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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale, in persona dei magistrati
Dr.ssa Silvia Vitrò Presidente e rel.
Dr. Ludovico Sburlati Giudice
Dr.ssa Marisa Gallo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5383/2023 promossa da:
(C.F. / P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. MASSIMILIANO BRUGNOLETTI
ATTORE
Contro
pagina 1 di 25 (C.F. / P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. ANDREA CASTELNUOVO
CONVENUTA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche, inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa: in via principale:
a) accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la violazione dell'iter procedimentale disciplinato dall'art. 38 del Capitolato e/o l'inesistenza degli inadempimenti contestati
e/o l'esclusione della responsabilità della nell'esecuzione del Parte_1
contratto d'appalto di servizio di pulizia e disinfezione degli immobili comunali,
e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullamento
e/o la revoca dei provvedimenti applicativi di penali emanati e/o emanandi, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alla restituzione dell'importo nelle more già versato dall'attrice, oltre interessi legali e/o ex d.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria ove applicabili;
in via subordinata
c) accertata l'esecuzione della prestazione e/o la sproporzione della penalità applicate, ridurre, all'esito delle risultanze istruttorie e/o in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., le penali applicate, e per l'effetto condannare l'Amministrazione,
pagina 2 di 25 alla restituzione del maggior importo già percepito, oltre interessi legali e/o ex D.Lgs.
231/2002 e rivalutazione monetaria ove applicabili.
Con condanna alla refusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con riserva di agire in separata sede per eventuali danni subendi dalla Parte_1
derivanti dall'irrogazione delle penali oggetto del presente giudizio.
In via istruttoria: si allegano i documenti citati, come da separato elenco, con ogni più ampia riserva di eccepire, dedurre e articolare ulteriori mezzi istruttori nei termini di legge.”.
Per il convenuto:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale in via istruttoria, ammettere le prove testimoniali dedotte con la memoria 183 II, le prove testimoniali contrarie dedotte con la nostra memoria 183 III, revocando il provvedimento di rigetto del 4 agosto 2024 qualora ritenuto utile ai fini della decisione;
nel merito, rigettare ogni domanda formulata dalla società attrice nei confronti del
; con condanna dell'attrice alla rifusione di spese ed onorari di Controparte_1
giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 28/2/2023 d'ora in avanti Parte_1
“ ) conveniva in giudizio il (d'ora in avanti anche Pt_1 Controparte_1
“ ) riferendo che: CP_2
- il Comune di aveva indetto una procedura aperta di appalto per il servizio di CP
pulizia e disinfezione degli immobili comunali nel periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio
2027;
- l'appalto era stato affidato all'odierna attrice;
pagina 3 di 25 - il servizio aveva avuto inizio il 1/3/2022, prima della sottoscrizione del contratto avvenuta il 7/4/2022;
- il 12/4/2022 il Comune aveva segnalato disservizi presso il Palazzo Centrale riferiti al giorno precedente e aveva immediatamente provveduto al ripristino, dandone Pt_1
comunicazione il 13/4/2022;
- il 13/4/2023 il alla luce della comunicazione di cui sopra, aveva rilevato CP
come la avesse ammesso la mancata prestazione addebitatale, che il ripristino Pt_1
fosse avvenuto nell'ambito dell'ordinario servizio del giorno successivo e non con un intervento ad hoc e, infine, che le motivazioni addotte dalla non fossero da Pt_1
ritenersi ammissibili;
- il non aveva tuttavia applicato alcuna penalità, pur manifestando l'intenzione CP
di conservare la nota quale precedente per eventuali contestazioni;
- lo stato dei luoghi rilevato nel Palazzo comunale era in realtà stato determinato dal forte vento registrato nel fine settimana, che aveva dilatato i tempi previsti per la pulizia del portico determinando un ritardo rispetto alle ordinarie tempistiche;
- il non aveva proceduto ad una contestazione formale secondo quanto previsto CP
dall'art. 38 del Capitolato speciale d'appalto e, ciononostante, aveva comunque Pt_1
provveduto al ripristino entro il termine di 24 ore previsto dallo stesso CSA;
- trattandosi di segnalazione informale, non aveva ritenuto necessario fornire Pt_1
controdeduzioni dettagliate;
- in data 12/5/2022, le parti si erano incontrate su convocazione del Comune per discutere di alcune asserite criticità nell'esecuzione dell'appalto, ossia la redazione di un programma di attività superficiale e non conforme agli atti di gara, la mancata attivazione del portale offerto in sede di gara e l'esecuzione solo parziale delle pulizie iniziali pattuite;
- tali criticità erano state ribadite in un nuovo incontro svoltosi in data 20/9/2022, all'esito del quale le parti concordavano modalità per la risoluzione delle problematiche;
pagina 4 di 25 - in data 17/10/2022 il con nota prot. n. 0046471/2022, aveva elevato formale CP
contestazione di inadempimento, a cui aveva replicato fornendo Pt_1
controdeduzioni in data 26/10/2022;
- il 30/11/2022 il Comune aveva notificato il provvedimento n. 0054732/2022 con il quale aveva comunicato l'applicazione di penali pari a € 16.790,00;
- le contestazioni contenute nel provvedimento erano da considerarsi tardive, poiché effettuate ben oltre il termine di 5 giorni dalla data della presunta inadempienza, da ritenersi decadenziale;
- anche a voler riconoscere il carattere di contestazione formale alla comunicazione informale del 12/4/2022, il termine previsto non sarebbe comunque stato rispettato;
- le pulizie iniziali erano in ogni caso state regolarmente eseguite presso il Palazzo
Comunale, l'Anagrafe, il Teatrino, la Sala Consiglio, lo Sportello Unico Polivalente,
Palazzo Einaudi, la Biblioteca e la Polizia Locale;
- il aveva applicato una penale di € 2.500,00 per via della omessa indicazione, CP
da parte di de “i giorni, gli orari e gli operatori, distintamente per ogni plesso, Pt_1
che avrebbero eseguito i lavori”, nonostante si fosse detta disponibile ad Pt_1
integrare le eventuali informazioni mancanti, contravvenendo pertanto ai previsti doveri di correttezza, buona fede e leale collaborazione;
- le schede sui controlli mensili, sulle pulizie periodiche e a chiamata e sulla pulizia del personale erano state fornite da in allegato alle controdeduzioni e, in ogni caso, Pt_1
erano disponibili da settembre 2022 nell'area all'uopo dedicata del Sistema informatico;
- non era accoglibile il rilievo del secondo cui la aveva inviato le CP Pt_1
schede inerenti lo stesso periodo di esecuzione in due diversi momenti, non coerenti tra loro e reciprocamente eludenti, poiché il secondo invio integrava semplicemente la documentazione trasmessa con il primo secondo modalità concordate per le vie brevi tra e e autorizzate dalla stessa Dirigente del CP Pt_1 CP
- in ogni caso, l'invio delle schede in oggetto era una mera condizione per procedere al pagamento, non un disservizio da cui far discendere l'applicazione di penali;
pagina 5 di 25 - il ritardo nella trasmissione del programma degli interventi periodici era da imputare alla necessità di concordare con il il modello di POG più congeniale alle CP
necessità di quest'ultimo, come concordato tra le parti stesse nel corso della riunione del
20/9/2022;
- la bozza di POG era stata tempestivamente inviata il 6/10/2022 ma il non CP
aveva offerto alcun riscontro;
- anche il tempestivo invio del POG non integrava, in ogni caso, una fattispecie dalla quale far discendere l'applicazione di penali;
- la mancata prova dell'esecuzione dei servizi trimestrali e semestrali era dipesa dalla tardiva trasmissione del POG da ricondursi alla necessità di attendere le determinazioni del Comune in merito;
- il avrebbe potuto comunque provvedere a formale contestazione nel termine CP
di 5 giorni previsto dal CSA, così da poter procedere a sopralluoghi fisici in grado di dare evidenza dell'avvenuta esecuzione;
- aveva tempestivamente sopperito alla mancata affissione delle schede Pt_1
esplicative presso le sedi interessate;
- anche questa fattispecie, in ogni caso non rappresentava un disservizio o non conformità idonea a giustificare l'applicazione di penali;
- circa l'assenza di apposita applicazione per visionare e monitorare i tempi di esecuzione, la presenza del personale e gli altri dati utili, aveva attivato il Pt_1
sistema di timbrature via app nel mese di ottobre 2022 come concordato con il CP
nel corso della riunione del 20/9/2022;
- il sistema adottato era conforme a quanto precedentemente offerto e, in ogni caso, il non aveva mai sollevato criticità in merito negli incontri precedenti;
CP
- contrariamente a quanto sostenuto dal dal portale non era visibile la sola CP
chiusura degli interventi da parte degli operatori, bensì anche l'attività in entrata;
pagina 6 di 25 - il 7/12/2022 aveva sollecitato l'adozione di un provvedimento di revoca in Pt_1
autotutela da parte del Comune il quale, tuttavia, aveva confermato l'applicazione delle penali;
- in data 22/12/2022 aveva informato il comune del fatto che l'eventuale Pt_1
pagamento delle penalità avrebbe avuto quale unico fine quello di evitare l'escussione sulla cauzione, senza per questo rappresentare in alcun modo motivo di quiescenza;
- in data 16/2/2023 il con nota prot. n. 0007529/2023, aveva elevato una nuova CP
contestazione formale con correlata applicazione di penali per l'importo di € 7.200,00, a cui aveva risposto offrendo le proprie controdeduzioni;
Pt_1
- la nota era assolutamente generica e mancante dell'indicazione degli orari in cui gli incaricati del avevano effettuato i sopralluoghi effettuati dal al punto CP CP
da impedire a di effettuare le necessarie verifiche in relazione alle presunte Pt_1
inadempienze;
- non erano altresì indicati i meccanismi di calcolo utilizzati per la quantificazione delle penali, nonché altre informazioni relative alle inadempienze contestate;
- aveva comunque provveduto al ripristino immediato dei locali interessati;
Pt_1
- in ogni caso, le penali risultavano sproporzionate rispetto agli inadempimenti contestati, integrando uno strumento di ingiustificato e illegittimo arricchimento per il creditore.
Concludeva chiedendo la disapplicazione delle penali o, in subordine, la riduzione delle stesse in via equitativa.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 4/10/2023, IL CP
si costituiva in giudizio rilevando che:
[...]
- il aveva sempre effettuato i rilievi appena le inadempienze venivano segnalate CP
al RUP comunale ma, essendo gli uffici comunali estesi e frequentati da utenti e dipendenti, non è detto che gli inadempimenti venissero immediatamente segnalati;
pagina 7 di 25 - il termine di 5 giorni previsto dal capitolato era stato sempre rispettato;
- si trattava, in ogni caso, di termine meramente ordinatorio;
- nessuna facoltà di difesa dell'appaltatore era stata pregiudicata a causa dello scorrere del tempo, alla luce del fatto che l'appaltatore stesso aveva prodotto in ogni occasione le sue controdeduzioni senza mai eccepire che il decorso del tempo non avesse consentito una puntuale ricostruzione dei fatti;
- con riferimento al provvedimento di applicazione delle penali prot. 46471 del
17/10/2022, non si poneva il tema del rispetto dei termini perché non concerneva criticità nell'esecuzione dell'appalto, bensì inadempimenti relativi alla struttura stessa della prestazione e carenze strutturali nell'organizzazione dell'appaltatore;
- il provvedimento di applicazione delle penali prot. 9181/2023 del 27/2/2023 concentrava diversi inadempimenti ed episodi di inefficienza nell'esecuzione del servizio a cui l'appaltatore non aveva posto rimedio;
- una volta constatati gli inadempimenti, i relativi rilievi erano stati effettuati immediatamente e le sanzioni erano state irrogate solo di fronte all'inerzia dell'appaltatore;
- le contestazioni e il procedimento di applicazione delle penali erano avvenute nel pieno rispetto del procedimento previsto dall'art. 38 del capitolato;
- la domanda di riduzione delle penali era da ritenersi infondata stante la mancata dimostrazione da parte dell'attrice della manifesta eccessività e degli elementi sulla base dei quali valutarne la sussistenza;
- secondo il Codice degli appalti pubblici vigente ratione temporis, all'art. 113 bis comma 4, le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni andavano commisurate all'importo del contratto medesimo e, nel caso concreto, alla luce di un valore contrattuale complessivo pari a € 725.000,00, era chiara la non manifesta eccessività delle penali applicate;
Chiedeva, pertanto respingersi la richiesta attorea.
pagina 8 di 25
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., le parti precisavano le proprie istanze e difese. chiedeva ammettersi prove orali, formulava istanza di esibizione documentale Pt_1
ex art. 210 c.p.c. e chiedeva disporsi CTU volta ad accertare fondatezza e congruità delle penali comminate. A sua volta, il chiedeva ammettersi prove orali. Controparte_1
Con ordinanza del 4/8/2024, da intendersi integralmente richiamata, il Giudice respingeva le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 5/2/2025 da tenersi mediante deposito di note scritte; all'esito della stessa, tratteneva la causa a decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
3) Le domande attoree vanno parzialmente accolte
L'odierna attrice contesta l'applicazione nei suoi confronti da parte del di CP
, in veste di stazione appaltante, di penali irrogate mediante due distinti CP
provvedimenti nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra le parti per l'esecuzione di servizi di pulizia, chiedendone la disapplicazione o, in subordine, la riduzione secondo equità.
La clausola penale trova la propria disciplina codicistica nella previsione dell'art. 1382
c.c., il quale recita: “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha
l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.
pagina 9 di 25 Ne è ammessa la disapplicazione o la riduzione ad equità, secondo quanto previsto dall'art. 1384 c.c., se la penale è manifestamente eccessiva o se l'inadempimento non è imputabile al soggetto nei cui confronti è applicata.
Secondo i principi generali in materia, l'onere della prova grava sull'appaltatore, chiamato a dimostrare di avere esattamente adempiuto, ovvero che la mancata o ritardata esecuzione della prestazione sia stata determinata da un'impossibilità della stessa, derivante da causa ad esso non imputabile (v. Cass., n. 24685/2021: “La parte cui venga applicata la clausola penale, e quindi imputato il ritardo nella prestazione contrattuale, per liberarsi da responsabilità deve provare che il ritardo derivi da una impossibilità della prestazione dovuta a causa oggettivamente non imputabile all'obbligato nel cui ambito è riconducibile l'impegno di cooperazione alla realizzazione dell'interesse della controparte a cui l'obbligato stesso è tenuto”).
Parimenti, tale onere probatorio vede quale logico e necessario presupposto che il creditore della prestazione definisca con sufficiente specificità quale sarebbe stato tale inadempimento posto a fondamento dell'applicazione delle pretese penali, ex art. 1382
c.c., rendendosi pertanto necessario procedere all'individuazione di tale inadempimento al fine di poterne vagliare anche l'idoneità a giustificare il pagamento di dette somme, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Trib. Velletri, n. 1478/2024; sul punto, Cass., sez. II, n.
7180/2012: “La pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata”).
pagina 10 di 25 3.1) La tardività delle contestazioni di inadempimento
Prima di analizzare le singole fattispecie applicative di penali contenute nei provvedimenti n. 0054732/2022 del 30 novembre 2022 e 9181/2023 del 27 febbraio
2023, occorre soffermarsi sulla questione sollevata dall'odierna attrice in relazione alla natura decadenziale del termine per la contestazione degli inadempimenti individuato dal capitolato speciale d'appalto e sulla conseguente, asserita tardività delle contestazioni formulate dal . Controparte_1
Il Capitolato speciale d'appalto (d'ora in avanti CSA) disciplina il sub-procedimento di contestazione degli inadempimenti e applicazione delle penali all'art. 38, il quale recita:
“(…) In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento: a) Formale contestazione del mancato adempimento (tale comunicazione scritta deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'Appaltatore) assegnando all'appaltatore un termine massimo di dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni (…)”.
Secondo l'odierna parte attrice, tale termine, in quanto posto a garanzia del principio di correttezza cooperazione e buona fede oggettiva, avrebbe natura perentoria e, in presenza di una sua violazione, la stazione appaltante decadrebbe dal potere di elevare le suddette contestazioni.
Opposta è l'interpretazione fornita dalla convenuta, stante la quale tale termine avrebbe natura meramente ordinatoria, non essendo espressamente qualificato come
“perentorio”.
A giudizio di questo Collegio, è da condividersi l'interpretazione che non riconosce a tale termine natura decadenziale, non determinando pertanto l'estinzione del diritto in capo alla stazione appaltante laddove non esercitato entro il predetto termine.
pagina 11 di 25 In primis, occorre rilevare come il Codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis al caso di specie, non preveda una compiuta disciplina delle clausole penali negli appalti di servizi – tale è quello di cui alla presente causa – dovendosi pertanto fare riferimento alla lex specialis costituita dalla documentazione contrattuale e alla disciplina civilistica in materia di interpretazione contrattuale.
Dalla lettera del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), in assenza di un'espressa previsione, non risultano elementi testuali in grado di consentire l'accertamento, in modo chiaro e univoco, della natura decadenziale di tale termine.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Per affermare la natura decadenziale di un termine, previsto dalla legge o da un negozio, non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto” (Cass., sez. I, n. 9764/1995).
Lo scopo di tale termine è, da un lato, assicurare celermente l'interesse alla regolare esecuzione delle prestazioni pattuite;
dall'altro, evitare che l'impresa versi in protratte condizioni di incertezza circa eventuali contestazioni e correlate sanzioni, nonché consentire a quest'ultima, in presenza di dette contestazioni, la concreta possibilità di difendersi in virtù della prossimità temporale delle stesse agli asseriti inadempimenti.
Sotto questo profilo, questo Collegio non rileva elementi tali da far ritenere in modo chiaro e univoco, come richiesto dalla Corte, che dall'inosservanza del termine, rispetto alla funzione perseguita, derivi per il la decadenza dall'esercizio del diritto. CP
pagina 12 di 25 Non si rileva, infatti, alcuna compromissione delle possibilità di difesa in capo all'appaltatore, il quale, in occasione di ciascuna contestazione mossa dalla stazione appaltante, ha potuto a sua volta formulare le proprie controdeduzioni senza che il mancato rispetto del termine in oggetto abbia inciso sul contenuto di queste ultime.
Con riferimento al primo provvedimento applicativo di penali, inoltre, le contestazioni formali mosse dalla stazione appaltante risultano precedute da un'articolata successione di rilievi informali logicamente incompatibile con la formazione, in capo all'appaltatore, di un legittimo affidamento circa la correttezza delle prestazioni rese e la conseguente non applicazione delle penali.
Alla luce di quanto sopra esposto, si può ora procedere all'esame delle singole fattispecie applicative di penali oggetto del corrente procedimento.
3.2) Il provvedimento n. 0054732/2022 del 30/11/2022
Il provvedimento n. 0054732/2022 del 30/11/2022 contiene sei differenti fattispecie applicative di penali, per un ammontare complessivo di € 14.000,00, unitamente alla decurtazione della somma di € 2.790,00 dalle competenze relative alle prestazioni periodiche.
