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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/11/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7807 dell'anno 2022
Tra
( ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Angiuli, ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Attrice
Contro
(già ) ( ) in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
CA RI, EL IN, VI RE e RE AC ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 20.09.2024 che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.06.2022 la società conveniva in giudizio Parte_1
la deducendo una serie di inadempienze relative Controparte_2
all'acquisto di azioni emesse e vendute dalla stessa banca. Nello specifico, l'attrice,
Cont detentrice di n. 3302 azioni, in data 12.10.2012 acquistava n. 100 azioni della per un controvalore di € 940,00, successivamente in data 19.04.2013 n. 2 azioni, in data
23.09.2014, sempre dietro raccomandazione scritta della acquistava n. 900 CP_1
azioni e in data 13.10.2015 n. 2300 azioni per un totale complessivo di € 31.436,00.
Azioni il cui valore si è poi completamente azzerato nel 2020.
La società attrice concludeva chiedendo:
“1. In via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della banca convenuta ai propri obblighi di comportamento quale soggetto intermediario qualificato,
per tutte le ragioni dettagliatamente descritte ai punti sub A), B), C), D) della premessa in diritto del presente atto di citazione.
2. Sempre in via principale, accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta dei limiti di mandato ex art. 1711 c.c., come prospettato al punto sub E) della premessa in diritto del presente atto di citazione.
3. Per effetto dell'accoglimento di una delle domande sub 2) e 3) e previa eventuale e/o contestuale declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
ovvero della responsabilità pre-contrattuale della stessa banca ex art. 1337 c.c.,
condannarla in ogni caso, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore della società attrice, a titolo di risarcimento del danno ovvero di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., dell'intero capitale netto da essa investito
Cont nell'acquisto delle azioni , in una misura ammontante a € 31.436,00 ovvero in una
Pag. 2 di 11 diversa misura – maggiore o minore - che sarà ritenuta di giustizia ed equità, in ogni caso con l'aggiunta degli interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. e del maggior danno da lucro cessante non conseguito dall'investitore, da rapportarsi al rendimento che avrebbero dato i buoni ordinari del Tesoro, il tutto da computarsi a decorrere dalla rispettiva data di ciascuna delle operazioni di acquisto e fino all'effettivo soddisfo.
4. In ogni caso, condannare la banca convenuta al pagamento di spese e competenze tutte del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva la sospensione del giudizio CP_1
poiché la società attrice si era costituita nel separato processo penale ed eccepiva preliminarmente la intervenuta prescrizione quinquennale. Nel merito contestava le avverse pretese asserendo la legittimità e correttezza di tutte le operazioni effettuate, in particolare sul corretto adempimento degli obblighi informativi concernenti i rischi connessi all'investimento e sul conflitto di interessi.
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione all'udienza del 20.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
La convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale delle domande e dei diritti CP_1
di parte attrice.
L'eccezione è infondata.
In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946
c.c.
Pag. 3 di 11 Deve anche osservarsi che in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è
prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale
(Cass. Sez. III, n. 29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione,
l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018).
Non avendo la Banca convenuta allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione, la stessa sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione avvenuta il giorno 8 ottobre 2018 delle prime delibere sanzionatorie n.
20583 e n. 20584, emesse dalla nei confronti della Banca. CP_4
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del giudizio.
L'attrice ha acquistato dal 12.12.2012 al 13.10.2015 dalla Controparte_5
emesse dalla stessa banca per un controvalore complessivo di € 31.436,00 come provato dalla copia degli estratti conto depositati dalla attrice.
Pag. 4 di 11 Le azioni di cui si tratta, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla
Cont consistenza del patrimonio sociale. Le azioni della sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n. 11522/1998 della
Consob.
Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.9066 del
07/04/2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari,
previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".
In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo “attivo” avente una duplice funzione: la prima è quella di “fornire” le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda è quella di “acquisire” da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg.
Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è certamente
Pag. 5 di 11 legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).
L'art. 21 comma 1, lettere a,b e c, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
l'art. 28 comma 2 del
Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore “informazioni adeguate sulla natura,
sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”; l'art. 29
del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,
Pag. 6 di 11 nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
Risultano, inoltre, inadeguate le operazioni di investimento per eccesso di concentrazione. Un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato.
In ogni caso, la non ha tenuto conto dei possibili obiettivi di investimento della CP_1
cliente considerando che la stessa doveva per contratto eseguire anche una consulenza specifica.
Bisogna, in ogni caso, tener conto che la giurisprudenza ha affermato ripetutamente il principio secondo cui l'adeguatezza delle operazioni e la competenza finanziaria del cliente non fanno venir meno l'obbligo di informazione completa e corretta: "In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli" (Cass. Civ.,
sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).
Considerato il rischio intrinseco delle azioni non quotate, questi strumenti finanziari potevano riservarsi solo a clienti con profilo altamente speculativo o clienti
Pag. 7 di 11 professionali e non a clienti c.d. retail;
la società attrice non ha nel suo oggetto sociale l'acquisto di prodotti finanziari né al suo interno vi erano figure professionali capaci di intendere questo tipo di operazioni e le conseguenze sulla finanza della società stessa.
Assolutamente inattendibili, poi, dovevano essere considerate le dichiarazioni del legale rappresentante della società che in sede di questionario FI aveva riferito di avere
“competenze specifiche in ambito finanziario”. Il profilo di rischio, quindi, doveva registrarsi come basso e non medio.
Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).
Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del
T.U.F.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018 n. 12456; Cass. 24.05.218 n.
12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).
La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste
Pag. 8 di 11 sempre in via presuntiva (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544;
Cass. 28.02.2018 n. 4727).
La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa, precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del
T.U.F. (cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).
Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.
Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall'attrice.
Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità “quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).
Pag. 9 di 11 Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti emerge che ha avuto esecuzione l'ordine
Cont di acquisto di azioni della da parte della società attrice per un ammontare complessivo di € 31.436,00.
Risulta, di contro, la percezione di dividendi e cedole da parte dell'attrice per la somma di € 383,82.
Alla risoluzione di detto ordine di acquisto, consegue pertanto l'obbligo della CP_1
convenuta, quale intermediaria, di restituire il corrispettivo di € 31.052,18 in favore della società Parte_1
La banca convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 31.052,18 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria,
riconosciuta ai minimi per la minore complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 17.06.2022 dalla nei confronti della (già Parte_1 CP_1 [...]
), in accoglimento della domanda, così provvede: Controparte_2
1) Dichiara risolti, per inadempimento grave della convenuta, gli ordini di acquisto
Cont di azioni effettuati dalla società attrice, meglio specificati in narrativa:
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di CP_1
€ 31.052,18 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni in favore della CP_1
Pag. 10 di 11 3) Condanna la banca convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate complessivamente in € 6.713,00 per compensi, € 545,00
per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice
Savino ES
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7807 dell'anno 2022
Tra
( ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Angiuli, ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Attrice
Contro
(già ) ( ) in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
CA RI, EL IN, VI RE e RE AC ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 20.09.2024 che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.06.2022 la società conveniva in giudizio Parte_1
la deducendo una serie di inadempienze relative Controparte_2
all'acquisto di azioni emesse e vendute dalla stessa banca. Nello specifico, l'attrice,
Cont detentrice di n. 3302 azioni, in data 12.10.2012 acquistava n. 100 azioni della per un controvalore di € 940,00, successivamente in data 19.04.2013 n. 2 azioni, in data
23.09.2014, sempre dietro raccomandazione scritta della acquistava n. 900 CP_1
azioni e in data 13.10.2015 n. 2300 azioni per un totale complessivo di € 31.436,00.
Azioni il cui valore si è poi completamente azzerato nel 2020.
La società attrice concludeva chiedendo:
“1. In via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della banca convenuta ai propri obblighi di comportamento quale soggetto intermediario qualificato,
per tutte le ragioni dettagliatamente descritte ai punti sub A), B), C), D) della premessa in diritto del presente atto di citazione.
2. Sempre in via principale, accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta dei limiti di mandato ex art. 1711 c.c., come prospettato al punto sub E) della premessa in diritto del presente atto di citazione.
3. Per effetto dell'accoglimento di una delle domande sub 2) e 3) e previa eventuale e/o contestuale declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
ovvero della responsabilità pre-contrattuale della stessa banca ex art. 1337 c.c.,
condannarla in ogni caso, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore della società attrice, a titolo di risarcimento del danno ovvero di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., dell'intero capitale netto da essa investito
Cont nell'acquisto delle azioni , in una misura ammontante a € 31.436,00 ovvero in una
Pag. 2 di 11 diversa misura – maggiore o minore - che sarà ritenuta di giustizia ed equità, in ogni caso con l'aggiunta degli interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. e del maggior danno da lucro cessante non conseguito dall'investitore, da rapportarsi al rendimento che avrebbero dato i buoni ordinari del Tesoro, il tutto da computarsi a decorrere dalla rispettiva data di ciascuna delle operazioni di acquisto e fino all'effettivo soddisfo.
