compenso quale difensore d'ufficio dell'insolvente è stata (fino ad ora) presentata dall'opponente; tale istanza sarebbe, tuttavia, ammissibile nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 116 cit. non ostandovi quanto stabilito dal secondo comma del medesimo articolo né quanto stabilito dall'art. 85 del medesimo decreto. Ciò esclude che si possa dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 109 nei termini prospettati dalla difesa non imponendo tale norma al difensore di svolgere parte della sua attività a titolo gratuito.
L'opposizione viene, quindi, rigettata. Nulla in punto spese non essendosi il CP_1 costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso
4
emesso dalla Corte d'Appello di Torino, terza in data 03.01.24 nel procedimento 6211/22 a carico di Controparte_2
2. Nulla in punto spese.
Così deciso a Torino in data 14.06.24
Il Consigliere designato
Dott.ssa Desirè Perego
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