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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5075 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Voria presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Capaccio Paestum alla via Magna
Graecia, n. 143;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 esponeva che in Parte_1
data 28.8.2024 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020249010579073/000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - quattro avvisi di addebito per contributi per il periodo dal 2013 al 2016 (precisamente: 1) l'avviso di addebito n. CP_1
40020160000178380000, notificato in data 12.4.2016 per l'importo di €
2.781,97; 2) l'avviso di addebito n. 40020160003916374000, notificato in data
22.9.2016 per l'importo di € 1.310,99; 3) l'avviso di addebito n.
40020160004223981000, notificato in data 3.12.2016 per l'importo di €
2.756,22; 4) l'avviso di addebito n. 40020170002056862000, notificato in data
22.9.2017 per l'importo di € 5.535,84).
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dagli avvisi di addebito sopradescritti. Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, Pt_1
accolto nei limiti che si vengono qui ad indicare.
Nel caso de quo occorre accertare se successivamente alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta sia sopraggiunta,
come eccepito dal , la prescrizione. Pt_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti avvisi siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata quantomeno per l'avviso di addebito n. 40020160000178380000, notificato in data 12.4.2016
per l'importo di € 2.781,97, per l'avviso di addebito n. 40020160003916374000, notificato in data 22.9.2016 per l'importo di € 1.310,99 e per l'avviso di addebito n. 40020160004223981000 notificato in data 3.12.2016 per l'importo di €
2.756,22 atteso che l' documenta che l'Agenzia CP_1 Controparte_2
ha notificato al un valido atto interruttivo della prescrizione. (cfr. prod. Pt_1
“Allegato semplice documt.ne trasm. dall' ”). Si Parte_1 CP_3
tratta segnatamente dell'intimazione di pagamento n.
10020189005183163000 notificata il 9.2.2019.
Sulla notifica di tale atto interruttivo il nulla eccepisce. Pt_1
A tale atto interruttivo si deve aggiungere la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che gli avvisi di addebito, si sarebbe dovuto prescrivere in data
9.2.2024, (atto interruttivo notificato il 9.2.2019) ma in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni quindi sino alla data del 17.12.2024.
Pertanto, la prescrizione per tali avvisi non si è verificata atteso che l'intimazione qui impugnata è stata notifica il 28.8.2024.
Relativamente, invece, all'altro avviso di addebito (il n.
40020170002056862000, notificato in data 22.9.2017 di € 5.535,84) la prescrizione si è verificata.
Invero, contrariamente a quanto affermato dall nella propria memoria CP_1
difensiva, il predetto avviso di addebito non è sotteso all'atto interruttivo notificato il 9.2.2019.
Ne consegue che non vi è stata alcuna interruzione della prescrizione e,
pertanto, dal 22.9.2017 (data di notifica dell'avviso di addebito) al 28.8.2024
(data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta) sono decorsi quasi sette anni.
Dunque, il credito portato dall'avviso di addebito n. 40020170002056862000 è
ormai prescritto.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5075 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie soltanto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento n. 10020249010579073/000 nella sola parte in cui richiama, quale atto impositivo a esso sotteso, l'avviso di addebito n.
40020170002056862000 stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dallo stesso;
2) rigetta per il resto il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 9.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5075 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Voria presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Capaccio Paestum alla via Magna
Graecia, n. 143;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 esponeva che in Parte_1
data 28.8.2024 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020249010579073/000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - quattro avvisi di addebito per contributi per il periodo dal 2013 al 2016 (precisamente: 1) l'avviso di addebito n. CP_1
40020160000178380000, notificato in data 12.4.2016 per l'importo di €
2.781,97; 2) l'avviso di addebito n. 40020160003916374000, notificato in data
22.9.2016 per l'importo di € 1.310,99; 3) l'avviso di addebito n.
40020160004223981000, notificato in data 3.12.2016 per l'importo di €
2.756,22; 4) l'avviso di addebito n. 40020170002056862000, notificato in data
22.9.2017 per l'importo di € 5.535,84).
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dagli avvisi di addebito sopradescritti. Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, Pt_1
accolto nei limiti che si vengono qui ad indicare.
Nel caso de quo occorre accertare se successivamente alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta sia sopraggiunta,
come eccepito dal , la prescrizione. Pt_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti avvisi siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata quantomeno per l'avviso di addebito n. 40020160000178380000, notificato in data 12.4.2016
per l'importo di € 2.781,97, per l'avviso di addebito n. 40020160003916374000, notificato in data 22.9.2016 per l'importo di € 1.310,99 e per l'avviso di addebito n. 40020160004223981000 notificato in data 3.12.2016 per l'importo di €
2.756,22 atteso che l' documenta che l'Agenzia CP_1 Controparte_2
ha notificato al un valido atto interruttivo della prescrizione. (cfr. prod. Pt_1
“Allegato semplice documt.ne trasm. dall' ”). Si Parte_1 CP_3
tratta segnatamente dell'intimazione di pagamento n.
10020189005183163000 notificata il 9.2.2019.
Sulla notifica di tale atto interruttivo il nulla eccepisce. Pt_1
A tale atto interruttivo si deve aggiungere la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che gli avvisi di addebito, si sarebbe dovuto prescrivere in data
9.2.2024, (atto interruttivo notificato il 9.2.2019) ma in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni quindi sino alla data del 17.12.2024.
Pertanto, la prescrizione per tali avvisi non si è verificata atteso che l'intimazione qui impugnata è stata notifica il 28.8.2024.
Relativamente, invece, all'altro avviso di addebito (il n.
40020170002056862000, notificato in data 22.9.2017 di € 5.535,84) la prescrizione si è verificata.
Invero, contrariamente a quanto affermato dall nella propria memoria CP_1
difensiva, il predetto avviso di addebito non è sotteso all'atto interruttivo notificato il 9.2.2019.
Ne consegue che non vi è stata alcuna interruzione della prescrizione e,
pertanto, dal 22.9.2017 (data di notifica dell'avviso di addebito) al 28.8.2024
(data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta) sono decorsi quasi sette anni.
Dunque, il credito portato dall'avviso di addebito n. 40020170002056862000 è
ormai prescritto.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5075 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie soltanto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento n. 10020249010579073/000 nella sola parte in cui richiama, quale atto impositivo a esso sotteso, l'avviso di addebito n.
40020170002056862000 stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dallo stesso;
2) rigetta per il resto il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 9.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro