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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2579/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2579/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Malta n.70/29 presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Giovanna Capria, che la rappresentata e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via Gino Alfani, 60, CP_1 presso lo studio dell'avvocato Cesare Drago, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 3-12-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30-5-2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. innanzi a questo Tribunale, chiedeva la condanna di al pagamento, in proprio Parte_1 CP_1 favore, della somma di euro 21.270,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di pag. 1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, a seguito del delitto di maltrattamenti, con vittoria di spese da attribuire al difensore anticipatario.
A tal fine, premetteva che: con sentenza n. 6306/16 del 6-6-2016 dalla Corte d'Appello di Napoli, passata in giudicato in data 22-3-2018, il resistente era stato ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti, ex art. 572 c.p., ai danni della ricorrente, e condannato al risarcimento dei danni da liquidarsi nella separata e competente sede civile;
nella sentenza di appello era riportato che nel corso dell'istruttoria dibattimentale, del giudizio di I grado, la ricorrente, da maggio a settembre 2010, aveva reiterate aggressioni fisiche e verbali, certificate dai sanitari di struttura pubblica;
infatti: a) in data 2-5-2010 si recava presso la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra ove le rilasciavano referto n.
11553/2010 con la seguente diagnosi di “stato ansioso, cervicobrachialgia post traumatica ed escoriazioni alla base del collo”; b) in data 3-5-2010 si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli ove le rilasciavano referto n. 12203/2010 con la diagnosi di “trauma cranico facciale”; c) in data 11-5-2010 si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli ove le rilasciavano referto n. 13072 con la seguente diagnosi di “trauma cervicale”; d) in data 19-5-2010 si recava presso l'ambulatorio di neurochirurgia dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli ove le rilasciavano referto con diagnosi di “trauma cranio facciale da aggiornare referto n. 12203 del
03.05.10”; e) in data 6-7-2010 si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto
Nuovo di Napoli ove le rilasciavano referto n. 19265/2010 con diagnosi di “contusioni al volto, cervicali, contusioni multiple”; f) in data 22-7-2010 si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli ove le rilasciavano referto n. 38302/2010 con diagnosi di “contusioni agli arti superiori con ecchimosi e contusioni multiple per il corpo“; g) in data 2-9-2010 si recava presso il pronto soccorso della Casa di Cura Villa dei
Fiori di Acerra ove le rilasciavano referto n. 24764/2010 con diagnosi di “stato di agitazione”; h) in data 29-9-2010 si recava presso il pronto soccorso della Casa
[...]
ove le rilasciavano referto n. 27667/2010 con diagnosi “trauma Controparte_2 contusivo con ecchimosi arcata sopracigliare sx”; in seguito al degenerare dei rapporti, la ricorrente aveva avviato la causa per la separazione giudiziale ma di fatto la convivenza era cessata solo nel mese di ottobre 2010 a seguito dell'emissione di ordinanza cautelare con cui parte resistente era stato costretto ad allontanarsi dall'abitazione familiare;
in seguito alle aggressioni fisiche, alle ingiurie, agli atti di disprezzo e di offese volte a pag. 2 cagionare sofferenze fisiche e morali nonché di ledere la propria integrità fisica e morale la ricorrente sporgeva denuncia-querela e si apriva un procedimento penale a carico del resistente ed in data 25-11-10 il g.i.p. disponeva il rinvio a giudizio del resistente affinché rispondesse dei reati di maltrattamenti in danno del coniuge;
l'iter Parte_1 giudiziario penale si è concluso ed in tutti e tre gradi di giudizio il resistente era stato ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della ricorrente;
quest'ultima, per cercare di riparare alle sofferenze psichiche e morali subite nei molti anni nei quali è stata sottoposta a un clima di violenza e sopraffazione, essendo umiliata anche in presenza di figli minori, era stata costretta a rivolgersi a diversi specialisti per seguire un percorso di carattere psicologico ed in data 1-2-2024 aveva effettuato un esame psicodiagnostico con visita psichiatrica presso ambulatorio di Psichiatria Generale AOU Federico II di Napoli ove le veniva diagnosticato un disturbo depressivo - ansioso con elevate quote di ansia;
in data 25-3-24 tale diagnosi veniva confermata anche dalla perizia medico - legale insieme a lesioni personali quantificate come danno biologico nella misura del 8-9%, una ITT di 10 giorni, una ITP al 50% di 60 giorni ed ulteriori ITP al 25% di 60 giorni;
con lettera raccomandata a.r. n. 154310161909 del 28-6-2021 aveva chiesto, senza esito, l'integrale risarcimento dei danni al resistente;
con lettera raccomandata a.r. n. 150158940096 del
28-2-2024, aveva inviato alla controparte invito per stipulare la convenzione di negoziazione assistita.
Instaurato il contraddittorio, mediante la notifica in data 20-6-2024 del ricorso introduttivo e del decreto che fissava l'udienza di comparizione, si costituiva il resistente che contestava la domanda, chiedendone il rigetto, con condanna della ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In particolare, eccepiva la prescrizione del diritto azionato e la insussistenza del nesso causale tra il fatto delittuoso e i pregiudizi lamentati dalla ricorrente.
2. La ricorrente ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dei fatti delittuosi accertati in sede penale.
In particolare, con la sentenza penale n. 6306/16 del 6-6-2016 della Corte d'Appello di
Napoli, passata in giudicato in data 22-3-2018, in riforma della sentenza 1897/2011 del
Tribunale di Nola, è stato ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti, CP_1 ex art. 572 c.p., in continuazione con il delitto di lesioni aggravate riconosciute in primo grado, ai danni di , e la pena è stata rideterminata, con condanna ad anni Parte_1
pag. 3 2 mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danni da liquidarsi in separata sede relativamente al delitto di maltrattamenti.
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento civile, va rammentato che: (i) per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno;
(ii) la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato;
(iii) tuttavia, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere
è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, ex art. 1223 c.c.; (iv) in relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (Cass. civ., sez. un., n.
4549/2010).
In particolare, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, nel giudizio civile, dell'esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. civ., ordinanza n. 8477/2020 conf., Cass. civ., ordinanza 23960/2022; v. anche, Cass. civ., n.
5660/2018 e Cass. civ., n. 4318/2019). Ne consegue che ogni ulteriore affermazione contenuta nella motivazione della sentenza penale inerente alla concreta sussistenza ed all'entità del danno non può attingere alla dignità di giudicato, trattandosi di un giudizio, quello penale diretto ad accertare la responsabilità del condannato, la illiceità del fatto e non già la dannosità dello stesso.
pag. 4 Quanto ai principi generali, poi, va rammentato che in tema di risarcimento danni da illecito extracontrattuale e, in particolare, da responsabilità generica (art. 2043 c.c.),
l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda incombe in capo al danneggiato (art. 2967 c.c.). Infatti, il danneggiato che, lamentando di aver subito un danno per effetto della condotta ingiusta altrui, agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043
c.c., non assolve in modo adeguato all'onere della prova esistente a suo carico limitandosi a dimostrare il solo evento ingiusto, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa dell'agente, la quale si concreta nella prevedibilità che dal quel comportamento sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose (Cass. civ., 2127/1998 e 24030/2009).
3. Tanto esposto, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
In giurisprudenza si ritiene che l'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947, per effetto di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. civ., 17825/2002).
È costante l'affermazione del principio secondo il quale, in ipotesi di condanna generica al risarcimento del danno - la quale, pur non suscettibile di esecuzione forzata, costituisce una statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere una prestazione, anche se la specificazione del quantum di tale adempimento è rimandata – l'azione diretta alla determinazione del danno resta assoggettata alla prescrizione decennale di cui all'art. 2953, con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile
(Cass. civ., 17825/2002, 4966/2001, 6757/1996, 9771/1995, 8422/1987, 6595/1987)
La S.C. ha poi ribadito che: “Va infatti data continuità al principio secondo cui «nella previsione normativa dell'art. 2953 cod. civ. deve ritenersi compresa anche la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, la quale, pur mancando dell'attitudine all'esecuzione forzata, contiene tuttavia, la statuizione sulla responsabilità del debitore, rispetto alla quale la successiva sentenza di liquidazione non ha altra funzione che quella di determinare in concreto la prestazione dovuta affinché sia resa attuabile la condanna già pronunziata con la precedente sentenza sull'an debeatur. Pertanto, una volta che sia passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno pag. 5 cagionato da fatto illecito, l'azione diretta alla liquidazione del quantum resta assoggettata, non più alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 cod. civ., ma a quella decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna e divenuta irrevocabile»” (Cass. civ., ord., 4318/2019).
Quindi, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno con sentenza pronunziata all'esito del dibattimento, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data della irrevocabilità.
Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non al termine di prescrizione di cui all'art. 2947, terzo comma, cod. civ., atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del “quantum” (Cass. civ., sentenza, n. 4054 del
19-2-2009; conf., Cass. civ., sentenza n. 6070 del 18-4-2012 e Cass. civ., sentenza n.
6901 del 7-4-2015
Nel caso in cui, invece, il giudizio penale non si sia concluso con una sentenza che contenga anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore della parte civile, la successiva azione, volta ad ottenere il risarcimento del danno prodotto da un fatto previsto dalla legge come reato, è soggetta al termine di prescrizione indicato dall'art. 2947, co. 3, c.c..
In particolare, per quanto rileva in questa sede, si evidenzia che mentre il primo comma dell'art. 2947 c.c. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato, il terzo comma di tale articolo prevede che: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.”
pag. 6 Nella specie, con la sentenza penale della Corte di Cassazione n. 26026 del 22-3-2018, depositata in data 7-6-2018, è stato respinto il ricorso proposto innanzi alla S.C. dal resistente avverso la menzionata sentenza penale di condanna della Corte di Appello di
Napoli; essendo stata proposta la domanda entro il termine decennale di prescrizione, è evidente la infondatezza della eccezione che, pertanto, deve essere disattesa.
4.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. civ., sez. un., novembre 2008 nn. 26972 – 26973 –
26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e pag. 7 relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno pag. 8 biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
4.2. Dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 31-7-2025 dal c.t.u. dott. effettuata oltre che mediante la visita diretta della Persona_1 danneggiata, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta, è risultato che: “La coscienza è apparsa lucida, la perizianda era ben orientata;
il rapporto di realtà perfettamente conservato, non è rilevabile alcun fenomeno di depersonalizzazione e/o derealizzazione. L'eloquio è apparso appropriato e adeguatamente espressivo, non è stato prolisso, non è stato ripetitivo e non è stato manierato;
il tono della voce è risultato sufficientemente modulato;
nessun disturbo del linguaggio è stato rilevato. Il discorso e il pensiero non hanno presentato alcun elemento patologico: sono pag. 9 risultati coerenti, pertinenti, non evasivi, non hanno messo in luce lassità associative, oscurità, slittamenti di piani, il ritmo del discorrere e la modulazione relazionale sono sintonici al contesto, non sono emersi presenti fenomeni di blocco, di concretismo, di prolissità. Non è stato rilevato alcun disturbo del contenuto del pensiero di nessun genere.
Non sono risultati accessi di rabbia, non sono emerse alterazioni comportamentali ed episodi di aggressività verso oggetti e/o persone, non sono state riferite specifiche condotte di evitamento”; “Rispetto alla sfera affettiva la ricorrente ha lamentato uno stato di anergia, associato a una condizione di ansia che fa riferimento alla “paura di non farcela”, la ricorrente riporta testualmente: “Ho un'ansia forte, anche per piccoli impegni.
Ho il cuore che mi arriva in gola, riesco a fare le mie cose quotidiane, ad esempio lavorare.
Di più non riesco a fare.”) e a sintomi somatici dell'ansia (palpitazioni e tachicardia).
L'ideazione presenta aspetti coerenti con tali manifestazioni ansiose, quando ad esempio la perizianda ha verbalizzato il timore di non essere in grado di accudire i figli”
L'ausiliario, sulla base di quanto accertato, ha quindi affermato: “Gli elementi emersi dalla valutazione del sig. sono essenzialmente i seguenti: dai colloqui Parte_1 avuti, la sig.ra è apparsa una persona lucida, vigile, in grado di comprendere le Parte_1 domande che le venivano poste, consapevole del ruolo rivestito nel procedimento giudiziario. Dagli incontri è emersa l'immagine di una persona in grado di avere una visione unitaria di sé stessa, con una capacità di analisi e di giudizio integre. È risultata conservata la possibilità di rievocare eventi e aspetti personali, anche quelli più significativi, come ad esempio quelli riguardanti la storia con l'ex marito. La sig.ra Parte_1 ha riferito sui vari 'momenti' della storia con l'ex marito, riportandoli in maniera lineare, a partite dall'inizio della relazione, poi la nascita dei figli, e infine il cambio di atteggiamento nei suoi confronti con gli episodi di violenza. Gli episodi di violenza, riconosciuti all'esito del processo penale, hanno condizionato negativamente l'esistenza. I principali riflessi si sono registrati nel contesto familiare, in primis con un incremento delle responsabilità come figura genitoriale e in second'ordine per gli impegni (la sig.ra ha lamentato Parte_1 un'attività marginale dell'ex marito nella crescita dei figli). Con tutte le difficoltà del caso, la ricorrente è riuscita a farsi carico del suo ruolo e ha assolto agli impegni lavorativi.
Pertanto, è apparso evidente come la capacità di adattamento della sig.ra (sia sul Parte_1 piano lavorativo che familiare) sia stata adeguatamente preservata nonostante le innegabili esperienze negative”.
pag. 10 Ha, inoltre, aggiunto che “Il quadro clinico rilevato a carico della ricorrente ha rimarcato soprattutto uno stato d'ansia, che si fonda su una condizione di insicurezza personale associato ad aspetti fobici riguardanti la propria condizione di salute. Tali elementi sono in linea con quanto rilevabile anche dalla relazione specialistica effettuata in data 01.02.2024.
Quest'ultima pone al centro dell'attenzione una condizione depressiva (la sindrome depressiva è stata valutata con un livello di severità di grado moderato con una stima all'
Hamilton Depressione Scale di un punteggio di 18) e associati sintomi d'ansia. Anche la terapia indicata al colloquio risulta coerente con quanto riportato. La relazione prodotta dagli specialisti della struttura complessa del II Policlinico rappresenta l'unico documento specialistico di natura psichiatrica effettuato a carico della ricorrente. Da quest'ultima non emergono dati, sintomi e/o segni patologici, utili a inquadrare un'alterazione della sfera psichica, sia nell'imminenza che a distanza degli episodi di violenza subiti (il percorso clinico presso la suddetta struttura è risalente al 2023, gli episodi di violenza sono datati
2010). La stessa relazione specialistica effettuata presso il II Policlinico non fa riferimento a dati clinici antecedenti ai contatti con la struttura universitaria nonché a precedenti contatti specialistici. Vengono riportate preoccupazioni e vissuti d'angoscia per svariati fattori ambientali. In realtà, la documentazione medica e l'anamnesi portano ad escludere una storia clinica psichiatrica risalente ad epoca antecedente al 2023. L'assenza di una storia clinica psichiatrica è indirettamente confermata dalla documentazione medica degli accessi al P.S. (scarni ed episodici riscontri psicologici, in assenza di indicazioni di percorsi di cura e tantomeno in assenza di una continuità terapeutica nel tempo per la gestione dei sintomi). Pertanto, risulta un'assenza di contatti con specialisti almeno fino al 2023 e in second'ordine di una terapia psicofarmacologica. D'altro canto, la ricorrente ha affrontato regolarmente le stressanti esperienze personali conseguenti agli episodi di violenza, nonché i risvolti emotivi di un processo penale e la gestione di una famiglia 'monca' di una figura genitoriale. Di fatto nell'imminenza dei fatti e negli anni successivi non risultano particolari riverberi emotivi e segni di in-stabilità psichica. Pertanto, nessun elemento psicopatologico è stato possibile riscontrare a carico della sig.ra prima del Parte_1 seguitamento clinico del II Policlinico (a distanza di tredici anni dagli episodi di violenza).
Questo CTU ritiene che un dato clinico oggettivamente documentabile in epoca precedente ai contatti del II Policlinico risulti necessario per poter riconoscere e/o riscontrare una qualsiasi diagnosi di danno alla salute (psichica) e tantomeno una condizione di fragilità
pag. 11 emotiva. La condizione psichica riscontrata all'accesso può far riferimento a svariati fattori intercorsi nel tempo;
tuttavia i dati anamnestici e documentali escludono l'ipotesi di una condizione clinica oggettivamente validabile che possa ritenersi in continuità con gli eventi negativi che l'hanno vista coinvolta con l'ex marito”.
Sulla scorta delle circostanze e delle ragioni illustrate, l'ausiliario ha, quindi, escluso la sussistenza del nesso causale tra i fatti delittuosi accertati in sede penale e la patologia lamentata, affermando: “La valutazione specialistica emersa a seguito degli accessi peritali svolti sulla sig.ra , della raccolta anamnestica, della documentazione Parte_1 medica specialistica presente agli atti, consente di escludere a carico della sig.ra Parte_1 la sussistenza di una patologia psichiatrica da ricondurre in termini di probabilità qualificata in nesso di derivazione causale e/o concausale agli eventi dedotti in giudizio”.
Sulla base di tali chiare univoche e circostanziate conclusioni, deve essere escluso il riconoscimento di alcun risarcimento a titolo di danno biologico permanente.
Il c.t.u. ha, invece, riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta del resistente e l'invalidità temporanea subita alla ricorrente, nei seguenti termini:
A) incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 10;
C) incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore medio del 50%;
D) incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore del 25%.
Il c.d. danno biologico subito dalla ricorrente (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo alla danneggiata: euro 6.325,00 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 1.150,00 per I.T.T (giorni 10 per euro 115,00), euro 3.450,00 per I.T.P al 50 % (giorni 60 per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00) euro 1.725,00 per I.T.P. al 25% (giorni 60 per euro 28,75 pari al 25% di euro 115,00).
4.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla pag. 12 determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) .
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità
pag. 13 riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”.
Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia delle lesioni riportate, delle sofferenze psicologiche patite in termini di
“dolore” anche per il periodo di degenza subito;
deve essere, pertanto, riconosciuta l'ulteriore somma di euro 2.100,00 a titolo di danno morale.
4.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico, giova osservare che la Suprema
Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014.
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né
pag. 14 dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.5. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 8.425,00.
Oltre a tale importo, all'attrice va attribuita la somma di euro 1.536,86 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Per tutto quanto sopra, il resistente deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 9.961,86, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
5. Ricorrono i presupposti per la condanna del resistente ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c..
Invero, a differenza della ricorrente, non ha accettato la proposta CP_1 conciliativa formulata dal Tribunale ex art. 185 bis c.p.c. (con ordinanza del 17-10-2025), ritenendo errato il calcolo per la liquidazione del danno non patrimoniale, indicato in euro
9.572,55 (di cui euro 6.325,00 per danno biologico temporaneo ed euro 2.108,00 per danno morale), e conseguentemente erroneo il calcolo del compenso professionale
(indicato in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.376,00 per compenso professionale e accessori).
Il resistente ha ritenuto tale somma inesatta, deducendo che il danno biologico temporaneo liquidabile, secondo le risultanze della consulenza d'ufficio, ammontava ad euro 3.089,90 (di cui euro 561,80 per gg. 10 di ITT, euro 1.685,40 per gg. 60 di ITP al
50% ed euro 842,70 per gg. 60 di ITP al 25%) mentre il danno morale (nella misura di un terzo di quello biologico, come effettuato nella proposta conciliativa) ammontava alla minore somma di euro 1.029,86; tuttavia, non ha illustrato le ragioni poste a base della sua contestazione, nulla precisando sui criteri di calcolo utilizzati per determinare la minor somma prospettata e, quindi, l'errore contenuto nella proposta.
pag. 15 A riguardo, si ritiene sussistente la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per la parte che rifiuta ingiustificatamente la proposta conciliativa, formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., o che, comunque, non la valuta seriamente ed attentamente e non adduce fondate ragioni a sostegno del proprio rifiuto.
In altri termini, la parte non può limitarsi a rifiutare apoditticamente una proposta conciliativa, formulata peraltro in termini più favorevoli rispetto all'esito della lite, mostrando ostinazione nel proseguire un giudizio.
La scorrettezza di tale comportamento deve trovare una propria sanzione processuale nel caso di mancato e ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa.
In particolare, costituisce specificazione del dovere generale di lealtà e di probità cui sono tenuti sia le parti sia i relativi difensori, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., quello particolare di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta conciliativa formulata dal giudice e di fare quanto in potere delle parti stesse per aprire e intraprendere su di essa un dialogo.
Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro, un multiplo della somma liquidata per i compensi.
Nel caso di specie, considerate le circostanze tutte, quali emergenti dagli atti di causa, ed in particolare quanto sopra esposto circa la censurabile condotta del resistente, in relazione all'assenza di un ragionevole motivo per il rifiuto della proposta del giudice, si ritiene equo ed appropriato condannare questi al pagamento di una somma pari al doppio del compenso di causa liquidato a suo carico.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del resistente.
P. Q. M.
pag. 16 Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così
[...] CP_1 provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di euro 9.961,86, oltre interessi legali ai sensi dell'art. Parte_1
1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
B) condanna al pagamento della somma di euro 10.154,00, ai sensi dell'art. CP_1
96 comma 3 c.p.c., in favore di;
Parte_1
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Giovanna Capria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. a carico di . CP_1
Torre Annunziata, 10 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 17
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2579/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Malta n.70/29 presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Giovanna Capria, che la rappresentata e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via Gino Alfani, 60, CP_1 presso lo studio dell'avvocato Cesare Drago, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 3-12-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30-5-2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. innanzi a questo Tribunale, chiedeva la condanna di al pagamento, in proprio Parte_1 CP_1 favore, della somma di euro 21.270,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di pag. 1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, a seguito del delitto di maltrattamenti, con vittoria di spese da attribuire al difensore anticipatario.
A tal fine, premetteva che: con sentenza n. 6306/16 del 6-6-2016 dalla Corte d'Appello di Napoli, passata in giudicato in data 22-3-2018, il resistente era stato ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti, ex art. 572 c.p., ai danni della ricorrente, e condannato al risarcimento dei danni da liquidarsi nella separata e competente sede civile;
nella sentenza di appello era riportato che nel corso dell'istruttoria dibattimentale, del giudizio di I grado, la ricorrente, da maggio a settembre 2010, aveva reiterate aggressioni fisiche e verbali, certificate dai sanitari di struttura pubblica;
infatti: a) in data 2-5-2010 si recava presso la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra ove le rilasciavano referto n.
11553/2010 con la seguente diagnosi di “stato ansioso, cervicobrachialgia post traumatica ed escoriazioni alla base del collo”; b) in data 3-5-2010 si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli ove le rilasciavano referto n. 12203/2010 con la diagnosi di “trauma cranico facciale”; c) in data 11-5-2010 si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli ove le rilasciavano referto n. 13072 con la seguente diagnosi di “trauma cervicale”; d) in data 19-5-2010 si recava presso l'ambulatorio di neurochirurgia dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli ove le rilasciavano referto con diagnosi di “trauma cranio facciale da aggiornare referto n. 12203 del
03.05.10”; e) in data 6-7-2010 si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto
Nuovo di Napoli ove le rilasciavano referto n. 19265/2010 con diagnosi di “contusioni al volto, cervicali, contusioni multiple”; f) in data 22-7-2010 si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli ove le rilasciavano referto n. 38302/2010 con diagnosi di “contusioni agli arti superiori con ecchimosi e contusioni multiple per il corpo“; g) in data 2-9-2010 si recava presso il pronto soccorso della Casa di Cura Villa dei
Fiori di Acerra ove le rilasciavano referto n. 24764/2010 con diagnosi di “stato di agitazione”; h) in data 29-9-2010 si recava presso il pronto soccorso della Casa
[...]
ove le rilasciavano referto n. 27667/2010 con diagnosi “trauma Controparte_2 contusivo con ecchimosi arcata sopracigliare sx”; in seguito al degenerare dei rapporti, la ricorrente aveva avviato la causa per la separazione giudiziale ma di fatto la convivenza era cessata solo nel mese di ottobre 2010 a seguito dell'emissione di ordinanza cautelare con cui parte resistente era stato costretto ad allontanarsi dall'abitazione familiare;
in seguito alle aggressioni fisiche, alle ingiurie, agli atti di disprezzo e di offese volte a pag. 2 cagionare sofferenze fisiche e morali nonché di ledere la propria integrità fisica e morale la ricorrente sporgeva denuncia-querela e si apriva un procedimento penale a carico del resistente ed in data 25-11-10 il g.i.p. disponeva il rinvio a giudizio del resistente affinché rispondesse dei reati di maltrattamenti in danno del coniuge;
l'iter Parte_1 giudiziario penale si è concluso ed in tutti e tre gradi di giudizio il resistente era stato ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della ricorrente;
quest'ultima, per cercare di riparare alle sofferenze psichiche e morali subite nei molti anni nei quali è stata sottoposta a un clima di violenza e sopraffazione, essendo umiliata anche in presenza di figli minori, era stata costretta a rivolgersi a diversi specialisti per seguire un percorso di carattere psicologico ed in data 1-2-2024 aveva effettuato un esame psicodiagnostico con visita psichiatrica presso ambulatorio di Psichiatria Generale AOU Federico II di Napoli ove le veniva diagnosticato un disturbo depressivo - ansioso con elevate quote di ansia;
in data 25-3-24 tale diagnosi veniva confermata anche dalla perizia medico - legale insieme a lesioni personali quantificate come danno biologico nella misura del 8-9%, una ITT di 10 giorni, una ITP al 50% di 60 giorni ed ulteriori ITP al 25% di 60 giorni;
con lettera raccomandata a.r. n. 154310161909 del 28-6-2021 aveva chiesto, senza esito, l'integrale risarcimento dei danni al resistente;
con lettera raccomandata a.r. n. 150158940096 del
28-2-2024, aveva inviato alla controparte invito per stipulare la convenzione di negoziazione assistita.
Instaurato il contraddittorio, mediante la notifica in data 20-6-2024 del ricorso introduttivo e del decreto che fissava l'udienza di comparizione, si costituiva il resistente che contestava la domanda, chiedendone il rigetto, con condanna della ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In particolare, eccepiva la prescrizione del diritto azionato e la insussistenza del nesso causale tra il fatto delittuoso e i pregiudizi lamentati dalla ricorrente.
2. La ricorrente ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dei fatti delittuosi accertati in sede penale.
In particolare, con la sentenza penale n. 6306/16 del 6-6-2016 della Corte d'Appello di
Napoli, passata in giudicato in data 22-3-2018, in riforma della sentenza 1897/2011 del
Tribunale di Nola, è stato ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti, CP_1 ex art. 572 c.p., in continuazione con il delitto di lesioni aggravate riconosciute in primo grado, ai danni di , e la pena è stata rideterminata, con condanna ad anni Parte_1
pag. 3 2 mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danni da liquidarsi in separata sede relativamente al delitto di maltrattamenti.