Stante l'accettazione della decurtazione di cui sopra da parte della saranno Pt_1
singolarmente prese in considerazione unicamente le sei penali applicate dal Comune.
a) Mancata esecuzione delle pulizie iniziali
Il punto a) prevede l'applicazione di una penale pari a € 2.500,00 per la mancata esecuzione delle pulizie iniziali.
pagina 13 di 25 In particolar modo, la contestazione formale elevata dal con provvedimento del CP
17/10/2022 così riporta: “le pulizie di fondo iniziali offerte in sede di gara sono state eseguite parzialmente e non in tutti i locali oggetto dell'appalto” (cfr. doc. 9 prodotto con atto di citazione di . Pt_1
Stante quanto sopra riportato in tema di oneri probatori, a giudizio di questo Collegio una simile contestazione non presenta un livello di specificità sufficientemente adeguato e tale da poter permettere all'odierna attrice di assolvere compiutamente il proprio onere probatorio.
Non risultano, infatti, indicati né i locali nei quali le pulizie non sarebbero state eseguite, né le carenze che avrebbero reso parziale l'inadempimento della Pt_1
Solo successivamente, nel provvedimento applicativo delle penali, il ha CP
ulteriormente motivato sul punto, aggiungendo che non sarebbero stati indicati gli orari e gli operatori che avrebbero eseguito i lavori e che, trattandosi di pulizie iniziali, avrebbero dovuto essere eseguite nelle prime settimane dell'appalto. Nessun elemento viene, tuttavia, a colmare le lacune di cui alla contestazione, poiché, nuovamente, si indica che la mancata esecuzione avrebbe interessato “la maggior parte degli immobili”, senza ulteriormente specificare (cfr. doc. 1 prodotto con atto di citazione di . Pt_1
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che tale penale sia stata illegittimamente comminata e vada, di conseguenza, disapplicata.
b) Mancata allegazione alle fatture della documentazione prevista dal C.S.A.
Il punto b) prevede l'applicazione di una penale pari a € 1.500,00 per la mancata allegazione alle fatture dei documenti previsti dal C.S.A. all'art. 45, e per l'esattezza: le schede sui controlli mensili effettuati, i moduli attestanti le pulizie periodiche e a chiamata e le schede di presenza del personale.
pagina 14 di 25 Trattasi di documentazione la cui produzione rientrava tra gli oneri generali previsti a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 19 del C.S.A., a prescindere dalla necessità di successiva allegazione alle fatture ai fini del pagamento di cui all'art. 45
C.S.A.: non può pertanto accogliersi la difesa di secondo cui rappresenterebbe Pt_1
una mera condizione per il pagamento delle fatture e non, invece, una non conformità del servizio oggetto di appalto;
privo di pregio risulta altresì il rilievo in merito al fatto che il non aveva mai richiesto in precedenza tale documentazione, procedendo CP
comunque al pagamento delle fatture, poiché da tale circostanza l'appaltatore non può comunque trarre la conclusione di essere liberato da un obbligo espressamente disciplinato dal capitolato d'appalto.
Risulta non contestata l'affermazione dell'attrice secondo cui le schede sono state messe a disposizione della convenuta nell'area documentale del sistema informatico a partire dal mese di settembre 2022, vale a dire a sei mesi dopo l'inizio dell'appalto (1 marzo
2022); in tale arco temporale l'attrice, stando alla documentazione dalla stessa prodotta, ha emesso fatture nei confronti del in sei differenti circostanze Controparte_1
(vedasi comparsa conclusionale di parte attrice, pag. 5).
Ne risulta un inadempimento di non scarsa rilevanza - specie alla luce dell'importanza di tale documentazione ai fini della verifica del regolare svolgimento delle attività oggetto dell'appalto - protrattosi a lungo e non imputabile a soggetti diversi dall'appaltatore, tale da integrare la fattispecie di non conformità del servizio prevista ai fini dell'erogazione della penale, la quale si ritiene, pertanto, correttamente comminata.
La domanda attorea, in relazione al presente punto, viene, pertanto, respinta, e la penale confermata.
c) Mancata trasmissione della programmazione degli interventi periodici (POG) pagina 15 di 25 Il punto c) prevede l'applicazione di una penale pari a € 1.000,00 per la mancata trasmissione della programmazione degli interventi periodici entro il giorno 25 del mese precedente i trimestri di riferimento, come previsto dall'art. 20 del C.S.A.
Il materiale probatorio prodotto da parte attrice non risulta idoneo a provare né
l'avvenuto adempimento, né il fatto che l'inadempimento sia da imputare ad altro soggetto – nel caso di specie, la stessa stazione appaltante.
