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22 marzo 2001
22 marzo 2001
Art. 5. (Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Procedimento di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio di elettrodotti) 1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e dell' articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112 , su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivita' culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione. la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonche' da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 e' definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di' infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo,
e) riordino delle procedure relative alle servitu' di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.
Note all' art. 5 :
- L' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- L' art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e' il seguente:
"2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)-f) (omissis);
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , nonche' le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ".
Procedimento di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio di elettrodotti) 1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e dell' articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112 , su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivita' culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione. la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonche' da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 e' definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di' infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo,
e) riordino delle procedure relative alle servitu' di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.
Note all' art. 5 :
- L' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- L' art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e' il seguente:
"2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)-f) (omissis);
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , nonche' le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ".
Commentario • 1
- 1. Energia elettrica: regione non può prescrivere l’utilizzo delle migliori tecnologieAccesso limitatoErmelinda Biesuz · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2006 · 0.6995467
Giurisprudenza • 56
- 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 06/09/2022, n. 2369Provvedimento: […] 2.1. Nel denunziare di non aver potuto partecipare al procedimento concluso con il provvedimento impugnato, la società ricorrente censura la carenza assoluta di motivazione di questo ultimo ed evidenzia molteplici profili di illegittimità del ridetto regolamento comunale per l'installazione degli impianti per le reti di telefonia che, per un verso, avrebbe onerato le società di telecomunicazioni di una serie di adempimenti (come l'obbligo per ciascun gestore di presentare al Comune un programma triennale di sviluppo della rete) non previsti dal ridetto D.lgs. 259/2001 e, per altro verso, si spingerebbe a dettare le caratteristiche tecniche degli impianti, la cui disciplina è invece affidata allo Stato dall'art. 5 della legge n. 36/2001.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- violazione art. 117, 118 Costituzione·
- art. 82 c.p.a.·
- perenzione del ricorso·
- silenzio assenso·
- violazione art. 87 D.lgs. 259/2003·
- comunicazione ex art. 82 c.p.a.·
- sottoscrizione congiunta istanza fissazione udienza·
- violazione art. 3, 7, 8, 10, 10 bis legge 241/1990·
- eccesso di potere·
- art. 83 c.p.a.·
- compensazione spese di lite·
- regolamento comunale impianti telecomunicazioni·
- violazione art. 103 legge regionale 17/2004