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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 19/12/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2390/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2390 V.G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
13.03.2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nata il [...] in [...], ed ivi residente in [...] C.F._1
Motta Santa, 16,
e
(C.F. ) nato il [...], in [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], piazza San Vittore, 3;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Roberto RONGO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania, viale Azari, 102, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte
“1. Pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio mandando in Cancelleria per le annotazioni di rito, nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verbania;
pagina 1 di 3 2) confermare tutte le condizioni le condizioni di separazione;
3) sin d'ora il marito verserà alla moglie, la somma di €. 320.0000 (diconsi trecentoventimila) a titolo di liquidazione una tantum, in sostituzione dell'assegno divorzile mensile;
4) la moglie accetta la liquidazione una tantum della somma di €. 320.0000 (diconsi trecentoventimila)
e rinuncia sin d'ora a qualsiasi richiesta a titolo di assegno divorzile mensile;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Non vi sono altre disposizioni patrimoniali da regolare.
Le spese del presente ricorso sono a carico delle parti in egual misura”
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 74/2025, passata in giudicato il 21.3.2025, l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 7.10.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non avendo le parti adempiuto, è stato assegnato alle parti nuovo termine perentorio sino al
27.11.2025, per gli stessi incombenti.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 7.10.1967 nel comune di Verbania e si sono separati consensualmente con sentenza n. 74/2025, pubblicata il 14.3.2025, passata in giudicato il 21.3.2025, e da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici;
il marito, infatti, si è impegnato a versare alla moglie, sin dalla sentenza di separazione, la somma di € 320.0000
a titolo di liquidazione una tantum, in sostituzione dell'assegno divorzile mensile, che la moglie ha accettato, rinunciando a qualsiasi richiesta a titolo di assegno divorzile mensile.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
pagina 2 di 3 il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Verbania, il 7.10.1967, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 60 parte
II, serie A anno 1967;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 17.12.2025
Il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2390 V.G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
13.03.2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nata il [...] in [...], ed ivi residente in [...] C.F._1
Motta Santa, 16,
e
(C.F. ) nato il [...], in [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], piazza San Vittore, 3;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Roberto RONGO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania, viale Azari, 102, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte
“1. Pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio mandando in Cancelleria per le annotazioni di rito, nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verbania;
pagina 1 di 3 2) confermare tutte le condizioni le condizioni di separazione;
3) sin d'ora il marito verserà alla moglie, la somma di €. 320.0000 (diconsi trecentoventimila) a titolo di liquidazione una tantum, in sostituzione dell'assegno divorzile mensile;
4) la moglie accetta la liquidazione una tantum della somma di €. 320.0000 (diconsi trecentoventimila)
e rinuncia sin d'ora a qualsiasi richiesta a titolo di assegno divorzile mensile;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Non vi sono altre disposizioni patrimoniali da regolare.
Le spese del presente ricorso sono a carico delle parti in egual misura”
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 74/2025, passata in giudicato il 21.3.2025, l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 7.10.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non avendo le parti adempiuto, è stato assegnato alle parti nuovo termine perentorio sino al
27.11.2025, per gli stessi incombenti.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 7.10.1967 nel comune di Verbania e si sono separati consensualmente con sentenza n. 74/2025, pubblicata il 14.3.2025, passata in giudicato il 21.3.2025, e da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici;
il marito, infatti, si è impegnato a versare alla moglie, sin dalla sentenza di separazione, la somma di € 320.0000
a titolo di liquidazione una tantum, in sostituzione dell'assegno divorzile mensile, che la moglie ha accettato, rinunciando a qualsiasi richiesta a titolo di assegno divorzile mensile.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
pagina 2 di 3 il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Verbania, il 7.10.1967, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 60 parte
II, serie A anno 1967;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 17.12.2025
Il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
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