Emerge, infatti, che almeno ancora alla data del 6 ottobre 2022 (vedasi doc. 40, memoria Miorelli 183 n. 2 c.p.c.) – e, pertanto, a sette mesi dall'avvio dell'appalto – le bozze di P.O.G. prodotte dall'odierna attrice non fossero ancora conformi alle richieste della stazione appaltante, la quale risulta aver contestato la non correttezza dell'adempimento sin dalle prime fasi dell'esecuzione (vedasi il contenuto dell'incontro svoltosi il 12 maggio 2022 presso la sede comunale nel quale, secondo quanto riportato dalla stessa nell'atto di citazione, pag. 5, il comune aveva evidenziato, tra le Pt_1
varie criticità, la presenza di un “programma delle attività redatto in modo superficiale e non conforme a quanto previsto dagli atti di gara”).
La richiesta di provvedere ad un corretto adempimento, proveniente dalla stazione appaltante, non ha quale conseguenza quella di rendere ad essa imputabile il protratto ritardo nell'adempimento da parte dell'appaltatore.
La domanda attorea, in relazione al presente punto, viene, pertanto, respinta, e la penale confermata.
d) Mancata esecuzione delle pulizie trimestrali e semestrali
Il punto d) prevede l'applicazione di una penale pari a € 6.000,00 per la mancata esecuzione delle pulizie trimestrali e semestrali presso la totalità delle sedi oggetto dell'appalto.
pagina 16 di 25 La stazione appaltante ha dedotto tale inadempimento ricollegandolo sia alla mancanza di “riscontri “fisici”” negli immobili, sia alla mancata trasmissione “con le modalità dovute” del P.O.G., finalizzato, tra l'altro, al compimento dei relativi controlli.
Ai sensi dell'art. 19, rubricato “Oneri a carico dell'appaltatore”, quest'ultimo era tenuto
“presentare moduli con cadenza mensile attestanti le pulizie periodiche e a chiamata: Contro tali attestazioni d'intervento dovranno essere controfirmate dal a conferma dello svolgimento dell'intervento eseguito”.
A fronte del dedotto inadempimento, al fine di provare l'avvenuto Pt_1
adempimento, ha prodotto le schede di presenza del personale addetto a tali pulizie
(vedasi la documentazione allegata al doc. 10 prodotto con atto di citazione . Pt_1
Trattandosi di documenti redatti dalla stessa e non recanti alcuna sottoscrizione Pt_1
“per accettazione” da parte di soggetti della stazione appaltante, questo Collegio non ritiene gli stessi sufficienti ai fini probatori richiesti.
Né è ammissibile il capitolo 22 della memoria 28/2/2024 attore, perché del tutto generico.
La domanda attorea, in relazione al presente punto, viene, pertanto, respinta, e la penale confermata.
e) Mancata affissione delle schede presso le sedi di intervento
Il punto e) prevede l'applicazione di una penale pari a € 1.500,00 per la mancata affissione delle schede informative indicanti le tipologie di intervento, la frequenza, il personale incaricato e altre informazioni utili.
Parte attrice ha esplicitamente ammesso l'inadempimento in occasione delle controdeduzioni (cfr. doc. 10 prodotto con atto di citazione di : “Si conferma la Pt_1
mancata affissione (…)”.
pagina 17 di 25 Ha tuttavia sostenuto che tale inadempimento non rappresentasse un disservizio o una non conformità del servizio oggetto d'appalto, legittimante, in quanto tale,
l'applicazione di penali secondo la lettera s) dell'art. 38 C.S.A.
Stante l'inserimento di tale adempimento nel novero di quelli dettaglianti il servizio e gli oneri a carico dell'appaltatore, all'art. 19 C.S.A., tale doglianza non si ritiene accoglibile.
La domanda attorea, in relazione al presente punto, viene, pertanto, respinta, e la penale confermata.
f) Assenza di apposita applicazione per monitorare tempi di esecuzione e presenze del personale
Il punto f) prevede l'applicazione di una penale pari a € 1.500,00 per l'assenza di un'apposita applicazione per monitorare tempi di esecuzione e presenze del personale e altre informazioni utili a consentire le verifiche previste dal C.S.A.
Tale applicativo era stato incluso nell'offerta tecnica presentata da come Pt_1
risulta a pag. 7 della medesima (allegato 3 alla comparsa di costituzione del CP
), al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di controllo e
[...]
coordinamento del servizio appaltato.
Parte attrice non risulta aver provato l'avvenuto adempimento se non a far data dal mese di ottobre, otto mesi dopo l'avvio del servizio appaltato. Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che la piattaforma asseritamente attivata da in data 16/5/2022 Pt_1
(vedasi pag 9 della comparsa conclusionale) sia stata, per ammissione della stessa
“superata a causa delle difficoltà tecniche riscontrate con le singole utenze”. Pt_1
Le videate prodotte dall'attrice a sostegno della tesi secondo la quale l'applicativo sarebbe “sempre stato correttamente funzionante” non sono idonee a provare tale pagina 18 di 25 asserzione, avendo queste data successiva a quella della contestazione (doc. 17 e 35
o non risultando conferenti. Pt_1
La domanda attorea, in relazione al presente punto, viene, pertanto, respinta, e la penale confermata.
