Articolo 511 del Codice della navigazione
Articolo 510Articolo 512
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21 aprile 1942
Art. 511.
(Custodia e vendita delle cose ritrovate).

Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508.

Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonche' le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennita' ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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