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento civile, va rammentato che: (i) per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno;
(ii) la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato;
(iii) tuttavia, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere
è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, ex art. 1223 c.c.; (iv) in relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (Cass. civ., sez. un., n.
4549/2010).
In particolare, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, nel giudizio civile, dell'esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. civ., ordinanza n. 8477/2020 conf., Cass. civ., ordinanza 23960/2022; v. anche, Cass. civ., n.
5660/2018 e Cass. civ., n. 4318/2019). Ne consegue che ogni ulteriore affermazione contenuta nella motivazione della sentenza penale inerente alla concreta sussistenza ed all'entità del danno non può attingere alla dignità di giudicato, trattandosi di un giudizio, quello penale diretto ad accertare la responsabilità del condannato, la illiceità del fatto e non già la dannosità dello stesso.
pag. 4 Quanto ai principi generali, poi, va rammentato che in tema di risarcimento danni da illecito extracontrattuale e, in particolare, da responsabilità generica (art. 2043 c.c.),
l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda incombe in capo al danneggiato (art. 2967 c.c.). Infatti, il danneggiato che, lamentando di aver subito un danno per effetto della condotta ingiusta altrui, agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043
c.c., non assolve in modo adeguato all'onere della prova esistente a suo carico limitandosi a dimostrare il solo evento ingiusto, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa dell'agente, la quale si concreta nella prevedibilità che dal quel comportamento sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose (Cass. civ., 2127/1998 e 24030/2009).
3. Tanto esposto, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
In giurisprudenza si ritiene che l'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947, per effetto di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. civ., 17825/2002).
È costante l'affermazione del principio secondo il quale, in ipotesi di condanna generica al risarcimento del danno - la quale, pur non suscettibile di esecuzione forzata, costituisce una statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere una prestazione, anche se la specificazione del quantum di tale adempimento è rimandata – l'azione diretta alla determinazione del danno resta assoggettata alla prescrizione decennale di cui all'art. 2953, con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile
(Cass. civ., 17825/2002, 4966/2001, 6757/1996, 9771/1995, 8422/1987, 6595/1987)
La S.C. ha poi ribadito che: “Va infatti data continuità al principio secondo cui «nella previsione normativa dell'art. 2953 cod. civ. deve ritenersi compresa anche la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, la quale, pur mancando dell'attitudine all'esecuzione forzata, contiene tuttavia, la statuizione sulla responsabilità del debitore, rispetto alla quale la successiva sentenza di liquidazione non ha altra funzione che quella di determinare in concreto la prestazione dovuta affinché sia resa attuabile la condanna già pronunziata con la precedente sentenza sull'an debeatur. Pertanto, una volta che sia passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno pag. 5 cagionato da fatto illecito, l'azione diretta alla liquidazione del quantum resta assoggettata, non più alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 cod. civ., ma a quella decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna e divenuta irrevocabile»” (Cass. civ., ord., 4318/2019).
Quindi, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno con sentenza pronunziata all'esito del dibattimento, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data della irrevocabilità.
Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non al termine di prescrizione di cui all'art. 2947, terzo comma, cod. civ., atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del “quantum” (Cass. civ., sentenza, n. 4054 del
19-2-2009; conf., Cass. civ., sentenza n. 6070 del 18-4-2012 e Cass. civ., sentenza n.
6901 del 7-4-2015
Nel caso in cui, invece, il giudizio penale non si sia concluso con una sentenza che contenga anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore della parte civile, la successiva azione, volta ad ottenere il risarcimento del danno prodotto da un fatto previsto dalla legge come reato, è soggetta al termine di prescrizione indicato dall'art. 2947, co. 3, c.c..
In particolare, per quanto rileva in questa sede, si evidenzia che mentre il primo comma dell'art. 2947 c.c. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato, il terzo comma di tale articolo prevede che: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.”
pag. 6 Nella specie, con la sentenza penale della Corte di Cassazione n. 26026 del 22-3-2018, depositata in data 7-6-2018, è stato respinto il ricorso proposto innanzi alla S.C. dal resistente avverso la menzionata sentenza penale di condanna della Corte di Appello di
Napoli; essendo stata proposta la domanda entro il termine decennale di prescrizione, è evidente la infondatezza della eccezione che, pertanto, deve essere disattesa.
4.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. civ., sez. un., novembre 2008 nn. 26972 – 26973 –
26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e pag. 7 relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno pag. 8 biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
4.2. Dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 31-7-2025 dal c.t.u. dott. effettuata oltre che mediante la visita diretta della Persona_1 danneggiata, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta, è risultato che: “La coscienza è apparsa lucida, la perizianda era ben orientata;
il rapporto di realtà perfettamente conservato, non è rilevabile alcun fenomeno di depersonalizzazione e/o derealizzazione. L'eloquio è apparso appropriato e adeguatamente espressivo, non è stato prolisso, non è stato ripetitivo e non è stato manierato;
il tono della voce è risultato sufficientemente modulato;
nessun disturbo del linguaggio è stato rilevato. Il discorso e il pensiero non hanno presentato alcun elemento patologico: sono pag. 9 risultati coerenti, pertinenti, non evasivi, non hanno messo in luce lassità associative, oscurità, slittamenti di piani, il ritmo del discorrere e la modulazione relazionale sono sintonici al contesto, non sono emersi presenti fenomeni di blocco, di concretismo, di prolissità. Non è stato rilevato alcun disturbo del contenuto del pensiero di nessun genere.
