Art. 2.
I perimetri dei comprensori dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese delle opere di cui al precedente articolo sono quelli indicati nelle annesse coreografie visitate dal Ministro per i lavori pubblici, che formano parte integrante della presente legge.
I perimetri dei comprensori dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese delle opere di cui al precedente articolo sono quelli indicati nelle annesse coreografie visitate dal Ministro per i lavori pubblici, che formano parte integrante della presente legge.