Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 729 /2025 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa di scioglimento del matrimonio iscritta al n729 2025 RG, promossa con ricorso depositato il 5.2.25 da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PESENTI LIVIO del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso per la pronuncia di stato all'udienza dell'11.6.25
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio da lei contratto con il resistente CP_1
l 28/12/2020 nel Comune di Gandino (BG).
[...]
1169/24 del 28.3.2024, previa comparizione avanti al Presidente del Tribunale il
12.10.2023, evidenziando la condotta violenta del marito – oggi in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia – ma anche la declaratoria di addebito che nella separazione aveva ottenuto. Concludeva insistendo per la pronuncia di stato
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica del ricorso presso il carcere ove era ristretto.
Nessun provvedimento veniva assunto in via provvisoria ed urgente ed il giudizio veniva rimesso immediatamente per la decisione al Collegio.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e dalla L.
6.5.2015 n. 55, essendo decorso al momento del deposito del ricorso (5.2.2025) più del termine aivi previsto dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale terminata con la sentenza n. 1169/24; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (ud. 12.10.2023) è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e pronunciare, quindi, lo scioglimento del matrimonio con le formalità prescritte dalla legge
Nulla deve essere pronunciato relativamente alle spese alla luce della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Gandino (BG) in data 28/12/2020 fra i coniugi , nata a [...] Parte_1 LOMBARDO (BG) il 09/09/1982 e , nato a [...] CP_1
(TUNISIA) il 29/12/1991 ; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gandino (BG) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio (atto n. 4, Parte I, Registro
Atti di Matrimonio dell'anno 2020).
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino