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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/08/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3 2025
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3 2025 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1981 rappresentata e difesa dall'avv. CUNSOLO GIAN VITTORIO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nato a [...] [...] Controparte_1 C.F._2
DI LI , rappresentato e difeso dall'Avv. FANGANO ROSSANA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 10.4.2025 come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/01/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 20.10.2001 Controparte_1
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Catania al n° 942, Parte 2, Serie
A, Uff. 1, Anno 2001 da cui erano nati i figli, , nato in data [...] Persona_1
e dunque maggiorenne ma economicamente non autosufficiente nata in Persona_2
data 18.10.2010 , studentessa
Rilevava che con decreto reso il 4.4.2022 nel procedimento iscritto al n° 14/2022
R.G.A.C. il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi alle condizione pattuite e sottoscritte e che da allor ain coniugi non si erano più riconciliati.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni previste nella separazione relativamente alle domande accessorie.
Costituitosi in giudizio aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1
chiedendo che venisse disposta una riduzione del contributo concordato tra le parti per il mantenimento dei figli, essendo peggiorate le sue condizioni reddituali Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti, presenti personalmente
, raggiungevano un accordo sulle condizioni del divorzio e chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto reso da questo Tribunale in data 4.4.2022 con il quale è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori condizioni va osservato che la coppia ha due figli uno dei quali ancora minorenne. Con il decreto di omologa della separazione è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di vista e previsto a carico dell'odierno resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli con corresponsione della somma mensile di € 500.00.
Comparse personalmente all'udienza le parti hanno concordato una riduzione di tale importo ad € 400.00 mensili, chiedendo la conferma delle ulteriori condizioni già previste nel decreto di omologa e precisando, pertanto, congiuntamente, le loro conclusioni in tale senso.
Ritiene il Collegio di potere are proprie tali conclusioni, apparendo comunque conformi ai principi generali in tema di famiglia, considerando che la lieve riduzione del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli trova giustificazione nella circostanza che le sue condizioni reddituali complessive hanno subito un peggioramento .
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con conferma delle condizioni previste dal decreto di omologa ad eccezione di quella relativa all'entità del contributo per il mantenimento per i figli che va ridotto ad
€ 400.00 mensili.
L'esito della controversia e la natura del procedimento giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 20.10.2001 (trascritto Parte_1 CP_2
nei registri dello stato civile del comune di Catania al n° 942, Parte 2, Serie A,
Uff. 1, Anno 2001
2. CONFERMA le condizioni previste nel decreto di omologa inter partes relativa ad affidamento , collocamento e diritto di vista della figlia minore 3. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro
400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate;
4. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Catania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 7/08/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3 2025 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1981 rappresentata e difesa dall'avv. CUNSOLO GIAN VITTORIO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nato a [...] [...] Controparte_1 C.F._2
DI LI , rappresentato e difeso dall'Avv. FANGANO ROSSANA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 10.4.2025 come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/01/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 20.10.2001 Controparte_1
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Catania al n° 942, Parte 2, Serie
A, Uff. 1, Anno 2001 da cui erano nati i figli, , nato in data [...] Persona_1
e dunque maggiorenne ma economicamente non autosufficiente nata in Persona_2
data 18.10.2010 , studentessa
Rilevava che con decreto reso il 4.4.2022 nel procedimento iscritto al n° 14/2022
R.G.A.C. il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi alle condizione pattuite e sottoscritte e che da allor ain coniugi non si erano più riconciliati.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni previste nella separazione relativamente alle domande accessorie.
Costituitosi in giudizio aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1
chiedendo che venisse disposta una riduzione del contributo concordato tra le parti per il mantenimento dei figli, essendo peggiorate le sue condizioni reddituali Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti, presenti personalmente
, raggiungevano un accordo sulle condizioni del divorzio e chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto reso da questo Tribunale in data 4.4.2022 con il quale è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori condizioni va osservato che la coppia ha due figli uno dei quali ancora minorenne. Con il decreto di omologa della separazione è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di vista e previsto a carico dell'odierno resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli con corresponsione della somma mensile di € 500.00.
Comparse personalmente all'udienza le parti hanno concordato una riduzione di tale importo ad € 400.00 mensili, chiedendo la conferma delle ulteriori condizioni già previste nel decreto di omologa e precisando, pertanto, congiuntamente, le loro conclusioni in tale senso.
Ritiene il Collegio di potere are proprie tali conclusioni, apparendo comunque conformi ai principi generali in tema di famiglia, considerando che la lieve riduzione del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli trova giustificazione nella circostanza che le sue condizioni reddituali complessive hanno subito un peggioramento .
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con conferma delle condizioni previste dal decreto di omologa ad eccezione di quella relativa all'entità del contributo per il mantenimento per i figli che va ridotto ad
€ 400.00 mensili.
L'esito della controversia e la natura del procedimento giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 20.10.2001 (trascritto Parte_1 CP_2
nei registri dello stato civile del comune di Catania al n° 942, Parte 2, Serie A,
Uff. 1, Anno 2001
2. CONFERMA le condizioni previste nel decreto di omologa inter partes relativa ad affidamento , collocamento e diritto di vista della figlia minore 3. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro
400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate;
4. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Catania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 7/08/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo