TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
RG 440/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Parte_1 P.IVA_1
Andrea Milanini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Largo
Toscanini n. 1;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: Fondo di Garanzia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
16.3.2022, ha convenuto in giudizio l , chiedendo Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. La ricorrente ha rappresentato che il sig. dipendente della Persona_1
Associazione Italiana Alberghi Gioventù, stipulava con la LO ZI spa (poi incorporata dalla un contratto di finanziamento garantito da Parte_1
delegazione del quinto dello stipendio e cessione del TFR, con impegno a restituire la somma di € 24.000,00 mediante il pagamento di 120 rate mensili di € 200,00 ciascuna.
3. La società ricorrente ha poi allegato di aver ottenuto l'ammissione al passivo per €
10.003,63 con riferimento alle competenze di fine rapporto maturate dal sig. _1
successivamente al fallimento della Associazione Italiana Alberghi Gioventù, dichiarato l'1 luglio 2019.
4. La ricorrente ha in seguito presentato domanda amministrativa di intervento del Fondo di
Garanzia presso l' . Quest'ultimo, tuttavia, non riscontrava la richiesta trasmessa, né CP_1
il successivo ricorso gerarchico.
5. ha dunque introdotto il presente giudizio, rivendicando la Parte_1
sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia per il versamento dell'importo ammesso allo stato passivo;
la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale: volersi condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento della complessiva somma di € 10.003,63 oltre interessi legali e rivalutazione in favore di
[...]
in persona del suo Procuratore Speciale pro tempore dovuta per le somme Parte_1
ammesse al passivo del Fallimento in relazione alla posizione del lavoratore _1
, stante quanto espressamente accertato e dichiarato in sede di ammissione al
[...]
passivo della procedura concorsuale aperta a carico del datore di lavoro, per le causali di cui in atti.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo anzitutto l'improponibilità del CP_1
ricorso, siccome la controparte non avrebbe mai avanzato alcuna domanda amministrativa al Fondo di Tesoreria istituito con la legge n. 296/2006, a cui la Associazione Italiana
Alberghi Gioventù versava le quote di TFR, trattandosi di datore di lavoro che impiegava un numero di dipendenti superiore a cinquanta.
7. Tale circostanza comporterebbe a tesi del resistente il rigetto del ricorso avversario, posto che renderebbe inoperativo il meccanismo di intervento del Fondo di Garanzia, dovendo piuttosto il dipendente attivare il meccanismo di cui all'art. 1, comma 756, della legge n.
296/2006.
8. L' ha altresì eccepito di aver versato al sig. l'importo di € 13.775,23, CP_1 _1
quale gestore del Fondo di Tesoreria, nel 2016 e dunque in epoca anteriore alla
2 dichiarazione di fallimento, residuando eventualmente nel predetto fondo solo l'importo di
€ 11,29 relativamente alla posizione del lavoratore.
9. Mutata la persona del giudice, respinta l'eccezione di nullità della procura sollevata dalla ricorrente e istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza del 13 maggio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è fondato nei soli limiti di cui in motivazione.
11. Si premette che l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 stabilisce che: “È istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo
209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale,
a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
3 Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
12. Nell'ambito del meccanismo di funzionamento del predetto Fondo, si è recentemente affermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'ammissione del credito al passivo fallimentare non può vincolare l' , che è estraneo alla procedura e deve poter CP_1
contestare i presupposti per la concreta operatività della regola di intervento del Fondo
(Cass. civ., n. 4897 del 2021, Cass. civ., n. 5376 del 2020, Cass. civ., n. 18277 del 2018).
13. Difatti, è stato affermato che “Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del
TFR dallo speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (di recente, anche Cass., sez. lav., 2 febbraio 2022, n. 3165).
Il diritto in esame si perfeziona, pertanto, al verificarsi dei presupposti di legge, che si correlano all'insolvenza del datore di lavoro, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.
La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all di «opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che CP_1
mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (sentenza n. 19277 del 2018, punto 18).
Nondimeno, tale definitività non preclude all di contestare i presupposti CP_1
d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile.
4 Questa Corte ha chiarito che le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all «in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di CP_1
tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale» (Cass., sez. VI-
L, 6 dicembre 2021, n. 38696, punto 2). L'obbligo d'intervento del Fondo di garanzia dev'essere assoggettato alla verifica giudiziale, anche al fine di salvaguardare la compatibilità del sistema congegnato dal legislatore con l'art. 24 Cost. (sentenza n.
19277 del 2018, cit., punto 36).
Erra, pertanto, la sentenza impugnata nell'annettere un'efficacia dirimente e assoluta alla vincolatività dello stato passivo e colgono nel segno le censure mosse con il secondo mezzo, che qualifica l'ammissione al passivo come condizione necessaria, ma non sufficiente per il subentro del Fondo.
5.- I presupposti dell'intervento del Fondo, che il giudice è chiamato a riscontrare senza essere vincolato dalle risultanze dello stato passivo, sono definiti dall'art. 2 della legge n.
297 del 1982, che a sua volta richiama l'art. 2120 cod. civ. È necessario «che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza»
(sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 37789 del
2022).
14. Quanto alla presente controversia, l' oppone alla domanda di intervento del Fondo CP_1
azionata da la circostanza che il trattamento di fine rapporto Parte_1 dovuto al sig. veniva accantonato presso il Fondo di tesoreria gestito dall' , _1 CP_1
in ragione delle dimensioni aziendali superiori ai cinquanta dipendenti. Quanto versato sarebbe stato poi liquidato al lavoratore alla cessazione del rapporto lavorativo.
15. Pertanto, vi sarebbe l'incapienza del Fondo di tesoreria, soggetto deputato all'erogazione del trattamento;
né la ricorrente avrebbe mai proposto alcuna domanda amministrativa all' quale gestore del suddetto fondo per la liquidazione di quanto spettante al sig. CP_1
avendo la ichiesto solamente l'intervento del Fondo _1 Parte_1
di garanzia.
16. A livello sistematico, si osserva che l'art. 1, comma 755, legge n. 296/2006, nell'istituire a far data dall'1.1.2007 il “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” e nel prevedere che esso venga “gestito, per conto dello Stato, dall su un apposito conto CP_1
5 corrente aperto presso la tesoreria dello Stato”, con modalità di finanziamento che
“rispondono al principio della ripartizione”, stabilisce che il Fondo così istituito
“garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756”.
17. Quest'ultimo, a sua volta, oltre a prevedere che, con la medesima decorrenza, al Fondo debba affluire mensilmente un “contributo” a carico dei datori di lavoro che abbiano cinquanta o più addetti alle proprie dipendenze in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata “destinata alle forme pensionistiche complementari” di cui al d.lgs. n. 252/2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis, stabilisce specificamente che “la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo […] limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”.
18. A sua volta, l'art. 2, d.m. 30.1.2007, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 757, legge n. 296/2006, oltre a prevedere al comma 1 che “il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile”, stabilisce espressamente al comma 2 che “le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”; fermo tuttavia restando, aggiunge il successivo comma 4, che “l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al
Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva” e che, “qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso”.
19. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, e nei limiti di interesse al presente
6 giudizio, dall'impianto normativo richiamato, e segnatamente dal combinato disposto degli artt. 1, comma 756, legge n. 296/2006, e dell'art. 2, commi 2 e 4, d.m. 30.1.2007, si ricava che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente all'1.1.2007 è il Fondo di tesoreria (cfr. Cass. civ., n.
10082 del 2025, Cass. civ., n. 11569 del 2024; Cass. civ., n. 25035 del 2023; Cass. civ., n.
16266 del 2023).
20. Nel caso di specie, è circostanza documentale, e comunque incontestata, che il sig. non avesse scelto di conferire i ratei del TFR ad alcun fondo di previdenza _1
complementare (doc. 9 fasc. ), con la conseguenza che le quote del trattamento CP_1
dovevano essere accantonate presso il Fondo di tesoreria gestito dall , in ragione CP_1
delle dimensioni occupazionali dell'Associazione Italiana Alberghi Gioventù.
21. L'Istituto dunque eccepisce di aver corrisposto al sig. quanto risultava _1
accantonato nel conto individuale del Fondo di tesoreria, con riferimento ai versamenti delle quote di TFR effettuate dal datore di lavoro fino al termine del rapporto di lavoro
(28.6.2016, doc. 8 fasc. ricorrente), corrispondente ad € 13.775,23 (comprensivo di rivalutazione); si osserva che tale importo risulta effettivamente fuoriuscito a luglio 2016 dal conto individuale del dipendente (doc. 7 fasc. ), residuando in quest'ultimo CP_1 unicamente la somma di € 11,29, sulla base del montante elaborato il 13.9.2016 (doc. 11 fasc. ). CP_1
22. Pertanto, all'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo di tesoreria ha erogato al sig. quanto risultante nel conto individuale quali quote di trattamento di fine _1
rapporto versate da parte datoriale al dipendente.
23. Si osserva, inoltre, che non è stato allegato che la datrice abbia omesso il versamento delle quote al Fondo di tesoreria, né tale circostanza risulta documentalmente, emergendo dal conteggio dell' cui si è sopra riferito il versamento mensile di tali somme, fino alla CP_1
concorrenza del valore poi liquidato una volta risolto il rapporto di lavoro, maggiorato di rivalutazione mensile.
24. Si deve invece rilevare, come correttamente eccepito dal resistente, che Parte_1
quale cessionario del TFR a garanzia del contratto di finanziamento stipulato dalla
[...]
incorporata LO ZI spa con il sig. in data 16.8.2010 (doc. 3 fasc. _1
ricorrente), non abbia mai avanzato domanda di pagamento al Fondo di tesoreria.
25. Invero, parte ricorrente chiede il pagamento all' quale titolare del Fondo di garanzia, CP_1
7 con riferimento al credito ammesso al passivo fallimentare.
26. Sicché, una volta acclarata l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, essendo il trattamento di fine rapporto già corrisposto dal Fondo di tesoreria, il ricorso non può essere accolto con riferimento alla quota di TFR versato al Fondo.
27. Residua, invece, una limitata responsabilità del convenuto in ordine al trattamento di fine rapporto rimasto in azienda alla data dell'1.1.2007, non essendo stato versato al Fondo di cui si discute. Tale importo, da riferirsi alla mensilità di dicembre 2006, data di inizio del rapporto del sig. con la Associazione Italiana Alberghi Gioventù, secondo _1 quanto emerge dall'estratto conto previdenziale (doc. 10 fasc. ), ammonta ad € CP_1
102,00, come attestato a pagina 2 dell'estratto conto individuale (doc. 11 fasc. ). CP_1
28. Conseguentemente, l' previdenziale, quale titolare del Fondo di garanzia, è tenuto a CP_1
versare la somma indicata alla ricorrente, sussistendo i presupposti dell'obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro e dell'insolvenza di quest'ultimo.
29. Quanto alle spese di lite, queste ultime vanno integralmente compensate, stante l'accoglimento del ricorso in misura minima rispetto al petitum azionato, nonché in ragione del rigetto dell'eccezione di nullità della procura dell' sollevata dalla CP_1
ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore di ell'importo di € 102,00, oltre interessi Parte_1
legali dal dovuto al saldo;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 13/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Parte_1 P.IVA_1
Andrea Milanini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Largo
Toscanini n. 1;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: Fondo di Garanzia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
16.3.2022, ha convenuto in giudizio l , chiedendo Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. La ricorrente ha rappresentato che il sig. dipendente della Persona_1
Associazione Italiana Alberghi Gioventù, stipulava con la LO ZI spa (poi incorporata dalla un contratto di finanziamento garantito da Parte_1
delegazione del quinto dello stipendio e cessione del TFR, con impegno a restituire la somma di € 24.000,00 mediante il pagamento di 120 rate mensili di € 200,00 ciascuna.
3. La società ricorrente ha poi allegato di aver ottenuto l'ammissione al passivo per €
10.003,63 con riferimento alle competenze di fine rapporto maturate dal sig. _1
successivamente al fallimento della Associazione Italiana Alberghi Gioventù, dichiarato l'1 luglio 2019.
4. La ricorrente ha in seguito presentato domanda amministrativa di intervento del Fondo di
Garanzia presso l' . Quest'ultimo, tuttavia, non riscontrava la richiesta trasmessa, né CP_1
il successivo ricorso gerarchico.
5. ha dunque introdotto il presente giudizio, rivendicando la Parte_1
sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia per il versamento dell'importo ammesso allo stato passivo;
la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale: volersi condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento della complessiva somma di € 10.003,63 oltre interessi legali e rivalutazione in favore di
[...]
in persona del suo Procuratore Speciale pro tempore dovuta per le somme Parte_1
ammesse al passivo del Fallimento in relazione alla posizione del lavoratore _1
, stante quanto espressamente accertato e dichiarato in sede di ammissione al
[...]
passivo della procedura concorsuale aperta a carico del datore di lavoro, per le causali di cui in atti.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo anzitutto l'improponibilità del CP_1
ricorso, siccome la controparte non avrebbe mai avanzato alcuna domanda amministrativa al Fondo di Tesoreria istituito con la legge n. 296/2006, a cui la Associazione Italiana
Alberghi Gioventù versava le quote di TFR, trattandosi di datore di lavoro che impiegava un numero di dipendenti superiore a cinquanta.
7. Tale circostanza comporterebbe a tesi del resistente il rigetto del ricorso avversario, posto che renderebbe inoperativo il meccanismo di intervento del Fondo di Garanzia, dovendo piuttosto il dipendente attivare il meccanismo di cui all'art. 1, comma 756, della legge n.
296/2006.
8. L' ha altresì eccepito di aver versato al sig. l'importo di € 13.775,23, CP_1 _1
quale gestore del Fondo di Tesoreria, nel 2016 e dunque in epoca anteriore alla
2 dichiarazione di fallimento, residuando eventualmente nel predetto fondo solo l'importo di
€ 11,29 relativamente alla posizione del lavoratore.
9. Mutata la persona del giudice, respinta l'eccezione di nullità della procura sollevata dalla ricorrente e istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza del 13 maggio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è fondato nei soli limiti di cui in motivazione.
11. Si premette che l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 stabilisce che: “È istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo
209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale,
a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
3 Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
12. Nell'ambito del meccanismo di funzionamento del predetto Fondo, si è recentemente affermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'ammissione del credito al passivo fallimentare non può vincolare l' , che è estraneo alla procedura e deve poter CP_1
contestare i presupposti per la concreta operatività della regola di intervento del Fondo
(Cass. civ., n. 4897 del 2021, Cass. civ., n. 5376 del 2020, Cass. civ., n. 18277 del 2018).
13. Difatti, è stato affermato che “Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del
TFR dallo speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (di recente, anche Cass., sez. lav., 2 febbraio 2022, n. 3165).
Il diritto in esame si perfeziona, pertanto, al verificarsi dei presupposti di legge, che si correlano all'insolvenza del datore di lavoro, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.
La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all di «opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che CP_1
mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (sentenza n. 19277 del 2018, punto 18).
Nondimeno, tale definitività non preclude all di contestare i presupposti CP_1
d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile.
4 Questa Corte ha chiarito che le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all «in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di CP_1
tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale» (Cass., sez. VI-
L, 6 dicembre 2021, n. 38696, punto 2). L'obbligo d'intervento del Fondo di garanzia dev'essere assoggettato alla verifica giudiziale, anche al fine di salvaguardare la compatibilità del sistema congegnato dal legislatore con l'art. 24 Cost. (sentenza n.
19277 del 2018, cit., punto 36).
Erra, pertanto, la sentenza impugnata nell'annettere un'efficacia dirimente e assoluta alla vincolatività dello stato passivo e colgono nel segno le censure mosse con il secondo mezzo, che qualifica l'ammissione al passivo come condizione necessaria, ma non sufficiente per il subentro del Fondo.
5.- I presupposti dell'intervento del Fondo, che il giudice è chiamato a riscontrare senza essere vincolato dalle risultanze dello stato passivo, sono definiti dall'art. 2 della legge n.
297 del 1982, che a sua volta richiama l'art. 2120 cod. civ. È necessario «che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza»
(sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 37789 del
2022).
14. Quanto alla presente controversia, l' oppone alla domanda di intervento del Fondo CP_1
azionata da la circostanza che il trattamento di fine rapporto Parte_1 dovuto al sig. veniva accantonato presso il Fondo di tesoreria gestito dall' , _1 CP_1
in ragione delle dimensioni aziendali superiori ai cinquanta dipendenti. Quanto versato sarebbe stato poi liquidato al lavoratore alla cessazione del rapporto lavorativo.
15. Pertanto, vi sarebbe l'incapienza del Fondo di tesoreria, soggetto deputato all'erogazione del trattamento;
né la ricorrente avrebbe mai proposto alcuna domanda amministrativa all' quale gestore del suddetto fondo per la liquidazione di quanto spettante al sig. CP_1
avendo la ichiesto solamente l'intervento del Fondo _1 Parte_1
di garanzia.
16. A livello sistematico, si osserva che l'art. 1, comma 755, legge n. 296/2006, nell'istituire a far data dall'1.1.2007 il “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” e nel prevedere che esso venga “gestito, per conto dello Stato, dall su un apposito conto CP_1
5 corrente aperto presso la tesoreria dello Stato”, con modalità di finanziamento che
“rispondono al principio della ripartizione”, stabilisce che il Fondo così istituito
“garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756”.
17. Quest'ultimo, a sua volta, oltre a prevedere che, con la medesima decorrenza, al Fondo debba affluire mensilmente un “contributo” a carico dei datori di lavoro che abbiano cinquanta o più addetti alle proprie dipendenze in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata “destinata alle forme pensionistiche complementari” di cui al d.lgs. n. 252/2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis, stabilisce specificamente che “la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo […] limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”.
18. A sua volta, l'art. 2, d.m. 30.1.2007, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 757, legge n. 296/2006, oltre a prevedere al comma 1 che “il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile”, stabilisce espressamente al comma 2 che “le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”; fermo tuttavia restando, aggiunge il successivo comma 4, che “l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al
Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva” e che, “qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso”.
19. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, e nei limiti di interesse al presente
6 giudizio, dall'impianto normativo richiamato, e segnatamente dal combinato disposto degli artt. 1, comma 756, legge n. 296/2006, e dell'art. 2, commi 2 e 4, d.m. 30.1.2007, si ricava che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente all'1.1.2007 è il Fondo di tesoreria (cfr. Cass. civ., n.
10082 del 2025, Cass. civ., n. 11569 del 2024; Cass. civ., n. 25035 del 2023; Cass. civ., n.
16266 del 2023).
20. Nel caso di specie, è circostanza documentale, e comunque incontestata, che il sig. non avesse scelto di conferire i ratei del TFR ad alcun fondo di previdenza _1
complementare (doc. 9 fasc. ), con la conseguenza che le quote del trattamento CP_1
dovevano essere accantonate presso il Fondo di tesoreria gestito dall , in ragione CP_1
delle dimensioni occupazionali dell'Associazione Italiana Alberghi Gioventù.
21. L'Istituto dunque eccepisce di aver corrisposto al sig. quanto risultava _1
accantonato nel conto individuale del Fondo di tesoreria, con riferimento ai versamenti delle quote di TFR effettuate dal datore di lavoro fino al termine del rapporto di lavoro
(28.6.2016, doc. 8 fasc. ricorrente), corrispondente ad € 13.775,23 (comprensivo di rivalutazione); si osserva che tale importo risulta effettivamente fuoriuscito a luglio 2016 dal conto individuale del dipendente (doc. 7 fasc. ), residuando in quest'ultimo CP_1 unicamente la somma di € 11,29, sulla base del montante elaborato il 13.9.2016 (doc. 11 fasc. ). CP_1
22. Pertanto, all'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo di tesoreria ha erogato al sig. quanto risultante nel conto individuale quali quote di trattamento di fine _1
rapporto versate da parte datoriale al dipendente.
23. Si osserva, inoltre, che non è stato allegato che la datrice abbia omesso il versamento delle quote al Fondo di tesoreria, né tale circostanza risulta documentalmente, emergendo dal conteggio dell' cui si è sopra riferito il versamento mensile di tali somme, fino alla CP_1
concorrenza del valore poi liquidato una volta risolto il rapporto di lavoro, maggiorato di rivalutazione mensile.
24. Si deve invece rilevare, come correttamente eccepito dal resistente, che Parte_1
quale cessionario del TFR a garanzia del contratto di finanziamento stipulato dalla
[...]
incorporata LO ZI spa con il sig. in data 16.8.2010 (doc. 3 fasc. _1
ricorrente), non abbia mai avanzato domanda di pagamento al Fondo di tesoreria.
25. Invero, parte ricorrente chiede il pagamento all' quale titolare del Fondo di garanzia, CP_1
7 con riferimento al credito ammesso al passivo fallimentare.
26. Sicché, una volta acclarata l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, essendo il trattamento di fine rapporto già corrisposto dal Fondo di tesoreria, il ricorso non può essere accolto con riferimento alla quota di TFR versato al Fondo.
27. Residua, invece, una limitata responsabilità del convenuto in ordine al trattamento di fine rapporto rimasto in azienda alla data dell'1.1.2007, non essendo stato versato al Fondo di cui si discute. Tale importo, da riferirsi alla mensilità di dicembre 2006, data di inizio del rapporto del sig. con la Associazione Italiana Alberghi Gioventù, secondo _1 quanto emerge dall'estratto conto previdenziale (doc. 10 fasc. ), ammonta ad € CP_1
102,00, come attestato a pagina 2 dell'estratto conto individuale (doc. 11 fasc. ). CP_1
28. Conseguentemente, l' previdenziale, quale titolare del Fondo di garanzia, è tenuto a CP_1
versare la somma indicata alla ricorrente, sussistendo i presupposti dell'obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro e dell'insolvenza di quest'ultimo.
29. Quanto alle spese di lite, queste ultime vanno integralmente compensate, stante l'accoglimento del ricorso in misura minima rispetto al petitum azionato, nonché in ragione del rigetto dell'eccezione di nullità della procura dell' sollevata dalla CP_1
ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore di ell'importo di € 102,00, oltre interessi Parte_1
legali dal dovuto al saldo;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 13/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8