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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Alessandra Canullo Giudice dott. Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2024 avente ad oggetto
Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BALATA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
FERRARINI EMANUELA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
Conclusioni
Le parti private all'udienza del 17.2.2025 hanno chiesto congiuntamente il recepimento da parte del
Tribunale delle condizioni concordate.
Fatto e Diritto
La parte col ricorso introduttivo ha allegato: Parte_1 pagina 1 di 4 -che tra le parti è intercorsa una relazione sentimentale, sfociata in una convivenza, protrattasi dal
2014 sino al 2020, sebbene in maniera discontinua nell'ultimo perio-do;
-che nell'ambito di tale unione, in data 6 giugno 2017 nasceva, a Macerata, il piccolo Per_1
[...]
-che il Giudice minorile disponeva l'affidamento del piccolo al Servizio Sociale Persona_1
del Comune di Gagliole, con collocamento in casa famiglia (unitamente alla madre se disponibile), ed attivazione di una serie di interventi, per favorire il migliore sviluppo psicofisico del minore;
-che, a seguito del reclamo proposto dalla signora (R.G. n. 704/2019), la Controparte_1
Corte di Appello di Ancona, con il decreto del 31/03/2020 riformava detto provvedimento, così decidendo “dispone che rimanga collocato presso la madre e per l'effetto revoca la Persona_1 misura del collocamento dello stesso in casa famiglia……L'esercizio dei rispettivi diritti e doveri genitoriali, anche economici, resta definito conformemente all'accordo inter partes di cui alla scrittura sottoscritta da entrambe le parti in data 17/01/2020….”;
-che con tale scrittura privata, le parti stabilivano che il sig. avrebbe avuto con sé il figlio Per_1
quando lo avesse deside-rato, e comunque il mercoledì pomeriggio – dalle ore 18.00 alle 21.00 - ed il fine-settimana, dalle ore 18.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica;
-che inoltre, con il medesimo atto, il sig. assumeva l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del minore mediante il versamento mensile, in favore della signora CP_1 dell'importo di € 330,00, oltre all'integrale pagamento delle spese mediche occorrenti per il minore e, in misura del 50%, delle spese scolastiche ed extrascolastiche;
-che al punto n. 7 di detta scrittura, veniva peraltro espressamente previsto l'impegno delle parti
“a modificare le presenti condizioni nel momento in cui varieranno le situazioni lavorative e reddituali…e nel momento in cui avrà una occupazione lavorativa e remunerazione CP_1 economica”;
-che successivamente, il Tribunale penale di Macerata, nell'ambito del processo per atti persecutori e lesioni, scaturito dalla denuncia proposta dalla signora applicava al sig. CP_1
la misura del divieto di awicinamento alÌa persona offesa, ed il TM di Ancona Parte_1
disponeva incontri protetti padre-figlio, con progressiva liberalizzazione;
-che il procedimento minorile, però, si concludeva con la pronuncia declinatoria della competenza del Tribunale di Ancona – assunta con decreto del 23 settembre 2020- e la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni di Roma (Proc. 651/2021 V.G), dal momento che la signora dichiarando di aver intrapreso una relazione con un uomo residente nei pressi di Roma, si era CP_1
pagina 2 di 4 trasferita a Rocca di Papa con il minore, determinando quindi il mutamento della competenza territoriale dell'Organo giudicante;
-che il Tribunale capitolino, coadiuvato dai servizi territoriali di riferimento per entrambi i genitori, dal curatore del minore e dal CTU, dottoressa espletava una lunga ed Persona_2 approfondita indagine, finalizzata all'individuazione del regime di affidamento del minore, che meglio ne potesse preservare il superiore interesse, assicurandogli una sana e serena crescita;
-che all'esito di tale procedimento il Collegio, presieduto dalla dottoressa Donatella Formisano, con il provvedimento del 12 dicembre 2023, allegato al presente atto, disponeva “l'affidamento esclusivo del minore al padre presso il quale colloca il minore”, prevedendo che Persona_3
“ trascorra con la madre due fine settimana al mese, uno presso la madre (accompagnato e Per_1 prelevato dal padre) ed uno presso l'abitazione della nonna materna (a Matelica) incaricando i “Ser- vizi Sociali del Comune di Gagliole e di Genzano, per quanto di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi già attivi (educativa domiciliare presso il padre e ove possible presso la madre nei giorni di permanenza) e di effettuare tutti gli interventi necessari a sostenere il nucleo familiare padre-figlio”
chiedeva pertanto che, visto il mutato collocamento del figlio, fosse disposto un Parte_1
contributo al mantenimento per il figlio a carico della madre.
