Articolo 1 della Legge 23 marzo 1964, n. 152
Articolo 2
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24 aprile 1964
Art. 1.
L'articolo 116-bis aggiunto al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041 , con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766 , e' sostituito dal seguente:
"Ai titolari e reggenti di direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale gratuito, spetta, a decorrere dal 1 luglio 1963, l'indennita' di alloggio nella misura mensile di cui appresso:
Titolari e reggenti di direzioni aventi qualifica corrispondente al coefficiente
Celibi
o vedovi
Coefficienti Coniugati senza prole

670.......................... L. 27.000 L. 11.000

500.......................... " 24.000 " 9.500

402 e 325.................... " 20.100 " 7.550

271.......................... " 18.980 " 6.990

229.......................... " 16.900 " 5.950

Per gli impiegati che prestano servizio in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'importo della indennita' predetta e' ridotto di un quinto".
Entrata in vigore il 24 aprile 1964