Non sono risultati accessi di rabbia, non sono emerse alterazioni comportamentali ed episodi di aggressività verso oggetti e/o persone, non sono state riferite specifiche condotte di evitamento”; “Rispetto alla sfera affettiva la ricorrente ha lamentato uno stato di anergia, associato a una condizione di ansia che fa riferimento alla “paura di non farcela”, la ricorrente riporta testualmente: “Ho un'ansia forte, anche per piccoli impegni.
Ho il cuore che mi arriva in gola, riesco a fare le mie cose quotidiane, ad esempio lavorare.
Di più non riesco a fare.”) e a sintomi somatici dell'ansia (palpitazioni e tachicardia).
L'ideazione presenta aspetti coerenti con tali manifestazioni ansiose, quando ad esempio la perizianda ha verbalizzato il timore di non essere in grado di accudire i figli”
L'ausiliario, sulla base di quanto accertato, ha quindi affermato: “Gli elementi emersi dalla valutazione del sig. sono essenzialmente i seguenti: dai colloqui Parte_1 avuti, la sig.ra è apparsa una persona lucida, vigile, in grado di comprendere le Parte_1 domande che le venivano poste, consapevole del ruolo rivestito nel procedimento giudiziario. Dagli incontri è emersa l'immagine di una persona in grado di avere una visione unitaria di sé stessa, con una capacità di analisi e di giudizio integre. È risultata conservata la possibilità di rievocare eventi e aspetti personali, anche quelli più significativi, come ad esempio quelli riguardanti la storia con l'ex marito. La sig.ra Parte_1 ha riferito sui vari 'momenti' della storia con l'ex marito, riportandoli in maniera lineare, a partite dall'inizio della relazione, poi la nascita dei figli, e infine il cambio di atteggiamento nei suoi confronti con gli episodi di violenza. Gli episodi di violenza, riconosciuti all'esito del processo penale, hanno condizionato negativamente l'esistenza. I principali riflessi si sono registrati nel contesto familiare, in primis con un incremento delle responsabilità come figura genitoriale e in second'ordine per gli impegni (la sig.ra ha lamentato Parte_1 un'attività marginale dell'ex marito nella crescita dei figli). Con tutte le difficoltà del caso, la ricorrente è riuscita a farsi carico del suo ruolo e ha assolto agli impegni lavorativi.
Pertanto, è apparso evidente come la capacità di adattamento della sig.ra (sia sul Parte_1 piano lavorativo che familiare) sia stata adeguatamente preservata nonostante le innegabili esperienze negative”.
pag. 10 Ha, inoltre, aggiunto che “Il quadro clinico rilevato a carico della ricorrente ha rimarcato soprattutto uno stato d'ansia, che si fonda su una condizione di insicurezza personale associato ad aspetti fobici riguardanti la propria condizione di salute. Tali elementi sono in linea con quanto rilevabile anche dalla relazione specialistica effettuata in data 01.02.2024.
Quest'ultima pone al centro dell'attenzione una condizione depressiva (la sindrome depressiva è stata valutata con un livello di severità di grado moderato con una stima all'
Hamilton Depressione Scale di un punteggio di 18) e associati sintomi d'ansia. Anche la terapia indicata al colloquio risulta coerente con quanto riportato. La relazione prodotta dagli specialisti della struttura complessa del II Policlinico rappresenta l'unico documento specialistico di natura psichiatrica effettuato a carico della ricorrente. Da quest'ultima non emergono dati, sintomi e/o segni patologici, utili a inquadrare un'alterazione della sfera psichica, sia nell'imminenza che a distanza degli episodi di violenza subiti (il percorso clinico presso la suddetta struttura è risalente al 2023, gli episodi di violenza sono datati
2010). La stessa relazione specialistica effettuata presso il II Policlinico non fa riferimento a dati clinici antecedenti ai contatti con la struttura universitaria nonché a precedenti contatti specialistici. Vengono riportate preoccupazioni e vissuti d'angoscia per svariati fattori ambientali. In realtà, la documentazione medica e l'anamnesi portano ad escludere una storia clinica psichiatrica risalente ad epoca antecedente al 2023. L'assenza di una storia clinica psichiatrica è indirettamente confermata dalla documentazione medica degli accessi al P.S. (scarni ed episodici riscontri psicologici, in assenza di indicazioni di percorsi di cura e tantomeno in assenza di una continuità terapeutica nel tempo per la gestione dei sintomi). Pertanto, risulta un'assenza di contatti con specialisti almeno fino al 2023 e in second'ordine di una terapia psicofarmacologica. D'altro canto, la ricorrente ha affrontato regolarmente le stressanti esperienze personali conseguenti agli episodi di violenza, nonché i risvolti emotivi di un processo penale e la gestione di una famiglia 'monca' di una figura genitoriale. Di fatto nell'imminenza dei fatti e negli anni successivi non risultano particolari riverberi emotivi e segni di in-stabilità psichica. Pertanto, nessun elemento psicopatologico è stato possibile riscontrare a carico della sig.ra prima del Parte_1 seguitamento clinico del II Policlinico (a distanza di tredici anni dagli episodi di violenza).
Questo CTU ritiene che un dato clinico oggettivamente documentabile in epoca precedente ai contatti del II Policlinico risulti necessario per poter riconoscere e/o riscontrare una qualsiasi diagnosi di danno alla salute (psichica) e tantomeno una condizione di fragilità
pag. 11 emotiva. La condizione psichica riscontrata all'accesso può far riferimento a svariati fattori intercorsi nel tempo;
tuttavia i dati anamnestici e documentali escludono l'ipotesi di una condizione clinica oggettivamente validabile che possa ritenersi in continuità con gli eventi negativi che l'hanno vista coinvolta con l'ex marito”.
Sulla scorta delle circostanze e delle ragioni illustrate, l'ausiliario ha, quindi, escluso la sussistenza del nesso causale tra i fatti delittuosi accertati in sede penale e la patologia lamentata, affermando: “La valutazione specialistica emersa a seguito degli accessi peritali svolti sulla sig.ra , della raccolta anamnestica, della documentazione Parte_1 medica specialistica presente agli atti, consente di escludere a carico della sig.ra Parte_1 la sussistenza di una patologia psichiatrica da ricondurre in termini di probabilità qualificata in nesso di derivazione causale e/o concausale agli eventi dedotti in giudizio”.
Sulla base di tali chiare univoche e circostanziate conclusioni, deve essere escluso il riconoscimento di alcun risarcimento a titolo di danno biologico permanente.
Il c.t.u. ha, invece, riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta del resistente e l'invalidità temporanea subita alla ricorrente, nei seguenti termini:
A) incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 10;
C) incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore medio del 50%;
D) incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore del 25%.
Il c.d. danno biologico subito dalla ricorrente (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo alla danneggiata: euro 6.325,00 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 1.150,00 per I.T.T (giorni 10 per euro 115,00), euro 3.450,00 per I.T.P al 50 % (giorni 60 per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00) euro 1.725,00 per I.T.P. al 25% (giorni 60 per euro 28,75 pari al 25% di euro 115,00).
4.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla pag. 12 determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) .
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità
pag. 13 riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”.
Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia delle lesioni riportate, delle sofferenze psicologiche patite in termini di
“dolore” anche per il periodo di degenza subito;
deve essere, pertanto, riconosciuta l'ulteriore somma di euro 2.100,00 a titolo di danno morale.
4.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico, giova osservare che la Suprema
Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014.
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né
pag. 14 dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.5. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 8.425,00.
Oltre a tale importo, all'attrice va attribuita la somma di euro 1.536,86 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Per tutto quanto sopra, il resistente deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 9.961,86, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
5. Ricorrono i presupposti per la condanna del resistente ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c..
Invero, a differenza della ricorrente, non ha accettato la proposta CP_1 conciliativa formulata dal Tribunale ex art. 185 bis c.p.c. (con ordinanza del 17-10-2025), ritenendo errato il calcolo per la liquidazione del danno non patrimoniale, indicato in euro
9.572,55 (di cui euro 6.325,00 per danno biologico temporaneo ed euro 2.108,00 per danno morale), e conseguentemente erroneo il calcolo del compenso professionale
(indicato in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.376,00 per compenso professionale e accessori).
Il resistente ha ritenuto tale somma inesatta, deducendo che il danno biologico temporaneo liquidabile, secondo le risultanze della consulenza d'ufficio, ammontava ad euro 3.089,90 (di cui euro 561,80 per gg. 10 di ITT, euro 1.685,40 per gg. 60 di ITP al
50% ed euro 842,70 per gg. 60 di ITP al 25%) mentre il danno morale (nella misura di un terzo di quello biologico, come effettuato nella proposta conciliativa) ammontava alla minore somma di euro 1.029,86; tuttavia, non ha illustrato le ragioni poste a base della sua contestazione, nulla precisando sui criteri di calcolo utilizzati per determinare la minor somma prospettata e, quindi, l'errore contenuto nella proposta.
pag. 15 A riguardo, si ritiene sussistente la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per la parte che rifiuta ingiustificatamente la proposta conciliativa, formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., o che, comunque, non la valuta seriamente ed attentamente e non adduce fondate ragioni a sostegno del proprio rifiuto.
In altri termini, la parte non può limitarsi a rifiutare apoditticamente una proposta conciliativa, formulata peraltro in termini più favorevoli rispetto all'esito della lite, mostrando ostinazione nel proseguire un giudizio.
La scorrettezza di tale comportamento deve trovare una propria sanzione processuale nel caso di mancato e ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa.
In particolare, costituisce specificazione del dovere generale di lealtà e di probità cui sono tenuti sia le parti sia i relativi difensori, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., quello particolare di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta conciliativa formulata dal giudice e di fare quanto in potere delle parti stesse per aprire e intraprendere su di essa un dialogo.
Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro, un multiplo della somma liquidata per i compensi.
Nel caso di specie, considerate le circostanze tutte, quali emergenti dagli atti di causa, ed in particolare quanto sopra esposto circa la censurabile condotta del resistente, in relazione all'assenza di un ragionevole motivo per il rifiuto della proposta del giudice, si ritiene equo ed appropriato condannare questi al pagamento di una somma pari al doppio del compenso di causa liquidato a suo carico.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del resistente.
P. Q. M.
pag. 16 Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così
[...] CP_1 provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di euro 9.961,86, oltre interessi legali ai sensi dell'art. Parte_1
1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
B) condanna al pagamento della somma di euro 10.154,00, ai sensi dell'art. CP_1
96 comma 3 c.p.c., in favore di;
Parte_1
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Giovanna Capria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. a carico di . CP_1
Torre Annunziata, 10 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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