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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/09/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BASTONINI PAOLA.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GAVONI ELEONORA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ADRIATICI MASSIMO.
PARTE RESISTENTE
Oggi 30/09/2025 ad ore 11.25 innanzi al Giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. BASTONINI PAOLA per parte resistente l'avv. GAVONI ELEONORA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, invalidità del licenziamento intimato dalla Società al Sig. Controparte_1 [...]
con lettera in data 11.08.2022 per mancanza di giusta causa e per tutti i motivi Parte_1 sopra esposti nonché per quanto risulterà nel corso del giudizio e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_2
Voghera (PV) via Donat Cattin n. 28 (P. IVA e C.F.: ) a risarcire al Ricorrente il P.IVA_1 danno conseguito in ragione del predetto licenziamento, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista del 31.12.2022 pari a
€ 19.742,27 comprensivo di TFR, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U.; - condannare la Società in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore del Controparte_1 Sig. delle differenze retributive dei minimi retributivi contrattuali Parte_1 aumentati dal 1 giugno 2022, degli straordinari, del maggior TFR maturato e dell'indennità di trasferta sino al 5 agosto 2022 pari a € 2.968,68, come da conteggi allegati o alla somma che risulterà in corso di causa, salvo errori od omissioni o da determinarsi per mezzo di CTU o per mezzo di differente giudizio di quantificazione o comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36
Cost. e 2099 c.c.; - condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento a favore del Sig. dell'indennità di trasferta Parte_1 con pasto pari a € 87,97 (al lordo di quanto già corrisposto al lavoratore) o alla somma che risulterà in corso di causa;
- condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento a favore del Sig. al Parte_1 versamento dei contributi previdenziali sino al 31.12.2022. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Con riserva per il Ricorrente di agire in separata Sede per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti in ragione dei fatti per cui è causa, ivi compresi il danno morale, all'immagine e alla reputazione professionale. IN VIA
ISTRUTTORIA: Disporre prova per interpello e testi su tutte le circostanze in fatto esposte in narrativa relativamente ai capitoli 2/ 7/ 8/ 18 da aversi per altrettanti capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che”, con esclusione di frasi contenenti giudizi e dei capitoli già provati documentalmente, nonché sui seguenti ulteriori capitoli: 25) Vero che dal giorno della sua assunzione avvenuta il 21.12.2021, il Sig. era l'unico dipendente Parte_1 presente in ufficio continuativamente e come tale dalla mattina alle 8 alla sera alle 18, oltre ai propri compiti di natura tecnica, faceva fronte a tutte le incombenze dell'azienda, fra cui rispondere al telefono, aprire ai corrieri per ritiro e consegna pacchi anche personali della sig,ra consentire l'accesso del personale aziendale, supportare tutte le richieste Pt_3 provenienti dai clienti, effettuare ricerche del personale, di nuovi fornitori, richiedere offerte per le forniture, effettuare gli ordini, ricevere e verificare la conformità di quanto ordinato, inserire i DDT di consegna materiale, contattare i fornitori per scadenze fatture e per giustificare ritardi nei pagamenti da parte dell'amministrazione, recarsi dal cliente sul cantiere per svolgere funzioni di “contabile”, assistere e dare supporto durante gli audit dei clienti e degli ispettori degli enti certificatori;
26) Vero che il visore collegato alla telecamera esterna del citofono e il pulsante per l'apertura dei cancelli o della porta sono presenti sulla scrivania della dipendente 27) Vero che la persona che apriva la porta di ingresso Parte_4 dell'azienda era il Sig il quale doveva alzarsi dalla propria postazione Controparte_1 Pt_1 lavorativa e recarsi all'ingresso per vedere chi aveva suonato il campanello e per azionare il dispositivo elettrico di apertura, premendo uno dei pulsanti presenti di fianco alla porta di ingresso;
28) Vero che che ogni volta che arrivava una squadra di operai, anche a breve distanza una dall'altra, il ricorrente si alzava dalla sua postazione all'interno dell'ufficio tecnico, andava alla porta di ingresso, apriva il cancello, si recava dalla parte opposta del capannone produttivo dell'azienda per aprire il portone di accesso del capannone, per poter far entrare il mezzo all'interno dell'unità produttiva;
29) Vero che il Ricorrente ha inserito nel sistema tutti i DDT di VENDITA, ivi compresi i DDT alla cliente ICE che sono stati inseriti dal Sig. entro il 23 luglio 2022; 30) Vero che per la Società ICE è prevista la Pt_1 fatturazione anticipata;
31) Vero che il entro il 23 luglio 2022 ha consegnato i DDT Pt_1 di vendita in forma cartacea relativi alla cliente ICE al Sig. il quale la sera Parte_5 successiva li riportava firmati al il quale li consegnava all'amministrazione di Pt_1
32) Vero che in data 22 luglio e 3 agosto 2022 dalle ore 7,30 alle ore 17,30 Controparte_1
(con orario continuato) il Ricorrente si è recato per il computo dei lavori eseguiti nel mese di luglio 2022 presso il cliente in qualità di “contabile amministrativo” per CP_2
l'inserimento dati nel gestionale di questa, per consentire all'amministrazione Controparte_1 di emettere le fatture;
33) Vero che le fatture per la cliente alla data del CP_2
3.08.2022 erano emettibili perché tutti i dati necessari degli avanzamento lavori erano stati inseriti nel gestionale dal 34) Vero che tutti i mesi compreso luglio CP_2 Pt_1
2022 il Sig. ha emesso e inviato via mail al Sig. Bandi di HENKEL i DDT di Pt_1 vendita;
quest'ultimo li ha firmati e rispediti via mail al il quale li ha consegnati Pt_1 all'amministrazione di - ammettere parte ricorrente a prova contraria su tutti i Controparte_1 capitoli di prova avversari ammessi. Si formulano inoltre le ulteriori istanze istruttorie: - in caso di specifica contestazione dei conteggi, ammettersi C.T.U. per determinare le somme dovute al ricorrente. Disporsi ordine di ispezione ex art. 118 cpc del computer in uso al Sig. in possesso della società resistente, ivi compresa delle caselle di posta Parte_1 elettronica dal medesimo utilizzate per le comunicazioni aziendali ( Email_1
e e del server aziendale, in quanto indispensabili per conoscere i Email_2 fatti di causa e/o disporre ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. della documentazione anche di natura contabile in possesso della società resistente;
disporre CTU informatica volta alla verifica dei dati presenti sia sul pc in uso al Sig. che sul server Pt_1 aziendale, onde accertare l'attività compiuta dal all'interno del gestionale, tramite Pt_1 mail aziendale, o mediante creazione di file tecnici e documenti vari. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornito di prova. In via subordinata si chiede che, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, si tenga conto nella eventuale condanna di pagamento di somme di denaro di quanto percepito, a qualsiasi titolo, dal Sig. con vittoria di spese, competenze ed Pt_1 onorari. In via istruttoria Si chiede, solo in caso di contestazione e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi l'interrogatorio formale del ricorrente e, all'esito, la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il dipendente, Sig. in Parte_1 qualità di responsabile dell'Ufficio acquisti di doveva reperire i fornitori, sulla Controparte_1 scorta di una procedura di selezione comparativa e negoziare le condizioni contrattuali? 2.
Vero che il dipendente, Sig. doveva curare tutti gli aspetti afferenti alla Parte_1 gestione dei rapporti con i fornitori, provvedendo a redigere la relativa documentazione e a caricarla nel gestionale della 3. Vero che il Sig. doveva inserire Controparte_1 Pt_1 tutti gli ordinativi d'acquisto di materiali, nel gestionale aziendale, con l'indicazione delle voci: quantità - tempi di consegna - prezzo – modalità di pagamento? 4. Vero che il dipendente, Sig. doveva occuparsi dei D.D.T. delle forniture acquistate? Parte_1
5. Vero che la compilazione del gestionale consente la valorizzazione dei prezzi che la andrà ad applicare al proprio Cliente finale? 6. Vero che, se gli ordinativi Controparte_1 vengono caricati a gestionale in ritardo, i D.D.T. saranno emessi senza la valorizzazione dei prezzi sulle vendite, con delle ripercussioni in punto fatturazione ed in punto scontistiche/maggiorazioni? 7. Vero che, in assenza dell'inserimento dei dati a gestionale,
l'imputazione ex post al Cliente finale risulta tecnicamente impossibile? 8. Controparte_1
Vero che il Sig. ha frequentato dei corsi di formazione per l'utilizzo del Parte_1 gestionale? 9. Vero che la ha un centralino, e che tutte le chiamate sono Controparte_1 deviate sul telefono cellulare della Sig.ra impiegata amministrativa, tranne Parte_4 quelle di pertinenza dell'Ufficio Acquisti, in capo al Sig. 10. Vero che il Sig. Pt_1 doveva “aprire la porta” ai fornitori al fine di raffrontare i D.D.T. dei vettori con Pt_1 quelli che erano gli ordinativi, accertare quanto fosse consegnato, per poter indirizzare la merce sui cantieri, redigere i relativi D.D.T. e caricarli a costi nelle commesse? 11. Vero che il ricorrente, in quanto soggetto demandato alla gestione dell'ufficio acquisti e al risparmio aziendale, si era occupato della stipula di un contratto telefonico, relativo all'utenza della in uso Sig. ? 12. Vero che il Sig. all'insaputa del Sig. Controparte_1 CP_3 Pt_1
, aveva disdetto il contratto di abbonamento, sostituendo l'utenza con una c.d. CP_3 “prepagata”? 13. Vero che tale operazione comportava la perdita del diritto di priorità e l'eliminazione dei blocchi (c.d. black list), ed il conseguente esaurimento del credito? 14.
Vero che in quell'occasione, il Sig. si rifiutava di porre rimedio all'errore, Pt_1 imponendo alla collega di chiamare l'operatore? 15. Vero che, nel mese di luglio Pt_3
2022, il Sig. ha omesso di inserire l'80% degli ordinativi del mese di luglio? 16. Pt_1
Vero che si è vista, pertanto, impossibilitata a conteggiare i costi di cantiere e i Controparte_1 costi delle commesse di alcuni clienti, per potere emettere le speculari fatture? 17. Vero che in assenza dell'imputazione degli ordinativi alle specifiche commesse, il materiale è rimasto giacente in officina? 18. Vero che il dipendente veniva più volte sollecitato ad adempiere le sue mansioni ed interessato da richieste informali? 19. Vero che il giorno 4 agosto 2022, il legale rappresentante segnalava al Sig. he la Sig.ra aveva lavorato fino Pt_1 Pt_3 alle 00.30, svolgendo le mansioni dell'ufficio acquisti? 20. Vero che il Sig. alla Pt_1 presenza della Sig.ra pronunciava le seguenti affermazioni: “state attenti quello che Pt_3 fate” e “con me finisce male”? 21. Vero che il Sig. si chiudeva a chiave, Pt_1 all'interno dell'ufficio del Sig. ? 22. Vero che gli agenti intervenuti constatavano CP_3 che il Sig. fosse in uno stato di alterazione e che, effettivamente, si fosse chiuso Pt_1 all'interno dell'ufficio del Sig. ? 23. Vero che il Sig. ometteva di CP_3 CP_3 pronunciare affermazioni nei confronti del Sig. 24. Vero che il Sig. Pt_1 Pt_1 in data 23 luglio 2022, consegnava tutti i D.D.T. afferenti alla Cliente ICE, anche quelli afferenti a consegne di materiali avvenute in data precedente? 25. Vero che i materiali, consegnati in data precedente al 23 luglio 2022 presso la ICE, erano sprovvisti di D.D.T.? 26.
Vero che in assenza del D.D.T. di riferimento era impossibile risalire alla commessa? 27.
Vero che il Sig. si recava in cantiere per svolgere compiti tecnico gestionali e, Pt_1 segnatamente, per inserire, a gestionale, una commessa di tutti i lavori che erano stati eseguiti nel cantiere, sulla base dei rapportini del personale sulla scorta del quale la CP_1
Cliente della emetteva l'ordine? 28. Vero che il Sig. si recava in Controparte_1 Pt_1 officina presso la per verificare gli ordini? Si chiede, altresì, di assumere, Controparte_1 presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro, norma dell'art. 213 c.p.c., informazioni in merito all'eventuale avviamento del ricorrente presso altro datore di lavoro nel periodo successivo alla cessazione del rapporto per cui è causa e di ordinare, nel caso di esito positivo, al nuovo datore di lavoro l'esibizione dei cedolini paga inerenti al rapporto;
si chiede, inoltre, che vengano richieste informazioni scritte all'INPS in ordine al percepimento da parte del sig. di reddito da lavoro o da trattamento previdenziale nonché di Pt_1 ordinare al ricorrente, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione del libretto di lavoro e dei modelli
“CUD” e/o “UNICO” di dichiarazione dei redditi relativi ai proventi percepiti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1/2023 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BASTONINI PAOLA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GAVONI ELEONORA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ADRIATICI MASSIMO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'impugnazione del licenziamento comminato dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Il ricorrente, per quanto qui di interesse, ha allegato: - di essere stato assunto dal 21 dicembre 2021 con contratto scadente al 31 dicembre 2022 che aveva previsto un orario di lavoro pari a quaranta ore settimanali e mansioni di “impiegato tecnico” e qualifica di “8 Q livello CCNL;
- di aver ricevuto una retribuzione lorda di 3.435,22 euro;
- di aver svolto almeno un'ora di straordinario al giorno;
- di essere stato licenziato in data 4 agosto 2022 per giusta causa a seguito di una discussione verificatasi con , titolare dell'azienda datrice di lavoro, la quale gli aveva anche CP_4 contestato il corretto adempimento della propria mansione lavorativa.
1.1. Parte resistente si è costituita in giudizio svolgendo le deduzioni di seguito partitamente vagliate.
2. Venendo al merito dei motivi di impugnazione del licenziamento si osserva che la lettera di licenziamento (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente) reca le seguenti motivazioni disciplinari: “
1. Lei non ha redatto alcun DDT di vendita, necessario ai fini di potere emettere le corrispondenti fatture ai clienti. Lei non ha parimenti caricato alcun ordine di luglio. Tale circostanza rende impossibile conteggiare i costi di cantiere o i costi delle commesse, per poter poi emettere le fatture. L'Amministrazione, a causa tali irregolarità, ha dovuto sospendere la fatturazione del mese, per poter porvi rimedio. Parimenti, in officina, il materiale è rimasto fermo, essendo impossibile verificare la destinazione, non essendo stati caricati gli ordini.
2. In data 4 agosto 2022, Lei è stato convocato dal legale rappresentante, Sig. CP_4
, per un confronto in ordine ai fatti di cui al punto 1). In tale occasione ed in
[...] presenza di altri dipendenti, Lei ha tenuto una condotta contraria alla diligenza, minacciando il Sig. , con frasi del seguente tenore “guardate che con me finisce male”. CP_4
Parimenti, Lei si è chiuso nell'ufficio del Sig. , impedendogli l'ingresso, per un CP_3 apprezzabile lasso di tempo e simulando di essere stato oggetto di un'aggressione. A causa di tali condotte, che hanno richiesto l'intervento delle autorità di P.S., l'attività dell'amministrazione della Società è stata indebitamente interrotta per alcune ore”.
Per quanto riguarda la mancata redazione dei ddt di vendita ed il mancato caricamento degli ordini di luglio si osserva che la circostanza non risulta dimostrata in modo sovrapponibile alla contestazione disciplinare.
Lo stesso rappresentante legale della società resistente ha riconosciuto durante il suo interrogatorio formale che si era trattato di un inadempimento parziale affermando in particolare che l'impiegata aveva aiutato il ricorrente a completare l'inserimento dei Pt_3 dati mancanti che è avvenuto in un tempo corrispondente a due sere di lavoro (cfr. verbale udienza 23 maggio 2025). Peraltro, lo stesso ha riferito che tale situazione si CP_4 era venuta a creare durante un periodo in cui vi era molto lavoro.
La teste ha riferito di aver aiutato il ricorrente a completare il lavoro in Parte_4 quanto era in ritardo con l'inserimento dei dati (cfr. verbale udienza 21 novembre 2024).
La circostanza che tale ritardo nell'inserimento dei dati di vendita abbia impedito la fatturazione nei confronti dei clienti ovvero la consegna della merce non è risultata dimostrata;
la teste ha confermato che solo una parte del lavoro era rimasto Parte_4 inadempiuto e che solo una parte del materiale che avrebbe dovuto essere consegnata era rimasta in magazzino mentre un'altra parte era stata consegnata senza ddt, i quali poi vennero inoltrati successivamente.
I testimoni , e tutti dipendenti di società Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 clienti della resistente, hanno escluso che ci siano stati ritardi nella fatturazione degli ordini eseguiti durante il mese di luglio del 2022 (cfr. verbali udienze dell'8 gennaio 2025 e del 12 marzo 2025).
Si ritiene, pertanto, che la prima parte della contestazione disciplinare dianzi evidenziata all'esito del giudizio non sia stata dimostrata. L'inadempimento attribuito al ricorrente è, infatti, risultato parziale e non totale come ivi specificato mentre, in ordine alle conseguenze dello stesso ed alla loro gravità si evidenzia che per completare il lavoro rimasto ineseguito dal ricorrente sono bastati due giorni di collaborazione dell'unica altra impiegata
Quest'ultima ha poi riferito che la merce era stata per lo più consegnata Parte_4 mentre la circostanza che si fosse verificata una interruzione della fatturazione degli ordinativi di vendita è rimasta totalmente sfornita di prova.
Per valutare poi la gravità dell'inadempimento del ricorrente alle proprie mansioni si deve osservare, in senso favorevole alla posizione del lavoratore, che vi erano due soli impiegati amministrativi nella società, i quali peraltro avevano compiti diversi;
inoltre, non può trascurarsi che lo stesso rappresentante legale della società ha riconosciuto che il periodo durante il quale si sono registrati i fatti oggetto di causa era stato caratterizzato da molto lavoro. In ultimo deve sottolinearsi che il ricorrente era stato assunto appena sei mesi prima di essere licenziato.
2.1. Per quanto riguarda la seconda parte della contestazione disciplinare si osserva che la prospettazione della vicenda è stata svolta in modo difforme dalle parti.
Parte ricorrente ha allegato: - di aver riscontrato l'assenza di versamenti contributivi da parte della società e di errori nel calcolo dello stipendio con particolare riferimento alle ore di straordinario ed al corrispettivo per le trasferte;
- di aver riferito la problematica al titolare della società resistente in data 4 agosto 2022 con il quale era poi sorta una discussione durante la quale aveva intimato al CP_4 ricorrente di uscire dall'ufficio, prendendolo con forza per un braccio ed invitandolo a fare a pugni;
- che, quindi, temendo per la propria incolumità si era chiuso in ufficio chiamando le forze dell'ordine.
Parte resistente ha, invece, allegato:
- che il giorno 4 agosto 2022 aveva segnalato al ricorrente le gravi CP_4 problematiche sorte a causa della sua non corretta registrazione degli ordinativi;
- che il ricorrente era stato subito aggressivo profferendo le seguenti affermazioni “state attenti a quello che fate” e “con me finisce male”;
- che a seguito di tali minacce aveva invitato il ricorrente ad uscire dall'ufficio CP_4 ma quest'ultimo si era rifiutato e, simulando un'aggressione, si era chiuso a chiave.
Ciò premesso, occorre dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali eseguite dalla parte ricorrente alla prima udienza.
Si deve, infatti, evidenziare che già nel ricorso parte ricorrente aveva allegato di essere stato minacciato dal fare aggressivo di , il quale lo avrebbe sollecitato ad uscire CP_4 dall'ufficio per fare a pugni. Pertanto, trattandosi di fatti allegati con il ricorso, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ., il ricorrente avrebbe dovuto indicare i mezzi di prova specifici di cui intendeva avvalersi;
né può sostenersi che l'esigenza della loro produzione in giudizio sia sorta in conseguenza delle difese svolte da parte resistente. Peraltro, trattandosi di documentazione formatasi in concomitanza con il verificarsi dei fatti per cui è causa, il ricorrente ne era già in possesso prima del deposito del ricorso.
È, tuttavia, incontestato che il ricorrente sia rimasto chiuso nell'ufficio ove lavoravano anche e e che sia intervenuta la Polizia Locale per far uscire il CP_4 Parte_4 lavoratore. La circostanza, peraltro, è stata confermata da più testimoni (cfr. verbali udienze citati).
Ciò che risulta in contestazione è la motivazione sottesa alla condotta assunta dal ricorrente.
La teste unica persona presente alla discussione, ha riferito che il Parte_4 ricorrente aveva detto “state attenti a quello che fate” e “con me finisce male”. Si ritiene che dette dichiarazioni non costituiscano di per sé una univoca minaccia alla incolumità personale ma piuttosto potrebbero anche soltanto rappresentare la volontà di tutelare anche per le vie legali le ragioni del lavoratore. Peraltro, che vi fossero dei problemi con i versamenti contributivi risulta documentato (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente).
Appare poi inverosimile che il medesimo soggetto che avrebbe minacciato l'altrui incolumità abbia poi deciso di chiudersi in ufficio piuttosto che passare alle vie di fatto.
A tal proposito preme evidenziare che la circostanza allegata dalla resistente secondo la quale il ricorrente abbia finto un'aggressione è rimasta indimostrata.
In definitiva, si ritiene molto più probabile che il ricorrente abbia deciso di chiudersi in ufficio dopo aver percepito una minaccia alla propria incolumità.
Apparendo questo l'elemento soggettivo sotteso alla condotta assunta dal lavoratore deve escludersi che la interruzione dell'attività d'ufficio sia stato oggetto dell'intenzione del ricorrente di modo che anche la seconda contestazione disciplina risulta infondata.
2.2. Conseguentemente sussiste il diritto del ricorrente ad ottenere la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta fino alla naturale scadenza del contratto, atteso peraltro che la relativa quantificazione non è stata minimamente contestata.
2.3. Parte ricorrente ha poi allegato di aver svolto almeno un'ora di straordinario al giorno, tenendo conto del fatto che il suo orario ordinario era fissata tra le ore 8 e le ore 17.
La circostanza che il ricorrente lavorasse almeno fino alle ore 18 tutti i giorni è stata confermata dai testi e (cfr. verbale udienza 21 novembre 2024). Tes_4 Pt_5
Il credito specificato da parte ricorrente a titolo di straordinario non ha ricevuto un altrettanto specifica contestazione da parte della resistente di modo che lo stesso deve essere riconosciuto in favore del lavoratore.
2.3.1 Attesa la non occasionalità del lavoro straordinario prestato la relativa retribuzione deve essere computata nella base di calcolo per la definizione del trattamento di fine rapporto.
2.3.1. Parte ricorrente ha poi allegato di avere diritto all'adeguamento del minimo retributivo intervenuto dal mese di giugno del 2022, alla indennità sostitutiva delle ferie ed alla retribuzione per le trasferte eseguite. I titoli e la consistenza di tali pretese creditorie non sono stati oggetto di una specifica contestazione ad opera della società resistente di modo che la domanda deve essere anche per questa parte accolta.
In ultimo deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente volta ad invocare la detrazione del c.d. aliunde perceptum attesa la genericità dell'allegazione e la conseguente esploratività delle istanze istruttorie articolate (cfr. tra le tante Cass. Sez. L - , Sentenza n. 2499 del 31/01/2017 secondo la quale “in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'“aliunde perceptum” da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative).
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato dalla Società al Controparte_1 ricorrente con lettera del 11.08.2022;
2. condanna la al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme, Controparte_1 maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalle singole mensilità di spettanza al saldo:
2.1. euro 19.742,27 per retribuzione e tfr;
2.2. euro 3.056,65 per lavoro straordinario, tfr conseguente e indennità di trasferta.
3. condanna altresì la società resistente al versamento dei contributi previdenziali dovuti fino al 31 dicembre 2022 nonché al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del ricorrente in euro 5.388 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge
Pavia, 30 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BASTONINI PAOLA.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GAVONI ELEONORA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ADRIATICI MASSIMO.
PARTE RESISTENTE
Oggi 30/09/2025 ad ore 11.25 innanzi al Giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. BASTONINI PAOLA per parte resistente l'avv. GAVONI ELEONORA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, invalidità del licenziamento intimato dalla Società al Sig. Controparte_1 [...]
con lettera in data 11.08.2022 per mancanza di giusta causa e per tutti i motivi Parte_1 sopra esposti nonché per quanto risulterà nel corso del giudizio e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_2
Voghera (PV) via Donat Cattin n. 28 (P. IVA e C.F.: ) a risarcire al Ricorrente il P.IVA_1 danno conseguito in ragione del predetto licenziamento, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista del 31.12.2022 pari a
€ 19.742,27 comprensivo di TFR, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U.; - condannare la Società in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore del Controparte_1 Sig. delle differenze retributive dei minimi retributivi contrattuali Parte_1 aumentati dal 1 giugno 2022, degli straordinari, del maggior TFR maturato e dell'indennità di trasferta sino al 5 agosto 2022 pari a € 2.968,68, come da conteggi allegati o alla somma che risulterà in corso di causa, salvo errori od omissioni o da determinarsi per mezzo di CTU o per mezzo di differente giudizio di quantificazione o comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36
Cost. e 2099 c.c.; - condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento a favore del Sig. dell'indennità di trasferta Parte_1 con pasto pari a € 87,97 (al lordo di quanto già corrisposto al lavoratore) o alla somma che risulterà in corso di causa;
- condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento a favore del Sig. al Parte_1 versamento dei contributi previdenziali sino al 31.12.2022. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Con riserva per il Ricorrente di agire in separata Sede per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti in ragione dei fatti per cui è causa, ivi compresi il danno morale, all'immagine e alla reputazione professionale. IN VIA
ISTRUTTORIA: Disporre prova per interpello e testi su tutte le circostanze in fatto esposte in narrativa relativamente ai capitoli 2/ 7/ 8/ 18 da aversi per altrettanti capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che”, con esclusione di frasi contenenti giudizi e dei capitoli già provati documentalmente, nonché sui seguenti ulteriori capitoli: 25) Vero che dal giorno della sua assunzione avvenuta il 21.12.2021, il Sig. era l'unico dipendente Parte_1 presente in ufficio continuativamente e come tale dalla mattina alle 8 alla sera alle 18, oltre ai propri compiti di natura tecnica, faceva fronte a tutte le incombenze dell'azienda, fra cui rispondere al telefono, aprire ai corrieri per ritiro e consegna pacchi anche personali della sig,ra consentire l'accesso del personale aziendale, supportare tutte le richieste Pt_3 provenienti dai clienti, effettuare ricerche del personale, di nuovi fornitori, richiedere offerte per le forniture, effettuare gli ordini, ricevere e verificare la conformità di quanto ordinato, inserire i DDT di consegna materiale, contattare i fornitori per scadenze fatture e per giustificare ritardi nei pagamenti da parte dell'amministrazione, recarsi dal cliente sul cantiere per svolgere funzioni di “contabile”, assistere e dare supporto durante gli audit dei clienti e degli ispettori degli enti certificatori;
26) Vero che il visore collegato alla telecamera esterna del citofono e il pulsante per l'apertura dei cancelli o della porta sono presenti sulla scrivania della dipendente 27) Vero che la persona che apriva la porta di ingresso Parte_4 dell'azienda era il Sig il quale doveva alzarsi dalla propria postazione Controparte_1 Pt_1 lavorativa e recarsi all'ingresso per vedere chi aveva suonato il campanello e per azionare il dispositivo elettrico di apertura, premendo uno dei pulsanti presenti di fianco alla porta di ingresso;
28) Vero che che ogni volta che arrivava una squadra di operai, anche a breve distanza una dall'altra, il ricorrente si alzava dalla sua postazione all'interno dell'ufficio tecnico, andava alla porta di ingresso, apriva il cancello, si recava dalla parte opposta del capannone produttivo dell'azienda per aprire il portone di accesso del capannone, per poter far entrare il mezzo all'interno dell'unità produttiva;
29) Vero che il Ricorrente ha inserito nel sistema tutti i DDT di VENDITA, ivi compresi i DDT alla cliente ICE che sono stati inseriti dal Sig. entro il 23 luglio 2022; 30) Vero che per la Società ICE è prevista la Pt_1 fatturazione anticipata;
31) Vero che il entro il 23 luglio 2022 ha consegnato i DDT Pt_1 di vendita in forma cartacea relativi alla cliente ICE al Sig. il quale la sera Parte_5 successiva li riportava firmati al il quale li consegnava all'amministrazione di Pt_1
32) Vero che in data 22 luglio e 3 agosto 2022 dalle ore 7,30 alle ore 17,30 Controparte_1
(con orario continuato) il Ricorrente si è recato per il computo dei lavori eseguiti nel mese di luglio 2022 presso il cliente in qualità di “contabile amministrativo” per CP_2
l'inserimento dati nel gestionale di questa, per consentire all'amministrazione Controparte_1 di emettere le fatture;
33) Vero che le fatture per la cliente alla data del CP_2
3.08.2022 erano emettibili perché tutti i dati necessari degli avanzamento lavori erano stati inseriti nel gestionale dal 34) Vero che tutti i mesi compreso luglio CP_2 Pt_1
2022 il Sig. ha emesso e inviato via mail al Sig. Bandi di HENKEL i DDT di Pt_1 vendita;
quest'ultimo li ha firmati e rispediti via mail al il quale li ha consegnati Pt_1 all'amministrazione di - ammettere parte ricorrente a prova contraria su tutti i Controparte_1 capitoli di prova avversari ammessi. Si formulano inoltre le ulteriori istanze istruttorie: - in caso di specifica contestazione dei conteggi, ammettersi C.T.U. per determinare le somme dovute al ricorrente. Disporsi ordine di ispezione ex art. 118 cpc del computer in uso al Sig. in possesso della società resistente, ivi compresa delle caselle di posta Parte_1 elettronica dal medesimo utilizzate per le comunicazioni aziendali ( Email_1
e e del server aziendale, in quanto indispensabili per conoscere i Email_2 fatti di causa e/o disporre ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. della documentazione anche di natura contabile in possesso della società resistente;
disporre CTU informatica volta alla verifica dei dati presenti sia sul pc in uso al Sig. che sul server Pt_1 aziendale, onde accertare l'attività compiuta dal all'interno del gestionale, tramite Pt_1 mail aziendale, o mediante creazione di file tecnici e documenti vari. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornito di prova. In via subordinata si chiede che, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, si tenga conto nella eventuale condanna di pagamento di somme di denaro di quanto percepito, a qualsiasi titolo, dal Sig. con vittoria di spese, competenze ed Pt_1 onorari. In via istruttoria Si chiede, solo in caso di contestazione e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi l'interrogatorio formale del ricorrente e, all'esito, la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il dipendente, Sig. in Parte_1 qualità di responsabile dell'Ufficio acquisti di doveva reperire i fornitori, sulla Controparte_1 scorta di una procedura di selezione comparativa e negoziare le condizioni contrattuali? 2.
