Sentenza 22 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2018, n. 8723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8723 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: AR LI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/09/2016 del GIUDICE DI PACE di BENEVENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
udito il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. P. Finniani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza deliberata il 06/09/2016, il Giudice di Pace di Benevento ha dichiarato IL CA responsabile dei reati di minaccia e di lesione personale in danno di Annio Raffio e, applicate le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di euro 300 di multa. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, denunciando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 52, comma 2, d. Igs. 28/08/2000, n. 274 e dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.: la pena irrogata è illegale, anche calcolando la massima riduzione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
manca, inoltre, la valutazione del rapporto tra i due reati, dovendosi ritenere la continuazione tra essi, con il conseguente aumento di pena. Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso, sostenendo che il Giudice di pace ha applicato anche la circostanza della provocazione e che la continuazione non era indicata nell'imputazione. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. La motivazione della sentenza impugnata è priva di alcun riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicché, sotto questo profilo, la motivazione è in toto mancante;
privi di consistenza sono le deduzione proposte dalla difesa, posto che il dispositivo - così come la motivazione - non opera alcun riferimento alla circostanza attenuante della provocazione, mentre lo stesso dispositivo, pur escludendo la continuazione tra i due reati contestati, irroga un'unica pena pecuniaria, sicché, come rilevato dal ricorrente, implicitamente ha ritenuto sussistente la continuazione tra i due reati. Muovendo dal minimo edittale per il reato di lesioni (multa pari ad euro 516) e applicati la riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche (euro 344) e l'aumento pari ad euro 36 di multa per la continuazione (inferiore alla pena comminata per il reato di minaccia e coerente con le valutazione del giudice di merito circa la gravità del fatto), la pena finale va rideterminata in euro 380 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina, riconosciuta la continuazione fra i reati, in euro 380 di multa. Così deciso il 17/11/2017. Depositato in Cance eri? u 2_2 • - o>. iTonsigli e e5ensorei Roma, ..