Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 511.
(Custodia e vendita delle cose ritrovate).
Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508.
Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonche' le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennita' ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.
(Custodia e vendita delle cose ritrovate).
Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508.
Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonche' le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennita' ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.
Commentari • 2
- 1. Cassazione penale n. 514/1996https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) La lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento che il giudice può disporre «anche d'ufficio» ai sensi dell'art. 511 comma 1 c.p.p. è riconducibile all'esercizio di un potere-dovere del giudice, il quale, in alternativa, può solo «indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione» (artt. 511, comma 5, c.p.p.): indicazione, che la norma rende equivalente alla lettura, salve le eventuali diverse richieste delle parti. Si evince dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 511 citato che l'atto, contenuto nel fascicolo per il dibattimento, può assumere, anche da solo, rilevanza di prova da porre a base della …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2001, n. 35914Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 30/05/2001 1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA 2. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere N. 803 3. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere REGISTRO GENERALE 4. Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere N. 990/2001 ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: 1) SI HE ZH n. ZH (Cina) 13/05/1952; 2) SI Wu BI n. ZH (Cina) 23/06/1973; 3) NG HE YU n. ZH (Cina) 14/08/1971; 4) HEng IA IA n. ZH (Cina) 15/01/1950; 5) IN AI NG n. ZH (Cina) 22/02/1964; 6) NG ON He n. ZH (Cina) 07/09/1957; 7) NG IA Fu n. ZH (Cina) 27/11/1969 avverso la sentenza dell'1/4/2000, della Corte …Leggi di più...
- configurabilità·
- prova della sussistenza·
- condotta di partecipazione·
- condizioni·
- condizione di assoggettamento e di omertà delle vittime·
- rapporti di parentela tra i partecipanti·
- associazione di stampo mafioso·
- rilevanza·
- elemento soggettivo·
- associazione per delinquere·
- delitti·
- reati contro l'ordine pubblico