Vero che il dipendente, Sig. doveva curare tutti gli aspetti afferenti alla Parte_1 gestione dei rapporti con i fornitori, provvedendo a redigere la relativa documentazione e a caricarla nel gestionale della 3. Vero che il Sig. doveva inserire Controparte_1 Pt_1 tutti gli ordinativi d'acquisto di materiali, nel gestionale aziendale, con l'indicazione delle voci: quantità - tempi di consegna - prezzo – modalità di pagamento? 4. Vero che il dipendente, Sig. doveva occuparsi dei D.D.T. delle forniture acquistate? Parte_1
5. Vero che la compilazione del gestionale consente la valorizzazione dei prezzi che la andrà ad applicare al proprio Cliente finale? 6. Vero che, se gli ordinativi Controparte_1 vengono caricati a gestionale in ritardo, i D.D.T. saranno emessi senza la valorizzazione dei prezzi sulle vendite, con delle ripercussioni in punto fatturazione ed in punto scontistiche/maggiorazioni? 7. Vero che, in assenza dell'inserimento dei dati a gestionale,
l'imputazione ex post al Cliente finale risulta tecnicamente impossibile? 8. Controparte_1
Vero che il Sig. ha frequentato dei corsi di formazione per l'utilizzo del Parte_1 gestionale? 9. Vero che la ha un centralino, e che tutte le chiamate sono Controparte_1 deviate sul telefono cellulare della Sig.ra impiegata amministrativa, tranne Parte_4 quelle di pertinenza dell'Ufficio Acquisti, in capo al Sig. 10. Vero che il Sig. Pt_1 doveva “aprire la porta” ai fornitori al fine di raffrontare i D.D.T. dei vettori con Pt_1 quelli che erano gli ordinativi, accertare quanto fosse consegnato, per poter indirizzare la merce sui cantieri, redigere i relativi D.D.T. e caricarli a costi nelle commesse? 11. Vero che il ricorrente, in quanto soggetto demandato alla gestione dell'ufficio acquisti e al risparmio aziendale, si era occupato della stipula di un contratto telefonico, relativo all'utenza della in uso Sig. ? 12. Vero che il Sig. all'insaputa del Sig. Controparte_1 CP_3 Pt_1
, aveva disdetto il contratto di abbonamento, sostituendo l'utenza con una c.d. CP_3 “prepagata”? 13. Vero che tale operazione comportava la perdita del diritto di priorità e l'eliminazione dei blocchi (c.d. black list), ed il conseguente esaurimento del credito? 14.
Vero che in quell'occasione, il Sig. si rifiutava di porre rimedio all'errore, Pt_1 imponendo alla collega di chiamare l'operatore? 15. Vero che, nel mese di luglio Pt_3
2022, il Sig. ha omesso di inserire l'80% degli ordinativi del mese di luglio? 16. Pt_1
Vero che si è vista, pertanto, impossibilitata a conteggiare i costi di cantiere e i Controparte_1 costi delle commesse di alcuni clienti, per potere emettere le speculari fatture? 17. Vero che in assenza dell'imputazione degli ordinativi alle specifiche commesse, il materiale è rimasto giacente in officina? 18. Vero che il dipendente veniva più volte sollecitato ad adempiere le sue mansioni ed interessato da richieste informali? 19. Vero che il giorno 4 agosto 2022, il legale rappresentante segnalava al Sig. he la Sig.ra aveva lavorato fino Pt_1 Pt_3 alle 00.30, svolgendo le mansioni dell'ufficio acquisti? 20. Vero che il Sig. alla Pt_1 presenza della Sig.ra pronunciava le seguenti affermazioni: “state attenti quello che Pt_3 fate” e “con me finisce male”? 21. Vero che il Sig. si chiudeva a chiave, Pt_1 all'interno dell'ufficio del Sig. ? 22. Vero che gli agenti intervenuti constatavano CP_3 che il Sig. fosse in uno stato di alterazione e che, effettivamente, si fosse chiuso Pt_1 all'interno dell'ufficio del Sig. ? 23. Vero che il Sig. ometteva di CP_3 CP_3 pronunciare affermazioni nei confronti del Sig. 24. Vero che il Sig. Pt_1 Pt_1 in data 23 luglio 2022, consegnava tutti i D.D.T. afferenti alla Cliente ICE, anche quelli afferenti a consegne di materiali avvenute in data precedente? 25. Vero che i materiali, consegnati in data precedente al 23 luglio 2022 presso la ICE, erano sprovvisti di D.D.T.? 26.
Vero che in assenza del D.D.T. di riferimento era impossibile risalire alla commessa? 27.
Vero che il Sig. si recava in cantiere per svolgere compiti tecnico gestionali e, Pt_1 segnatamente, per inserire, a gestionale, una commessa di tutti i lavori che erano stati eseguiti nel cantiere, sulla base dei rapportini del personale sulla scorta del quale la CP_1
Cliente della emetteva l'ordine? 28. Vero che il Sig. si recava in Controparte_1 Pt_1 officina presso la per verificare gli ordini? Si chiede, altresì, di assumere, Controparte_1 presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro, norma dell'art. 213 c.p.c., informazioni in merito all'eventuale avviamento del ricorrente presso altro datore di lavoro nel periodo successivo alla cessazione del rapporto per cui è causa e di ordinare, nel caso di esito positivo, al nuovo datore di lavoro l'esibizione dei cedolini paga inerenti al rapporto;
si chiede, inoltre, che vengano richieste informazioni scritte all'INPS in ordine al percepimento da parte del sig. di reddito da lavoro o da trattamento previdenziale nonché di Pt_1 ordinare al ricorrente, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione del libretto di lavoro e dei modelli
“CUD” e/o “UNICO” di dichiarazione dei redditi relativi ai proventi percepiti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1/2023 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BASTONINI PAOLA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GAVONI ELEONORA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ADRIATICI MASSIMO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'impugnazione del licenziamento comminato dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Il ricorrente, per quanto qui di interesse, ha allegato: - di essere stato assunto dal 21 dicembre 2021 con contratto scadente al 31 dicembre 2022 che aveva previsto un orario di lavoro pari a quaranta ore settimanali e mansioni di “impiegato tecnico” e qualifica di “8 Q livello CCNL;
- di aver ricevuto una retribuzione lorda di 3.435,22 euro;
- di aver svolto almeno un'ora di straordinario al giorno;
- di essere stato licenziato in data 4 agosto 2022 per giusta causa a seguito di una discussione verificatasi con , titolare dell'azienda datrice di lavoro, la quale gli aveva anche CP_4 contestato il corretto adempimento della propria mansione lavorativa.
1.1. Parte resistente si è costituita in giudizio svolgendo le deduzioni di seguito partitamente vagliate.
2. Venendo al merito dei motivi di impugnazione del licenziamento si osserva che la lettera di licenziamento (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente) reca le seguenti motivazioni disciplinari: “
1. Lei non ha redatto alcun DDT di vendita, necessario ai fini di potere emettere le corrispondenti fatture ai clienti. Lei non ha parimenti caricato alcun ordine di luglio. Tale circostanza rende impossibile conteggiare i costi di cantiere o i costi delle commesse, per poter poi emettere le fatture. L'Amministrazione, a causa tali irregolarità, ha dovuto sospendere la fatturazione del mese, per poter porvi rimedio. Parimenti, in officina, il materiale è rimasto fermo, essendo impossibile verificare la destinazione, non essendo stati caricati gli ordini.
2. In data 4 agosto 2022, Lei è stato convocato dal legale rappresentante, Sig. CP_4
, per un confronto in ordine ai fatti di cui al punto 1). In tale occasione ed in
[...] presenza di altri dipendenti, Lei ha tenuto una condotta contraria alla diligenza, minacciando il Sig. , con frasi del seguente tenore “guardate che con me finisce male”. CP_4
Parimenti, Lei si è chiuso nell'ufficio del Sig. , impedendogli l'ingresso, per un CP_3 apprezzabile lasso di tempo e simulando di essere stato oggetto di un'aggressione. A causa di tali condotte, che hanno richiesto l'intervento delle autorità di P.S., l'attività dell'amministrazione della Società è stata indebitamente interrotta per alcune ore”.
Per quanto riguarda la mancata redazione dei ddt di vendita ed il mancato caricamento degli ordini di luglio si osserva che la circostanza non risulta dimostrata in modo sovrapponibile alla contestazione disciplinare.
Lo stesso rappresentante legale della società resistente ha riconosciuto durante il suo interrogatorio formale che si era trattato di un inadempimento parziale affermando in particolare che l'impiegata aveva aiutato il ricorrente a completare l'inserimento dei Pt_3 dati mancanti che è avvenuto in un tempo corrispondente a due sere di lavoro (cfr. verbale udienza 23 maggio 2025). Peraltro, lo stesso ha riferito che tale situazione si CP_4 era venuta a creare durante un periodo in cui vi era molto lavoro.
La teste ha riferito di aver aiutato il ricorrente a completare il lavoro in Parte_4 quanto era in ritardo con l'inserimento dei dati (cfr. verbale udienza 21 novembre 2024).
La circostanza che tale ritardo nell'inserimento dei dati di vendita abbia impedito la fatturazione nei confronti dei clienti ovvero la consegna della merce non è risultata dimostrata;
la teste ha confermato che solo una parte del lavoro era rimasto Parte_4 inadempiuto e che solo una parte del materiale che avrebbe dovuto essere consegnata era rimasta in magazzino mentre un'altra parte era stata consegnata senza ddt, i quali poi vennero inoltrati successivamente.
I testimoni , e tutti dipendenti di società Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 clienti della resistente, hanno escluso che ci siano stati ritardi nella fatturazione degli ordini eseguiti durante il mese di luglio del 2022 (cfr. verbali udienze dell'8 gennaio 2025 e del 12 marzo 2025).
Si ritiene, pertanto, che la prima parte della contestazione disciplinare dianzi evidenziata all'esito del giudizio non sia stata dimostrata. L'inadempimento attribuito al ricorrente è, infatti, risultato parziale e non totale come ivi specificato mentre, in ordine alle conseguenze dello stesso ed alla loro gravità si evidenzia che per completare il lavoro rimasto ineseguito dal ricorrente sono bastati due giorni di collaborazione dell'unica altra impiegata
Quest'ultima ha poi riferito che la merce era stata per lo più consegnata Parte_4 mentre la circostanza che si fosse verificata una interruzione della fatturazione degli ordinativi di vendita è rimasta totalmente sfornita di prova.
Per valutare poi la gravità dell'inadempimento del ricorrente alle proprie mansioni si deve osservare, in senso favorevole alla posizione del lavoratore, che vi erano due soli impiegati amministrativi nella società, i quali peraltro avevano compiti diversi;
inoltre, non può trascurarsi che lo stesso rappresentante legale della società ha riconosciuto che il periodo durante il quale si sono registrati i fatti oggetto di causa era stato caratterizzato da molto lavoro. In ultimo deve sottolinearsi che il ricorrente era stato assunto appena sei mesi prima di essere licenziato.
2.1. Per quanto riguarda la seconda parte della contestazione disciplinare si osserva che la prospettazione della vicenda è stata svolta in modo difforme dalle parti.
Parte ricorrente ha allegato: - di aver riscontrato l'assenza di versamenti contributivi da parte della società e di errori nel calcolo dello stipendio con particolare riferimento alle ore di straordinario ed al corrispettivo per le trasferte;
- di aver riferito la problematica al titolare della società resistente in data 4 agosto 2022 con il quale era poi sorta una discussione durante la quale aveva intimato al CP_4 ricorrente di uscire dall'ufficio, prendendolo con forza per un braccio ed invitandolo a fare a pugni;
- che, quindi, temendo per la propria incolumità si era chiuso in ufficio chiamando le forze dell'ordine.
Parte resistente ha, invece, allegato:
- che il giorno 4 agosto 2022 aveva segnalato al ricorrente le gravi CP_4 problematiche sorte a causa della sua non corretta registrazione degli ordinativi;
- che il ricorrente era stato subito aggressivo profferendo le seguenti affermazioni “state attenti a quello che fate” e “con me finisce male”;
- che a seguito di tali minacce aveva invitato il ricorrente ad uscire dall'ufficio CP_4 ma quest'ultimo si era rifiutato e, simulando un'aggressione, si era chiuso a chiave.
Ciò premesso, occorre dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali eseguite dalla parte ricorrente alla prima udienza.
Si deve, infatti, evidenziare che già nel ricorso parte ricorrente aveva allegato di essere stato minacciato dal fare aggressivo di , il quale lo avrebbe sollecitato ad uscire CP_4 dall'ufficio per fare a pugni. Pertanto, trattandosi di fatti allegati con il ricorso, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ., il ricorrente avrebbe dovuto indicare i mezzi di prova specifici di cui intendeva avvalersi;
né può sostenersi che l'esigenza della loro produzione in giudizio sia sorta in conseguenza delle difese svolte da parte resistente. Peraltro, trattandosi di documentazione formatasi in concomitanza con il verificarsi dei fatti per cui è causa, il ricorrente ne era già in possesso prima del deposito del ricorso.
È, tuttavia, incontestato che il ricorrente sia rimasto chiuso nell'ufficio ove lavoravano anche e e che sia intervenuta la Polizia Locale per far uscire il CP_4 Parte_4 lavoratore. La circostanza, peraltro, è stata confermata da più testimoni (cfr. verbali udienze citati).
Ciò che risulta in contestazione è la motivazione sottesa alla condotta assunta dal ricorrente.
La teste unica persona presente alla discussione, ha riferito che il Parte_4 ricorrente aveva detto “state attenti a quello che fate” e “con me finisce male”. Si ritiene che dette dichiarazioni non costituiscano di per sé una univoca minaccia alla incolumità personale ma piuttosto potrebbero anche soltanto rappresentare la volontà di tutelare anche per le vie legali le ragioni del lavoratore. Peraltro, che vi fossero dei problemi con i versamenti contributivi risulta documentato (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente).
Appare poi inverosimile che il medesimo soggetto che avrebbe minacciato l'altrui incolumità abbia poi deciso di chiudersi in ufficio piuttosto che passare alle vie di fatto.
A tal proposito preme evidenziare che la circostanza allegata dalla resistente secondo la quale il ricorrente abbia finto un'aggressione è rimasta indimostrata.
In definitiva, si ritiene molto più probabile che il ricorrente abbia deciso di chiudersi in ufficio dopo aver percepito una minaccia alla propria incolumità.
Apparendo questo l'elemento soggettivo sotteso alla condotta assunta dal lavoratore deve escludersi che la interruzione dell'attività d'ufficio sia stato oggetto dell'intenzione del ricorrente di modo che anche la seconda contestazione disciplina risulta infondata.
2.2. Conseguentemente sussiste il diritto del ricorrente ad ottenere la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta fino alla naturale scadenza del contratto, atteso peraltro che la relativa quantificazione non è stata minimamente contestata.
2.3. Parte ricorrente ha poi allegato di aver svolto almeno un'ora di straordinario al giorno, tenendo conto del fatto che il suo orario ordinario era fissata tra le ore 8 e le ore 17.
La circostanza che il ricorrente lavorasse almeno fino alle ore 18 tutti i giorni è stata confermata dai testi e (cfr. verbale udienza 21 novembre 2024). Tes_4 Pt_5
Il credito specificato da parte ricorrente a titolo di straordinario non ha ricevuto un altrettanto specifica contestazione da parte della resistente di modo che lo stesso deve essere riconosciuto in favore del lavoratore.
2.3.1 Attesa la non occasionalità del lavoro straordinario prestato la relativa retribuzione deve essere computata nella base di calcolo per la definizione del trattamento di fine rapporto.
2.3.1. Parte ricorrente ha poi allegato di avere diritto all'adeguamento del minimo retributivo intervenuto dal mese di giugno del 2022, alla indennità sostitutiva delle ferie ed alla retribuzione per le trasferte eseguite. I titoli e la consistenza di tali pretese creditorie non sono stati oggetto di una specifica contestazione ad opera della società resistente di modo che la domanda deve essere anche per questa parte accolta.
In ultimo deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente volta ad invocare la detrazione del c.d. aliunde perceptum attesa la genericità dell'allegazione e la conseguente esploratività delle istanze istruttorie articolate (cfr. tra le tante Cass. Sez. L - , Sentenza n. 2499 del 31/01/2017 secondo la quale “in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'“aliunde perceptum” da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative).
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato dalla Società al Controparte_1 ricorrente con lettera del 11.08.2022;
2. condanna la al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme, Controparte_1 maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalle singole mensilità di spettanza al saldo:
2.1. euro 19.742,27 per retribuzione e tfr;
2.2. euro 3.056,65 per lavoro straordinario, tfr conseguente e indennità di trasferta.
3. condanna altresì la società resistente al versamento dei contributi previdenziali dovuti fino al 31 dicembre 2022 nonché al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del ricorrente in euro 5.388 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge
Pavia, 30 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina