TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4552/2020, tra
, C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti- dall'Avv. Giuseppe Siciliano, C.F.:
, il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Salvio De Lucia (c.f.
) il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._3 atti
CONVENUTO
E
, C.F. ( ), CP_2 C.F._4 rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avv. Stabilito Tommaso Beneduce (codice fiscale e dall'avv. Andrea Pezone (codice C.F._5 fiscale ), i quali hanno eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._6 indicato in atti
CONVENUTO
NONCHÉ
, C.F. ( ) e , C.F. CP_3 C.F._7 CP_4
( ), C.F._8 rappresentati e difesi -come da procura in atti - dall'avv. Valentina de'Conno, C.F.: ( ), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._9 atti
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra e la n.q. di CP_2 Controparte_1
F.G.V.S. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere la domanda attrice;
2) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra CP_2 nell'evento dannoso di cui è causa;
3) in conseguenza, condannare la sig.ra CP_2
in solido con la – F.G.V.S., in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla minore Pt_1
per le lesioni personali riportate a seguito dell'evento per cui è causa, da
[...] liquidarsi nell'importo di euro 52.000,00 e così suddiviso: 12 % di D.B. pari ad euro 34.573,00, con una I.T.T. di gg. 60 pari ad euro 5.880,00, una I.T.P. al 75% di gg. 40 pari ad euro 2.940,00, una I.T.P. al 50% di gg. 40 pari ad euro 1.960,00, una I.T.P. di gg. 50 al 25% pari ad euro 1.225,00, spese mediche documentate pari ad euro 1.019,89 ed una personalizzazione del danno biologico nella misura del 10% oltre interessi legali dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo il tutto nei limiti della somma di euro 52.000,00; 4) condannare le stesse al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
2. In punto di fatto parte attrice premette quanto segue: a) in data 12.3.2017, alle ore 20,40 circa, in Casoria (NA) alla Via Pio XII, l'attrice mentre stava attraversando regolarmente la strada servendosi delle apposite strisce pedonali, in direzione della
“Deutsche Bank”, veniva investita dal ciclomotore KYMCO AGILITY 50 cc. targato X7N59J, di proprietà della sig.ra , condotto dal di lei figlio, sig. CP_2 [...]
, sprovvisto della obbligatoria copertura assicurativa per la Controparte_5
R.C.A.; b) che, a seguito dell'impatto la minore rovinava al suolo riportando lesioni personali tali da dover riparare presso il P.S. del P.O. “Villa dei Fiori” di Acerra ove veniva ricoverata con diagnosi “frattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio di tibia e perone” come da Verbale di P.S. n. 11031/2017; c) in data 15.3.2017 la minore veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare ed in data 18.3.2017 i sanitari della struttura ne disponevano le dimissioni, come da Cartella Clinica n. 3697/2017; d) il 24.10.2017 veniva dichiarato clinicamente guarito;
e) il CTP dott. concludeva riconoscendo Persona_1 all'attrice il 12% di danno biologico permanente pari ad euro 34.573,00, con una I.T.T. di gg. 60, pari ad euro 5.880,00; una I.T.P. al 75% di gg. 40, pari ad euro 2.940,00, una I.T.P. al 50% di gg. 40, pari ad euro 1.960,00, una I.T.P. di gg. 50 al 25% pari ad euro 1.225,00, con personalizzazione;
f) la responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente alla condotta del conducente il ciclomotore KYMCO, di proprietà della sig.ra ; g) che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri CP_2 della Stazione di Casoria (NA); h) che veniva inoltrata richiesta di risarcimento alla e alla società convenuta, stante la scopertura assicurativa, accertata dai CP_6
Carabinieri intervenuti.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.10.20 si è costituita in giudizio contestando le avverse difese e formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità della domanda, laddove non rispettato, per le causali esposte, il disposto di cui al Codice delle Assicurazioni;
- Nel merito, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto nonché destituita di ogni fondamento, non sufficientemente provata sia in ordine alla dedotta esclusiva responsabilità della convenuta, sia in relazione all'esistenza del nesso eziologico che si pretende intercorso tra le presunte lesioni subite da parte attrice, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;
- In via gradata, riconoscere eventuale concorsualità dell'attrice nella produzione dell'evento, ex art. 2054 c.c.; - in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'eventuale condanna dovrà esser contenuta entro i limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale dell'attore, nonché nei limiti di cui all'art. 283 del D.lgs. 209/2005, escludendo per le causali sopra esposte, il pagamento dei danni non patrimoniali non provati. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
4. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, laddove l'attore non abbia rispettato il combinato disposto dagli artt. 283, I comma, lettera b), 287, 145 e 148 del CdA, quale condizione di procedibilità dell'azione.
5. Ha inoltre eccepito che, l'attrice non ha provato che il veicolo fosse realmente scoperto di assicurazione. evidenziando che la cd. “scopertura assicurativa” costituisce l'ineludibile presupposto dell'azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata per la gestione del FGVS.
6. Nel merito ha contestato la sussistenza del fatto storico e le modalità del sinistro prospettate dall'attrice, stante la vaghezza sul punto dell'atto introduttivo.
7. In data 25.03.21 si costituiva la convenuta , la quale, in via CP_2 preliminare, chiedeva, ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., di essere autorizzata a chiamare in causa i Sigg. e , quali genitori esercenti la CP_4 CP_3 responsabilità genitoriale sull'attrice, minore al dì del sinistro, a titolo di “culpa in vigilando”.
8. Ha offerto una diversa dinamica del sinistro, precisando che l'attrice sbucò all'improvviso tra le auto in sosta attraversando velocemente, poco distante dalle strisce pedonali, esaurendo così la prova liberatoria a carico del conducente della moto “di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (art. 2054 cod. civ.).
9. Ha dedotto, pertanto, la responsabilità esclusiva dell'attrice, per negligenza, nel sinistro per cui è causa con esonero di qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'istante, quale proprietaria della moto nonché la responsabilità esclusiva dei genitori dell'attrice ex art. 2048 cod. con l'obbligo di vigilare sui figli minori e rassegnava le seguenti conclusioni: “autorizzare la convenuta, ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., a chiamare in causa, e quindi ad integrare il contraddittorio, nei confronti dei signori e , genitori esercenti la responsabilità CP_4 CP_3 genitoriale sull'attrice al dì del sinistro e, di conseguenza, chiede che il Tribunale voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. e la relativa costituzione in giudizio;
Nel merito II) rigettare le domande attoree in quanto destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto. III) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, riconoscere la concorsualità nel sinistro dell'attrice e dei terzi chiamati in causa, per tutti in misura maggiore di quella eventualmente riconosciuta all'esponente, per le ragioni esposte in parte motiva, escludendo i danni non patrimoniali non provati e, per l'effetto, condannare la nella Controparte_1 qualità di Impresa Designata per la Regione Campania per il Fondo Generale Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento delle lesioni accertate in favore dell'attrice; IV)condannare l'attrice, la convenuta Compagnia, nella spiegata qualità, ovvero i terzi chiamati, in solido o tra loro chi di ragione, al pagamento delle spese e delle competenze professionali con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati per avene fatto anticipo”.
10. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in data 10.09.21 i genitori dell'istante Sigg. e , i quali contestavano e CP_4 CP_3 impugnavano il contenuto dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, ne chiedevano il rigetto.
Eccepivano l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda esperita dalla convenuta nei loro confronti tesa a riconoscere una loro presunta responsabilità nell'evento per non essere mai stata oggetto di preventiva richiesta e relativa procedura di negoziazione;
nel merito, richiamavano l'attenzione della giustizia adita sulla circostanza, alquanto sbalorditiva, secondo cui la convenuta si spinge ad invocare una pretesa responsabilità dei comparenti per culpa in educando ed anche in vigilando allorquando ella stessa, madre di (minore al dì del Controparte_5 sinistro) che conduceva il ciclomotore di sua proprietà che circolava sprovvisto delle obbligatoria copertura assicurativa, alla luce dei fatti, ha dimostrato di non aver impartito al figlio i principi di buona condotta e principalmente il rispetto delle regole in generale e quelle della civile convivenza sociale tra cui rientrano anche le norme sulla circolazione stradale.
Tanto dedotto, così concludevano nel senso che segue: “rigettare integralmente la domanda proposta nei loro confronti dalla convenuta perché CP_2 improponibile, inammissibile ed infondata in diritto ed in fatto;
- dichiarare l'esclusiva responsabilità della medesima convenuta nella produzione del CP_2 sinistro per cui è causa;
- condannare la convenuta alle spese e CP_2 competenze di lite con attribuzione”.
11. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il GI formulava in data 31.01.22 una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
12. Quest'ultima veniva disattesa da parte attrice;
onde si procedeva alla fase istruttoria con l'escussione dei testi ammessi.
13. All'esito, veniva nominato il CTU Dott. per la valutazione medico Persona_2 legale delle lesioni subite da e sulle conclusioni delle parti la causa Parte_1 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 14. Verificato l'assolvimento delle condizioni di proponibilità, la domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
15. La domanda risarcitoria proposta dagli attori può essere qualificata ai sensi dell'art. 283, d. lgs. n. 209/2005, ed occorre premettere che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione (art. 283, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 209/2005), ha l'onere di provare le modalità del sinistro, la sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo e, in secondo luogo, che tale veicolo sia privo di copertura assicurativa (Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 26.11.2020, n. 26908).
16. Sotto tale ultimo profilo, non rileva se il contratto di assicurazione risulti ab initio non stipulato dal proprietario del veicolo investitore, se sia scaduto per effetto del mancato rinnovo, ovvero se risulti sospeso a seguito del mancato pagamento, alla scadenza, del premio successivo al primo, dovendosi — in ogni caso — ricondurre nell'alveo dell'art. 283 cod. ass. ciascuna delle superiori ipotesi, le cui conseguenze sul piano degli effetti e della legittimazione passiva sono le medesime.
17. L'art. 170 bis cod. ass. statuisce che il contratto di assicurazione “si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato” e che la garanzia prestata è mantenuta “operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza” e si pone, invero, in linea di continuità con quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di mancato pagamento alla scadenza del premio successivo al primo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa” e
“il sinistro accaduto nel periodo di sospensione è irrisarcibile dall'assicuratore, stante la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro, senza che abbia rilevanza il pagamento del premio successivamente effettuato” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 10335 del 18/04/2023 (Rv. 667390 - 01); cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 33790 del 04/12/2023 (Rv. 669486 - 01), secondo cui: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove l'assicurato non abbia pagato i premi, o ratei del premio, successivi al primo, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per le azioni risarcitorie correlate a sinistri occorsi durante la sospensione).
18. Ne deriva, quindi, che, accertata l'inoperatività della polizza RCA, il danneggiato non potrà che rivolgersi alla compagnia assicuratrice nominata dall'IVASS per la gestione del FGVS, ai fini del risarcimento del danno.
19. Nel caso di specie, la documentazione in atti permette di concludere che al momento del sinistro il ciclomotore KYMCO AGILITY 50 cc. targato X7N59J non era assicurato e ciò emerge dal Verbale dei Carabinieri n. 435514123 dell'11.09.2013, intervenuti sul luogo del sinistro dove si legge: “il ciclomotore risultava sprovvisto di copertura assicurativa RCA e pertanto si provvedeva al sequestro amministrativo”.
20. La domanda risarcitoria formulata da parte attrice va, quindi, qualificata ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b, cod. ass. e va accolta, per quanto di ragione, nei confronti di nella qualità di impresa territorialmente designata Controparte_1 per la gestione del F.G.V.S.
21. Dal materiale istruttorio raccolto nel giudizio risulta che il sinistro fu effettivamente causato, nelle descritte circostanze di luogo e di tempo, dal ciclomotore KYMCO di proprietà della sig.ra , condotto dal di lei figlio, CP_2 sig. . Controparte_5
22. In tal senso convergono le dichiarazioni testimoniali raccolte nel predetto procedimento, nel contraddittorio tra le parti odierne, e qui riprodotte: in specie, la guardia giurata intervenuta sul luogo del sinistro riferisce: “Adr: provenivo da via taverna rossa, in direzione Casoria, appena imboccato la via Pio XII ho notato quanto prima riferito;
adr: appena vista la situazione non ho pensato a notare se ci fossero strisce pedonali per terra poiché ho pensato a chiamare l'ambulanza; adr: so che però all'epoca erano presenti le strisce poiché le ho viste in altre circostanze;
adr: rispetto alle strisce pedonali la ragazza si trovava a 3 o 4 metri dalle medesime;
adr: preciso che però la ragazza era distesa sulle strisce pedonali;
adr: avanti a dove è avvenuto il sinistro ci sono: un bar e una banca, che si trovavano sulla mia sinistra, mentre la ragazza era posizionato alla mia destra;
adr: riconosco le foto mostratemi stampate da questo Ufficio, e pongo una X nel luogo in cui ho notato la ragazza e con un O dove ero posizionato io;
adr: preciso che una volta giunto sul luogo, le persone presenti mi hanno indicato il presunto investitore e io gli ho chiesto documenti ma non l'ho identificato perché non spetta a me farlo”.
L'altro teste dichiara: “(…) mentre aspettavo mia figlia fermo in auto, la sig.ra CP_3 venne a salutarci, e dopo, notai dallo specchietto retrovisore (mentre mi accingevo ad andarmene) un motorino, che proveniva dal mio stesso senso di marcia, che prendeva in pieno mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali;
adr: Pt_1 io mi trovavo distante circa 10 metri dalle strisce pedonali;
adr: io mi trovavo sulla parte destra del marciapiede, ossia dove ha iniziato ad attraversare la strada;
Pt_1 adr: ovviamente siamo subito scesi a soccorrere;
adr: preciso che la strada Pt_1
è a doppio senso di circolazione;
adr: a seguito del sinistro, lamentava dolori
Pt_1 alla gamba destra (se ben ricordo) e notai che era spezzata;
adr: non ricordo da che lato è stata colpita , ricordo che il motorino però è scivolato via e il ragazzo
Pt_1 che lo conduceva è caduto anch'egli a terra;
preciso che il motorino ho colpito il lato sinistro della ragazza;
preciso che mi salutava sul marciapiede e a seguito è
Pt_1 tornata verso le strisce pedonali che si trovavano dinnanzi a me e ha attraversato le strisce pedonali;
adr: ricordo che per percorrere le strisce pedonali
Pt_1 camminava normalmente;
lo spazio delle strisce pedonali era libero da auto in sosta (…)”.
23. Il fatto storico nella sua materialità e l'esclusiva responsabilità dell'investitore risultano quindi adeguatamente provati, anche tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di applicazione dell'art. 1227 c.c. (tra le tante, di recente, v. Cass. 4.9.2023, n. 25712), nel senso che eventuali profili di imprudenza del danneggiato andavano provati dal danneggiante (o come nel caso specifico dal soggetto tenuto al risarcimento per il danno cagionato da questi).
24. D'altro canto, il CTU nominato Dott. , con rigore scientifico e, Persona_2 quindi, giungendo ad una soluzione del tutto condivisibile, ha espresso un giudizio di compatibilità tra i postumi del sinistro e la dinamica riferita negli atti: “trattasi di postumi conseguente al “TRAUMA” del 12.03.2017, con il quale è in rapporto di causalità “
25. Con riferimento al quantum lo stesso CTU, giungendo anche su tale profilo a conclusioni del tutto coerenti con le premesse e rigorosamente argomentate, ha espresso la valutazione “che i postumi da intendere come permanente riduzione dell'integrità psico-fisica -danno biologico alla salute è in misura del 10 % (quattordici) con una ITT di giorni 60 (sessanta), ITP di giorni 40 (quaranta) al 75% ITP di giorni 40 (quaranta) al 50% ed ulteriori 40 (quaranta) al 25%” oltre al riconoscimento delle spese mediche documentate di Euro 1.177,29 ritenute congrue e necessarie.
Applicando le c.d. tabelle milanesi, il danno deve essere liquidato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 15 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+
€ 679,22 26%)
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 40 75%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 40 50%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 40 25%
Danno biologico risarcibile € 24.295,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 30.612,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 13.800,00
Totale generale:
€ 44.412,00
Spese mediche documentate
€ 1.177,29 Va osservato che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della c.d. “personalizzazione massima” che, per pacifica giurisprudenza, “consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (cfr. ex multis Cass. 3.3.2023, n. 6378).
Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Il calcolo degli interessi e della rivalutazione per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, deve effettuarsi considerando che la somma indicata deve essere devalutata alla data dell'evento (12.03.2017), e successivamente rivalutata secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (in tal senso cfr. ex multis Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
26. Le spese seguono la soccombenza e quindi: a) vanno poste a carico di e e a favore di parte attrice nella misura CP_2 Controparte_1 del 70%; b) vanno poste a carico di e a favore dei sig.ri CP_2 [...]
e nella misura del 30%. CP_4 CP_3
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente compiuta, le stesse sono liquidate in complessivi euro 7.616,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4552/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui sopra e, per l'effetto, condanna e (nella qualità indicata), in solido CP_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
44.412,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori determinati come in parte motiva ed euro 1.177,29 per spese mediche documentate;
2) NN e (nella qualità CP_2 Controparte_1 indicata) al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 presente giudizio, liquidate, per tale parte, nella misura di euro 5.331,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
NN inoltre al pagamento, in favore di CP_2
e , delle spese del presente giudizio, CP_4 CP_3 liquidate, per tale parte, nella misura di euro 2.284,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione di quest'ultima somma in favore dell'avv. Valentina de'Conno, antistataria;
Così deciso in Aversa, il 31.10.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4552/2020, tra
, C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti- dall'Avv. Giuseppe Siciliano, C.F.:
, il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Salvio De Lucia (c.f.
) il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._3 atti
CONVENUTO
E
, C.F. ( ), CP_2 C.F._4 rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avv. Stabilito Tommaso Beneduce (codice fiscale e dall'avv. Andrea Pezone (codice C.F._5 fiscale ), i quali hanno eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._6 indicato in atti
CONVENUTO
NONCHÉ
, C.F. ( ) e , C.F. CP_3 C.F._7 CP_4
( ), C.F._8 rappresentati e difesi -come da procura in atti - dall'avv. Valentina de'Conno, C.F.: ( ), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._9 atti
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra e la n.q. di CP_2 Controparte_1
F.G.V.S. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere la domanda attrice;
2) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra CP_2 nell'evento dannoso di cui è causa;
3) in conseguenza, condannare la sig.ra CP_2
in solido con la – F.G.V.S., in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla minore Pt_1
per le lesioni personali riportate a seguito dell'evento per cui è causa, da
[...] liquidarsi nell'importo di euro 52.000,00 e così suddiviso: 12 % di D.B. pari ad euro 34.573,00, con una I.T.T. di gg. 60 pari ad euro 5.880,00, una I.T.P. al 75% di gg. 40 pari ad euro 2.940,00, una I.T.P. al 50% di gg. 40 pari ad euro 1.960,00, una I.T.P. di gg. 50 al 25% pari ad euro 1.225,00, spese mediche documentate pari ad euro 1.019,89 ed una personalizzazione del danno biologico nella misura del 10% oltre interessi legali dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo il tutto nei limiti della somma di euro 52.000,00; 4) condannare le stesse al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
2. In punto di fatto parte attrice premette quanto segue: a) in data 12.3.2017, alle ore 20,40 circa, in Casoria (NA) alla Via Pio XII, l'attrice mentre stava attraversando regolarmente la strada servendosi delle apposite strisce pedonali, in direzione della
“Deutsche Bank”, veniva investita dal ciclomotore KYMCO AGILITY 50 cc. targato X7N59J, di proprietà della sig.ra , condotto dal di lei figlio, sig. CP_2 [...]
, sprovvisto della obbligatoria copertura assicurativa per la Controparte_5
R.C.A.; b) che, a seguito dell'impatto la minore rovinava al suolo riportando lesioni personali tali da dover riparare presso il P.S. del P.O. “Villa dei Fiori” di Acerra ove veniva ricoverata con diagnosi “frattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio di tibia e perone” come da Verbale di P.S. n. 11031/2017; c) in data 15.3.2017 la minore veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare ed in data 18.3.2017 i sanitari della struttura ne disponevano le dimissioni, come da Cartella Clinica n. 3697/2017; d) il 24.10.2017 veniva dichiarato clinicamente guarito;
e) il CTP dott. concludeva riconoscendo Persona_1 all'attrice il 12% di danno biologico permanente pari ad euro 34.573,00, con una I.T.T. di gg. 60, pari ad euro 5.880,00; una I.T.P. al 75% di gg. 40, pari ad euro 2.940,00, una I.T.P. al 50% di gg. 40, pari ad euro 1.960,00, una I.T.P. di gg. 50 al 25% pari ad euro 1.225,00, con personalizzazione;
f) la responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente alla condotta del conducente il ciclomotore KYMCO, di proprietà della sig.ra ; g) che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri CP_2 della Stazione di Casoria (NA); h) che veniva inoltrata richiesta di risarcimento alla e alla società convenuta, stante la scopertura assicurativa, accertata dai CP_6
Carabinieri intervenuti.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.10.20 si è costituita in giudizio contestando le avverse difese e formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità della domanda, laddove non rispettato, per le causali esposte, il disposto di cui al Codice delle Assicurazioni;
- Nel merito, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto nonché destituita di ogni fondamento, non sufficientemente provata sia in ordine alla dedotta esclusiva responsabilità della convenuta, sia in relazione all'esistenza del nesso eziologico che si pretende intercorso tra le presunte lesioni subite da parte attrice, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;
- In via gradata, riconoscere eventuale concorsualità dell'attrice nella produzione dell'evento, ex art. 2054 c.c.; - in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'eventuale condanna dovrà esser contenuta entro i limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale dell'attore, nonché nei limiti di cui all'art. 283 del D.lgs. 209/2005, escludendo per le causali sopra esposte, il pagamento dei danni non patrimoniali non provati. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
4. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, laddove l'attore non abbia rispettato il combinato disposto dagli artt. 283, I comma, lettera b), 287, 145 e 148 del CdA, quale condizione di procedibilità dell'azione.
5. Ha inoltre eccepito che, l'attrice non ha provato che il veicolo fosse realmente scoperto di assicurazione. evidenziando che la cd. “scopertura assicurativa” costituisce l'ineludibile presupposto dell'azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata per la gestione del FGVS.
6. Nel merito ha contestato la sussistenza del fatto storico e le modalità del sinistro prospettate dall'attrice, stante la vaghezza sul punto dell'atto introduttivo.
7. In data 25.03.21 si costituiva la convenuta , la quale, in via CP_2 preliminare, chiedeva, ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., di essere autorizzata a chiamare in causa i Sigg. e , quali genitori esercenti la CP_4 CP_3 responsabilità genitoriale sull'attrice, minore al dì del sinistro, a titolo di “culpa in vigilando”.
8. Ha offerto una diversa dinamica del sinistro, precisando che l'attrice sbucò all'improvviso tra le auto in sosta attraversando velocemente, poco distante dalle strisce pedonali, esaurendo così la prova liberatoria a carico del conducente della moto “di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (art. 2054 cod. civ.).
9. Ha dedotto, pertanto, la responsabilità esclusiva dell'attrice, per negligenza, nel sinistro per cui è causa con esonero di qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'istante, quale proprietaria della moto nonché la responsabilità esclusiva dei genitori dell'attrice ex art. 2048 cod. con l'obbligo di vigilare sui figli minori e rassegnava le seguenti conclusioni: “autorizzare la convenuta, ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., a chiamare in causa, e quindi ad integrare il contraddittorio, nei confronti dei signori e , genitori esercenti la responsabilità CP_4 CP_3 genitoriale sull'attrice al dì del sinistro e, di conseguenza, chiede che il Tribunale voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. e la relativa costituzione in giudizio;
Nel merito II) rigettare le domande attoree in quanto destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto. III) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, riconoscere la concorsualità nel sinistro dell'attrice e dei terzi chiamati in causa, per tutti in misura maggiore di quella eventualmente riconosciuta all'esponente, per le ragioni esposte in parte motiva, escludendo i danni non patrimoniali non provati e, per l'effetto, condannare la nella Controparte_1 qualità di Impresa Designata per la Regione Campania per il Fondo Generale Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento delle lesioni accertate in favore dell'attrice; IV)condannare l'attrice, la convenuta Compagnia, nella spiegata qualità, ovvero i terzi chiamati, in solido o tra loro chi di ragione, al pagamento delle spese e delle competenze professionali con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati per avene fatto anticipo”.
10. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in data 10.09.21 i genitori dell'istante Sigg. e , i quali contestavano e CP_4 CP_3 impugnavano il contenuto dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, ne chiedevano il rigetto.
Eccepivano l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda esperita dalla convenuta nei loro confronti tesa a riconoscere una loro presunta responsabilità nell'evento per non essere mai stata oggetto di preventiva richiesta e relativa procedura di negoziazione;
nel merito, richiamavano l'attenzione della giustizia adita sulla circostanza, alquanto sbalorditiva, secondo cui la convenuta si spinge ad invocare una pretesa responsabilità dei comparenti per culpa in educando ed anche in vigilando allorquando ella stessa, madre di (minore al dì del Controparte_5 sinistro) che conduceva il ciclomotore di sua proprietà che circolava sprovvisto delle obbligatoria copertura assicurativa, alla luce dei fatti, ha dimostrato di non aver impartito al figlio i principi di buona condotta e principalmente il rispetto delle regole in generale e quelle della civile convivenza sociale tra cui rientrano anche le norme sulla circolazione stradale.
Tanto dedotto, così concludevano nel senso che segue: “rigettare integralmente la domanda proposta nei loro confronti dalla convenuta perché CP_2 improponibile, inammissibile ed infondata in diritto ed in fatto;
- dichiarare l'esclusiva responsabilità della medesima convenuta nella produzione del CP_2 sinistro per cui è causa;
- condannare la convenuta alle spese e CP_2 competenze di lite con attribuzione”.
11. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il GI formulava in data 31.01.22 una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
12. Quest'ultima veniva disattesa da parte attrice;
onde si procedeva alla fase istruttoria con l'escussione dei testi ammessi.
13. All'esito, veniva nominato il CTU Dott. per la valutazione medico Persona_2 legale delle lesioni subite da e sulle conclusioni delle parti la causa Parte_1 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 14. Verificato l'assolvimento delle condizioni di proponibilità, la domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
15. La domanda risarcitoria proposta dagli attori può essere qualificata ai sensi dell'art. 283, d. lgs. n. 209/2005, ed occorre premettere che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione (art. 283, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 209/2005), ha l'onere di provare le modalità del sinistro, la sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo e, in secondo luogo, che tale veicolo sia privo di copertura assicurativa (Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 26.11.2020, n. 26908).
16. Sotto tale ultimo profilo, non rileva se il contratto di assicurazione risulti ab initio non stipulato dal proprietario del veicolo investitore, se sia scaduto per effetto del mancato rinnovo, ovvero se risulti sospeso a seguito del mancato pagamento, alla scadenza, del premio successivo al primo, dovendosi — in ogni caso — ricondurre nell'alveo dell'art. 283 cod. ass. ciascuna delle superiori ipotesi, le cui conseguenze sul piano degli effetti e della legittimazione passiva sono le medesime.
17. L'art. 170 bis cod. ass. statuisce che il contratto di assicurazione “si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato” e che la garanzia prestata è mantenuta “operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza” e si pone, invero, in linea di continuità con quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di mancato pagamento alla scadenza del premio successivo al primo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa” e
“il sinistro accaduto nel periodo di sospensione è irrisarcibile dall'assicuratore, stante la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro, senza che abbia rilevanza il pagamento del premio successivamente effettuato” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 10335 del 18/04/2023 (Rv. 667390 - 01); cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 33790 del 04/12/2023 (Rv. 669486 - 01), secondo cui: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove l'assicurato non abbia pagato i premi, o ratei del premio, successivi al primo, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per le azioni risarcitorie correlate a sinistri occorsi durante la sospensione).
18. Ne deriva, quindi, che, accertata l'inoperatività della polizza RCA, il danneggiato non potrà che rivolgersi alla compagnia assicuratrice nominata dall'IVASS per la gestione del FGVS, ai fini del risarcimento del danno.
19. Nel caso di specie, la documentazione in atti permette di concludere che al momento del sinistro il ciclomotore KYMCO AGILITY 50 cc. targato X7N59J non era assicurato e ciò emerge dal Verbale dei Carabinieri n. 435514123 dell'11.09.2013, intervenuti sul luogo del sinistro dove si legge: “il ciclomotore risultava sprovvisto di copertura assicurativa RCA e pertanto si provvedeva al sequestro amministrativo”.
20. La domanda risarcitoria formulata da parte attrice va, quindi, qualificata ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b, cod. ass. e va accolta, per quanto di ragione, nei confronti di nella qualità di impresa territorialmente designata Controparte_1 per la gestione del F.G.V.S.
21. Dal materiale istruttorio raccolto nel giudizio risulta che il sinistro fu effettivamente causato, nelle descritte circostanze di luogo e di tempo, dal ciclomotore KYMCO di proprietà della sig.ra , condotto dal di lei figlio, CP_2 sig. . Controparte_5
22. In tal senso convergono le dichiarazioni testimoniali raccolte nel predetto procedimento, nel contraddittorio tra le parti odierne, e qui riprodotte: in specie, la guardia giurata intervenuta sul luogo del sinistro riferisce: “Adr: provenivo da via taverna rossa, in direzione Casoria, appena imboccato la via Pio XII ho notato quanto prima riferito;
adr: appena vista la situazione non ho pensato a notare se ci fossero strisce pedonali per terra poiché ho pensato a chiamare l'ambulanza; adr: so che però all'epoca erano presenti le strisce poiché le ho viste in altre circostanze;
adr: rispetto alle strisce pedonali la ragazza si trovava a 3 o 4 metri dalle medesime;
adr: preciso che però la ragazza era distesa sulle strisce pedonali;
adr: avanti a dove è avvenuto il sinistro ci sono: un bar e una banca, che si trovavano sulla mia sinistra, mentre la ragazza era posizionato alla mia destra;
adr: riconosco le foto mostratemi stampate da questo Ufficio, e pongo una X nel luogo in cui ho notato la ragazza e con un O dove ero posizionato io;
adr: preciso che una volta giunto sul luogo, le persone presenti mi hanno indicato il presunto investitore e io gli ho chiesto documenti ma non l'ho identificato perché non spetta a me farlo”.
L'altro teste dichiara: “(…) mentre aspettavo mia figlia fermo in auto, la sig.ra CP_3 venne a salutarci, e dopo, notai dallo specchietto retrovisore (mentre mi accingevo ad andarmene) un motorino, che proveniva dal mio stesso senso di marcia, che prendeva in pieno mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali;
adr: Pt_1 io mi trovavo distante circa 10 metri dalle strisce pedonali;
adr: io mi trovavo sulla parte destra del marciapiede, ossia dove ha iniziato ad attraversare la strada;
Pt_1 adr: ovviamente siamo subito scesi a soccorrere;
adr: preciso che la strada Pt_1
è a doppio senso di circolazione;
adr: a seguito del sinistro, lamentava dolori
Pt_1 alla gamba destra (se ben ricordo) e notai che era spezzata;
adr: non ricordo da che lato è stata colpita , ricordo che il motorino però è scivolato via e il ragazzo
Pt_1 che lo conduceva è caduto anch'egli a terra;
preciso che il motorino ho colpito il lato sinistro della ragazza;
preciso che mi salutava sul marciapiede e a seguito è
Pt_1 tornata verso le strisce pedonali che si trovavano dinnanzi a me e ha attraversato le strisce pedonali;
adr: ricordo che per percorrere le strisce pedonali
Pt_1 camminava normalmente;
lo spazio delle strisce pedonali era libero da auto in sosta (…)”.
23. Il fatto storico nella sua materialità e l'esclusiva responsabilità dell'investitore risultano quindi adeguatamente provati, anche tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di applicazione dell'art. 1227 c.c. (tra le tante, di recente, v. Cass. 4.9.2023, n. 25712), nel senso che eventuali profili di imprudenza del danneggiato andavano provati dal danneggiante (o come nel caso specifico dal soggetto tenuto al risarcimento per il danno cagionato da questi).
24. D'altro canto, il CTU nominato Dott. , con rigore scientifico e, Persona_2 quindi, giungendo ad una soluzione del tutto condivisibile, ha espresso un giudizio di compatibilità tra i postumi del sinistro e la dinamica riferita negli atti: “trattasi di postumi conseguente al “TRAUMA” del 12.03.2017, con il quale è in rapporto di causalità “
25. Con riferimento al quantum lo stesso CTU, giungendo anche su tale profilo a conclusioni del tutto coerenti con le premesse e rigorosamente argomentate, ha espresso la valutazione “che i postumi da intendere come permanente riduzione dell'integrità psico-fisica -danno biologico alla salute è in misura del 10 % (quattordici) con una ITT di giorni 60 (sessanta), ITP di giorni 40 (quaranta) al 75% ITP di giorni 40 (quaranta) al 50% ed ulteriori 40 (quaranta) al 25%” oltre al riconoscimento delle spese mediche documentate di Euro 1.177,29 ritenute congrue e necessarie.
Applicando le c.d. tabelle milanesi, il danno deve essere liquidato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 15 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+
€ 679,22 26%)
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 40 75%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 40 50%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 40 25%
Danno biologico risarcibile € 24.295,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 30.612,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 13.800,00
Totale generale:
€ 44.412,00
Spese mediche documentate
€ 1.177,29 Va osservato che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della c.d. “personalizzazione massima” che, per pacifica giurisprudenza, “consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (cfr. ex multis Cass. 3.3.2023, n. 6378).
Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Il calcolo degli interessi e della rivalutazione per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, deve effettuarsi considerando che la somma indicata deve essere devalutata alla data dell'evento (12.03.2017), e successivamente rivalutata secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (in tal senso cfr. ex multis Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
26. Le spese seguono la soccombenza e quindi: a) vanno poste a carico di e e a favore di parte attrice nella misura CP_2 Controparte_1 del 70%; b) vanno poste a carico di e a favore dei sig.ri CP_2 [...]
e nella misura del 30%. CP_4 CP_3
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente compiuta, le stesse sono liquidate in complessivi euro 7.616,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4552/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui sopra e, per l'effetto, condanna e (nella qualità indicata), in solido CP_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
44.412,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori determinati come in parte motiva ed euro 1.177,29 per spese mediche documentate;
2) NN e (nella qualità CP_2 Controparte_1 indicata) al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 presente giudizio, liquidate, per tale parte, nella misura di euro 5.331,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
NN inoltre al pagamento, in favore di CP_2
e , delle spese del presente giudizio, CP_4 CP_3 liquidate, per tale parte, nella misura di euro 2.284,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione di quest'ultima somma in favore dell'avv. Valentina de'Conno, antistataria;
Così deciso in Aversa, il 31.10.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Auletta