Articolo 25 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 24Articolo 26
Versione
23 maggio 1999
Art. 25. (Fondo per lo sviluppo in agricoltura).
1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonche' la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13 , comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: " non superare il 10 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " non superare il 30 per cento";
b) all'articolo 29 e' aggiunto il seguente comma:
"Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 , e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, ti concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime ".
4. Tutti i piani di riordino fondiario, ti cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933 , vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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