3.3) Il provvedimento n. 0009181/2023 del 27/02/2023
Il provvedimento n. 0009181/2023 del 27/02/2023 contiene quattro differenti fattispecie applicative di penali, per un ammontare complessivo di € 7.200,00.
Le contestazioni alla base di dette penali riguardano asseriti inadempimenti relativi ad uno degli immobili oggetto dei servizi appaltati – il Palazzo Luigi Einaudi – nel periodo compreso tra il 9 febbraio e il 16 febbraio 2023.
Preliminarmente, occorre esaminare la contestazione sollevata da parte attrice circa l'illegittimità del provvedimento per vizi attinenti al procedimento di emanazione del medesimo.
Come descritto nella contestazione sollevata dal il provvedimento è stato CP
emanato all'esito di un controllo effettuato dal D.E.C. in data 16/2/2023, il quale, a sua volta, fa seguito alla ricezione di segnalazioni di disservizio, la prima delle quali risalente al 9/2/2023.
Nel contestare la mancata esecuzione dei servizi, il fa riferimento, quale CP
momento iniziale dell'asserito inadempimento, alla data della prima segnalazione ricevuta da parte degli utenti, ossia il 9 febbraio.
Secondo le segnalazioni dell'utenza o di qualsiasi altro soggetto non sarebbero Pt_1
idonee alla verifica dell'inadempienza, dovendo invece essere queste esclusivamente realizzate dal D.E.C.
Tale contestazione non coglie nel segno.
pagina 19 di 25 Dalla lettura del C.S.A. emerge infatti come il D.E.C. non sia l'unico soggetto in grado di rilevare eventuali inadempimenti: a norma dell'art. 36, la vigilanza compete, infatti,
“alla Stazione Appaltante (…) con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei” Contro e, in particolare, “Le segnalazioni di disservizio trasmesse dagli uffici al se comprovanti direttamente il disservizio, si considerano quali controlli effettuati con esito negativo”.
Anche le segnalazioni provenienti dagli uffici al D.E.C. possono quindi essere considerate alla stregua dei controlli eseguiti da quest'ultimo.
Occorre inoltre rilevare come il procedimento che ha portato all'elevazione delle penali sia in ogni caso stato formalmente avviato in seguito a sopralluogo compiuto dal D.E.C., come da procedimento disciplinato dal C.S.A.
1) Mancato espletamento della pulizia giornaliera
La prima fattispecie prevede l'applicazione di una penale pari a € 1.500,00 per la mancata esecuzione delle pulizie quotidiane per il periodo compreso tra il 9 febbraio, data della prima segnalazione ricevuta dagli uffici comunali, ed il 16 febbraio, data del sopralluogo del D.E.C., secondo la previsione dell'art. 39, lettera a) che prevede, per tale fattispecie, una penale pari a € 250,00 al giorno.
L'odierna attrice, a prova dell'avvenuto adempimento, ha prodotto le schermate del portale di registrazione delle presenze dei propri dipendenti, le quali attesterebbero l'avvenuto svolgimento delle pulizie secondo la pianificazione pattuita (doc. 44 e 45 allegati a memoria 183 c.p.c., n. 2).
Tale documentazione, unilateralmente prodotta dall'attrice, non appare sufficiente a fornire una compiuta prova dell'avvenuto adempimento a fronte della situazione fotograficamente documentata dalla convenuta a corredo della contestazione (vedasi doc
14 prodotto con atto di citazione da . Pt_1
pagina 20 di 25 La domanda attorea, in relazione al presente punto, viene, pertanto, respinta, e la penale confermata.
2) Mancato espletamento della pulizia periodica
La seconda fattispecie prevede l'applicazione di una penale pari a € 1.200,00 per la mancata esecuzione delle pulizie periodiche – in specie due cicli settimanali e un ciclo mensile - secondo la previsione dell'art. 39, lettera c) che prevede, per tale fattispecie, una penale pari a € 400,00 per ciascun ciclo di pulizie omesso.
A fronte del dedotto inadempimento, al fine di provare l'avvenuto Pt_1
adempimento, ha prodotto le schede di presenza del personale addetto a tali pulizie
(vedasi doc. 44, 46 e 47 prodotti con memoria 183 c.p.c. n. 2 di . Pt_1
Ai sensi dell'art. 19, rubricato “Oneri a carico dell'appaltatore”, quest'ultimo era altresì tenuto a “presentare moduli con cadenza mensile attestanti le pulizie periodiche e a Contro chiamata: tali attestazioni d'intervento dovranno essere controfirmate dal a conferma dello svolgimento dell'intervento eseguito”. Tali documenti non risultano prodotti.
Essendo le schede presenza redatte dalla stessa e non recanti alcuna Pt_1
sottoscrizione “per accettazione” da parte di soggetti della stazione appaltante, questo
Collegio non ritiene gli stessi sufficienti ai fini probatori richiesti.
Del tutto valutative e generiche sono poi le prove orali dedotte nella memoria attorea
28/2/2024 (capi 28 e ss.).
La domanda attorea, in relazione al presente punto, viene, pertanto, respinta, e la penale confermata.
3) Pulizia periodica parziale o non adeguata
pagina 21 di 25 La terza fattispecie prevede l'applicazione di una penale pari a € 3.000,00 per l'esecuzione delle pulizie periodiche in misura parziale o con modalità non adeguate.
Secondo parte attrice, tale penale avrebbe ad oggetto la medesima contestazione di cui al punto precedente, sostanziandosi in una sovrapposizione di sanzioni incompatibili tra loro. A giudizio del si tratterebbe, invece, di una reazione risarcitoria rispetto CP
ad adempimenti di differente periodicità.
In merito al punto in oggetto, si rileva come la contestazione mossa dal risulti CP
priva dei requisiti di concretezza e specificità richiesti ai fini della determinazione del perimetro dell'inadempienza contestata all'odierna attrice.
La fattispecie applicata sanziona, infatti, ai sensi dell'art. 39 C.S.A., lettera d), la circostanza per la quale “(…) il servizio di pulizia periodica sia espletato in maniera parziale o non adeguata”, prevedendo la comminazione di una penale fino a € 3.000,00 per ciascuna prestazione espletata parzialmente o in maniera non adeguata;
parallelamente, come visto al punto precedente, la mancata esecuzione tout court della pulizia periodica secondo le tempistiche previste è sanzionata al punto c) mediante applicazione di una penale pari a € 400,00 per ciascuna prestazione periodica non eseguita.
Il provvedimento di contestazione fa unicamente riferimento alla “mancata esecuzione del servizio ormai da tempo”; parimenti, il provvedimento applicativo di penali si limita ad asserire quanto segue “Si rimanda a quanto sopra per evidente, carente e sommaria effettuazione di tutti gli altri interventi periodici”.
Non è dunque possibile avvedersi specificamente di quali interventi periodici sarebbero stati eseguiti in maniera parziale o inadeguata, stante una contestazione dalla quale, invece, risulta chiara unicamente la contestazione di un inadempimento assoluto rispetto a tale tipologia di intervento.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che tale penale sia stata illegittimamente comminata e vada, di conseguenza, disapplicata. pagina 22 di 25 4) Altri disservizi
L'ultima fattispecie applicata dal ha inteso sanzionare con una penale di € CP
1.500,00 il “nocumento all'immagine del nei confronti dei soggetti terzi che CP
affittano e occupano i locali di Palazzo Einaudi”, “le innumerevoli mancanze ed inefficienze delle pulizie, nonché la reiterazione di comportamenti già più volte segnalati e già oggetto di applicazione di penali (tra l'altro versate)”.
Coglie nel segno, sul punto, l'argomentazione di parte attrice, la quale rileva come, da un lato, tale fattispecie vada a sanzionare inadempimenti in relazione ai quali sono già state irrogate specifiche penali e, come dall'altro lato, l'asserito “nocumento all'immagine del non integri la fattispecie prevista al punto s) su cui si CP
basa la sanzione comminata, non sostanziandosi in un disservizio o non conformità del servizio.
Si aggiunga che, anche qualora le mancanze e le inefficienze lamentate si riferissero ad inadempimenti ulteriori rispetto a quelli già contestati, tali rilievi risulterebbero comunque privi dei connotati di specificità richiesti per poter ritenere tale penale legittimamente applicata.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che tale penale sia stata illegittimamente comminata e vada, di conseguenza, disapplicata.
4) Alla luce di quanto sopra esposto, occorre pertanto condannare il CP
a versare alla l'importo di € 7.000,00 oltre interessi legali dal giorno
[...] Pt_1
della domanda al saldo.
pagina 23 di 25 Né è accoglibile l'istanza subordinata di riduzione per eccessiva onerosità delle penali, non emergendo i presupposti per l'applicazione della riduzione e risultando generica la richiesta attorea.
5) Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
L'accoglimento delle domande attoree in misura significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto giustifica una compensazione delle spese processuali nella misura di
1/3, mentre i restanti 2/3 seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
in parziale accoglimento della domanda attorea,
- Condanna il a versare alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
7.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al saldo;
- Compensa le spese processuali nella misura di un terzo;
- Condanna il a versare alla i restanti due Controparte_1 Parte_1
terzi delle spese del presente giudizio, due terzi che liquida in € 2.264,67 (di cui €
612,67 per fase studio, € 518,00 per fase introduttiva e € 1.134,00 per fase decisoria);
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/9/2025.
pagina 24 di 25 Il Presidente ed estensore
Dott.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario AUPP
pagina 25 di 25