Ordinanza collegiale 17 marzo 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/04/2026, n. 6735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6735 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2023, proposto da
IE LD, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Foggia e Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
NC D’SS, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto rettoriale n. 1941/ 2022, recante la graduatoria degli ammessi al “Corso Dottorato di ricerca di interesse nazionale in Learning Sciences and Digital Technologies”, nella quale la ricorrente risulta idonea ma non assegnataria di dottorato;
- della nota trasmessa in data 18.11.2022, con la quale l’Università di Foggia ha comunicato alla ricorrente l’impossibilità di procedere alla relativa immatricolazione;
- del decreto rettoriale n. 1950/2022, recante una rettifica del decreto rettoriale n. 1941/ 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Foggia e dell’Università degli Studi di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa LA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.R. n. 1288/2022 veniva indetta, per l’anno accademico 2022/2023, la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXXVIII ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Foggia.
Al bando veniva allegata la scheda esplicativa, con l’indicazione del numero dei posti disponibili per il dottorato di ricerca in “Learning Sciences and Digital Technologies” (scheda allegato E).
Con D.R. n. 1649/2022, venivano approvati gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito.
Con D.R. n. 1666/2022, era disposta la riapertura dei termini del bando di concorso per l’assegnazione dei posti disponibili per mancata immatricolazione dei candidati vincitori.
La sig.ra IE LD, odierna ricorrente, presentava domanda di partecipazione.
Con D.R. n. 1854/2022, veniva approvato l’elenco dei candidati ammessi al corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale in “Learning Sciences and Digital Technologies”, in base agli 11 posti disponibili per mancata immatricolazione e in riferimento alle graduatorie di merito riportate nell’Allegato 1 al D.R. n. 1781/2022 e nell’Allegato 1 al D.R. n. 1766/2022.
Con nota prot. n. 57900 del 7 novembre 2022, la sig.ra IE LD, risultata assegnataria di un posto con borsa, presentava richiesta d’immatricolazione senza chiedere il sussidio economico.
In riscontro, l’Università di Foggia chiedeva alla sig.ra LD se avesse beneficiato di una borsa di studio per il dottorato di ricerca in “Diritto dell’impresa in crisi”, svolto presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli.
La sig.ra LD chiariva di aver già in precedenza beneficiato di una borsa presso altro Ateneo, oltre ad essere percettrice di reddito di lavoro da lavoro dipendente per un importo superiore al limite previsto dal Regolamento dell’Università di Foggia per conseguire detto beneficio economico, e, in conseguenza, dichiarava di rifiutare la borsa di studio.
Con nota del 18 novembre 2022, l’Università di Foggia comunicava di non poter procedere all’immatricolazione della sig.ra LD in quanto:
- “ ha già usufruito di una borsa per la frequenza di un altro corso di Dottorato di ricerca ”;
- “ in base al numero e tipologia di posti (con/senza borsa) accreditati per il dottorato in oggetto, ad oggi risulta possibile immatricolarsi solo per posti con borsa, tipologia di posto a cui lei stessa dichiara di non aver diritto, in quanto i posti senza borsa risultano tutti assegnati e regolarmente confermati da immatricolazione ”.
In conseguenza, la sig.ra LD veniva esclusa dalla graduatoria definitiva di cui all’Allegato 1 del D.R. n. 1941/2022 (successivamente modificato con D.R. n. 1649/2022).
