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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/11/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 219/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. RA IN - Presidente
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello con oggetto collocazione figlio minore in affidamento condiviso e relativo assegno di mantenimento proposta da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, oltreché da sé medesimo quale avvocato del Foro C.F._1 di Roma (art. 86 c.p.c.), dall'Avv. Alberto Figone del Foro di Genova (C.F. ) C.F._2 giusta procura in calce al ricorso introduttivo in Tribunale (sub “A”) – i quali indicano i rispettivi indirizzi PEC e nonché il Email_1 Email_2
n. di fax 010.4071125 – elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Figone, in Genova, Piazza L. Da Vinci n. 2, fermo l'indicato domicilio digitale
-Ricorrente in appello- contro
, nata a [...] il [...], (C.F. ), CP_2 C.F._3 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Grego ( e Tomaso Grego ( del Foro Email_3 Email_4 di Genova, con studio in Genova, Via Roma 5/8, presso i quali è elettivamente domiciliata
-Resistente in appello-
e nei confronti dell'Avv. Elena Garzoglio (c.f. ) quale curatrice speciale del minore C.F._4
Persona_1
-Intervenuta in appello- avverso la sentenza n. 2252 del 2/08/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 7/08/2024, non notificata, nel procedimento per scioglimento del matrimonio R.G. n. 9140/2022
Conclusioni per parte ricorrente in appello
“Piaccia alla Corte di Appello adìta, disattesa ogni diversa e contraria azione, istanza o eccezione, richiamate le allegazioni, eccezioni, istanze anche istruttorie e prove in atti del primo grado, in accoglimento della spiegata impugnazione riformare in parte qua la sentenza del Tribunale appellata, di cui in epigrafe, con corrispondente modifica dell'ordinanza presidenziale e quindi così statuire sui capi impugnati:
1. Dichiarare la nullità della CTU espletata nella fase presidenziale del giudizio di primo grado con quanto di conseguenza sui relativi provvedimenti emessi in quella sede, dichiarando altresì che la CTU nominata, Dott.ssa non ha diritto a compenso alcuno, se del caso Persona_2 limitatamente alla concludente parte appellante.
2. Confermare l'affidamento condiviso del figlio , ma con collocamento prevalente presso il Per_1 padre in Roma in occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, stabilendo il contributo economico a carico della madre per il mantenimento ordinario del figlio nella misura che sarà ritenuta di giusta, tenuto conto delle maggiori capacità reddituali della madre rispetto al padre ed in conformità al principio di proporzionalità.
3. In caso di conferma del collocamento del minore a Genova presso la madre, rideterminare – rispetto alla situazione di fatto a base della decisione di primo grado, se del caso previo ordine di esibizione alla convenuta degli estratti conto dei rapporti dalla medesima intrattenuti presso intermediari finanziari a far data dal gennaio 2020, siccome richiesto dall'attore anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, nonché, sempre se del caso, previo accertamento peritale contabile o direttamente della GdF – il contributo economico a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio stabilendolo nell'importo di Euro 240,00 mensili, ovvero nell'eventualmente dimostrato diverso importo comunque non superiore al massimo di Euro 400,00, a far tempo dalla domanda introduttiva del primo grado (21 ottobre 2022) e così anche a modifica di quanto provvisoriamente stabilito con l'ordinanza presidenziale del 25 luglio 2023.
4. Disporre che l'assegno mensile di cui al superiore punto 3 sia dovuto per il numero dei mesi di effettivo collocamento del minore presso la madre, provvedendo il padre direttamente al mantenimento del figlio per i restanti periodi.
5. Per il caso che l'assegno mensile di cui al superiore punto 3 sia fissato per le dodici mensilità dell'anno in assenza di specifica giustificazione che la determinazione di esso sia avvenuta tenendo conto dei periodi di collocamento del minore presso il padre, nei quali il medesimo genitore si fa carico integralmente e direttamente del mantenimento ordinario del figlio, stabilire che, quantomeno nel periodo di vacanza scolastica estiva del minore, detto assegno mensile sia soggetto a sospensione ovvero a riduzione secondo criterio rigidamente proporzionale per il/i mese/i o i giorni effettivi di collocamento del minore con il padre, salvo il regime delle spese straordinarie. 6. Per le spese straordinarie del minore (tenuto conto delle linee guida seguite dal Tribunale), stabilire la misura del 70% a carico della madre e del 30% a carico del padre, ovvero la eventuale diversa misura risultata provata, nel rispetto del principio di proporzionalità.
7. All'esito della rideterminazione dei contributi economici di cui ai superiori punti 3 e 6, dichiarare il diritto dell'attore appellante alla ripetizione, a carico della resistente convenuta, delle maggiori somme versate dal medesimo per contributo al mantenimento del minore rispetto a quelle rideterminate in sede di decisione e riferite alle mensilità successive alla domanda introduttiva del primo grado, e così anche quelle in esecuzione provvisoria dell'ordinanza presidenziale del 25 luglio 2023, ovvero dichiarare il diritto dell'attore appellante alla compensazione di esse con le future mensilità; in alternativa, condannare, se del caso ai sensi dell'art. 278 c.p.c., la convenuta appellata al pagamento, a titolo di restituzione, delle dette maggiori somme.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado giudizio e conseguente condanna:
(i) dell'appellata sig.ra alla restituzione dell'importo di Euro 8.477,49 ricevuto per le spese di CP_2 lite liquidate nella sentenza di primo grado, oltre interessi dalla domanda;
(ii) alla restituzione all'appellante delle spese del primo grado liquidate in favore della Parte_1
- e per essa in favore dell'Erario - ove versate”.
[...]
Conclusioni per parte resistente in appello
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, riservata ogni ulteriore difesa,
respingere in toto l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza emessa dal CP_1
Tribunale di Genova n. 2252/2024 datata 7.8.2024 e, per l'effetto, confermarla dichiarando tenuto il medesimo al pagamento dell'assegno di 1.000,00 Euro mensili oltre Istat medio tempo CP_1 maturata e spese straordinarie al 50% come da verbale del Tribunale di Genova del 15.9.2016. Con vittoria di spese”.
Conclusioni per parte intervenuta in appello
“Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Curatore speciale del minore, , in forza Persona_1 di provvedimento di nomina allegato, nel richiamare comunque, occorrendo, tutte le già svolte istanze, anche istruttorie, deduzioni ed eccezioni, nulla eccettuato o rinunciato, insiste per l'integrale rigetto dell'appello promosso da , con condanna del medesimo alla refusione degli CP_1 onorari, delle spese, anche eventuali tecniche e di CTU”.
IN FATTO E DIRITTO
in data 28/01/2012, contraeva matrimonio, in Genova, con rito civile, con CP_1
, dalla cui unione nasceva, in data 08/04/2012, il figlio CP_2 Persona_1
I coniugi mantenevano residenze separate senza mai, di fatto, instaurare una effettiva convivenza, visti i rispettivi impegni lavorativi: il padre svolgeva la professione di avvocato in Roma, mentre la madre era cardiologa in Genova.
Con sentenza del Tribunale di Genova n. 562, emessa in data 27/02/2019, i coniugi si separavano giudizialmente in punto status e, con successiva sentenza definitiva n. 1655/2021, veniva stabilito, quanto alle relative condizioni, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre in Genova e un contributo paterno per il mantenimento del minore pari ad euro 1.300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Avverso la suddetta sentenza veniva proposto appello da parte del per la riduzione CP_1 CP_ dell'assegno con contestuale appello incidentale da parte della per l'affidamento esclusivo di
. Per_1
Con Sentenza n. 40/2022, la Corte d'Appello di Genova, in parziale accoglimento del ricorso del riduceva l'importo del contributo ad euro 1.000,00, confermando le restanti statuizioni. CP_1
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Genova, depositato il 21/10/2022, il ricorrente chiedeva lo CP_ scioglimento del matrimonio contratto con la GN , la collocazione del figlio presso di sé al termine del ciclo della scuola primaria, con conseguente rimodulazione dell'assetto anche economico, ritenendo sussistenti, nel rispetto del superiore interesse del minore, le condizioni per detto cambiamento di collocazione.
Il padre adduceva infatti come, sin dall'inizio, i genitori si fossero accordati perché il figlio crescesse e si formasse in Roma, città nella quale la madre avrebbe chiesto il trasferimento;
tuttavia, i rapporti tra i coniugi erano progressivamente peggiorati e la vita della madre e del figlio si consolidava a Genova, il rapporto padre-figlio si manteneva positivo, date le visite paterne e le videochiamate intrattenute con il figlio. Peggiorati i rapporti tra i genitori, il padre intraprendeva un percorso di sostegno alla genitorialità come disposto dal Tribunale nel giudizio separativo.
In ordine agli aspetti economici, il padre agiva per ottenere la rideterminazione del contributo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento del figlio nonché la percentuale di contribuzione alle spese straordinarie, in quanto gli importi fino a quel momento versati apparivano a suo dire eccessivi e sproporzionati rispetto alla sua situazione reddituale del tempo, a differenza delle condizioni reddituali della madre, aumentate nell'intervallo di tempo considerate.
Con Comparsa del 13/01/2023 si costituiva la convenuta, che allegava di non aver mai frapposto ostacoli alle frequentazioni padre-figlio, ma di averle agevolate.
La madre eccepiva come il padre avesse chiesto una riduzione del contributo per il mantenimento del figlio adducendo una sensibile diminuzione dei suoi redditi, sebbene il tenore di vita del predetto e il valore patrimoniale dei cespiti da lui posseduti, nonché i progetti formativi che aveva per il figlio fossero indice di una diversa situazione economica (in particolare, egli si era dichiarato disponibile a far frequentare ad una delle scuole private più esclusive di Roma, ovvero l'istituto dei Per_1
Gesuiti “Massimo”, con rette mensili di circa 1.000,00 euro;
oltre al fatto che il predetto risiedeva in un elegante condominio nella zona EUR di Roma acquistato nell'anno 2016 al prezzo oltre un milione di euro).
In ordine alle frequentazioni con il figlio, la madre produceva documentazione contenente la relazione del dirigente psicologo Distretto 9 della ASL Roma 2 (doc. 4 della convenuta), da cui emergevano le criticità psicologiche del padre nel rapporto con il figlio.
