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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/11/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n.5929/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG AR
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. DELNERO FRANCO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 25/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 14/07/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la declaratoria del diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex L.
1 n.222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
DR NZ, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai
2 quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.5 e 6 della sua relazione scritta).
1. Il sig. di anni 35, con titolo scolastico di Parte_1 qualifica professionale elettricista (terzo anno scuola superiore), che ha sempre esercitato l'attività di elettricista, è affetto da:
Esiti di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a destra con esile falda di pneumotorace e piccolo focolaio contusivo polmonare omolaterale da infortunio sul lavoro
(riconosciuto ). Esiti di intervento di sostituzione CP_2 dell'aorta ascendente con risospensione della valvola aortica seconda tecnica di NE ID per aneurisma aorta ascendente ed insufficienza valvolare aortica. Sovrappeso. Esiti anamnestici di trapianto cornea OS per cheratocono II e III stadio.
2. Le suddette infermità e le conseguenti menomazioni funzionali
NON comportano una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali, tale da poterlo considerare invalido ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84. CP_1
3. In base alle tabelle approvate con DM 05/02/1992, il codice di riferimento indicato per ciascuna patologia:
3 - Esiti di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a destra con esile falda di pneumotorace e piccolo focolaio contusivo polmonare omolaterale da infortunio sul lavoro
(riconosciuto ) senza attuale compromissione della funzione CP_2 respiratoria: 0%
- Esiti di intervento di sostituzione dell'aorta ascendente con risospensione della valvola aortica seconda tecnica di NE
ID per aneurisma aorta ascendente ed insufficienza valvolare aortica. Sovrappeso
6415 STENOSI O COARTAZIONE AORTICA 0 0 50
TA AT (II CLASSE NYHA)
- Esiti anamnestici di trapianto cornea OS per cheratocono II e
III stadio (non presente documentazione nel fascicolo) 0%.
3.1. Ai fini dell'assegno ordinario d'invalidità (oppure di pensione ordinaria d'inabilità) ai sensi della legge n. 222 del
1984, specifico che a causa del complesso patologico (infermità o difetto fisico o mentale) la capacità di lavoro di Pt_2
, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, NON
[...] risulta ridotta in modo permanente a meno di un terzo (oppure esclusa totalmente)».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il
4 diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG AR BE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG AR
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. DELNERO FRANCO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 25/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 14/07/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la declaratoria del diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex L.
1 n.222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
DR NZ, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai
2 quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.5 e 6 della sua relazione scritta).
1. Il sig. di anni 35, con titolo scolastico di Parte_1 qualifica professionale elettricista (terzo anno scuola superiore), che ha sempre esercitato l'attività di elettricista, è affetto da:
Esiti di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a destra con esile falda di pneumotorace e piccolo focolaio contusivo polmonare omolaterale da infortunio sul lavoro
(riconosciuto ). Esiti di intervento di sostituzione CP_2 dell'aorta ascendente con risospensione della valvola aortica seconda tecnica di NE ID per aneurisma aorta ascendente ed insufficienza valvolare aortica. Sovrappeso. Esiti anamnestici di trapianto cornea OS per cheratocono II e III stadio.
2. Le suddette infermità e le conseguenti menomazioni funzionali
NON comportano una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali, tale da poterlo considerare invalido ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84. CP_1
3. In base alle tabelle approvate con DM 05/02/1992, il codice di riferimento indicato per ciascuna patologia:
3 - Esiti di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a destra con esile falda di pneumotorace e piccolo focolaio contusivo polmonare omolaterale da infortunio sul lavoro
(riconosciuto ) senza attuale compromissione della funzione CP_2 respiratoria: 0%
- Esiti di intervento di sostituzione dell'aorta ascendente con risospensione della valvola aortica seconda tecnica di NE
ID per aneurisma aorta ascendente ed insufficienza valvolare aortica. Sovrappeso
6415 STENOSI O COARTAZIONE AORTICA 0 0 50
TA AT (II CLASSE NYHA)
- Esiti anamnestici di trapianto cornea OS per cheratocono II e
III stadio (non presente documentazione nel fascicolo) 0%.
3.1. Ai fini dell'assegno ordinario d'invalidità (oppure di pensione ordinaria d'inabilità) ai sensi della legge n. 222 del
1984, specifico che a causa del complesso patologico (infermità o difetto fisico o mentale) la capacità di lavoro di Pt_2
, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, NON
[...] risulta ridotta in modo permanente a meno di un terzo (oppure esclusa totalmente)».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il
4 diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG AR BE
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