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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16039/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Rizza Jessica Michela, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Giunta Elena, in virtù di procura speciale in Parte_2 atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania Parte_1 Parte_2 il 30.07.2005
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06.11.02005 e il 12.03.2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 28.11.2022
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 02/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
; Parte_2
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento della figlia nata a [...], il [...], congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
DISPONE che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
pagina 2 di 3 - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- salvi in ogni caso migliorativi accordi tra i genitori;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia minore quando l'ha con sé;
DISPONE che il padre corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico mensile di € 300,00 (trecento/00 euro), ossia € 150,00 per ciascun figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il
C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'A.U.U. o altro emolumento equivalente ex lege verrà percepito integralmente dalla madre, sig.ra . Parte_1
DÀ ATTO, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, che i genitori concordano di impegnarsi reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili dei figli minore, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che hanno risolto la questione attinente all'arretrato previsto al punto 6) del ricorso congiunto sottoscritto dai coniugi.
DÀ ATTO che i sig.ri dichiarano di concedere il reciproco assenso al rilascio per sé del Pt_1 passaporto o altro documento equipollente, nonché alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità in favore della figlia minore valida anche per l'espatrio a semplice richiesta.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 29.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16039/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Rizza Jessica Michela, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Giunta Elena, in virtù di procura speciale in Parte_2 atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania Parte_1 Parte_2 il 30.07.2005
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06.11.02005 e il 12.03.2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 28.11.2022
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 02/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
; Parte_2
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento della figlia nata a [...], il [...], congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
DISPONE che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
pagina 2 di 3 - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- salvi in ogni caso migliorativi accordi tra i genitori;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia minore quando l'ha con sé;
DISPONE che il padre corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico mensile di € 300,00 (trecento/00 euro), ossia € 150,00 per ciascun figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il
C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'A.U.U. o altro emolumento equivalente ex lege verrà percepito integralmente dalla madre, sig.ra . Parte_1
DÀ ATTO, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, che i genitori concordano di impegnarsi reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili dei figli minore, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che hanno risolto la questione attinente all'arretrato previsto al punto 6) del ricorso congiunto sottoscritto dai coniugi.
DÀ ATTO che i sig.ri dichiarano di concedere il reciproco assenso al rilascio per sé del Pt_1 passaporto o altro documento equipollente, nonché alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità in favore della figlia minore valida anche per l'espatrio a semplice richiesta.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 29.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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