CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2295/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15444/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
UI ST Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 000761232025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1 contro il Resistente_1 - Corte di Appello di Napoli, UI ST S.P.A. impugna l'invito al pagamento in epigrafe.
Eccepiva:
- duplicazione della pretesa impositiva e violazione dei principi di legalità, ne bis in idem e ragionevolezza;
- nullità dell'irrogazione di sanzione per insussistenza del presupposto impositivo. Nullità dell'irrogazione di sanzione per decadenza dal potere di accertamento. Violazione e falsa applicazione artt. 247 e 248 dpr
29 maggio 2002, n. 115;
- violazione art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 in connessione con l'art. 16 comma 1- bis dpr
115/2002.
Chiede:
- illegittimità dell'atto impugnato;
- spese e onorari da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituisce in giudizio il Resistente_1 - Corte di Appello di Napoli.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese del giudizio.
Si costituisce in giudizio UI ST S.P.A..
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese del giudizio.
All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di duplicazione della pretesa impositiva e violazione dei principi di legalità, ne bis in idem e ragionevolezza. In esecuzione della sentenza di appello n. 2908/2025, pronunciata dalla
CGT di II grado della Campania, in data 11/04/2025 veniva aperta una nuova partita di credito, la n.
6123/2025, ed emesso un nuovo invito al pagamento - Modello D n. 2025_EQG_GCG_00002228055 di
€1.554,00, notificato il 15/05/2025, qui impugnato. Pertanto l'invito al pagamento impugnato non si sovrappone al precedente invito al pagamento, ma lo sostituisce;
- che è infondata l'eccezione di nullità dell'irrogazione di sanzione per insussistenza del presupposto impositivo. Nullità dell'irrogazione di sanzione per decadenza dal potere di accertamento, violazione e falsa applicazione artt. 247 e 248 dpr 29 maggio 2002, n. 115. Il raddoppio del contributo unificato trova la sua fonte nella normativa prevista Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
- che è infondata l'eccezione di volazione art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 in connessione con l'art. 16 comma 1- bis dpr 115/2002. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'art. 71 del T.U. Registro.
Considerato che
l'importo indicato nell'invito bonario era di
€. 777.00 è stata applicata la sanzione al cento per cento (777,00 X 2 = 1.554,00);
- che è infondata l'eccezione relativa alla invalidità della notifica dell'invito bonario del 29.9.2021. La notifica è corretta perchè effettuata all'avvocato Nominativo_1, difensore del ricorrente fino a quando non si sono conclusi gli atti successivi e conseguenziali.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia liquidate in complessive euro 100,00 per ciascuna delle resistenti costituite.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15444/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
UI ST Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 000761232025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1 contro il Resistente_1 - Corte di Appello di Napoli, UI ST S.P.A. impugna l'invito al pagamento in epigrafe.
Eccepiva:
- duplicazione della pretesa impositiva e violazione dei principi di legalità, ne bis in idem e ragionevolezza;
- nullità dell'irrogazione di sanzione per insussistenza del presupposto impositivo. Nullità dell'irrogazione di sanzione per decadenza dal potere di accertamento. Violazione e falsa applicazione artt. 247 e 248 dpr
29 maggio 2002, n. 115;
- violazione art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 in connessione con l'art. 16 comma 1- bis dpr
115/2002.
Chiede:
- illegittimità dell'atto impugnato;
- spese e onorari da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituisce in giudizio il Resistente_1 - Corte di Appello di Napoli.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese del giudizio.
Si costituisce in giudizio UI ST S.P.A..
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese del giudizio.
All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di duplicazione della pretesa impositiva e violazione dei principi di legalità, ne bis in idem e ragionevolezza. In esecuzione della sentenza di appello n. 2908/2025, pronunciata dalla
CGT di II grado della Campania, in data 11/04/2025 veniva aperta una nuova partita di credito, la n.
6123/2025, ed emesso un nuovo invito al pagamento - Modello D n. 2025_EQG_GCG_00002228055 di
€1.554,00, notificato il 15/05/2025, qui impugnato. Pertanto l'invito al pagamento impugnato non si sovrappone al precedente invito al pagamento, ma lo sostituisce;
- che è infondata l'eccezione di nullità dell'irrogazione di sanzione per insussistenza del presupposto impositivo. Nullità dell'irrogazione di sanzione per decadenza dal potere di accertamento, violazione e falsa applicazione artt. 247 e 248 dpr 29 maggio 2002, n. 115. Il raddoppio del contributo unificato trova la sua fonte nella normativa prevista Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
- che è infondata l'eccezione di volazione art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 in connessione con l'art. 16 comma 1- bis dpr 115/2002. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'art. 71 del T.U. Registro.
Considerato che
l'importo indicato nell'invito bonario era di
€. 777.00 è stata applicata la sanzione al cento per cento (777,00 X 2 = 1.554,00);
- che è infondata l'eccezione relativa alla invalidità della notifica dell'invito bonario del 29.9.2021. La notifica è corretta perchè effettuata all'avvocato Nominativo_1, difensore del ricorrente fino a quando non si sono conclusi gli atti successivi e conseguenziali.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia liquidate in complessive euro 100,00 per ciascuna delle resistenti costituite.