4. In ogni caso, condannare la banca convenuta al pagamento di spese e competenze tutte del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva la sospensione del giudizio CP_1
poiché la società attrice si era costituita nel separato processo penale ed eccepiva preliminarmente la intervenuta prescrizione quinquennale. Nel merito contestava le avverse pretese asserendo la legittimità e correttezza di tutte le operazioni effettuate, in particolare sul corretto adempimento degli obblighi informativi concernenti i rischi connessi all'investimento e sul conflitto di interessi.
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione all'udienza del 20.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
La convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale delle domande e dei diritti CP_1
di parte attrice.
L'eccezione è infondata.
In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946
c.c.
Pag. 3 di 11 Deve anche osservarsi che in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è
prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale
(Cass. Sez. III, n. 29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione,
l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018).
Non avendo la Banca convenuta allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione, la stessa sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione avvenuta il giorno 8 ottobre 2018 delle prime delibere sanzionatorie n.
20583 e n. 20584, emesse dalla nei confronti della Banca. CP_4
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del giudizio.
L'attrice ha acquistato dal 12.12.2012 al 13.10.2015 dalla Controparte_5
emesse dalla stessa banca per un controvalore complessivo di € 31.436,00 come provato dalla copia degli estratti conto depositati dalla attrice.
Pag. 4 di 11 Le azioni di cui si tratta, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla
Cont consistenza del patrimonio sociale. Le azioni della sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n. 11522/1998 della
Consob.
Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.9066 del
07/04/2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari,
previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".
In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo “attivo” avente una duplice funzione: la prima è quella di “fornire” le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda è quella di “acquisire” da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg.
Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è certamente
Pag. 5 di 11 legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).
L'art. 21 comma 1, lettere a,b e c, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
l'art. 28 comma 2 del
Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore “informazioni adeguate sulla natura,
sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”; l'art. 29
del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,
Pag. 6 di 11 nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
Risultano, inoltre, inadeguate le operazioni di investimento per eccesso di concentrazione. Un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato.
In ogni caso, la non ha tenuto conto dei possibili obiettivi di investimento della CP_1
cliente considerando che la stessa doveva per contratto eseguire anche una consulenza specifica.
Bisogna, in ogni caso, tener conto che la giurisprudenza ha affermato ripetutamente il principio secondo cui l'adeguatezza delle operazioni e la competenza finanziaria del cliente non fanno venir meno l'obbligo di informazione completa e corretta: "In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli" (Cass. Civ.,
sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).
Considerato il rischio intrinseco delle azioni non quotate, questi strumenti finanziari potevano riservarsi solo a clienti con profilo altamente speculativo o clienti
Pag. 7 di 11 professionali e non a clienti c.d. retail;
la società attrice non ha nel suo oggetto sociale l'acquisto di prodotti finanziari né al suo interno vi erano figure professionali capaci di intendere questo tipo di operazioni e le conseguenze sulla finanza della società stessa.
Assolutamente inattendibili, poi, dovevano essere considerate le dichiarazioni del legale rappresentante della società che in sede di questionario FI aveva riferito di avere
“competenze specifiche in ambito finanziario”. Il profilo di rischio, quindi, doveva registrarsi come basso e non medio.
Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).
Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del
T.U.F.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018 n. 12456; Cass. 24.05.218 n.
12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).
La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste
Pag. 8 di 11 sempre in via presuntiva (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544;
Cass. 28.02.2018 n. 4727).
La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa, precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del
T.U.F. (cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).
Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.
Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall'attrice.
Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità “quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).
Pag. 9 di 11 Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti emerge che ha avuto esecuzione l'ordine
Cont di acquisto di azioni della da parte della società attrice per un ammontare complessivo di € 31.436,00.
Risulta, di contro, la percezione di dividendi e cedole da parte dell'attrice per la somma di € 383,82.
Alla risoluzione di detto ordine di acquisto, consegue pertanto l'obbligo della CP_1
convenuta, quale intermediaria, di restituire il corrispettivo di € 31.052,18 in favore della società Parte_1
La banca convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 31.052,18 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria,
riconosciuta ai minimi per la minore complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 17.06.2022 dalla nei confronti della (già Parte_1 CP_1 [...]
), in accoglimento della domanda, così provvede: Controparte_2
1) Dichiara risolti, per inadempimento grave della convenuta, gli ordini di acquisto
Cont di azioni effettuati dalla società attrice, meglio specificati in narrativa:
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di CP_1
€ 31.052,18 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni in favore della CP_1
Pag. 10 di 11 3) Condanna la banca convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate complessivamente in € 6.713,00 per compensi, € 545,00
per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice
Savino ES
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