Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2295
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Duplicazione della pretesa impositiva e violazione dei principi di legalità, ne bis in idem e ragionevolezza

    Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché l'avviso di liquidazione impugnato non si sovrapponeva a un precedente invito, ma lo sostituiva, essendo stato aperto un nuovo credito a seguito di una sentenza di appello.

  • Rigettato
    Nullità dell'irrogazione di sanzione per insussistenza del presupposto impositivo

    Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione, specificando che il raddoppio del contributo unificato trova fondamento nella normativa prevista dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

  • Rigettato
    Violazione art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 in connessione con l'art. 16 comma 1- bis dpr 115/2002

    Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione, spiegando che in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'art. 71 del T.U. Registro, e che la sanzione del cento per cento è stata applicata correttamente sull'importo indicato nell'invito bonario.

  • Rigettato
    Invalidità della notifica dell'invito bonario

    Il giudice ha ritenuto l'eccezione infondata, poiché la notifica è stata effettuata correttamente all'avvocato del ricorrente, che ne era il difensore fino alla conclusione degli atti successivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2295
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2295
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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