Si costituiva in giudizio la al sol fine di eccepire l'inosservanza dei termini a difesa a CP_1
comparire di cui all'art. 473 bis n. 14 c. 5 c.p.c., disponendo la fissazione di una nuova udienza di comparizione delle parti, nella quale la convenuta fosse sollevata dall'onere della comparizione personale, per i motivi sopra esposti ex art. 473 bis 42 c.p.c., nel rigoroso rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 473 bis 14, comma 5, c.p.c. e con salvezza di tutti i diritti di prima udienza e di tutte le prerogative di difesa.
Successivamente alla fissazione della nuova udienza di comparizione le parti chiedevano un rinvio.
All'udienza successiva le parti chiedevano disporsi la conversione del rito da contenzioso a congiunto, avendo trovato un accordo quanto alle condizioni economiche di mantenimento del figlio minore.
Ritiene il tribunale che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a norme imperative di legge e possano quindi essere interamente recepite dal Collegio, apparendo rispondenti all'interesse del figlio minore, visto che, essendo il minore collocato presso il padre, è prevista una contribuzione adeguata (200,00 euro mensili prima e in seguito 300,00 euro al mese) della madre, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 4 Le spese della procedura vanno dichiarate integralmente compensate, stante l'accordo intervenuto in corso di causa.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c.,
- disciplina le condizioni di mantenimento del figlio minore delle parti conformemente all'accordo congiunto sottoscritto il 14.2.2025 e successivamente depositato agli atti del presente procedimento da ambedue le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Alessandra Canullo Giudice dott. Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2024 avente ad oggetto
Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BALATA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
FERRARINI EMANUELA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
Conclusioni
Le parti private all'udienza del 17.2.2025 hanno chiesto congiuntamente il recepimento da parte del
Tribunale delle condizioni concordate.
Fatto e Diritto
La parte col ricorso introduttivo ha allegato: Parte_1 pagina 1 di 4 -che tra le parti è intercorsa una relazione sentimentale, sfociata in una convivenza, protrattasi dal
2014 sino al 2020, sebbene in maniera discontinua nell'ultimo perio-do;
-che nell'ambito di tale unione, in data 6 giugno 2017 nasceva, a Macerata, il piccolo Per_1
[...]
-che il Giudice minorile disponeva l'affidamento del piccolo al Servizio Sociale Persona_1
del Comune di Gagliole, con collocamento in casa famiglia (unitamente alla madre se disponibile), ed attivazione di una serie di interventi, per favorire il migliore sviluppo psicofisico del minore;
-che, a seguito del reclamo proposto dalla signora (R.G. n. 704/2019), la Controparte_1
Corte di Appello di Ancona, con il decreto del 31/03/2020 riformava detto provvedimento, così decidendo “dispone che rimanga collocato presso la madre e per l'effetto revoca la Persona_1 misura del collocamento dello stesso in casa famiglia……L'esercizio dei rispettivi diritti e doveri genitoriali, anche economici, resta definito conformemente all'accordo inter partes di cui alla scrittura sottoscritta da entrambe le parti in data 17/01/2020….”;
-che con tale scrittura privata, le parti stabilivano che il sig. avrebbe avuto con sé il figlio Per_1
quando lo avesse deside-rato, e comunque il mercoledì pomeriggio – dalle ore 18.00 alle 21.00 - ed il fine-settimana, dalle ore 18.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica;
-che inoltre, con il medesimo atto, il sig. assumeva l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del minore mediante il versamento mensile, in favore della signora CP_1 dell'importo di € 330,00, oltre all'integrale pagamento delle spese mediche occorrenti per il minore e, in misura del 50%, delle spese scolastiche ed extrascolastiche;
-che al punto n. 7 di detta scrittura, veniva peraltro espressamente previsto l'impegno delle parti
“a modificare le presenti condizioni nel momento in cui varieranno le situazioni lavorative e reddituali…e nel momento in cui avrà una occupazione lavorativa e remunerazione CP_1 economica”;
-che successivamente, il Tribunale penale di Macerata, nell'ambito del processo per atti persecutori e lesioni, scaturito dalla denuncia proposta dalla signora applicava al sig. CP_1
la misura del divieto di awicinamento alÌa persona offesa, ed il TM di Ancona Parte_1
disponeva incontri protetti padre-figlio, con progressiva liberalizzazione;
-che il procedimento minorile, però, si concludeva con la pronuncia declinatoria della competenza del Tribunale di Ancona – assunta con decreto del 23 settembre 2020- e la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni di Roma (Proc. 651/2021 V.G), dal momento che la signora dichiarando di aver intrapreso una relazione con un uomo residente nei pressi di Roma, si era CP_1
pagina 2 di 4 trasferita a Rocca di Papa con il minore, determinando quindi il mutamento della competenza territoriale dell'Organo giudicante;
-che il Tribunale capitolino, coadiuvato dai servizi territoriali di riferimento per entrambi i genitori, dal curatore del minore e dal CTU, dottoressa espletava una lunga ed Persona_2 approfondita indagine, finalizzata all'individuazione del regime di affidamento del minore, che meglio ne potesse preservare il superiore interesse, assicurandogli una sana e serena crescita;
-che all'esito di tale procedimento il Collegio, presieduto dalla dottoressa Donatella Formisano, con il provvedimento del 12 dicembre 2023, allegato al presente atto, disponeva “l'affidamento esclusivo del minore al padre presso il quale colloca il minore”, prevedendo che Persona_3
“ trascorra con la madre due fine settimana al mese, uno presso la madre (accompagnato e Per_1 prelevato dal padre) ed uno presso l'abitazione della nonna materna (a Matelica) incaricando i “Ser- vizi Sociali del Comune di Gagliole e di Genzano, per quanto di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi già attivi (educativa domiciliare presso il padre e ove possible presso la madre nei giorni di permanenza) e di effettuare tutti gli interventi necessari a sostenere il nucleo familiare padre-figlio”
chiedeva pertanto che, visto il mutato collocamento del figlio, fosse disposto un Parte_1
contributo al mantenimento per il figlio a carico della madre.
Si costituiva in giudizio la al sol fine di eccepire l'inosservanza dei termini a difesa a CP_1
comparire di cui all'art. 473 bis n. 14 c. 5 c.p.c., disponendo la fissazione di una nuova udienza di comparizione delle parti, nella quale la convenuta fosse sollevata dall'onere della comparizione personale, per i motivi sopra esposti ex art. 473 bis 42 c.p.c., nel rigoroso rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 473 bis 14, comma 5, c.p.c. e con salvezza di tutti i diritti di prima udienza e di tutte le prerogative di difesa.
Successivamente alla fissazione della nuova udienza di comparizione le parti chiedevano un rinvio.
All'udienza successiva le parti chiedevano disporsi la conversione del rito da contenzioso a congiunto, avendo trovato un accordo quanto alle condizioni economiche di mantenimento del figlio minore.
Ritiene il tribunale che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a norme imperative di legge e possano quindi essere interamente recepite dal Collegio, apparendo rispondenti all'interesse del figlio minore, visto che, essendo il minore collocato presso il padre, è prevista una contribuzione adeguata (200,00 euro mensili prima e in seguito 300,00 euro al mese) della madre, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 4 Le spese della procedura vanno dichiarate integralmente compensate, stante l'accordo intervenuto in corso di causa.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c.,
- disciplina le condizioni di mantenimento del figlio minore delle parti conformemente all'accordo congiunto sottoscritto il 14.2.2025 e successivamente depositato agli atti del presente procedimento da ambedue le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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