CP_ La eccepiva inoltre come in quegli anni ella si fosse sempre prodigata per tenere viva la figura paterna nella consapevolezza della sua importanza, ribadendo, però, come il distacco del bambino dalla madre e il suo trasferimento a Roma avrebbero avuto sul minore un impatto traumatico e come le argomentazioni addotte dal per la collocazione del figlio a Roma fossero contraddittorie e CP_1 volte piuttosto alla riduzione del contributo di mantenimento.
La madre eccepiva, dopo aver riportato i rispettivi redditi, la necessità di analizzare i redditi percepiti dal marito negli anni 2020 e 2021, essendo quest'ultimo passato al regime forfetario, viste anche le crescenti necessità del figlio preadolescente. Con Ordinanza del 2/02/2023, il Presidente, ritenendo necessario un adeguato approfondimento peritale, al fine di verificare la collocazione abitativa maggiormente conforme all'interesse del figlio, licenziava C.T.U. e, rilevata l'elevata conflittualità fra i genitori nonché la loro incapacità di rappresentare adeguatamente gli interessi del figlio, nominava una Curatrice Speciale, che si costituiva con comparsa del 23/02/2023.
In data 6/07/2023 veniva depositata la CTU e, con Ordinanza del 25/07/2023, il Presidente ff confermava l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a Genova, dichiarando tenuto il al versamento di euro 1.000,00 mensili per il CP_1 mantenimento del figlio.
Avverso la predetta ordinanza il padre proponeva reclamo in ordine alla collocazione del figlio minore presso la madre e, circa gli aspetti economici, eccepiva la nullità della CTU espletata nella fase presidenziale per violazione del contradditorio.
La Corte d'Appello, con decreto del 24/11/2023, rigettava il reclamo.
Con sentenza n. 2254 del 7/08/2024, il Tribunale di Genova dichiarava lo scioglimento del matrimonio, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con la possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé come da calendario (un fine settimana al mese;
per metà delle vacanze natalizie;
per una settimana durante i mesi invernali per la c.d. settimana bianca;
per una settimana durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
durante tutte le vacanze estive, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei due genitori un periodo di tre settimane anche non consecutive che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ciascun anno).
CP_ Da ultimo, dichiarava tenuto il a corrispondere alla , a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento del figlio, la somma di euro 1.000,00 entro il giorno dieci di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo i dati ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avverso la citata sentenza il proponeva appello innanzi a questa Corte chiedendone la CP_1 modifica come in epigrafe indicato, fondando il proprio gravame sui seguenti quattro motivi di appello.
1) “Sulla eccepita nullità della CTU. Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 194, 195 e 196, 101 e 170, co. 1, c.p.c., art. 90, co. 1, disp. att. c.p.c.), violazione dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo rispetto alla CTU (artt. 24 e 111 Cost.): nullità del procedimento e della sentenza che la CTU recepisce in punto di collocamento del minore”.
Con il primo motivo di appello, il lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. CP_1
194, 195, 196, 101 e 170 c.p.c. e dell'art. 90, co. 1 disp. att. c.p.c., con conseguente violazione dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo rispetto alla ctu, chiedendo la declaratoria di nullità della consulenza tecnica d'ufficio e della relativa sentenza impugnata.
In particolare, il contestava di non aver preso pienamente parte al contraddittorio tecnico CP_1 tipico del subprocedimento della CTU, non avendo potuto nominare un consulente tecnico di parte al CP_ pari della e del curatore speciale del minore.
Ancora, contestava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato nulla la ctu per non aver la consulenza espressamente controdedotto sulle osservazioni da lui inviate sulla prima bozza di relazione. 2) “Erronea determinazione dell'assegno mensile a carico del ricorrente per il contributo ordinario al mantenimento del figlio. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 155, 316-bis e 337-ter, co. 4, c.c. e 30 Cost. (principio di proporzionalità)”.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamentava l'erronea determinazione dell'assegno mensile di mantenimento del figlio, con violazione degli artt. 12, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 155, 316-bis e 337-ter, co. 4 c.c. e 30 Cost. in merito al principio di proporzionalità.
Secondo il sarebbe stato erroneo il raffronto, operato dalla sentenza di primo grado, tra la CP_1 CP_ sua situazione economico patrimoniale e quella reddituale della : disomogeneità cui si aggiungeva anche un errato confronto tra i rispettivi redditi genitoriali, da cui si poteva desumere un progressivo incremento delle disponibilità della madre, a fronte di una continua contrazione dei redditi paterni (pp. 28, 33 e 34 del ricorso in appello): la sproporzione tra i redditi genitoriali veniva così a ledere il principio di proporzionalità ex art. 30 Cost., da cui sarebbe derivata la richiesta di far gravare sulla madre il 70% degli oneri di contribuzione.
Secondo parte ricorrente in appello, ne conseguirebbe l'erroneità della statuizione presidenziale del 25 luglio 2023, trattandosi appunto di identiche motivazioni e di identica situazione di fatto rispetto alla sentenza, non essendosi dato corso ad istruttoria o approfondimento alcuno da parte del G.I. del Tribunale, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto in eccesso medio tempore versato dal
CP_1
3) “Omessa pronuncia e/o violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. o dell'art. 112 c.p.c. sulla domanda di sospensione o riduzione della corresponsione dell'assegno durante il/i periodo/i di permanenza significativa del bambino presso il padre”.
Con il terzo motivo di appello, il contestava ancora l'omessa pronuncia e/o violazione degli CP_1 artt. 132, n. 4 e 112 c.p.c. sulla domanda di sospensione o riduzione della corresponsione dell'assegno di mantenimento durante i periodi di permanenza del figlio presso il padre.
Al punto 6 delle conclusioni attoree, infatti, vi era stata la richiesta di sospensione o riduzione proporzionale dell'assegno per il periodo di effettivo collocamento del minore con il padre, qualora il relativo importo fosse stato fissato per le dodici mensilità dell'anno in assenza di specifica giustificazione che la determinazione di esso sia avvenuta tenendo conto dei periodi di collocamento del minore presso il padre (nei quali il medesimo genitore si fa carico integralmente e direttamente del mantenimento ordinario del figlio): sul punto, il Tribunale non si era pronunciato.
4) “Erronea e/o ingiustificata ripartizione al 50% delle spese straordinarie del figlio. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di proporzionalità”.
Con il quarto motivo di appello impugnava l'erronea e/o ingiustificata ripartizione al 50% delle spese straordinarie del figlio, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di proporzionalità ex art. 30 Cost.
La statuizione sarebbe viziata dall'assente giustificazione del parametro di calcolo che porti a determinare detta percentuale di suddivisione fermo restando che la statuizione viola il principio di proporzionalità: come già affermato con il secondo motivo d'appello, non solo i redditi delle parti vedrebbero una sproporzione a favore della madre ma, sempre a favore di quest'ultima, si aggiungerebbe l'incremento delle disponibilità finanziarie ed immobiliari rispetto a quanto accertato nel precedente giudizio di separazione. La madre GN , resistente in appello, chiedeva il rigetto dell'appello e la CP_2 conferma dell'assegno di mantenimento, rivalutato secondo i dati Istat, prendendo posizione come segue sui singoli motivi di appello.
1) Sul primo motivo di appello
Contro il primo motivo di appello, la resistente eccepiva come il avesse trascurato di CP_1 menzionare: di aver nominato un proprio CTP;
di essere stato informato dell'inizio delle operazioni peritali;
di avervi partecipato attivamente;
di essere stato presente alle riunioni che lo riguardavano, ivi incluso l'incontro con il minore;
di aver interloquito più volte via mail con il CTU;
di aver ricevuto la bozza di CTU e di aver comunicato le sue osservazioni senza eccepire alcuna violazione formale nello svolgimento delle attività.
Il infatti, risultava aver partecipato al primo colloquio del 23.2.2023 coincidente con il primo CP_1 collegio peritale (v. pag. 10 della sentenza), cui si aggiungeva il riscontro in CTU di due colloqui con il padre (in data 23.03.2023 e 3.4.2023), nonché di una “osservazione” di con il padre il Per_1
13.6.2023.
Ancora, nel corso dei lavori, mai il padre ebbe a dolersi del criterio impiegato dalla CTU.
Parte resistente, inoltre, eccepiva come, per costante giurisprudenza, la nullità della CTU sussisteva solo in caso di assoluta ignoranza sullo svolgimento delle operazioni peritali e non sulle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.
2) Sul secondo motivo di appello
CP_ Avverso il secondo motivo di appello, la si difendeva eccependo come l'assegno di 1000 euro fosse stato individuato nel 2019 quando il minore era ancora in età infantile, mentre oggi si Per_1 era affacciato a quella adolescenziale, con le maggiori spese che ne derivavano, così come era per fatto notorio.
Aggiungeva ancora l'intervenuta, di fatto, cessazione delle visite paterne, essendo ormai lei l'unica a dedicarsi alla cura del figlio, quando l'assegno di mantenimento presupponeva il contributo diretto da parte del padre per almeno una decina di giorni: ne sarebbe conseguito un aggravio di spese di circa 1/3 per la madre ed un correlativo risparmio per il padre sicchè l'assegno avrebbe dovuto essere aumentato, tenuto conto dell'omesso aumento Istat, di 400 euro.
Ancora, la disponibilità paterna a pagare la retta presso un'esclusiva scuola romana pari a circa 1000 euro al mese (doc. n. 1 di primo grado) evidenziava una palese contraddizione nella richiesta paterna.
CP_ Sulla presunta violazione del principio di proporzionalità, poi, la sottolineava come il CP_1 disponesse di un importante patrimonio immobiliare, come dimostravano sia il valore della casa romana dell'Eur in cui quest'ultimo risiedeva, acquistata per ben 1.100.000 euro, sia l'attività professionale svolta dal padre con un certo successo, tale da far ritenere ipotizzabili redditi “non inferiori a 150 – 200 mila euro annui)” (p. 21 ss. memoria costitutiva reclamo).
3) Sul terzo motivo di appello
CP_ Contro il terzo motivo di appello, invece, la affermava come la stessa avrebbe avuto titolo, a parti invertite, di chiedere ed ottenere un significativo aumento dell'assegno per l'omesso mantenimento diretto da parte del padre durante tutto l'anno.
Le poche ed eventuali giornate di vacanza con il ed i suoi genitori non comportavano un CP_1 abbattimento delle spese generali sopportate dalla madre, degli oneri alloggiativi e quant'altro d'uso, ricordandosi come la risposta alla richiesta avversaria fosse stata data proprio dall'appellante (punto 2 di p. 39) laddove aveva evidenziato come il tema fosse già stato respinto da questa Corte in sede di separazione, con pronuncia passata in giudicato.
Ricordava infatti come l'assegno fosse frutto di una individuazione su base annua e la “sospensione” nella sua erogazione comporterebbe una diminuzione, in difetto dei presupposti.
Il inoltre, non avrebbe spiegato come non potrebbe provvedere al sostentamento diretto del CP_1 figlio disponendo di un patrimonio immobiliare milionario, essendosi offerto persino di pagare una retta mensile di 1000 euro nel migliore istituto privato di Roma.
Aberrante sarebbe poi la conclusione del secondo cui a causa della mancata “sospensione” CP_1 dell'assegno, gli verrebbe impedito (per i conseguenti propri problemi economici) di tenere il figlio per periodi prolungati.
4) Sul quarto motivo di appello
CP_ Avverso il quarto motivo di appello, la sottolineava come il avesse già raggiunto il suo CP_1 scopo da tempo non avendo pagato da almeno 20 mensilità quanto di sua competenza per le spese straordinarie, avendo portato in compensazione tali somme con quelle che asseritamente avrebbe versato in eccedenza.
Parte resistente concludeva instando per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e dichiarando tenuto il medesimo al pagamento dell'assegno di 1.000,00 CP_1 euro mensili oltre Istat medio tempo maturata e spese straordinarie al 50% come da verbale del Tribunale di Genova del 15.9.2016.
Infine, si costituiva in giudizio anche il curatore speciale del minore, dott. Elena Garzoglio, la quale ribadiva come la rinnovazione della CTU a seguito di un'eventuale declaratoria di nullità sarebbe pregiudizievole per il minore, costretto a confrontarsi nuovamente con la conflittualità genitoriale.
Aggiungeva che la lettura della consulenza aveva dato atto delle rispettive posizioni dei genitori, oggetto di un'approfondita analisi e valutazione, condotte con un rigore metodologico mai contestato durante lo svolgimento degli incontri.
Posto che la consulenza tecnica era stata disposta per accertare la migliore collocazione del minore, non si vedeva quale interesse sarebbe stato soddisfatto licenziando un'ulteriore CTU, in quanto l'elaborato in questione aveva confermato come la migliore soluzione abitativa del figlio fosse quella attuale in Genova ove egli risiede, apparendo preminente e più adeguata rispetto a quella paterna.
Non si comprendeva, quindi, quale riflesso pratico sarebbe potuto derivare dalla reiterazione della consulenza, tanto più considerando che il minore -più volte ascoltato in sede di CTU- si era nel frattempo adattato ed adeguato all'ambiente materno, con il quale aveva sviluppato ulteriori e significativi legami amicali e parentali di indubbio rilievo.
Da ultimo, per quanto atteneva al quantum dell'assegno di mantenimento del figlio, il curatore ribadiva come fosse interesse del minore godere, seppur indirettamente, del massimo beneficio economico possibile, valendo le medesime considerazioni anche per il contributo alle spese straordinarie. Tanto premesso, il Curatore speciale del minore insisteva per l'integrale rigetto dell'appello proposto dal con condanna del medesimo alla refusione degli onorari, delle spese, anche eventuali CP_1 tecniche e di CTU.
Con ordinanza del 13/02/2025 la Corte disponeva procedersi all'ascolto del minore, che avveniva all'udienza del 10/4/2025.
Con ordinanza del 18/04/2025 veniva altresì disposti accertamenti tributari su entrambe le parti, gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero in data 24/10/2025.
Veniva infine fissata udienza di discussione al 24/9/2025, poi rinviata, stante la riassegnazione del procedimento ad altro relatore, all'udienza del 5.11.2025, udienza svolta con modalità a trattazione scritta, ad esito della quale, dopo il deposito delle note difensive delle parti, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
***
L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Il primo motivo è infondato per le ragioni che seguono.
1.1. Sotto il primo profilo, dalla lettura della relazione depositata all'esito della consulenza tecnica di ufficio emerge con chiarezza come il fosse pienamente consapevole del CP_1 procedimento instaurato, così come della possibilità di nominare un proprio consulente tecnico di parte e di inviare delle osservazioni sulla bozza redatta dal consulente.
Il infatti, sebbene abbia sempre affermato di aver nominato se stesso come consulente di CP_1 parte, non ha mai contestato quanto risultante dalla CTU nella quale si legge testualmente che: “Il
, nel corso del secondo incontro con il CTU, ha, sia pur informalmente e mediante CP_1 designazione resa oralmente al CTU, nominato la dott.ssa , che già in precedenza era Persona_3 stata nominata anche come CTP del minore dal curatore speciale di (cfr. Relazione di CTU, Per_1 doc. 8, pag. 14, relazione del secondo colloquio con il , nella parte conclusiva, “Il padre CP_1 uscendo ribadisce che il proprio ctp sia la dott.ssa ). E non è neppure in discussione che la Per_3 dott.ssa abbia regolarmente partecipato alle operazioni peritali”. Per_3
Il tenore della dichiarazione ed il destinatario cui è stata resa, ovvero il CTU nell'esercizio delle sue competenze di pubblico ufficiale, esprimono incontestabilmente la piena conoscenza, da parte del degli accertamenti e delle attività svolte dal consulente tecnico di ufficio. CP_1
L'ammissibilità della declaratoria di nullità della CTU è peraltro preclusa dalla partecipazione del al primo colloquio del 23.2.2023, oltreché ai due colloqui del 23.03.2023 e del 3.4.2023 ed CP_1 all' osservazione di con il padre il 13.6.2023, dati del resto riportati anche nella motivazione Per_1 della sentenza impugnata (p. 10).
Parimenti non sono mai stati contestati i criteri impiegati dal consulente nello svolgimento delle attività richiestegli, come riportati nel secondo capoverso del capitolo iniziale dedicato alla metodologia, dove si dà atto di come “La valutazione si svolge nel rispetto delle principali linee guida in tema di tutela dei minori e del loro rapporti con i genitori, quali la Convenzione di New York (1989), la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Nizza 2000) e le Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separa zione dei genitori: contributi psicoforensi (Protocollo di Milano, 17.03.2012), oltre che le linee guida del Tribunale di Milano (11.10.2021)”. Appurata la consapevolezza da parte del del procedimento di CTU, con criteri CP_1 metodologici dallo stesso condivisi in quanto mai contestati, osta alla dichiarazione di nullità della consulenza tecnica di ufficio anche il costante orientamento della Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha statuito come la nullità riguardi solo le ipotesi di ignoranza relativa all'instaurazione degli accertamenti peritali. (Cass. Ordinanza n. 22615 del 16.10.2020 e, nello stesso senso, Cass. Sez. I, sentenza n. 15 del 03/01/2003; Sez. L, sentenza n. 4271 del 02/03/2004; Sez. I, sentenza n. 18598 del 07/07/2008; Sez. 3, sentenza n. 10054del 27/04/2010; Sez. 3, sentenza n. 6195 del 18/03/2014).
Pertanto, “il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma I, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di ini zio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi” (Cass., Sez. I, ordinanza n. 22615 del 16.10.2020. In senso conforme: Cass. Sez. I, sentenza n. 15 del 03/01/2003; Sez. L, sentenza n. 4271 del 02/03/2004; Sez. I, sentenza n. 18598 del 07/07/2008; Sez. 3, sentenza n. 10054del 27/04/2010; Sez. 3, sentenza n. 6195 del 18/03/2014).
A riprova della conoscenza della CTU e della partecipazione attiva ad essa, inoltre, sono dirimenti gli scambi di opinioni intercorsi tra il ed il CTU, come documentati dallo stesso CP_1 sub capitolo A paragrafi n. 1, 2 e 3 della memoria integrativa datata 24.11.2023, di cui anche CP_1 parte appellata dà atto in comparsa di costituzione (p. 13).
1.2.Fermo restando che nel caso concreto non sussistono i presupposti per la nullità della CTU, deve darsi atto, ancora, di come la consulenza fosse stata disposta non per accertare le capacità genitoriali delle odierne parti in causa, bensì per verificare la migliore collocazione abitativa del figlio;
collocazione che è stata riconosciuta presso la madre, le cui capacità accuditive sono state Per_1 accertate dalla consulenza, previo ascolto del minore anche con il padre (p. 8 comparsa madre).
Sulla base di quanto sopra, non sussiste pertanto alcun interesse del padre alla rinnovazione della CTU, posto che le conclusioni cui giungerebbe il consulente non sarebbero dissimili: la CTU, infatti, ha concluso che “ presenta un intenso legame con la madre, con cui è cresciuto. Sperimenta Per_1 un legame con la propria tata, ma con la madre ha una confidenza quotidiana, che gli permette anche di sollevare critiche e rimostranze (la mamma lavora troppo). Non teme di comunicare alla madre le proprie opinioni, compreso il rimorso di non avere i genitori insieme, entrambi presenti nella propria vita, e con lei emerge una collaborazione in progetti ed esperienze comuni, quali lo sci, o scene di vita quotidiana” (p. 12 della sentenza del Tribunale di Genova n. 2252/2024).
A conferma del difetto di qualsiasi interesse processuale al licenziamento di una nuova CTU milita, da ultimo, la mancata formulazione di qualsiasi richiesta di rinnovo dell'ascolto del figlio o della consulenza medesima, richiesta che, anche laddove presentata, sarebbe stata negata Per_1 in virtù dell'art. 156, co. 3 c.p.c., secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (ex multis, Cass., sez. III, sentenza del 5/05/2004, n. 8526; Cass., sez. III, sentenza del 1/06/2000, n. 7263).
Da ultimo, è del pari infondata anche la doglianza sulla violazione del contraddittorio interno, posto che la sentenza impugnata riporta come la relazione del CTU dia atto degli accertamenti, sempre rivolti ad accertare la migliore soluzione abitativa del minore, svolti in posizione paritetica rispetto ad entrambe le parti, specie con riferimento all'ascolto del minore: una volta con il padre (assente la madre) ed un'altra volta con la madre (assente il padre) (p. 12 della sentenza impugnata).
1.3. Rigettato dunque il primo motivo di appello in punto di nullità della CTU, lo stesso deve essere rigettato anche in merito alla richiesta paterna di disporre la collocazione prevalente del minore presso di lui.
Oltre ai già richiamati esiti della C.T.U., ascoltato il minore anche in questa sede in data Per_1
10.4.2025, egli ha più volte affermato come la sua vita quotidiana si svolga a Genova con sua madre, avendo anche rapporti con la nonna materna, residente a [...] e come la sua volontà di permanervi sia anche stato motivo di attrito con il padre.
Sempre dal verbale di ascolto si desume come sia lo stesso a proporre un calendario di Per_1 incontri, corrispondente a quello già disposto all'esito del giudizio di primo grado, sopra riportato.
Circostanza quella di cui sopra che assume valore dirimente, posto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, “L'ascolto del minore nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, lungi dall'avere valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione, con la conseguenza che esso è obbligatorio in tutti i procedimenti in cui il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, rivesta tuttavia quella di parte in senso sostanziale, quale portatore di interessi sui quali il provvedimento giudiziale è in grado di incidere” (Cass., sez. III, sentenza del 11/12/2023, n. 34560).
Quanto appreso dal Giudice in sede di ascolto del minore, pertanto, deve essere valorizzato ai fini della decisione, in quanto trattasi di un diritto fondamentale della persona del minore, funzionale a tutelarne l'interesse a che le decisioni importanti per la sua vita e la sua crescita siano prese tenendo conto della sua volontà e dei suoi sentimenti.
Ciò in ragione del fatto che il minore è un soggetto portatore, nell'ambito del processo, di interessi comunque diversi da quelli dei genitori (se non contrapposti), come tali suscettibili di essere incisi dal provvedimento giudiziale (Cass., sez. I, ordinanza del 30/07/2020, n. 16410).
Da quanto sopra ne deriva la conferma della sentenza impugnata relativamente al capo sull'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, nel rispetto del calendario predisposto in parte motiva e condiviso dal figlio in sede di ascolto. Per_1
2. Il secondo ed il quarto motivo di appello, per le evidenti ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Entrambi, volti a far gravare sulla madre almeno il 70% (l'80% se ci si attiene alle note scritte depositate in data 5/11/2025) degli oneri di contribuzione, comprese le spese straordinarie, sono infondati.
Il dispositivo della sentenza con cui il è stato condannato a versare 1000 euro mensili a CP_1 titolo di mantenimento del figlio, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, non viola il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.
Dagli accertamenti tributari disposti in sede istruttoria da questa Corte, emerge come il CP_1 disponga di un reddito più che adeguato alla contribuzione al mantenimento del figlio nei termini anzidetti: dalla documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza (atto del 21/10/2025) il CP_1 risulta aver presentato dichiarazioni fiscali pari a 37.580 euro per il 2022 e 43.574 per il 2023. Tali redditi risultano in linea con le dichiarazioni dei precedenti periodi di imposta 2020 e 2021, come dimostrato dalla documentazione prodotta dallo stesso (doc. 14 e 15), attestante la percezione CP_1 di redditi complessivi rispettivamente pari a 43.312 euro e 37.149 euro, con mensilità lorde di 3609, 33 euro e 3095, 75 euro.
Oltre ai redditi da lavoro autonomo, gli accertamenti tributari hanno dimostrato anche giacenze con saldo positivo per alcune migliaia di euro sul conto corrente del come risulta dalla sintesi CP_1 della posizione cliente del 17/10/2025 sul conto FIDEURAM fatta pervenire alla Polizia Tributaria e da questa depositata in data 21/10/2025.
Alla componente reddituale del ai fini della quantificazione dell'assegno di CP_1 mantenimento del figlio, si deve poi sommare anche quella del patrimonio immobiliare, comprensiva della residenza romana e di altri due immobili in proprietà esclusiva siti in Roma, oltre alle comproprietà dei due immobili siti nel Comune di Lecce e di Napoli (Accertamenti patrimoniali e reddituali del IV Nucleo Operativo Metropolitano di Roma del 21/05/2025, p. 2).
Così ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale del risulta priva di pregio ad CP_1 avviso della Corte la contestazione relativa alla disomogeneità della comparazione con i redditi della CP_
, posto che il confronto fra le economie genitoriali deve essere complessivo, con ciò intendendosi la valutazione di tutti gli introiti economici e delle spese sostenute dai genitori per soddisfare le esigenze della prole.
In tal senso si esprime anche consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per la determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore di figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore deve essere determinata con riferimento al complessivo patrimonio di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale ed i proventi di qualsiasi natura percepiti (cfr., Cass., Sez. I, sentenza del 03/07/1999, n. 6872).
Motivo per cui le buone risorse economiche del genitore obbligato hanno rilievo non soltanto nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche in funzione diretta di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio, atteso che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo e in genere le sue prospettive di vita non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (vedasi, Cass., Sez. I, sentenza del 21/06/2011, n. 13630).
In linea generale, come del resto affermato anche dal curatore speciale del minore nella sua comparsa di costituzione in appello, il figlio minore ha diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza (Cass., Sez. VI-I, ordinanza del 14/09/2020, n. 19077 e, da ultimo, Tribunale Forlì, 06/03/2023, n. 188).
La determinazione dell'assegno di mantenimento, dunque, come statuito dalla Corte di Cassazione,
“richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi” (Cass., sez. I, ordinanza del 12/03/2024, n.6455). In aggiunta a ciò, deve anche valorizzarsi il fatto che vive sempre con la madre, gravando Per_1 su di lei tutto l'accudimento morale e materiale, tutte le spese della vita familiare, comprese quelle della sede abitativa, avendo peraltro il padre cessato di corrispondere da ormai venti mensilità quanto da lui dovuto, sull'assunto che le somme da lui asseritamente non dovute debbano essere pertanto compensate.
CP_ Nel caso concreto, i redditi della , anch'essi oggetto di accertamento da parte della Polizia Tributaria, si attestano sui 97.912 euro per il 2022 e 103.388 euro per il 2023, maggiori somme che devono essere però considerate alla luce del pressochè esclusivo carico materno dei compiti domestici e di cura del figlio.
2.1. Confermata la sentenza impugnata in punto di debenza e quantum dell'assegno di mantenimento, questa Corte ritiene necessario pronunciarsi anche sulla compensazione effettuata dal ed avente ad oggetto una somma pari ad almeno 20 mensilità non corrisposte per il CP_1 mantenimento del figlio . Per_1
Sul punto, l'illegittimità della condotta tenuta dal si desume dal chiaro tenore letterale della CP_1 recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 8/11/2022, n. 32914, secondo cui “si è inteso dare rilievo al comune carattere (o meglio alla comune finalità) «assistenziale» delle diverse prestazioni ed al fatto che anche l'assegno di mantenimento del coniuge separato e l'assegno divorzile, nella sua componente propriamente assistenziale, nonché l'assegno di mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, rispondano, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e non essendo necessario uno stato di indigenza o bisogno, come negli alimenti”.
Per la Suprema Corte, infatti, “Il richiamo, nelle situazioni di crisi della famiglia, ai principi costituzionali generali (artt. 2 e 29 Cost.), strumenti più duttili e quindi più efficienti, talvolta, della disciplina positiva, si realizza anche attraverso il riferimento al «principio di solidarietà sociale», che nel settore della società familiare prende il nome di «solidarietà familiare» o «solidarietà post – familiare», che deve ispirare i componenti della famiglia a comportamenti di correttezza e di buona fede, finalizzati, pur a fronte della rottura della famiglia, ad un riequilibrio del rapporto di coppia e tra genitori e figli, al fine di evitare tendenzialmente, nei rapporti reciproci, conflittualità ed abusi”.
Per tutto quanto sopra, dichiarata la non compensabilità dell'assegno di mantenimento del figlio, si deve confermare la debenza, da parte del di un assegno mensile di 1000 euro più il 50% delle CP_1 spese straordinarie a titolo di mantenimento del figlio, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza n. 40/2022 di questa Corte d'Appello che tale importo aveva determinato.
3. Parimenti infondato è, da ultimo, il terzo motivo di appello con cui il chiede la CP_1 riduzione o la sospensione dell'assegno di mantenimento per i periodi in cui il figlio conviva stabilmente con lui, in fedele esecuzione del calendario disposto dall'autorità giudiziaria con la sentenza impugnata.
Granitica e mai sconfessata giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che “il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” conseguendone che “il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento” (Cass., sez. I, sentenza del 8/09/2014, n. 18869 ed in senso conforme Cass., sez. I, sentenza del 25/05/2007, n. 12308).
Da qui il rigetto integrale dell'appello.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/2022, con riferimento ai parametri medi di valore indeterminabile, (Fase di studio 2518 euro, Fase Introduttiva 1665 euro, Fase istruttoria/trattazione 3686 euro, Fase decisionale 4287 euro) seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 a carico del ricorrente in appello.
5. In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Conferma la sentenza impugnata, CP_1
- Condanna al pagamento in favore della GN a titolo di contributo CP_1 CP_2 per il mantenimento del figlio minore , della somma di 1.000,00 Euro mensili oltre Istat Per_1 medio tempo maturata e spese straordinarie al 50% dalla pubblicazione della sentenza n. 40/2022 della Corte di Appello di Genova in data 1/06/2022;
- Condanna a rifondere a le spese legali del presente grado di giudizio CP_1 CP_2 liquidate in euro 12.156 oltre spese generali, Cpa e Iva;
- Condanna a rifondere a favore dell'Erario le spese legali sostenute dal curatore CP_1 speciale Avv. Elena Garzoglio, liquidate in euro 12.156 oltre spese generali, cpa e Iva;
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato;
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 6/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
RA IN
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. RA IN - Presidente
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello con oggetto collocazione figlio minore in affidamento condiviso e relativo assegno di mantenimento proposta da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, oltreché da sé medesimo quale avvocato del Foro C.F._1 di Roma (art. 86 c.p.c.), dall'Avv. Alberto Figone del Foro di Genova (C.F. ) C.F._2 giusta procura in calce al ricorso introduttivo in Tribunale (sub “A”) – i quali indicano i rispettivi indirizzi PEC e nonché il Email_1 Email_2
n. di fax 010.4071125 – elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Figone, in Genova, Piazza L. Da Vinci n. 2, fermo l'indicato domicilio digitale
-Ricorrente in appello- contro
, nata a [...] il [...], (C.F. ), CP_2 C.F._3 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Grego ( e Tomaso Grego ( del Foro Email_3 Email_4 di Genova, con studio in Genova, Via Roma 5/8, presso i quali è elettivamente domiciliata
-Resistente in appello-
e nei confronti dell'Avv. Elena Garzoglio (c.f. ) quale curatrice speciale del minore C.F._4
Persona_1
-Intervenuta in appello- avverso la sentenza n. 2252 del 2/08/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 7/08/2024, non notificata, nel procedimento per scioglimento del matrimonio R.G. n. 9140/2022
Conclusioni per parte ricorrente in appello
“Piaccia alla Corte di Appello adìta, disattesa ogni diversa e contraria azione, istanza o eccezione, richiamate le allegazioni, eccezioni, istanze anche istruttorie e prove in atti del primo grado, in accoglimento della spiegata impugnazione riformare in parte qua la sentenza del Tribunale appellata, di cui in epigrafe, con corrispondente modifica dell'ordinanza presidenziale e quindi così statuire sui capi impugnati:
1. Dichiarare la nullità della CTU espletata nella fase presidenziale del giudizio di primo grado con quanto di conseguenza sui relativi provvedimenti emessi in quella sede, dichiarando altresì che la CTU nominata, Dott.ssa non ha diritto a compenso alcuno, se del caso Persona_2 limitatamente alla concludente parte appellante.
2. Confermare l'affidamento condiviso del figlio , ma con collocamento prevalente presso il Per_1 padre in Roma in occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, stabilendo il contributo economico a carico della madre per il mantenimento ordinario del figlio nella misura che sarà ritenuta di giusta, tenuto conto delle maggiori capacità reddituali della madre rispetto al padre ed in conformità al principio di proporzionalità.
3. In caso di conferma del collocamento del minore a Genova presso la madre, rideterminare – rispetto alla situazione di fatto a base della decisione di primo grado, se del caso previo ordine di esibizione alla convenuta degli estratti conto dei rapporti dalla medesima intrattenuti presso intermediari finanziari a far data dal gennaio 2020, siccome richiesto dall'attore anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, nonché, sempre se del caso, previo accertamento peritale contabile o direttamente della GdF – il contributo economico a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio stabilendolo nell'importo di Euro 240,00 mensili, ovvero nell'eventualmente dimostrato diverso importo comunque non superiore al massimo di Euro 400,00, a far tempo dalla domanda introduttiva del primo grado (21 ottobre 2022) e così anche a modifica di quanto provvisoriamente stabilito con l'ordinanza presidenziale del 25 luglio 2023.
4. Disporre che l'assegno mensile di cui al superiore punto 3 sia dovuto per il numero dei mesi di effettivo collocamento del minore presso la madre, provvedendo il padre direttamente al mantenimento del figlio per i restanti periodi.
5. Per il caso che l'assegno mensile di cui al superiore punto 3 sia fissato per le dodici mensilità dell'anno in assenza di specifica giustificazione che la determinazione di esso sia avvenuta tenendo conto dei periodi di collocamento del minore presso il padre, nei quali il medesimo genitore si fa carico integralmente e direttamente del mantenimento ordinario del figlio, stabilire che, quantomeno nel periodo di vacanza scolastica estiva del minore, detto assegno mensile sia soggetto a sospensione ovvero a riduzione secondo criterio rigidamente proporzionale per il/i mese/i o i giorni effettivi di collocamento del minore con il padre, salvo il regime delle spese straordinarie. 6. Per le spese straordinarie del minore (tenuto conto delle linee guida seguite dal Tribunale), stabilire la misura del 70% a carico della madre e del 30% a carico del padre, ovvero la eventuale diversa misura risultata provata, nel rispetto del principio di proporzionalità.
7. All'esito della rideterminazione dei contributi economici di cui ai superiori punti 3 e 6, dichiarare il diritto dell'attore appellante alla ripetizione, a carico della resistente convenuta, delle maggiori somme versate dal medesimo per contributo al mantenimento del minore rispetto a quelle rideterminate in sede di decisione e riferite alle mensilità successive alla domanda introduttiva del primo grado, e così anche quelle in esecuzione provvisoria dell'ordinanza presidenziale del 25 luglio 2023, ovvero dichiarare il diritto dell'attore appellante alla compensazione di esse con le future mensilità; in alternativa, condannare, se del caso ai sensi dell'art. 278 c.p.c., la convenuta appellata al pagamento, a titolo di restituzione, delle dette maggiori somme.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado giudizio e conseguente condanna:
(i) dell'appellata sig.ra alla restituzione dell'importo di Euro 8.477,49 ricevuto per le spese di CP_2 lite liquidate nella sentenza di primo grado, oltre interessi dalla domanda;
(ii) alla restituzione all'appellante delle spese del primo grado liquidate in favore della Parte_1
- e per essa in favore dell'Erario - ove versate”.
[...]
Conclusioni per parte resistente in appello
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, riservata ogni ulteriore difesa,
respingere in toto l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza emessa dal CP_1
Tribunale di Genova n. 2252/2024 datata 7.8.2024 e, per l'effetto, confermarla dichiarando tenuto il medesimo al pagamento dell'assegno di 1.000,00 Euro mensili oltre Istat medio tempo CP_1 maturata e spese straordinarie al 50% come da verbale del Tribunale di Genova del 15.9.2016. Con vittoria di spese”.
Conclusioni per parte intervenuta in appello
“Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Curatore speciale del minore, , in forza Persona_1 di provvedimento di nomina allegato, nel richiamare comunque, occorrendo, tutte le già svolte istanze, anche istruttorie, deduzioni ed eccezioni, nulla eccettuato o rinunciato, insiste per l'integrale rigetto dell'appello promosso da , con condanna del medesimo alla refusione degli CP_1 onorari, delle spese, anche eventuali tecniche e di CTU”.
IN FATTO E DIRITTO
in data 28/01/2012, contraeva matrimonio, in Genova, con rito civile, con CP_1
, dalla cui unione nasceva, in data 08/04/2012, il figlio CP_2 Persona_1
I coniugi mantenevano residenze separate senza mai, di fatto, instaurare una effettiva convivenza, visti i rispettivi impegni lavorativi: il padre svolgeva la professione di avvocato in Roma, mentre la madre era cardiologa in Genova.
Con sentenza del Tribunale di Genova n. 562, emessa in data 27/02/2019, i coniugi si separavano giudizialmente in punto status e, con successiva sentenza definitiva n. 1655/2021, veniva stabilito, quanto alle relative condizioni, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre in Genova e un contributo paterno per il mantenimento del minore pari ad euro 1.300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Avverso la suddetta sentenza veniva proposto appello da parte del per la riduzione CP_1 CP_ dell'assegno con contestuale appello incidentale da parte della per l'affidamento esclusivo di
. Per_1
Con Sentenza n. 40/2022, la Corte d'Appello di Genova, in parziale accoglimento del ricorso del riduceva l'importo del contributo ad euro 1.000,00, confermando le restanti statuizioni. CP_1
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Genova, depositato il 21/10/2022, il ricorrente chiedeva lo CP_ scioglimento del matrimonio contratto con la GN , la collocazione del figlio presso di sé al termine del ciclo della scuola primaria, con conseguente rimodulazione dell'assetto anche economico, ritenendo sussistenti, nel rispetto del superiore interesse del minore, le condizioni per detto cambiamento di collocazione.
Il padre adduceva infatti come, sin dall'inizio, i genitori si fossero accordati perché il figlio crescesse e si formasse in Roma, città nella quale la madre avrebbe chiesto il trasferimento;
tuttavia, i rapporti tra i coniugi erano progressivamente peggiorati e la vita della madre e del figlio si consolidava a Genova, il rapporto padre-figlio si manteneva positivo, date le visite paterne e le videochiamate intrattenute con il figlio. Peggiorati i rapporti tra i genitori, il padre intraprendeva un percorso di sostegno alla genitorialità come disposto dal Tribunale nel giudizio separativo.
In ordine agli aspetti economici, il padre agiva per ottenere la rideterminazione del contributo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento del figlio nonché la percentuale di contribuzione alle spese straordinarie, in quanto gli importi fino a quel momento versati apparivano a suo dire eccessivi e sproporzionati rispetto alla sua situazione reddituale del tempo, a differenza delle condizioni reddituali della madre, aumentate nell'intervallo di tempo considerate.
Con Comparsa del 13/01/2023 si costituiva la convenuta, che allegava di non aver mai frapposto ostacoli alle frequentazioni padre-figlio, ma di averle agevolate.
La madre eccepiva come il padre avesse chiesto una riduzione del contributo per il mantenimento del figlio adducendo una sensibile diminuzione dei suoi redditi, sebbene il tenore di vita del predetto e il valore patrimoniale dei cespiti da lui posseduti, nonché i progetti formativi che aveva per il figlio fossero indice di una diversa situazione economica (in particolare, egli si era dichiarato disponibile a far frequentare ad una delle scuole private più esclusive di Roma, ovvero l'istituto dei Per_1
Gesuiti “Massimo”, con rette mensili di circa 1.000,00 euro;
oltre al fatto che il predetto risiedeva in un elegante condominio nella zona EUR di Roma acquistato nell'anno 2016 al prezzo oltre un milione di euro).
In ordine alle frequentazioni con il figlio, la madre produceva documentazione contenente la relazione del dirigente psicologo Distretto 9 della ASL Roma 2 (doc. 4 della convenuta), da cui emergevano le criticità psicologiche del padre nel rapporto con il figlio.
CP_ La eccepiva inoltre come in quegli anni ella si fosse sempre prodigata per tenere viva la figura paterna nella consapevolezza della sua importanza, ribadendo, però, come il distacco del bambino dalla madre e il suo trasferimento a Roma avrebbero avuto sul minore un impatto traumatico e come le argomentazioni addotte dal per la collocazione del figlio a Roma fossero contraddittorie e CP_1 volte piuttosto alla riduzione del contributo di mantenimento.
La madre eccepiva, dopo aver riportato i rispettivi redditi, la necessità di analizzare i redditi percepiti dal marito negli anni 2020 e 2021, essendo quest'ultimo passato al regime forfetario, viste anche le crescenti necessità del figlio preadolescente. Con Ordinanza del 2/02/2023, il Presidente, ritenendo necessario un adeguato approfondimento peritale, al fine di verificare la collocazione abitativa maggiormente conforme all'interesse del figlio, licenziava C.T.U. e, rilevata l'elevata conflittualità fra i genitori nonché la loro incapacità di rappresentare adeguatamente gli interessi del figlio, nominava una Curatrice Speciale, che si costituiva con comparsa del 23/02/2023.
In data 6/07/2023 veniva depositata la CTU e, con Ordinanza del 25/07/2023, il Presidente ff confermava l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a Genova, dichiarando tenuto il al versamento di euro 1.000,00 mensili per il CP_1 mantenimento del figlio.
Avverso la predetta ordinanza il padre proponeva reclamo in ordine alla collocazione del figlio minore presso la madre e, circa gli aspetti economici, eccepiva la nullità della CTU espletata nella fase presidenziale per violazione del contradditorio.
La Corte d'Appello, con decreto del 24/11/2023, rigettava il reclamo.
Con sentenza n. 2254 del 7/08/2024, il Tribunale di Genova dichiarava lo scioglimento del matrimonio, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con la possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé come da calendario (un fine settimana al mese;
per metà delle vacanze natalizie;
per una settimana durante i mesi invernali per la c.d. settimana bianca;
per una settimana durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
durante tutte le vacanze estive, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei due genitori un periodo di tre settimane anche non consecutive che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ciascun anno).
CP_ Da ultimo, dichiarava tenuto il a corrispondere alla , a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento del figlio, la somma di euro 1.000,00 entro il giorno dieci di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo i dati ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avverso la citata sentenza il proponeva appello innanzi a questa Corte chiedendone la CP_1 modifica come in epigrafe indicato, fondando il proprio gravame sui seguenti quattro motivi di appello.
1) “Sulla eccepita nullità della CTU. Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 194, 195 e 196, 101 e 170, co. 1, c.p.c., art. 90, co. 1, disp. att. c.p.c.), violazione dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo rispetto alla CTU (artt. 24 e 111 Cost.): nullità del procedimento e della sentenza che la CTU recepisce in punto di collocamento del minore”.
Con il primo motivo di appello, il lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. CP_1
194, 195, 196, 101 e 170 c.p.c. e dell'art. 90, co. 1 disp. att. c.p.c., con conseguente violazione dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo rispetto alla ctu, chiedendo la declaratoria di nullità della consulenza tecnica d'ufficio e della relativa sentenza impugnata.
In particolare, il contestava di non aver preso pienamente parte al contraddittorio tecnico CP_1 tipico del subprocedimento della CTU, non avendo potuto nominare un consulente tecnico di parte al CP_ pari della e del curatore speciale del minore.
Ancora, contestava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato nulla la ctu per non aver la consulenza espressamente controdedotto sulle osservazioni da lui inviate sulla prima bozza di relazione. 2) “Erronea determinazione dell'assegno mensile a carico del ricorrente per il contributo ordinario al mantenimento del figlio. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 155, 316-bis e 337-ter, co. 4, c.c. e 30 Cost. (principio di proporzionalità)”.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamentava l'erronea determinazione dell'assegno mensile di mantenimento del figlio, con violazione degli artt. 12, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 155, 316-bis e 337-ter, co. 4 c.c. e 30 Cost. in merito al principio di proporzionalità.
Secondo il sarebbe stato erroneo il raffronto, operato dalla sentenza di primo grado, tra la CP_1 CP_ sua situazione economico patrimoniale e quella reddituale della : disomogeneità cui si aggiungeva anche un errato confronto tra i rispettivi redditi genitoriali, da cui si poteva desumere un progressivo incremento delle disponibilità della madre, a fronte di una continua contrazione dei redditi paterni (pp. 28, 33 e 34 del ricorso in appello): la sproporzione tra i redditi genitoriali veniva così a ledere il principio di proporzionalità ex art. 30 Cost., da cui sarebbe derivata la richiesta di far gravare sulla madre il 70% degli oneri di contribuzione.
Secondo parte ricorrente in appello, ne conseguirebbe l'erroneità della statuizione presidenziale del 25 luglio 2023, trattandosi appunto di identiche motivazioni e di identica situazione di fatto rispetto alla sentenza, non essendosi dato corso ad istruttoria o approfondimento alcuno da parte del G.I. del Tribunale, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto in eccesso medio tempore versato dal
CP_1
3) “Omessa pronuncia e/o violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. o dell'art. 112 c.p.c. sulla domanda di sospensione o riduzione della corresponsione dell'assegno durante il/i periodo/i di permanenza significativa del bambino presso il padre”.
Con il terzo motivo di appello, il contestava ancora l'omessa pronuncia e/o violazione degli CP_1 artt. 132, n. 4 e 112 c.p.c. sulla domanda di sospensione o riduzione della corresponsione dell'assegno di mantenimento durante i periodi di permanenza del figlio presso il padre.
Al punto 6 delle conclusioni attoree, infatti, vi era stata la richiesta di sospensione o riduzione proporzionale dell'assegno per il periodo di effettivo collocamento del minore con il padre, qualora il relativo importo fosse stato fissato per le dodici mensilità dell'anno in assenza di specifica giustificazione che la determinazione di esso sia avvenuta tenendo conto dei periodi di collocamento del minore presso il padre (nei quali il medesimo genitore si fa carico integralmente e direttamente del mantenimento ordinario del figlio): sul punto, il Tribunale non si era pronunciato.
4) “Erronea e/o ingiustificata ripartizione al 50% delle spese straordinarie del figlio. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di proporzionalità”.
Con il quarto motivo di appello impugnava l'erronea e/o ingiustificata ripartizione al 50% delle spese straordinarie del figlio, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di proporzionalità ex art. 30 Cost.
La statuizione sarebbe viziata dall'assente giustificazione del parametro di calcolo che porti a determinare detta percentuale di suddivisione fermo restando che la statuizione viola il principio di proporzionalità: come già affermato con il secondo motivo d'appello, non solo i redditi delle parti vedrebbero una sproporzione a favore della madre ma, sempre a favore di quest'ultima, si aggiungerebbe l'incremento delle disponibilità finanziarie ed immobiliari rispetto a quanto accertato nel precedente giudizio di separazione. La madre GN , resistente in appello, chiedeva il rigetto dell'appello e la CP_2 conferma dell'assegno di mantenimento, rivalutato secondo i dati Istat, prendendo posizione come segue sui singoli motivi di appello.
1) Sul primo motivo di appello
Contro il primo motivo di appello, la resistente eccepiva come il avesse trascurato di CP_1 menzionare: di aver nominato un proprio CTP;
di essere stato informato dell'inizio delle operazioni peritali;
di avervi partecipato attivamente;
di essere stato presente alle riunioni che lo riguardavano, ivi incluso l'incontro con il minore;
di aver interloquito più volte via mail con il CTU;
di aver ricevuto la bozza di CTU e di aver comunicato le sue osservazioni senza eccepire alcuna violazione formale nello svolgimento delle attività.
Il infatti, risultava aver partecipato al primo colloquio del 23.2.2023 coincidente con il primo CP_1 collegio peritale (v. pag. 10 della sentenza), cui si aggiungeva il riscontro in CTU di due colloqui con il padre (in data 23.03.2023 e 3.4.2023), nonché di una “osservazione” di con il padre il Per_1
13.6.2023.
Ancora, nel corso dei lavori, mai il padre ebbe a dolersi del criterio impiegato dalla CTU.
Parte resistente, inoltre, eccepiva come, per costante giurisprudenza, la nullità della CTU sussisteva solo in caso di assoluta ignoranza sullo svolgimento delle operazioni peritali e non sulle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.
2) Sul secondo motivo di appello
CP_ Avverso il secondo motivo di appello, la si difendeva eccependo come l'assegno di 1000 euro fosse stato individuato nel 2019 quando il minore era ancora in età infantile, mentre oggi si Per_1 era affacciato a quella adolescenziale, con le maggiori spese che ne derivavano, così come era per fatto notorio.
Aggiungeva ancora l'intervenuta, di fatto, cessazione delle visite paterne, essendo ormai lei l'unica a dedicarsi alla cura del figlio, quando l'assegno di mantenimento presupponeva il contributo diretto da parte del padre per almeno una decina di giorni: ne sarebbe conseguito un aggravio di spese di circa 1/3 per la madre ed un correlativo risparmio per il padre sicchè l'assegno avrebbe dovuto essere aumentato, tenuto conto dell'omesso aumento Istat, di 400 euro.
Ancora, la disponibilità paterna a pagare la retta presso un'esclusiva scuola romana pari a circa 1000 euro al mese (doc. n. 1 di primo grado) evidenziava una palese contraddizione nella richiesta paterna.
CP_ Sulla presunta violazione del principio di proporzionalità, poi, la sottolineava come il CP_1 disponesse di un importante patrimonio immobiliare, come dimostravano sia il valore della casa romana dell'Eur in cui quest'ultimo risiedeva, acquistata per ben 1.100.000 euro, sia l'attività professionale svolta dal padre con un certo successo, tale da far ritenere ipotizzabili redditi “non inferiori a 150 – 200 mila euro annui)” (p. 21 ss. memoria costitutiva reclamo).
3) Sul terzo motivo di appello
CP_ Contro il terzo motivo di appello, invece, la affermava come la stessa avrebbe avuto titolo, a parti invertite, di chiedere ed ottenere un significativo aumento dell'assegno per l'omesso mantenimento diretto da parte del padre durante tutto l'anno.
Le poche ed eventuali giornate di vacanza con il ed i suoi genitori non comportavano un CP_1 abbattimento delle spese generali sopportate dalla madre, degli oneri alloggiativi e quant'altro d'uso, ricordandosi come la risposta alla richiesta avversaria fosse stata data proprio dall'appellante (punto 2 di p. 39) laddove aveva evidenziato come il tema fosse già stato respinto da questa Corte in sede di separazione, con pronuncia passata in giudicato.
Ricordava infatti come l'assegno fosse frutto di una individuazione su base annua e la “sospensione” nella sua erogazione comporterebbe una diminuzione, in difetto dei presupposti.
Il inoltre, non avrebbe spiegato come non potrebbe provvedere al sostentamento diretto del CP_1 figlio disponendo di un patrimonio immobiliare milionario, essendosi offerto persino di pagare una retta mensile di 1000 euro nel migliore istituto privato di Roma.
Aberrante sarebbe poi la conclusione del secondo cui a causa della mancata “sospensione” CP_1 dell'assegno, gli verrebbe impedito (per i conseguenti propri problemi economici) di tenere il figlio per periodi prolungati.
4) Sul quarto motivo di appello
CP_ Avverso il quarto motivo di appello, la sottolineava come il avesse già raggiunto il suo CP_1 scopo da tempo non avendo pagato da almeno 20 mensilità quanto di sua competenza per le spese straordinarie, avendo portato in compensazione tali somme con quelle che asseritamente avrebbe versato in eccedenza.
Parte resistente concludeva instando per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e dichiarando tenuto il medesimo al pagamento dell'assegno di 1.000,00 CP_1 euro mensili oltre Istat medio tempo maturata e spese straordinarie al 50% come da verbale del Tribunale di Genova del 15.9.2016.
Infine, si costituiva in giudizio anche il curatore speciale del minore, dott. Elena Garzoglio, la quale ribadiva come la rinnovazione della CTU a seguito di un'eventuale declaratoria di nullità sarebbe pregiudizievole per il minore, costretto a confrontarsi nuovamente con la conflittualità genitoriale.
Aggiungeva che la lettura della consulenza aveva dato atto delle rispettive posizioni dei genitori, oggetto di un'approfondita analisi e valutazione, condotte con un rigore metodologico mai contestato durante lo svolgimento degli incontri.
Posto che la consulenza tecnica era stata disposta per accertare la migliore collocazione del minore, non si vedeva quale interesse sarebbe stato soddisfatto licenziando un'ulteriore CTU, in quanto l'elaborato in questione aveva confermato come la migliore soluzione abitativa del figlio fosse quella attuale in Genova ove egli risiede, apparendo preminente e più adeguata rispetto a quella paterna.
Non si comprendeva, quindi, quale riflesso pratico sarebbe potuto derivare dalla reiterazione della consulenza, tanto più considerando che il minore -più volte ascoltato in sede di CTU- si era nel frattempo adattato ed adeguato all'ambiente materno, con il quale aveva sviluppato ulteriori e significativi legami amicali e parentali di indubbio rilievo.
Da ultimo, per quanto atteneva al quantum dell'assegno di mantenimento del figlio, il curatore ribadiva come fosse interesse del minore godere, seppur indirettamente, del massimo beneficio economico possibile, valendo le medesime considerazioni anche per il contributo alle spese straordinarie. Tanto premesso, il Curatore speciale del minore insisteva per l'integrale rigetto dell'appello proposto dal con condanna del medesimo alla refusione degli onorari, delle spese, anche eventuali CP_1 tecniche e di CTU.
Con ordinanza del 13/02/2025 la Corte disponeva procedersi all'ascolto del minore, che avveniva all'udienza del 10/4/2025.
Con ordinanza del 18/04/2025 veniva altresì disposti accertamenti tributari su entrambe le parti, gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero in data 24/10/2025.
Veniva infine fissata udienza di discussione al 24/9/2025, poi rinviata, stante la riassegnazione del procedimento ad altro relatore, all'udienza del 5.11.2025, udienza svolta con modalità a trattazione scritta, ad esito della quale, dopo il deposito delle note difensive delle parti, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
***
L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Il primo motivo è infondato per le ragioni che seguono.
1.1. Sotto il primo profilo, dalla lettura della relazione depositata all'esito della consulenza tecnica di ufficio emerge con chiarezza come il fosse pienamente consapevole del CP_1 procedimento instaurato, così come della possibilità di nominare un proprio consulente tecnico di parte e di inviare delle osservazioni sulla bozza redatta dal consulente.
Il infatti, sebbene abbia sempre affermato di aver nominato se stesso come consulente di CP_1 parte, non ha mai contestato quanto risultante dalla CTU nella quale si legge testualmente che: “Il
, nel corso del secondo incontro con il CTU, ha, sia pur informalmente e mediante CP_1 designazione resa oralmente al CTU, nominato la dott.ssa , che già in precedenza era Persona_3 stata nominata anche come CTP del minore dal curatore speciale di (cfr. Relazione di CTU, Per_1 doc. 8, pag. 14, relazione del secondo colloquio con il , nella parte conclusiva, “Il padre CP_1 uscendo ribadisce che il proprio ctp sia la dott.ssa ). E non è neppure in discussione che la Per_3 dott.ssa abbia regolarmente partecipato alle operazioni peritali”. Per_3
Il tenore della dichiarazione ed il destinatario cui è stata resa, ovvero il CTU nell'esercizio delle sue competenze di pubblico ufficiale, esprimono incontestabilmente la piena conoscenza, da parte del degli accertamenti e delle attività svolte dal consulente tecnico di ufficio. CP_1
L'ammissibilità della declaratoria di nullità della CTU è peraltro preclusa dalla partecipazione del al primo colloquio del 23.2.2023, oltreché ai due colloqui del 23.03.2023 e del 3.4.2023 ed CP_1 all' osservazione di con il padre il 13.6.2023, dati del resto riportati anche nella motivazione Per_1 della sentenza impugnata (p. 10).
Parimenti non sono mai stati contestati i criteri impiegati dal consulente nello svolgimento delle attività richiestegli, come riportati nel secondo capoverso del capitolo iniziale dedicato alla metodologia, dove si dà atto di come “La valutazione si svolge nel rispetto delle principali linee guida in tema di tutela dei minori e del loro rapporti con i genitori, quali la Convenzione di New York (1989), la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Nizza 2000) e le Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separa zione dei genitori: contributi psicoforensi (Protocollo di Milano, 17.03.2012), oltre che le linee guida del Tribunale di Milano (11.10.2021)”. Appurata la consapevolezza da parte del del procedimento di CTU, con criteri CP_1 metodologici dallo stesso condivisi in quanto mai contestati, osta alla dichiarazione di nullità della consulenza tecnica di ufficio anche il costante orientamento della Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha statuito come la nullità riguardi solo le ipotesi di ignoranza relativa all'instaurazione degli accertamenti peritali. (Cass. Ordinanza n. 22615 del 16.10.2020 e, nello stesso senso, Cass. Sez. I, sentenza n. 15 del 03/01/2003; Sez. L, sentenza n. 4271 del 02/03/2004; Sez. I, sentenza n. 18598 del 07/07/2008; Sez. 3, sentenza n. 10054del 27/04/2010; Sez. 3, sentenza n. 6195 del 18/03/2014).
Pertanto, “il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma I, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di ini zio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi” (Cass., Sez. I, ordinanza n. 22615 del 16.10.2020. In senso conforme: Cass. Sez. I, sentenza n. 15 del 03/01/2003; Sez. L, sentenza n. 4271 del 02/03/2004; Sez. I, sentenza n. 18598 del 07/07/2008; Sez. 3, sentenza n. 10054del 27/04/2010; Sez. 3, sentenza n. 6195 del 18/03/2014).
A riprova della conoscenza della CTU e della partecipazione attiva ad essa, inoltre, sono dirimenti gli scambi di opinioni intercorsi tra il ed il CTU, come documentati dallo stesso CP_1 sub capitolo A paragrafi n. 1, 2 e 3 della memoria integrativa datata 24.11.2023, di cui anche CP_1 parte appellata dà atto in comparsa di costituzione (p. 13).
1.2.Fermo restando che nel caso concreto non sussistono i presupposti per la nullità della CTU, deve darsi atto, ancora, di come la consulenza fosse stata disposta non per accertare le capacità genitoriali delle odierne parti in causa, bensì per verificare la migliore collocazione abitativa del figlio;
collocazione che è stata riconosciuta presso la madre, le cui capacità accuditive sono state Per_1 accertate dalla consulenza, previo ascolto del minore anche con il padre (p. 8 comparsa madre).
Sulla base di quanto sopra, non sussiste pertanto alcun interesse del padre alla rinnovazione della CTU, posto che le conclusioni cui giungerebbe il consulente non sarebbero dissimili: la CTU, infatti, ha concluso che “ presenta un intenso legame con la madre, con cui è cresciuto. Sperimenta Per_1 un legame con la propria tata, ma con la madre ha una confidenza quotidiana, che gli permette anche di sollevare critiche e rimostranze (la mamma lavora troppo). Non teme di comunicare alla madre le proprie opinioni, compreso il rimorso di non avere i genitori insieme, entrambi presenti nella propria vita, e con lei emerge una collaborazione in progetti ed esperienze comuni, quali lo sci, o scene di vita quotidiana” (p. 12 della sentenza del Tribunale di Genova n. 2252/2024).
A conferma del difetto di qualsiasi interesse processuale al licenziamento di una nuova CTU milita, da ultimo, la mancata formulazione di qualsiasi richiesta di rinnovo dell'ascolto del figlio o della consulenza medesima, richiesta che, anche laddove presentata, sarebbe stata negata Per_1 in virtù dell'art. 156, co. 3 c.p.c., secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (ex multis, Cass., sez. III, sentenza del 5/05/2004, n. 8526; Cass., sez. III, sentenza del 1/06/2000, n. 7263).