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, notificato il 16 gennaio 2023 e depositato il 30 gennaio 2023, la sig.ra IE LD, censurandolo per i seguenti motivi:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2 DELLA L. N. 476/1984 E ART. 6 – COMMA 6 DELLA L. 398/1989 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 18 – COMMA 4, 20 – COMMA 5 E ART. 22 – COMMA 1 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOTTORATO DI RICERCA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA DI CUI AL D.R. N. 1651/2022 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’ ;
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2 DELLA L. N. 476/1984 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 18 – COMMA 4, 20 – COMMA 5 E ART. 22 – COMMA 1 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOTTORATO DI RICERCA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA DI CUI AL D.R. N. 1651/2022 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’ ;
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2 DELLA L. N. 476/1984 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 18 – COMMA 4, 20 – COMMA 5 E ART. 22 – COMMA 1 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOTTORATO DI RICERCA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA DI CUI AL D.R. N. 1651/2022 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) – VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ;
IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2 DELLA L. N. 476/1984 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 18 – COMMA 4, 20 – COMMA 5 E ART. 22 – COMMA 1 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOTTORATO DI RICERCA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA DI CUI AL D.R. N. 1651/2022 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) – VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA .
Resistono al ricorso il Ministero dell’Università e della Ricerca nonché l’Università di Foggia e l’Università di Siena, eccependone preliminarmente l’inammissibilità per mancata impugnazione del D.R. n. 1854/2022 e deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
Con ordinanza n. 4931 del 17 marzo 2026, il Collegio ha formulato avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso in quanto il posto di dottorato al quale anela la ricorrente è stato messo a concorso per un anno accademico (2022/2023) che ormai è concluso.
Successivamente al deposito di memoria di parte ricorrente vertente sulla questione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, ritiene il Collegio destituita di fondamento l’eccezione d’inammissibilità formulata dall’Amministrazione resistente in quanto la ricorrente non contesta di essere risultata vincitrice del posto di dottorato con borsa di studio, così come dichiarato nel D.R. n. 1854/2022, bensì lamenta l’illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria disposta con D.R. n. 1941/2022, potendo ella accedere al corso di dottorato, rinunciando al beneficio della borsa di studio (secondo la tesi sostenuta in ricorso).
Nondimeno, ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Con la memoria depositata il 27 marzo 2026, successivamente all’ordinanza n. 4931/2026 di questo Tribunale, la ricorrente ha sostenuto di avere interesse alla definizione nel merito del giudizio in quanto potrebbe essere ammessa in soprannumero al ciclo originario ovvero essere immatricolata al primo ciclo utile.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che tali argomentazioni non siano condivisibili per le seguenti ragioni.
Il posto di dottorato, che la ricorrente aspira a conseguire, è stato messo a concorso per un anno accademico (2022/2023) ben definito e ormai concluso.
Il Regolamento di Ateneo, recante l’“Approvazione degli atti e ammissione al corso di Dottorato di ricerca”, prevede sì la possibilità di scorrimento della graduatoria per rinuncia dell’avente diritto o per esclusione del vincitore ma solo prima che siano iniziate le attività o, comunque, entro il primo trimestre del primo anno del corso, evidentemente allo scopo di consentire al candidato che andrà a coprire il posto rimasto vacante di seguire l’intero corso.
Quanto alla “ Riapertura termini del Bando di Concorso emanato con D.R. n. 1531/2025 ”, di cui al D.R. n. 2553 del 2 dicembre 2025 dell’Università di Foggia, ritiene il Collegio che tale procedura, lungi dall’avvalorare la tesi della possibile ammissione al corso del dottorato in soprannumero della ricorrente, confermi piuttosto che l’assegnazione di qualsiasi posto messo a concorso avvenga previa apposita selezione e secondo le regole stabilite con decreto rettoriale (emanato, nel caso di specie, per l’anno accademico 2025/2026), senza possibilità della ricorrente di inserirsi nella graduatoria di una procedura selettiva cui non ha preso parte.
Infine, la ricorrente non ha dichiarato di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato a fini risarcitori ex art. 34, co. 3, c.p.a. nelle forme e nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8), non potendo essere formulata la suddetta richiesta con la memoria depositata successivamente all’avviso di improcedibilità.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non potendo la ricorrente ricavare alcuna utilità dall’accoglimento del gravame.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 marzo 2026 e 3 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
IN AN, Presidente
Davide De Grazia, Primo Referendario
LA CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CC | IN AN |
IL SEGRETARIO