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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6723/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 16.04.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 19 N. R.G. 6723/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6723/2018 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Laconi, elettivamente domiciliato in via Cugia n. 35 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura speciale in calce all'atto di citazione.
ATTORE contro
(P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Walter Marini e dell'avv. Alberto Porzio ed elettivamente domiciliata in Piazza Repubblica n. 28 - Cagliari, presso lo studio dell'avv. Massimo Delogu, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione con chiamata di terzo.
CONVENUTA
pagina 2 di 19 e contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Romei, CP_2 C.F._2
dell'avv. Carlo Vitalini Sacconi e dell'avv. Dionigi Scano, elettivamente domiciliato in Viale Trento n.
86 - Cagliari, presso lo studio dell'avv. Dionigi Scano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e contro
(P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giampiero P.IVA_2
Schirru, elettivamente domiciliata in via Dante n. 80 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2018, ha convenuto la società Parte_1
e davanti a questo Tribunale al fine di accertare la responsabilità Controparte_1 CP_2
dei convenuti in merito al sinistro occorso all'attore e, conseguentemente, condannarli al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dallo stesso.
A fondamento delle sue pretese, la parte attrice ha sostenuto i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- in data 18.10.2016 il , recatosi allo stadio Sant'Elia di Cagliari per assistere ad una Pt_1
partita del , era stato colpito da un pallone calciato da , giocatore di tale Controparte_1 CP_2
società, che era arrivato fin sugli spalti dedicati al pubblico;
pagina 3 di 19 - la parte attrice aveva portato le mani dinanzi al viso per proteggersi dall'arrivo del pallone, che aveva colpito la sua mano sinistra, provocando la frattura del IV e del V dito;
- dalla documentazione medica agli atti e dalla CTP, era emersa la sussistenza in capo alla parte attrice di un danno biologico permanente del 7%, oltre ad una inabilità temporanea complessiva di 120
giorni, con conseguente richiesta risarcitoria pari a 18.000,00 euro;
- il tentativo di negoziazione assistita non aveva portato alla risoluzione transattiva della controversia.
Tanto premesso, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“piaccia all'Ill.mo Giudice Unico in via principale:
1) accertare e dichiarare la responsabilità, in capo ai convenuti, del danno subito dal sig.
mentre assisteva alla partita Cagliari-Atalanta, evento organizzato dalla società Parte_1
convenuta;
2) accertare e dichiarare che in seguito al fatto sopra esposto il sig. ha subito una Pt_1
invalidità permanente quantificata in 7 punti o il maggior o minor grado d'invalidità che verrà
accertato in giudizio, oltre all'invalidità temporanea totale e parziale come indicato nella consulenza
del Dr. Per_1
3) conseguentemente dichiarare tenuti i convenuti al risarcimento dei danni quantificati in €
18.353,21 comprensivi delle spese mediche, salvo errore materiale, o nella maggiore o minore somma
che dovesse risultare in corso di causa;
4) in tutte le ipotesi, con rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo ed oltre, sempre
in tutte le ipotesi, alla somma pari agli interessi, calcolati al tasso di legge dal giorno del sinistro al
saldo, sulle somme via via rivalutate anno per anno, a titolo di risarcimento del danno da ritardato
pagina 4 di 19 adempimento oppure, ed in subordine, con interessi calcolati al tasso di legge su tali somme dal giorno
del sinistro al saldo;
5) con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
La società si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 13.11.2018, contestando le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- la dinamica del sinistro esposta dalla parte attrice non era corretta, in quanto nel referto del
Pronto Soccorso era riportato che “il pz. riferisce di essersi procurato un trauma al quinto dito mano sx
provando a bloccare una pallonata proveniente dal campo”,
- il si era reso responsabile del sinistro in quanto non aveva cercato di proteggersi il volto Pt_1
bensì di afferrare il pallone;
- l'attore aveva comunque accettato il rischio di essere colpito da una pallonata nel momento in cui si era seduto dietro la porta da calcio di uno stadio;
- l'attore non aveva specificato sotto quale aspetto la condotta aveva configurato un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., in particolar modo con riferimento al;
Controparte_1
- l'attore non aveva specificato quale fosse stata l'attività pericolosa ascrivibile al , Controparte_1
non essendo la gestione degli impianti sportivi di per sé un'attività rientrante nell'art. 2050 c.c.;
- in merito all'art. 2051 c.c., la responsabilità per custodia della società calcistica era esclusa dato che il danno era riconducibile al comportamento illecito del , rispetto al quale lo stadio aveva Pt_1
rappresentato il contesto nell'ambito del quale era maturata la vicenda, non riconducibile alla peculiare conformazione o alla modalità di gestione dello stadio;
pagina 5 di 19 - quanto alla condotta del consistita nell'aver calciato il pallone di gioco verso la porta CP_2
durante la fase di riscaldamento prepartita, era stata assolutamente coerente con lo sviluppo di una gara ufficiale di calcio, senza alcun profilo di illiceità;
- la pretesa risarcitoria era eccessiva rispetto all'esito dell'infortunio.
La convenuta ha inoltre richiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice, per domandare di essere manlevata nel caso di Controparte_4
accertamento della responsabilità della società calcistica.
Tanto premesso, la società ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e
produzione e premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie od opportune, così
giudicare:
1. in via preliminare, differire l'udienza del 6 dicembre 2018 allo scopo di consentire la citazione
del terzo, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, nel rispetto dei termini per comparire
di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
2. nel merito, in via principale, e sempre che non venga estromessa dal Controparte_1
giudizio ex art. 108 c.p.c., respingere le domande del sig. in quanto infondate sia in Parte_1
fatto sia in diritto e, comunque, non provate per i motivi in atti;
3. nel merito, in via subordinata, per il denegato e non creduto caso di accoglimento delle
domande attoree, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. per i fatti di CP_2
cui è causa, dichiarando esente da responsabilità o, comunque, condannando il Controparte_1
pagina 6 di 19 sig. a versarle quanto la medesima fosse eventualmente condannata a pagare al sig. CP_2
; Parte_1
4. nel merito, sempre in via subordinata, per il denegato e non creduto caso di condanna di
condannare il terzo chiamato, Controparte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 37126 Verona, Lungadige
Cangrande 16, a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi somma la medesima fosse condannata a
pagare, versando conseguentemente a un identico importo;
Controparte_1
5. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_2
06.12.2018, per contestare le avverse pretese, sulla base dei motivi riportati sinteticamente di seguito:
- in via preliminare, la domanda di parte attrice era improcedibile ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.
132/2014, a causa del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita nei suoi confronti;
- non era stata qualificata la responsabilità del nella causazione del danno, né in termini CP_2
soggettivi né per responsabilità oggettiva;
- non è provato il fatto che il pallone che aveva colpito il fosse stato calciato dal Pt_1 CP_2
- in ogni caso, il giocatore non era tenuto alla custodia dello stadio per evitare danni a terzi;
- la richiesta risarcitoria era comunque eccessiva rispetto alle lesioni patite.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
I) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree nei confronti del sig.
, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, per il mancato esperimento del tentativo di CP_2
negoziazione assistita;
pagina 7 di 19 II) accertare e dichiarare la nullità, ex art. 164, comma 4, c.p.c., nei confronti del sig. CP_2
dell'atto di citazione per la totale omissione degli elementi di diritto di cui all'art. 163, comma
[...]
3, numero 4), c.p.c;
III) in ogni caso, nel merito, dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree
verso il sig. , in virtù delle sopra estese motivazioni, con rigetto di ogni pretesa avanzata CP_2
nei confronti di quest'ultimo;
IV) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A seguito dell'ordinanza depositata in data 22.11.2018 con la quale la convenuta è stata autorizzata a chiamare in causa il terzo, la si è costituita in Controparte_6
giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2018.
La chiamata, nel contestare le avverse pretese, ha sostenuto i motivi sinteticamente esposti di seguito:
- la causa del sinistro occorso al doveva essere individuata nel caso fortuito o nella Pt_1
colposa condotta dello stesso il quale, come risultava dal referto del Pronto Soccorso, Parte_1
aveva incautamente cercato di bloccare il pallone calciato fuori dal giocatore;
CP_2
- pertanto, poteva quantomeno ravvisarsi un concorso colposo della parte attrice nella determinazione dell'evento e delle conseguenze che ne erano derivate.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“riservata ogni altra difesa, si conclude perché il Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia:
a) in via principale: rigettare ogni avversa domanda ed assolvere la da ogni Controparte_5
avversa pretesa, con vittoria di spese ed onorari;
pagina 8 di 19 b) in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui in corso di causa
dovessero emergere elementi di responsabilità a carico della salvo rispettoso Controparte_1
gravame: previo accertamento e declaratoria della quota di responsabilità ascrivibile all'attore ai
sensi dell'art. 1227 del Codice Civile ed a ciascuno dei convenuti nella determinazione dell'evento e
della entità delle conseguenze che ne sono derivate, determinare sulla base delle risultanze processuali
l'ammontare dell'eventuale risarcimento spettante alla Parte Attrice e la misura dell'obbligo
risarcitorio incombente su ciascuna delle Parti convenute entro i limiti delle quote di responsabilità
rispettivamente accertate ed ascritte, con esclusione di ogni vincolo solidale, altresì limitando e
contenendo - in ogni caso - l'obbligazione risarcitoria della entro i limiti di Controparte_5
condizioni, massimale, scoperto e franchigie previsti in polizza ed entro i limiti della quota di
responsabilità accertata ed ascritta in capo alla con esclusione di ogni vincolo Controparte_1
di solidarietà con il convenuto , e, in via di ulteriore maggior subordine, in caso di CP_2
condanna solidale, condannare il Signor a rimborsare in regresso – secondo la quota di CP_2
responsabilità ascrittagli – in favore della le somme che per capitale ed accessori e Controparte_5
spese la stessa fosse tenuta a corrispondere all'attore, con vittoria di spese ed onorari o quantomeno
con loro totale compensazione;
c) in ogni caso: compensare integralmente le spese processuali tra la e la Controparte_5
. Controparte_1
Questo Tribunale, letti gli atti di causa, con ordinanza depositata in data 29.11.2023 ha invitato le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: pagamento da parte della compagnia di assicurazioni in favore della parte attrice dell'importo di euro 10.000,00 con spese di lite compensate.
pagina 9 di 19 La proposta è stata accettata dal Cabitza, mentre la Controparte_4 CP_2
e il hanno dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa.
[...] Controparte_1
La causa, istruita tramite produzioni documentali, prove orali ed espletamento della CTU medico legale, ritenuta dal Giudice matura per la decisione, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni giuridiche sottoposte al giudizio di questo Tribunale,
deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto . CP_2
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Sul punto si deve premettere che la domanda dell'attore è carente sotto il profilo della causa
petendi non essendo stato indicato il titolo di responsabilità ravvisabile in capo al CP_2
Dal contenuto dell'atto introduttivo si evince che la pretesa risarcitoria è fondata unicamente sull'accertamento della responsabilità della società ex art. 2051 c.c., sul Controparte_1
presupposto che, quale titolare della convenzione d'uso dello stadio e organizzatore dell'incontro sportivo, avrebbe dovuto adottare tutte le misure idonee a tutelare l'incolumità di terzi.
Sotto questo profilo, questo Tribunale ritiene che il per la posizione di giocatore rivestita CP_2
all'interno della società sportiva, non avesse alcun onere di custodia sullo stadio e, di conseguenza, non sia legittimato passivamente all'azione promossa dal . Pt_1
pagina 10 di 19 L'accoglimento di tale eccezione assorbe la questione relativa al mancato esperimento della negoziazione assistita con il che peraltro risulta superata dal fatto che è prodotto in atti l'invito CP_2
notificato al al quale il convenuto non aveva aderito (produzione attore doc. n. 29). CP_2
******
Passando ad esaminare il merito della questione, questo Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice sia fondata per i motivi che seguono.
L'art. 2051 c.c. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia salvo che provi il caso fortuito”.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento
nel rapporto di custodia con la cosa, il quale può derivare anche da titoli diversi dalla proprietà,
anche solo di mero fatto, deponenti per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo
della medesima (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 23/10/1990, n. 10277; Cass., 25/11/1988, n.
6340)” (Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 7005 del 12.03.2019).
Applicando tali principi al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la società Controparte_1
che all'epoca dei fatti aveva in gestione lo stadio Sant'Elia su concessione del
[...] CP_7
(produzioni doc. n. 3), era responsabile di dotare la struttura sportiva
[...] Controparte_1
delle cautele necessarie a tutelare l'incolumità degli utenti e, in particolare, degli spettatori.
Nel caso specifico, la società avrebbe dovuto assicurare la presenza di reti o pannelli reticolari di altezza idonea a delimitare il campo da gioco e proteggere il pubblico da accidentali pallonate, in particolare nella zona dietro la porta - dove si trovava la parte attrice - maggiormente suscettibile di occasionali fuoriuscite di palloni oltre i confini del campo.
Tanto premesso, la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice deve ritenersi fondata.
pagina 11 di 19 In proposito la Suprema Corte insegna che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura
oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la
possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno
che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un
terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della
responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice
dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa,
residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di
tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per
effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
"insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del
danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad pagina 12 di 22 una diversa costruzione della
responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la
condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso
fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa
all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione
fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra
la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti
per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una
cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione
dell'evento di danno); (…) deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del
pagina 12 di 19 danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto
stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione
pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non
integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato
dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì
ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del
danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la pagina 13
di 22 gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co.
c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare
usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di
un'espressa eccezione della controparte” (Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 7005 del 12.03.2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio a carico della parte attrice sotto il duplice profilo della dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa nella custodia del convenuto.
Infatti, la parte attrice, attraverso le prove testimoniali, ha provato la dinamica del sinistro.
Il teste che si trovava accanto al Cabitza al momento del sinistro, ha Testimone_1
dichiarato di avere visto il pallone calciato dal oltrepassare la porta e, sia lui che il Cabitza, CP_2
avevano portato istintivamente le mani in avanti per proteggere il volto ed il pallone aveva colpito la mano della parte attrice (verbale udienza 11.09.2020).
pagina 13 di 19 Inoltre, il teste ha dichiarato di aver prestato assistenza nell'immediatezza del fatto al , il Pt_1
quale lamentava dolori alla mano, tanto che lo aveva accompagnato al centro di assistenza medica presente allo stadio per il primo soccorso.
Le dichiarazioni del teste, da ritenersi attendibile e disinteressato, confermano la dinamica del sinistro sostenuta dalla parte attrice.
Questo Tribunale, inoltre, ritiene che lo svolgimento dei fatti così descritti sia compatibile con quanto risulta dal certificato medico rilasciato dal servizio di pronto soccorso presso lo stadio, nel quale i sanitari avevano riportato che il si era procurato un trauma alla mano sinistra “provando a Pt_1
bloccare una pallonata proveniente dal campo” (produzioni attore doc. n. 2).
Questo Tribunale ritiene che tale asserzione, riportata peraltro indirettamente dai sanitari, sia compatibile con il gesto di protezione del volto riferito dal e confermato dal testimone, e ciò Pt_1
escluda ogni responsabilità del danneggiato nel sinistro (neppure sotto il profilo del concorso colposo nel danno).
Non si ritiene infatti condivisibile la lettura della stessa avanzata dalla difesa dei convenuti secondo la quale il non aveva cercato di proteggersi, ma avrebbe provato a prendere il pallone Pt_1
“per portarselo a casa”.
Infatti, non trattandosi di un comportamento del danneggiato idoneo ad interrompere il nesso causale, ciò in ogni caso non escluderebbe la responsabilità della società calcistica per l'omessa protezione dei tifosi presenti sulle gradinate.
Infatti, in base ai principi giurisprudenziali sopra citati, sulla società - quale Controparte_1
custode della struttura sportiva - gravava l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, al fine di essere esente da responsabilità.
pagina 14 di 19 A tal proposito, questo Tribunale ritiene che la società convenuta non abbia adempiuto al menzionato onere della prova, cosicché non sono ravvisabili situazioni o comportamenti anomali che abbiano determinato il caso fortuito e l'interruzione del nesso causale.
Infatti, da un lato la circostanza che un pallone potesse oltrepassare i confini del campo da gioco e arrivare sugli spalti riservati al pubblico non è una circostanza che presenta caratteri di imprevedibilità caratteristici del caso fortuito né esso è configurabile come conseguenza del comportamento del tifoso che aveva protratto le mani in avanti per proteggersi il viso.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene accertata la responsabilità della società Controparte_1
nel sinistro per cui è causa.
[...]
Avuto riguardo alla posizione della chiamata, é pacifico in causa che la società Controparte_1
avesse stipulato in data 13.09.2013 la polizza assicurativa n. 00028332300052 con la
[...] [...]
nei cui confronti la società calcistica ha avanzato domanda di manleva. Controparte_4
Pertanto, la compagnia chiamata in causa deve essere condannata a tenere indenne la società
assicurata degli importi da questa dovuti a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali in favore della parte attrice per il disposto dell'art. 1917 c.c.
******
Deve ora procedersi alla quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'infortunato.
A tal proposito, il Tribunale ritiene integralmente condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU,
tecnico del settore, ad esito di un iter argomentativo logico e coerente, supportato dall'esame della documentazione medica agli atti e da una visita medico-legale sul paziente, nel corso della quale è stata presa posizione anche sulle osservazioni mosse dai CTP.
pagina 15 di 19 In merito alla causa, natura e all'entità delle lesioni subite dal , il consulente ha affermato Pt_1
che lo stesso a seguito del sinistro aveva riportato “l'infrazione di F2 e F3 del IV dito mano sn, e una
frattura pluriframmentaria della base della II falange del V dito, confermata dagli esami radiologici
Per_ del 22.09.2016” (CTU, dott. pag. 6).
In particolare, il CTU ha concluso come segue:
“- rapporto di causalità: i nessi cronologico, modale, di continuità fenomenologia, di
ammissibilità scientifica e di esclusione da altre cause consentono di porre l'antecedente lesivo in
rapporto di causalità materiale con la lesione e questa ultima con il postumo e la menomazione di cui
sotto
- menomazione: l'esito dannoso, anatomico o funzionale della lesione patita, oramai stabilizzato,
è rappresentato da esiti algo -disfunzionali di infrazione di F2 e F3 del IV dito mano sn e frattura
articolare V dito mano sn, con lesione anatomica caratterizzata da frattura intrarticolare della base
della falange intermedia del V dito e irregolarità post -traumatica del profilo della base della falange
ungueale del V dito;
- inabilità temporanea: sulla base della documentazione clinica agli atti e dei periodi di cura e
riposo solitamente necessari per la lesione e i postumi su indicati, si riconosce un periodo di inabilità
temporanea parziale al 50% di 45 giorni ed un ulteriore periodo di inabilità parziale al 25% di 60
giorni. Sono state precluse e/o limitate tutte le attività richiedenti impegno della mano non dominante,
in particolari quelle richiedenti presa a pinza con necessità di impegno del IV e V dito. La sofferenza
psico-fisica consequenziale è caratterizzata sia dal disagio dovuto alla disfunzionalità, alla
sintomatologia dolorosa e sia agli impegni derivanti dai trattamenti sanitari che sono stati necessari.
pagina 16 di 19 - invalidità permanente: le menomazioni su indicate, derivando causalmente dalla lesione subita,
ripercuotendosi negativamente sul bene salute giuridicamente protetto, nei suoi aspetti sia statici che
dinamico -relazionali, acquisiscono il valore giuridico complessivo di danno biologico permanente
che, in riferimento ai barèmes comunemente utilizzati in contesto medico legale R.C. (“Linee guida per
la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico – SIMLA – 2016 - Giuffrè
Per_ Editore” ). Si valuta nella misura complessiva del 3 % (tre percento)” (CTU, dott. pag. 10-13).
Il CTU, infine, ha ritenuto congrue le spese mediche documentate dal periziato per l'importo di euro 1.634,95.
Tanto premesso, nel procedere alla quantificazione del danno biologico di lieve entità, facendo ricorso alle consuete tabelle del Tribunale di Milano, il danno deve essere calcolato come da tabella che segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.035,15
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.242,90 Invalidità temporanea parziale al 25% € 828,60 Totale danno biologico temporaneo € 2.071,50
Danno morale (33,33%) € 1.702,05
Spese mediche € 1.635,00
TOTALE GENERALE: € 8.443,70
pagina 17 di 19 Pertanto, l'importo dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal nel sinistro Pt_1
ammontano ad euro 8.443,70.
A tal proposito, appare opportuno citare l'insegnamento della Suprema Corte in tema di assicurazione contro i danni, in base al quale il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato,
sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione,
senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 16229 del 08/06/2023 Rv. 667831 - 01).
Tanto premesso, l'importo complessivo dovuto alla parte attrice da parte della compagnia assicuratrice è di euro 11.295,84 (euro 8.443,70 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento del fatto a quello della pronuncia della sentenza).
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo per le quattro fasi secondo il valore della causa fino a euro 26.000,00, seguono la regola della soccombenza.
Sotto questo profilo non può considerarsi favorevolmente il comportamento processuale dei convenuti e della chiamata, che hanno rifiutato di aderire alla favorevole proposta di conciliazione del giudice.
Quanto alle spese sostenute da , devono essere compensate poiché la pronuncia non CP_2
implica soccombenza nel merito.
Questo Tribunale, infine, rileva che essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'Erario le spese di lite liquidate in dispositivo, che sono anticipate al difensore nella misura della metà (art. 133 DPR 115/2002).
pagina 18 di 19
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione od eccezione, così dispone:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_2
2. accertata la responsabilità della società per le causali in Controparte_1
premessa, la condanna al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
euro 11.295,84;
3. condanna la società e Controparte_1 Controparte_8
a rifondere allo Stato le spese di questo grado di giudizio pari ad euro
[...]
5.000,00, che l'Erario anticipa al difensore della parte attrice nella misura della metà pari ad euro
2.500,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
4. condanna la a rifondere alla Controparte_8
società le spese sostenute per la chiamata in garanzia pari ad euro 2.500,00, Controparte_1
oltre al rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
5. dichiara compensate le altre spese;
6. pone definitivamente a carico di e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, le spese per la CTU separatamente liquidate;
Controparte_8
7. condanna la a tenere indenne Controparte_8
la società da ogni obbligazione risarcitoria nonché di rimborso delle spese Controparte_1
di giudizio e CTU.
Cagliari, 16/04/2025
Il Giudice
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 16.04.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 19 N. R.G. 6723/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6723/2018 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Laconi, elettivamente domiciliato in via Cugia n. 35 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura speciale in calce all'atto di citazione.
ATTORE contro
(P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Walter Marini e dell'avv. Alberto Porzio ed elettivamente domiciliata in Piazza Repubblica n. 28 - Cagliari, presso lo studio dell'avv. Massimo Delogu, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione con chiamata di terzo.
CONVENUTA
pagina 2 di 19 e contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Romei, CP_2 C.F._2
dell'avv. Carlo Vitalini Sacconi e dell'avv. Dionigi Scano, elettivamente domiciliato in Viale Trento n.
86 - Cagliari, presso lo studio dell'avv. Dionigi Scano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e contro
(P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giampiero P.IVA_2
Schirru, elettivamente domiciliata in via Dante n. 80 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2018, ha convenuto la società Parte_1
e davanti a questo Tribunale al fine di accertare la responsabilità Controparte_1 CP_2
dei convenuti in merito al sinistro occorso all'attore e, conseguentemente, condannarli al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dallo stesso.
A fondamento delle sue pretese, la parte attrice ha sostenuto i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- in data 18.10.2016 il , recatosi allo stadio Sant'Elia di Cagliari per assistere ad una Pt_1
partita del , era stato colpito da un pallone calciato da , giocatore di tale Controparte_1 CP_2
società, che era arrivato fin sugli spalti dedicati al pubblico;
pagina 3 di 19 - la parte attrice aveva portato le mani dinanzi al viso per proteggersi dall'arrivo del pallone, che aveva colpito la sua mano sinistra, provocando la frattura del IV e del V dito;
- dalla documentazione medica agli atti e dalla CTP, era emersa la sussistenza in capo alla parte attrice di un danno biologico permanente del 7%, oltre ad una inabilità temporanea complessiva di 120
giorni, con conseguente richiesta risarcitoria pari a 18.000,00 euro;
- il tentativo di negoziazione assistita non aveva portato alla risoluzione transattiva della controversia.
Tanto premesso, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“piaccia all'Ill.mo Giudice Unico in via principale:
1) accertare e dichiarare la responsabilità, in capo ai convenuti, del danno subito dal sig.
mentre assisteva alla partita Cagliari-Atalanta, evento organizzato dalla società Parte_1
convenuta;
2) accertare e dichiarare che in seguito al fatto sopra esposto il sig. ha subito una Pt_1
invalidità permanente quantificata in 7 punti o il maggior o minor grado d'invalidità che verrà
accertato in giudizio, oltre all'invalidità temporanea totale e parziale come indicato nella consulenza
del Dr. Per_1
3) conseguentemente dichiarare tenuti i convenuti al risarcimento dei danni quantificati in €
18.353,21 comprensivi delle spese mediche, salvo errore materiale, o nella maggiore o minore somma
che dovesse risultare in corso di causa;
4) in tutte le ipotesi, con rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo ed oltre, sempre
in tutte le ipotesi, alla somma pari agli interessi, calcolati al tasso di legge dal giorno del sinistro al
saldo, sulle somme via via rivalutate anno per anno, a titolo di risarcimento del danno da ritardato
pagina 4 di 19 adempimento oppure, ed in subordine, con interessi calcolati al tasso di legge su tali somme dal giorno
del sinistro al saldo;
5) con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
La società si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 13.11.2018, contestando le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- la dinamica del sinistro esposta dalla parte attrice non era corretta, in quanto nel referto del
Pronto Soccorso era riportato che “il pz. riferisce di essersi procurato un trauma al quinto dito mano sx
provando a bloccare una pallonata proveniente dal campo”,
- il si era reso responsabile del sinistro in quanto non aveva cercato di proteggersi il volto Pt_1
bensì di afferrare il pallone;
- l'attore aveva comunque accettato il rischio di essere colpito da una pallonata nel momento in cui si era seduto dietro la porta da calcio di uno stadio;
- l'attore non aveva specificato sotto quale aspetto la condotta aveva configurato un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., in particolar modo con riferimento al;
Controparte_1
- l'attore non aveva specificato quale fosse stata l'attività pericolosa ascrivibile al , Controparte_1
non essendo la gestione degli impianti sportivi di per sé un'attività rientrante nell'art. 2050 c.c.;
- in merito all'art. 2051 c.c., la responsabilità per custodia della società calcistica era esclusa dato che il danno era riconducibile al comportamento illecito del , rispetto al quale lo stadio aveva Pt_1
rappresentato il contesto nell'ambito del quale era maturata la vicenda, non riconducibile alla peculiare conformazione o alla modalità di gestione dello stadio;
pagina 5 di 19 - quanto alla condotta del consistita nell'aver calciato il pallone di gioco verso la porta CP_2
durante la fase di riscaldamento prepartita, era stata assolutamente coerente con lo sviluppo di una gara ufficiale di calcio, senza alcun profilo di illiceità;
- la pretesa risarcitoria era eccessiva rispetto all'esito dell'infortunio.
La convenuta ha inoltre richiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice, per domandare di essere manlevata nel caso di Controparte_4
accertamento della responsabilità della società calcistica.
Tanto premesso, la società ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e
produzione e premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie od opportune, così
giudicare:
1. in via preliminare, differire l'udienza del 6 dicembre 2018 allo scopo di consentire la citazione
del terzo, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, nel rispetto dei termini per comparire
di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
2. nel merito, in via principale, e sempre che non venga estromessa dal Controparte_1
giudizio ex art. 108 c.p.c., respingere le domande del sig. in quanto infondate sia in Parte_1
fatto sia in diritto e, comunque, non provate per i motivi in atti;
3. nel merito, in via subordinata, per il denegato e non creduto caso di accoglimento delle
domande attoree, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. per i fatti di CP_2
cui è causa, dichiarando esente da responsabilità o, comunque, condannando il Controparte_1
pagina 6 di 19 sig. a versarle quanto la medesima fosse eventualmente condannata a pagare al sig. CP_2
; Parte_1
4. nel merito, sempre in via subordinata, per il denegato e non creduto caso di condanna di
condannare il terzo chiamato, Controparte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 37126 Verona, Lungadige
Cangrande 16, a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi somma la medesima fosse condannata a
pagare, versando conseguentemente a un identico importo;
Controparte_1
5. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_2
06.12.2018, per contestare le avverse pretese, sulla base dei motivi riportati sinteticamente di seguito:
- in via preliminare, la domanda di parte attrice era improcedibile ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.
132/2014, a causa del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita nei suoi confronti;
- non era stata qualificata la responsabilità del nella causazione del danno, né in termini CP_2
soggettivi né per responsabilità oggettiva;
- non è provato il fatto che il pallone che aveva colpito il fosse stato calciato dal Pt_1 CP_2
- in ogni caso, il giocatore non era tenuto alla custodia dello stadio per evitare danni a terzi;
- la richiesta risarcitoria era comunque eccessiva rispetto alle lesioni patite.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
I) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree nei confronti del sig.
, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, per il mancato esperimento del tentativo di CP_2
negoziazione assistita;
pagina 7 di 19 II) accertare e dichiarare la nullità, ex art. 164, comma 4, c.p.c., nei confronti del sig. CP_2
dell'atto di citazione per la totale omissione degli elementi di diritto di cui all'art. 163, comma
[...]
3, numero 4), c.p.c;
III) in ogni caso, nel merito, dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree
verso il sig. , in virtù delle sopra estese motivazioni, con rigetto di ogni pretesa avanzata CP_2
nei confronti di quest'ultimo;
IV) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A seguito dell'ordinanza depositata in data 22.11.2018 con la quale la convenuta è stata autorizzata a chiamare in causa il terzo, la si è costituita in Controparte_6
giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2018.
La chiamata, nel contestare le avverse pretese, ha sostenuto i motivi sinteticamente esposti di seguito:
- la causa del sinistro occorso al doveva essere individuata nel caso fortuito o nella Pt_1
colposa condotta dello stesso il quale, come risultava dal referto del Pronto Soccorso, Parte_1
aveva incautamente cercato di bloccare il pallone calciato fuori dal giocatore;
CP_2
- pertanto, poteva quantomeno ravvisarsi un concorso colposo della parte attrice nella determinazione dell'evento e delle conseguenze che ne erano derivate.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“riservata ogni altra difesa, si conclude perché il Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia:
a) in via principale: rigettare ogni avversa domanda ed assolvere la da ogni Controparte_5
avversa pretesa, con vittoria di spese ed onorari;
pagina 8 di 19 b) in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui in corso di causa
dovessero emergere elementi di responsabilità a carico della salvo rispettoso Controparte_1
gravame: previo accertamento e declaratoria della quota di responsabilità ascrivibile all'attore ai
sensi dell'art. 1227 del Codice Civile ed a ciascuno dei convenuti nella determinazione dell'evento e
della entità delle conseguenze che ne sono derivate, determinare sulla base delle risultanze processuali
l'ammontare dell'eventuale risarcimento spettante alla Parte Attrice e la misura dell'obbligo
risarcitorio incombente su ciascuna delle Parti convenute entro i limiti delle quote di responsabilità
rispettivamente accertate ed ascritte, con esclusione di ogni vincolo solidale, altresì limitando e
contenendo - in ogni caso - l'obbligazione risarcitoria della entro i limiti di Controparte_5
condizioni, massimale, scoperto e franchigie previsti in polizza ed entro i limiti della quota di
responsabilità accertata ed ascritta in capo alla con esclusione di ogni vincolo Controparte_1
di solidarietà con il convenuto , e, in via di ulteriore maggior subordine, in caso di CP_2
condanna solidale, condannare il Signor a rimborsare in regresso – secondo la quota di CP_2
responsabilità ascrittagli – in favore della le somme che per capitale ed accessori e Controparte_5
spese la stessa fosse tenuta a corrispondere all'attore, con vittoria di spese ed onorari o quantomeno
con loro totale compensazione;
c) in ogni caso: compensare integralmente le spese processuali tra la e la Controparte_5
. Controparte_1
Questo Tribunale, letti gli atti di causa, con ordinanza depositata in data 29.11.2023 ha invitato le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: pagamento da parte della compagnia di assicurazioni in favore della parte attrice dell'importo di euro 10.000,00 con spese di lite compensate.
pagina 9 di 19 La proposta è stata accettata dal Cabitza, mentre la Controparte_4 CP_2
e il hanno dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa.
[...] Controparte_1
La causa, istruita tramite produzioni documentali, prove orali ed espletamento della CTU medico legale, ritenuta dal Giudice matura per la decisione, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni giuridiche sottoposte al giudizio di questo Tribunale,
deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto . CP_2
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Sul punto si deve premettere che la domanda dell'attore è carente sotto il profilo della causa
petendi non essendo stato indicato il titolo di responsabilità ravvisabile in capo al CP_2
Dal contenuto dell'atto introduttivo si evince che la pretesa risarcitoria è fondata unicamente sull'accertamento della responsabilità della società ex art. 2051 c.c., sul Controparte_1
presupposto che, quale titolare della convenzione d'uso dello stadio e organizzatore dell'incontro sportivo, avrebbe dovuto adottare tutte le misure idonee a tutelare l'incolumità di terzi.
Sotto questo profilo, questo Tribunale ritiene che il per la posizione di giocatore rivestita CP_2
all'interno della società sportiva, non avesse alcun onere di custodia sullo stadio e, di conseguenza, non sia legittimato passivamente all'azione promossa dal . Pt_1
pagina 10 di 19 L'accoglimento di tale eccezione assorbe la questione relativa al mancato esperimento della negoziazione assistita con il che peraltro risulta superata dal fatto che è prodotto in atti l'invito CP_2
notificato al al quale il convenuto non aveva aderito (produzione attore doc. n. 29). CP_2
******
Passando ad esaminare il merito della questione, questo Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice sia fondata per i motivi che seguono.
L'art. 2051 c.c. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia salvo che provi il caso fortuito”.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento
nel rapporto di custodia con la cosa, il quale può derivare anche da titoli diversi dalla proprietà,
anche solo di mero fatto, deponenti per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo
della medesima (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 23/10/1990, n. 10277; Cass., 25/11/1988, n.
6340)” (Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 7005 del 12.03.2019).
Applicando tali principi al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la società Controparte_1
che all'epoca dei fatti aveva in gestione lo stadio Sant'Elia su concessione del
[...] CP_7
(produzioni doc. n. 3), era responsabile di dotare la struttura sportiva
[...] Controparte_1
delle cautele necessarie a tutelare l'incolumità degli utenti e, in particolare, degli spettatori.
Nel caso specifico, la società avrebbe dovuto assicurare la presenza di reti o pannelli reticolari di altezza idonea a delimitare il campo da gioco e proteggere il pubblico da accidentali pallonate, in particolare nella zona dietro la porta - dove si trovava la parte attrice - maggiormente suscettibile di occasionali fuoriuscite di palloni oltre i confini del campo.
Tanto premesso, la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice deve ritenersi fondata.
pagina 11 di 19 In proposito la Suprema Corte insegna che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura
oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la
possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno
che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un
terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della
responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice
dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa,
residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di
tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per
effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
"insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del
danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad pagina 12 di 22 una diversa costruzione della
responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la
condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso
fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa
all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione
fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra
la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti
per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una
cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione
dell'evento di danno); (…) deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del
pagina 12 di 19 danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto
stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione
pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non
integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato
dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì
ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del
danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la pagina 13
di 22 gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co.
c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare
usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di
un'espressa eccezione della controparte” (Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 7005 del 12.03.2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio a carico della parte attrice sotto il duplice profilo della dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa nella custodia del convenuto.
Infatti, la parte attrice, attraverso le prove testimoniali, ha provato la dinamica del sinistro.
Il teste che si trovava accanto al Cabitza al momento del sinistro, ha Testimone_1
dichiarato di avere visto il pallone calciato dal oltrepassare la porta e, sia lui che il Cabitza, CP_2
avevano portato istintivamente le mani in avanti per proteggere il volto ed il pallone aveva colpito la mano della parte attrice (verbale udienza 11.09.2020).
pagina 13 di 19 Inoltre, il teste ha dichiarato di aver prestato assistenza nell'immediatezza del fatto al , il Pt_1
quale lamentava dolori alla mano, tanto che lo aveva accompagnato al centro di assistenza medica presente allo stadio per il primo soccorso.
Le dichiarazioni del teste, da ritenersi attendibile e disinteressato, confermano la dinamica del sinistro sostenuta dalla parte attrice.
Questo Tribunale, inoltre, ritiene che lo svolgimento dei fatti così descritti sia compatibile con quanto risulta dal certificato medico rilasciato dal servizio di pronto soccorso presso lo stadio, nel quale i sanitari avevano riportato che il si era procurato un trauma alla mano sinistra “provando a Pt_1
bloccare una pallonata proveniente dal campo” (produzioni attore doc. n. 2).
Questo Tribunale ritiene che tale asserzione, riportata peraltro indirettamente dai sanitari, sia compatibile con il gesto di protezione del volto riferito dal e confermato dal testimone, e ciò Pt_1
escluda ogni responsabilità del danneggiato nel sinistro (neppure sotto il profilo del concorso colposo nel danno).
Non si ritiene infatti condivisibile la lettura della stessa avanzata dalla difesa dei convenuti secondo la quale il non aveva cercato di proteggersi, ma avrebbe provato a prendere il pallone Pt_1
“per portarselo a casa”.
Infatti, non trattandosi di un comportamento del danneggiato idoneo ad interrompere il nesso causale, ciò in ogni caso non escluderebbe la responsabilità della società calcistica per l'omessa protezione dei tifosi presenti sulle gradinate.
Infatti, in base ai principi giurisprudenziali sopra citati, sulla società - quale Controparte_1
custode della struttura sportiva - gravava l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, al fine di essere esente da responsabilità.
pagina 14 di 19 A tal proposito, questo Tribunale ritiene che la società convenuta non abbia adempiuto al menzionato onere della prova, cosicché non sono ravvisabili situazioni o comportamenti anomali che abbiano determinato il caso fortuito e l'interruzione del nesso causale.
Infatti, da un lato la circostanza che un pallone potesse oltrepassare i confini del campo da gioco e arrivare sugli spalti riservati al pubblico non è una circostanza che presenta caratteri di imprevedibilità caratteristici del caso fortuito né esso è configurabile come conseguenza del comportamento del tifoso che aveva protratto le mani in avanti per proteggersi il viso.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene accertata la responsabilità della società Controparte_1
nel sinistro per cui è causa.
[...]
Avuto riguardo alla posizione della chiamata, é pacifico in causa che la società Controparte_1
avesse stipulato in data 13.09.2013 la polizza assicurativa n. 00028332300052 con la
[...] [...]
nei cui confronti la società calcistica ha avanzato domanda di manleva. Controparte_4
Pertanto, la compagnia chiamata in causa deve essere condannata a tenere indenne la società
assicurata degli importi da questa dovuti a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali in favore della parte attrice per il disposto dell'art. 1917 c.c.
******
Deve ora procedersi alla quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'infortunato.
A tal proposito, il Tribunale ritiene integralmente condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU,
tecnico del settore, ad esito di un iter argomentativo logico e coerente, supportato dall'esame della documentazione medica agli atti e da una visita medico-legale sul paziente, nel corso della quale è stata presa posizione anche sulle osservazioni mosse dai CTP.
pagina 15 di 19 In merito alla causa, natura e all'entità delle lesioni subite dal , il consulente ha affermato Pt_1
che lo stesso a seguito del sinistro aveva riportato “l'infrazione di F2 e F3 del IV dito mano sn, e una
frattura pluriframmentaria della base della II falange del V dito, confermata dagli esami radiologici
Per_ del 22.09.2016” (CTU, dott. pag. 6).
In particolare, il CTU ha concluso come segue:
“- rapporto di causalità: i nessi cronologico, modale, di continuità fenomenologia, di
ammissibilità scientifica e di esclusione da altre cause consentono di porre l'antecedente lesivo in
rapporto di causalità materiale con la lesione e questa ultima con il postumo e la menomazione di cui
sotto
- menomazione: l'esito dannoso, anatomico o funzionale della lesione patita, oramai stabilizzato,
è rappresentato da esiti algo -disfunzionali di infrazione di F2 e F3 del IV dito mano sn e frattura
articolare V dito mano sn, con lesione anatomica caratterizzata da frattura intrarticolare della base
della falange intermedia del V dito e irregolarità post -traumatica del profilo della base della falange
ungueale del V dito;
- inabilità temporanea: sulla base della documentazione clinica agli atti e dei periodi di cura e
riposo solitamente necessari per la lesione e i postumi su indicati, si riconosce un periodo di inabilità
temporanea parziale al 50% di 45 giorni ed un ulteriore periodo di inabilità parziale al 25% di 60
giorni. Sono state precluse e/o limitate tutte le attività richiedenti impegno della mano non dominante,
in particolari quelle richiedenti presa a pinza con necessità di impegno del IV e V dito. La sofferenza
psico-fisica consequenziale è caratterizzata sia dal disagio dovuto alla disfunzionalità, alla
sintomatologia dolorosa e sia agli impegni derivanti dai trattamenti sanitari che sono stati necessari.
pagina 16 di 19 - invalidità permanente: le menomazioni su indicate, derivando causalmente dalla lesione subita,
ripercuotendosi negativamente sul bene salute giuridicamente protetto, nei suoi aspetti sia statici che
dinamico -relazionali, acquisiscono il valore giuridico complessivo di danno biologico permanente
che, in riferimento ai barèmes comunemente utilizzati in contesto medico legale R.C. (“Linee guida per
la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico – SIMLA – 2016 - Giuffrè
Per_ Editore” ). Si valuta nella misura complessiva del 3 % (tre percento)” (CTU, dott. pag. 10-13).
Il CTU, infine, ha ritenuto congrue le spese mediche documentate dal periziato per l'importo di euro 1.634,95.
Tanto premesso, nel procedere alla quantificazione del danno biologico di lieve entità, facendo ricorso alle consuete tabelle del Tribunale di Milano, il danno deve essere calcolato come da tabella che segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.035,15
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.242,90 Invalidità temporanea parziale al 25% € 828,60 Totale danno biologico temporaneo € 2.071,50
Danno morale (33,33%) € 1.702,05
Spese mediche € 1.635,00
TOTALE GENERALE: € 8.443,70
pagina 17 di 19 Pertanto, l'importo dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal nel sinistro Pt_1
ammontano ad euro 8.443,70.
A tal proposito, appare opportuno citare l'insegnamento della Suprema Corte in tema di assicurazione contro i danni, in base al quale il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato,
sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione,
senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 16229 del 08/06/2023 Rv. 667831 - 01).
Tanto premesso, l'importo complessivo dovuto alla parte attrice da parte della compagnia assicuratrice è di euro 11.295,84 (euro 8.443,70 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento del fatto a quello della pronuncia della sentenza).
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo per le quattro fasi secondo il valore della causa fino a euro 26.000,00, seguono la regola della soccombenza.
Sotto questo profilo non può considerarsi favorevolmente il comportamento processuale dei convenuti e della chiamata, che hanno rifiutato di aderire alla favorevole proposta di conciliazione del giudice.
Quanto alle spese sostenute da , devono essere compensate poiché la pronuncia non CP_2
implica soccombenza nel merito.
Questo Tribunale, infine, rileva che essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'Erario le spese di lite liquidate in dispositivo, che sono anticipate al difensore nella misura della metà (art. 133 DPR 115/2002).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione od eccezione, così dispone:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_2
2. accertata la responsabilità della società per le causali in Controparte_1
premessa, la condanna al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
euro 11.295,84;
3. condanna la società e Controparte_1 Controparte_8
a rifondere allo Stato le spese di questo grado di giudizio pari ad euro
[...]
5.000,00, che l'Erario anticipa al difensore della parte attrice nella misura della metà pari ad euro
2.500,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
4. condanna la a rifondere alla Controparte_8
società le spese sostenute per la chiamata in garanzia pari ad euro 2.500,00, Controparte_1
oltre al rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
5. dichiara compensate le altre spese;
6. pone definitivamente a carico di e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, le spese per la CTU separatamente liquidate;
Controparte_8
7. condanna la a tenere indenne Controparte_8
la società da ogni obbligazione risarcitoria nonché di rimborso delle spese Controparte_1
di giudizio e CTU.
Cagliari, 16/04/2025
Il Giudice
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