Da ultimo, è del pari infondata anche la doglianza sulla violazione del contraddittorio interno, posto che la sentenza impugnata riporta come la relazione del CTU dia atto degli accertamenti, sempre rivolti ad accertare la migliore soluzione abitativa del minore, svolti in posizione paritetica rispetto ad entrambe le parti, specie con riferimento all'ascolto del minore: una volta con il padre (assente la madre) ed un'altra volta con la madre (assente il padre) (p. 12 della sentenza impugnata).
1.3. Rigettato dunque il primo motivo di appello in punto di nullità della CTU, lo stesso deve essere rigettato anche in merito alla richiesta paterna di disporre la collocazione prevalente del minore presso di lui.
Oltre ai già richiamati esiti della C.T.U., ascoltato il minore anche in questa sede in data Per_1
10.4.2025, egli ha più volte affermato come la sua vita quotidiana si svolga a Genova con sua madre, avendo anche rapporti con la nonna materna, residente a [...] e come la sua volontà di permanervi sia anche stato motivo di attrito con il padre.
Sempre dal verbale di ascolto si desume come sia lo stesso a proporre un calendario di Per_1 incontri, corrispondente a quello già disposto all'esito del giudizio di primo grado, sopra riportato.
Circostanza quella di cui sopra che assume valore dirimente, posto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, “L'ascolto del minore nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, lungi dall'avere valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione, con la conseguenza che esso è obbligatorio in tutti i procedimenti in cui il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, rivesta tuttavia quella di parte in senso sostanziale, quale portatore di interessi sui quali il provvedimento giudiziale è in grado di incidere” (Cass., sez. III, sentenza del 11/12/2023, n. 34560).
Quanto appreso dal Giudice in sede di ascolto del minore, pertanto, deve essere valorizzato ai fini della decisione, in quanto trattasi di un diritto fondamentale della persona del minore, funzionale a tutelarne l'interesse a che le decisioni importanti per la sua vita e la sua crescita siano prese tenendo conto della sua volontà e dei suoi sentimenti.
Ciò in ragione del fatto che il minore è un soggetto portatore, nell'ambito del processo, di interessi comunque diversi da quelli dei genitori (se non contrapposti), come tali suscettibili di essere incisi dal provvedimento giudiziale (Cass., sez. I, ordinanza del 30/07/2020, n. 16410).
Da quanto sopra ne deriva la conferma della sentenza impugnata relativamente al capo sull'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, nel rispetto del calendario predisposto in parte motiva e condiviso dal figlio in sede di ascolto. Per_1
2. Il secondo ed il quarto motivo di appello, per le evidenti ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Entrambi, volti a far gravare sulla madre almeno il 70% (l'80% se ci si attiene alle note scritte depositate in data 5/11/2025) degli oneri di contribuzione, comprese le spese straordinarie, sono infondati.
Il dispositivo della sentenza con cui il è stato condannato a versare 1000 euro mensili a CP_1 titolo di mantenimento del figlio, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, non viola il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.
Dagli accertamenti tributari disposti in sede istruttoria da questa Corte, emerge come il CP_1 disponga di un reddito più che adeguato alla contribuzione al mantenimento del figlio nei termini anzidetti: dalla documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza (atto del 21/10/2025) il CP_1 risulta aver presentato dichiarazioni fiscali pari a 37.580 euro per il 2022 e 43.574 per il 2023. Tali redditi risultano in linea con le dichiarazioni dei precedenti periodi di imposta 2020 e 2021, come dimostrato dalla documentazione prodotta dallo stesso (doc. 14 e 15), attestante la percezione CP_1 di redditi complessivi rispettivamente pari a 43.312 euro e 37.149 euro, con mensilità lorde di 3609, 33 euro e 3095, 75 euro.
Oltre ai redditi da lavoro autonomo, gli accertamenti tributari hanno dimostrato anche giacenze con saldo positivo per alcune migliaia di euro sul conto corrente del come risulta dalla sintesi CP_1 della posizione cliente del 17/10/2025 sul conto FIDEURAM fatta pervenire alla Polizia Tributaria e da questa depositata in data 21/10/2025.
Alla componente reddituale del ai fini della quantificazione dell'assegno di CP_1 mantenimento del figlio, si deve poi sommare anche quella del patrimonio immobiliare, comprensiva della residenza romana e di altri due immobili in proprietà esclusiva siti in Roma, oltre alle comproprietà dei due immobili siti nel Comune di Lecce e di Napoli (Accertamenti patrimoniali e reddituali del IV Nucleo Operativo Metropolitano di Roma del 21/05/2025, p. 2).
Così ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale del risulta priva di pregio ad CP_1 avviso della Corte la contestazione relativa alla disomogeneità della comparazione con i redditi della CP_
, posto che il confronto fra le economie genitoriali deve essere complessivo, con ciò intendendosi la valutazione di tutti gli introiti economici e delle spese sostenute dai genitori per soddisfare le esigenze della prole.
In tal senso si esprime anche consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per la determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore di figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore deve essere determinata con riferimento al complessivo patrimonio di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale ed i proventi di qualsiasi natura percepiti (cfr., Cass., Sez. I, sentenza del 03/07/1999, n. 6872).
Motivo per cui le buone risorse economiche del genitore obbligato hanno rilievo non soltanto nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche in funzione diretta di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio, atteso che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo e in genere le sue prospettive di vita non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (vedasi, Cass., Sez. I, sentenza del 21/06/2011, n. 13630).
In linea generale, come del resto affermato anche dal curatore speciale del minore nella sua comparsa di costituzione in appello, il figlio minore ha diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza (Cass., Sez. VI-I, ordinanza del 14/09/2020, n. 19077 e, da ultimo, Tribunale Forlì, 06/03/2023, n. 188).
La determinazione dell'assegno di mantenimento, dunque, come statuito dalla Corte di Cassazione,
“richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi” (Cass., sez. I, ordinanza del 12/03/2024, n.6455). In aggiunta a ciò, deve anche valorizzarsi il fatto che vive sempre con la madre, gravando Per_1 su di lei tutto l'accudimento morale e materiale, tutte le spese della vita familiare, comprese quelle della sede abitativa, avendo peraltro il padre cessato di corrispondere da ormai venti mensilità quanto da lui dovuto, sull'assunto che le somme da lui asseritamente non dovute debbano essere pertanto compensate.
CP_ Nel caso concreto, i redditi della , anch'essi oggetto di accertamento da parte della Polizia Tributaria, si attestano sui 97.912 euro per il 2022 e 103.388 euro per il 2023, maggiori somme che devono essere però considerate alla luce del pressochè esclusivo carico materno dei compiti domestici e di cura del figlio.
2.1. Confermata la sentenza impugnata in punto di debenza e quantum dell'assegno di mantenimento, questa Corte ritiene necessario pronunciarsi anche sulla compensazione effettuata dal ed avente ad oggetto una somma pari ad almeno 20 mensilità non corrisposte per il CP_1 mantenimento del figlio . Per_1
Sul punto, l'illegittimità della condotta tenuta dal si desume dal chiaro tenore letterale della CP_1 recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 8/11/2022, n. 32914, secondo cui “si è inteso dare rilievo al comune carattere (o meglio alla comune finalità) «assistenziale» delle diverse prestazioni ed al fatto che anche l'assegno di mantenimento del coniuge separato e l'assegno divorzile, nella sua componente propriamente assistenziale, nonché l'assegno di mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, rispondano, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e non essendo necessario uno stato di indigenza o bisogno, come negli alimenti”.
Per la Suprema Corte, infatti, “Il richiamo, nelle situazioni di crisi della famiglia, ai principi costituzionali generali (artt. 2 e 29 Cost.), strumenti più duttili e quindi più efficienti, talvolta, della disciplina positiva, si realizza anche attraverso il riferimento al «principio di solidarietà sociale», che nel settore della società familiare prende il nome di «solidarietà familiare» o «solidarietà post – familiare», che deve ispirare i componenti della famiglia a comportamenti di correttezza e di buona fede, finalizzati, pur a fronte della rottura della famiglia, ad un riequilibrio del rapporto di coppia e tra genitori e figli, al fine di evitare tendenzialmente, nei rapporti reciproci, conflittualità ed abusi”.
Per tutto quanto sopra, dichiarata la non compensabilità dell'assegno di mantenimento del figlio, si deve confermare la debenza, da parte del di un assegno mensile di 1000 euro più il 50% delle CP_1 spese straordinarie a titolo di mantenimento del figlio, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza n. 40/2022 di questa Corte d'Appello che tale importo aveva determinato.
3. Parimenti infondato è, da ultimo, il terzo motivo di appello con cui il chiede la CP_1 riduzione o la sospensione dell'assegno di mantenimento per i periodi in cui il figlio conviva stabilmente con lui, in fedele esecuzione del calendario disposto dall'autorità giudiziaria con la sentenza impugnata.
Granitica e mai sconfessata giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che “il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” conseguendone che “il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento” (Cass., sez. I, sentenza del 8/09/2014, n. 18869 ed in senso conforme Cass., sez. I, sentenza del 25/05/2007, n. 12308).
Da qui il rigetto integrale dell'appello.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/2022, con riferimento ai parametri medi di valore indeterminabile, (Fase di studio 2518 euro, Fase Introduttiva 1665 euro, Fase istruttoria/trattazione 3686 euro, Fase decisionale 4287 euro) seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 a carico del ricorrente in appello.
5. In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Conferma la sentenza impugnata, CP_1
- Condanna al pagamento in favore della GN a titolo di contributo CP_1 CP_2 per il mantenimento del figlio minore , della somma di 1.000,00 Euro mensili oltre Istat Per_1 medio tempo maturata e spese straordinarie al 50% dalla pubblicazione della sentenza n. 40/2022 della Corte di Appello di Genova in data 1/06/2022;
- Condanna a rifondere a le spese legali del presente grado di giudizio CP_1 CP_2 liquidate in euro 12.156 oltre spese generali, Cpa e Iva;
- Condanna a rifondere a favore dell'Erario le spese legali sostenute dal curatore CP_1 speciale Avv. Elena Garzoglio, liquidate in euro 12.156 oltre spese generali, cpa e Iva;
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato;
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 6/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
RA IN
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri