TAR
Sentenza breve 27 febbraio 2026
Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 27/02/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01431/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00286 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01431/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2025, proposto da
SH SH, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, N. 01431/2025 REG.RIC.
- del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato/ stagionale N. P-
MN/L/Q/2025/100830 notificato in data 1/8/2025 all'esponente ed al datore di lavoro
IO NO;
- di atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che, a seguito del remand disposto con ordinanza cautelare n. 508 del
19.12.2025, la Prefettura di Mantova, in data 10.2.2026, ha annullato in autotutela la determinazione impugnata in questo giudizio;
Ritenuto che pertanto sia cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma
5, c.p.a., essendo il predetto provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente;
Ritenuto infine che, essendo il ricorso fondato per le ragioni esposte nell'ordinanza di remand, in forza del principio della soccombenza virtuale l'Amministrazione resistente debba essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario; N. 01431/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AB, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD EL AB N. 01431/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00286 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01431/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2025, proposto da
SH SH, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, N. 01431/2025 REG.RIC.
- del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato/ stagionale N. P-
MN/L/Q/2025/100830 notificato in data 1/8/2025 all'esponente ed al datore di lavoro
IO NO;
- di atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che, a seguito del remand disposto con ordinanza cautelare n. 508 del
19.12.2025, la Prefettura di Mantova, in data 10.2.2026, ha annullato in autotutela la determinazione impugnata in questo giudizio;
Ritenuto che pertanto sia cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma
5, c.p.a., essendo il predetto provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente;
Ritenuto infine che, essendo il ricorso fondato per le ragioni esposte nell'ordinanza di remand, in forza del principio della soccombenza virtuale l'Amministrazione resistente debba essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario; N. 01431/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AB, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD EL AB N. 01431/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO