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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2950/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2950/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Nacci come Parte_1 da mandato allegato all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale A. Volta, 141 ATTORE contro
AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Tesi come da mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato preso il suo studio in Firenze, Viale Lavagnini, 41 CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANIERI GIUSEPPE, elettivamente Controparte_2 domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 50 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. RANIERI GIUSEPPE TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertata e dichiarata la responsabilità professionale dell'Avv. per quanto esposto in atti, dichiararlo tenuto Controparte_1 e quindi condannarlo al pagamento in favore dell'attore delle somme portate nella sentenza n. 1434/2022 del Consiglio di Stato (V. doc. n. 10 nobis) pari ad € 3.000,00 oltre rimborso forfettario, accessori di legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria ove dovuti nonché, accertata e dichiarata la fondatezza nel merito dei ricorsi presentati tardivamente e in assenza di impugnativa del primo atto lesivo conosciuto dal in data 25.9.2017, condannare il convenuto a risarcire il danno Pt_1 cagionato all'attore, con liquidazione secondo giustizia ovvero secondo equità all'esito del presente giudizio e dell'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione ove dovuti dalla debenza al saldo, danno conseguente alla mancata ammissione all'Accademia militare ed alla possibilità di svolgere la carriera militare. Per i motivi in atti, si chiede il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'Avv. in quanto infondata in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di compenso legale e CP_1 spese del giudizio. In via istruttoria: si insite per l'ammissione delle prove non ammesse con provvedimento giudiziale in data 11-12.6.2024 e dedotte da questa difesa nella memoria ex art. 183 pagina 1 di 5 comma 6 n. 2 c.p.c. del 22.3.2024 che, di seguito, si trascrivono: a) Ammettersi CTU volta a determinare il quantum delle retribuzioni delle forze armate nel periodo di frequentazione dell'Accademia militare e nei successivi anni di carriera. b) Si indicano a testi il sig. Testimone_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] e il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...] sui capitoli 1, 2, 3 e 4. 1. D.C.V. che è il padre del sig. e che lei ha pagato le tasse universitarie dovute da Suo
Parte_1 figlio per l'iscrizione alla Facoltà di Ingegneria di Firenze per gli anni accademici 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; 2. D.C.V. che nel periodo compreso fra il 2022 e il 2023 il sig.
Parte_1 ha lavorato per la società unipersonale presso il ristorante pizzeria “Yellow Controparte_3 Bar”;
3. D.C.V. che nel periodo compreso fra il 2022 e il 2023 il sig. lavorava presso il
Parte_1 ristorante-pizzeria “Yellow Bar” per pagarsi gli studi di Ingegneria;
4. D.C.V. che nel periodo fra il 2018 e 2023 il sig. ha lavorato a chiamata come stuard a Villa Corsini, per Cantiere
Parte_1
per e AB per pagarsi gli CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 studi di Ingegneria.
Per parte convenuta: nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice, cosiccome dedotta ed avanzata, perché infondata in fatto ed in diritto e, contestualmente, Piaccia accogliere la domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi professionali maturati dall'Avv e di cui Controparte_1 al preavviso di parcella prodotto quale doc. 3 A, oltre agli accessori di legge, condannando il sig al pagamento di quanto in essa portato e dovuto ai sensi di legge. • in ipotesi subordinata ed Pt_1 impugnata, Piaccia in ogni caso condannare la terza a rilevare indenne il Controparte_2 convenuto Avv di quanto denegatamente tenuto a pagare, anche in parte qua, a parte Controparte_1 attrice in conseguenza dei fatti di cui è causa, e riconosciuto come dovuto a titolo di responsabilità professionale sulla base della polizza vigente nel 2017 anno in cui il sinistro si sarebbe verificato. • in via istruttoria si chiede l'eliminazione dal fascicolo delle produzioni documentali di cui alla memoria di parte attrice ex art. 183 comma 6 numero 2, e previo rigetto della CTU e della prova per testi si chiede fissarsi udienza di prec“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni conseguenza di causa sulla domanda di garanzia spiegata dal convenuto Avv.
nei confronti di . IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e deneganda CP_1 Controparte_2 ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dalla parte attrice la Pt_2 condanna della comparente alla sola somma risultante in corso di causa, nei limiti della quota parte di responsabilità dell'assicurato, delle condizioni di polizza, del massimale previsto dalle stesse e detratte le franchigie e gli scoperti specificamente previsti dalla polizza, escludendo l'operatività nel caso in cui fosse provata la condotta volontaria dell' . Con riserva di altro dedurre, eccepire, Parte_3 produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di Legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite” “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni conseguenza di causa sulla domanda di garanzia spiegata dal convenuto Avv. nei CP_1 confronti di . IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e deneganda ipotesi di Controparte_2 accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dalla parte attrice la condanna Pt_2 della comparente alla sola somma risultante in corso di causa, nei limiti della quota parte di responsabilità dell'assicurato, delle condizioni di polizza, del massimale previsto dalle stesse e detratte le franchigie e gli scoperti specificamente previsti dalla polizza, escludendo l'operatività nel caso in cui fosse provata la condotta volontaria dell' . Con riserva di altro dedurre, eccepire, Parte_3 produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di Legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite”isazione delle conclusioni • Con vittoria delle competenze e spese di lite.
pagina 2 di 5 Per la terza chiamata: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni conseguenza di causa sulla domanda di garanzia spiegata dal convenuto Avv. nei confronti CP_1 di . IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento, Controparte_2 anche parziale, della domanda formulata dalla parte attrice la condanna della comparente Pt_2 alla sola somma risultante in corso di causa, nei limiti della quota parte di responsabilità dell'assicurato, delle condizioni di polizza, del massimale previsto dalle stesse e detratte le franchigie e gli scoperti specificamente previsti dalla polizza, escludendo l'operatività nel caso in cui fosse provata la condotta volontaria dell' . Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre e capitolare Parte_3 ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di Legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio l'Avv. chiedendo accertarsi e Parte_1 Controparte_1 dichiararsi la responsabilità professionale di quest'ultimo per i fatti di seguito esposti e la condanna dello stesso al pagamento, in proprio favore, delle somme portate dalla sentenza n. 1434/2022 del Consiglio di Stato, pari ad Euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario, accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda ha allegato: di aver partecipato al “Concorso per esami, per l'ammissione di 140 Allievi al primo anno del 199° corso dell'accademia Militare per l'anno accademico 2017-2018”, bandito dal Ministero della Difesa con decreto n. 271/1D, conseguendo l'assegnazione di un punteggio insufficiente, appreso dopo aver ritirato il riepilogo dei voti finali il 25.9.2017 “per presa visione” e depositando, il successivo 5.10.2017, istanza di accesso agli atti del concorso, alla quale non veniva dato alcun riscontro;
che, per tale motivo, si era rivolto all'Avv.
[...]
per la tutela dei suoi diritti;
che quest'ultimo, con pec del 6.11.2017 inviata sia al Ministero CP_1 delle Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare- sia al Ten. Col. aveva Parte_4 sollecitato l'ostensione della documentazione richiesta, che veniva inviata e ricevuta in data 20.11.2017; che l'Avv. , esaminata e valutata la documentazione ricevuta, aveva Controparte_1 proposto ricorso al TAR del Lazio avverso il provvedimento di inidoneità dell'attore all'ammissione all'Accademia Militare;
che, con sentenza breve n. 6737 del 16.6.2018, il TAR del Lazio evidenziava come il sig. avesse impugnato il provvedimento del 5.10.2017, ma non quello del 25.9.2017 e, in Pt_1 merito al Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nelle more proposto, evidenziava come tale ricorso fosse stato proposto “…essenzialmente per ovviare alla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione del ricorrente dall' ”, dichiarandola conseguentemente Parte_5 irricevibile “per mancato rispetto del termine decadenziale di120 gg. previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 1971, desumibile dalla constatazione che il sig. ha avuto piena conoscenza della Pt_1 valutazione di inidoneità della Commissione in data 25.9.2017…..mentre la notificazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato risale al 16 febbraio 2018…”; che, inoltre, il Giudice Amministrativo aveva ritenuto che l'irricevibilità del suddetto ricorso comportasse l'inammissibilità del ricorso al TAR per carenza di interesse, “tenuto conto che la mancata tempestiva impugnazione della valutazione di inidoneità necessariamente parifica il ricorrente a qualsiasi altro soggetto estraneo al concorso dell'Accademia militare a cui le graduatorie gravate ineriscono”; che, in ogni caso, il ricorso sarebbe stato irricevibile perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza valutazione (intervenuta il 25.9.201); che la sentenza del TAR era stata poi impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, sempre con l'assistenza legale dell'Avv. , poi sostituito dall'Avv. Controparte_1 Cantalamessa, con sostanziale riproposizione degli stessi motivi di impugnazione dedotti in primo grado;
che anche il giudizio di secondo grado si era concluso con una sentenza in rito dal contenuto pressochè identico a quello della sentenza di primo grado, con condanna del sig. alla Parte_1 pagina 3 di 5 refusione in favore del Ministero della Difesa delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Si è costituito in giudizio l'Avv. , il quale ha chiesto, in via preliminare, di essere Controparte_1 autorizzato a chiamare in causa il proprio istituto assicuratore e, nel merito, ha eccepito: che, quando il sig. si era presentato presso il suo studio per una disamina del provvedimento di esclusione, di Pt_1 cui aveva soltanto preso visione in data 25.9.2017, lo stesso lamentava di aver appreso genericamente della propria riconosciuta inidoneità, ma di non conoscerne i motivi, vista la mancata ostensione della documentazione da parte del Ministero a cui aveva inoltrato, in data 5.10.2017, istanza di accesso agli atti;
che, in ragione di ciò, aveva chiesto al legale la presentazione di una istanza integrativa, ma corredata dei requisiti necessari, che poi fu effettivamente redatta e inoltrata ed alla quale seguì l'acquisizione del provvedimento di mero riepilogo dei voti;
che, quindi, fu proposto ricorso al TAR Lazio al fine di conseguire una rinnovazione del giudizio di adeguatezza o meno già espresso dal Ministero;
che, anche ove il ricorso fosse stato accolto con una pronuncia di annullamento, la nuova valutazione avrebbe dovuto essere espletata da parte del Ministero, con la conseguenza che il sig. Pt_1 non avrebbe avuto, in ogni caso, alcuna garanzia di attribuzione di una diversa posizione in graduatoria;
che, inoltre e comunque, la tesi adottata dai giudici amministrativi per respingere i ricorsi aveva disatteso un altro recente orientamento della giustizia amministrativa sul medesimi punto.
Ha concluso per il rigetto del ricorso ed ha proposto domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore al pagamento dei compensi professionali di cui al preavviso di parcella prodotto in giudizio, relativo all'attività espletata nei giudizi per cui è causa.
Si è costituita in giudizio la quale, dopo una precisazione sulla copertura Controparte_2 assicurativa garantita dalla polizza sottoscritta dall'Avv. , ha contestato la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 1176 c.c. stabilisce che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata. Nello specifico, la norma, in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia, richiede una diligenza particolarmente qualificata dall'osservanza delle regole e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta.
Tali considerazioni valgono anche con riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, in merito alla quale particolarmente delicata è la modalità di accertamento del nesso di causa tra la condotta inadempiente e l'esito sfavorevole della lite.
In particolare, rispetto alla giurisprudenza più risalente, si è costruita una diversa interpretazione che ha spostato l'accertamento del nesso di causa dal piano della certezza a quello della probabilità, cosicchè, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole, auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni può essere riconosciuto se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (v., per tutte, Cass. 27.3.2006, n. 6967).
Sulla base di questo orientamento, la giurisprudenza ha, quindi, chiarito che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, infine, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova dle necessario nesso pagina 4 di 5 eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (v. Cass. 5.2.2013, n. 2638; 18.4.2007, n. 9238, e, più di recente, Cass. n. 11901/2022; n. 10966 del 2004; n. 2638/2013; n. 15032 del 2021; n. 2348 del 2022; n. 2109 del 2024).
Nel caso di specie, parte attrice chiede l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv.
per avere, in sintesi, quest'ultimo tardivamente proposto il ricorso al TAR avverso il Controparte_1 provvedimento amministrativo di diniego di ammissione del sig. all'Accademia Militare. Pt_1
In considerazione della negligenza addebitata al convenuto, l'attore avrebbe dovuto, dunque, dimostrare che, qualora il ricorso al TAR fosse stato proposto tempestivamente, si sarebbe concluso in senso a lui favorevole.
Ciò premesso, parte attrice non ha fornito negli atti alcun elemento idoneo a dimostrare il probabile esito favorevole del giudizio avanti la giustizia amministrativa (in primo e secondo grado), non avendo allegato alcunchè in ordine alle ragioni giuridiche che avrebbero potuto determinare un esito positivo del giudizio.
A fronte di tale carente quadro probatorio, la domanda attore non può che essere rigettata, sotto tutti i profili.
Ne discende non luogo a provvedere in ordine alla domanda svolta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.
In conseguenza dell'accertamento dell'infondatezza della domanda attorea, deve essere accolta la domanda riconvenzionale del professionista convenuto volta alla condanna dell'attore al pagamento del compenso dovuto per l'attività professionale diligentemente svolta, nella misura correttamente indicata nella parcella prodotta in giudizio, che risulta elaborata in maniera conforme ai parametri di legge (Euro 1.675,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA la domanda di parte attrice;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, CONDANNA Pt_1 al pagamento, in favore dell'Avv. , per le causali di cui in motivazione, della
[...] Controparte_1 somma di Euro 1.675,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in €2.127,00 per compensi in favore di ciascuna di esse ed in Euro 98,00 per esborsi in favore della sola parte convenuta, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Firenze, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2950/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Nacci come Parte_1 da mandato allegato all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale A. Volta, 141 ATTORE contro
AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Tesi come da mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato preso il suo studio in Firenze, Viale Lavagnini, 41 CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANIERI GIUSEPPE, elettivamente Controparte_2 domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 50 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. RANIERI GIUSEPPE TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertata e dichiarata la responsabilità professionale dell'Avv. per quanto esposto in atti, dichiararlo tenuto Controparte_1 e quindi condannarlo al pagamento in favore dell'attore delle somme portate nella sentenza n. 1434/2022 del Consiglio di Stato (V. doc. n. 10 nobis) pari ad € 3.000,00 oltre rimborso forfettario, accessori di legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria ove dovuti nonché, accertata e dichiarata la fondatezza nel merito dei ricorsi presentati tardivamente e in assenza di impugnativa del primo atto lesivo conosciuto dal in data 25.9.2017, condannare il convenuto a risarcire il danno Pt_1 cagionato all'attore, con liquidazione secondo giustizia ovvero secondo equità all'esito del presente giudizio e dell'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione ove dovuti dalla debenza al saldo, danno conseguente alla mancata ammissione all'Accademia militare ed alla possibilità di svolgere la carriera militare. Per i motivi in atti, si chiede il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'Avv. in quanto infondata in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di compenso legale e CP_1 spese del giudizio. In via istruttoria: si insite per l'ammissione delle prove non ammesse con provvedimento giudiziale in data 11-12.6.2024 e dedotte da questa difesa nella memoria ex art. 183 pagina 1 di 5 comma 6 n. 2 c.p.c. del 22.3.2024 che, di seguito, si trascrivono: a) Ammettersi CTU volta a determinare il quantum delle retribuzioni delle forze armate nel periodo di frequentazione dell'Accademia militare e nei successivi anni di carriera. b) Si indicano a testi il sig. Testimone_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] e il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...] sui capitoli 1, 2, 3 e 4. 1. D.C.V. che è il padre del sig. e che lei ha pagato le tasse universitarie dovute da Suo
Parte_1 figlio per l'iscrizione alla Facoltà di Ingegneria di Firenze per gli anni accademici 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; 2. D.C.V. che nel periodo compreso fra il 2022 e il 2023 il sig.
Parte_1 ha lavorato per la società unipersonale presso il ristorante pizzeria “Yellow Controparte_3 Bar”;
3. D.C.V. che nel periodo compreso fra il 2022 e il 2023 il sig. lavorava presso il
Parte_1 ristorante-pizzeria “Yellow Bar” per pagarsi gli studi di Ingegneria;
4. D.C.V. che nel periodo fra il 2018 e 2023 il sig. ha lavorato a chiamata come stuard a Villa Corsini, per Cantiere
Parte_1
per e AB per pagarsi gli CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 studi di Ingegneria.
Per parte convenuta: nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice, cosiccome dedotta ed avanzata, perché infondata in fatto ed in diritto e, contestualmente, Piaccia accogliere la domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi professionali maturati dall'Avv e di cui Controparte_1 al preavviso di parcella prodotto quale doc. 3 A, oltre agli accessori di legge, condannando il sig al pagamento di quanto in essa portato e dovuto ai sensi di legge. • in ipotesi subordinata ed Pt_1 impugnata, Piaccia in ogni caso condannare la terza a rilevare indenne il Controparte_2 convenuto Avv di quanto denegatamente tenuto a pagare, anche in parte qua, a parte Controparte_1 attrice in conseguenza dei fatti di cui è causa, e riconosciuto come dovuto a titolo di responsabilità professionale sulla base della polizza vigente nel 2017 anno in cui il sinistro si sarebbe verificato. • in via istruttoria si chiede l'eliminazione dal fascicolo delle produzioni documentali di cui alla memoria di parte attrice ex art. 183 comma 6 numero 2, e previo rigetto della CTU e della prova per testi si chiede fissarsi udienza di prec“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni conseguenza di causa sulla domanda di garanzia spiegata dal convenuto Avv.
nei confronti di . IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e deneganda CP_1 Controparte_2 ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dalla parte attrice la Pt_2 condanna della comparente alla sola somma risultante in corso di causa, nei limiti della quota parte di responsabilità dell'assicurato, delle condizioni di polizza, del massimale previsto dalle stesse e detratte le franchigie e gli scoperti specificamente previsti dalla polizza, escludendo l'operatività nel caso in cui fosse provata la condotta volontaria dell' . Con riserva di altro dedurre, eccepire, Parte_3 produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di Legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite” “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni conseguenza di causa sulla domanda di garanzia spiegata dal convenuto Avv. nei CP_1 confronti di . IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e deneganda ipotesi di Controparte_2 accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dalla parte attrice la condanna Pt_2 della comparente alla sola somma risultante in corso di causa, nei limiti della quota parte di responsabilità dell'assicurato, delle condizioni di polizza, del massimale previsto dalle stesse e detratte le franchigie e gli scoperti specificamente previsti dalla polizza, escludendo l'operatività nel caso in cui fosse provata la condotta volontaria dell' . Con riserva di altro dedurre, eccepire, Parte_3 produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di Legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite”isazione delle conclusioni • Con vittoria delle competenze e spese di lite.
pagina 2 di 5 Per la terza chiamata: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni conseguenza di causa sulla domanda di garanzia spiegata dal convenuto Avv. nei confronti CP_1 di . IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento, Controparte_2 anche parziale, della domanda formulata dalla parte attrice la condanna della comparente Pt_2 alla sola somma risultante in corso di causa, nei limiti della quota parte di responsabilità dell'assicurato, delle condizioni di polizza, del massimale previsto dalle stesse e detratte le franchigie e gli scoperti specificamente previsti dalla polizza, escludendo l'operatività nel caso in cui fosse provata la condotta volontaria dell' . Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre e capitolare Parte_3 ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di Legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio l'Avv. chiedendo accertarsi e Parte_1 Controparte_1 dichiararsi la responsabilità professionale di quest'ultimo per i fatti di seguito esposti e la condanna dello stesso al pagamento, in proprio favore, delle somme portate dalla sentenza n. 1434/2022 del Consiglio di Stato, pari ad Euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario, accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda ha allegato: di aver partecipato al “Concorso per esami, per l'ammissione di 140 Allievi al primo anno del 199° corso dell'accademia Militare per l'anno accademico 2017-2018”, bandito dal Ministero della Difesa con decreto n. 271/1D, conseguendo l'assegnazione di un punteggio insufficiente, appreso dopo aver ritirato il riepilogo dei voti finali il 25.9.2017 “per presa visione” e depositando, il successivo 5.10.2017, istanza di accesso agli atti del concorso, alla quale non veniva dato alcun riscontro;
che, per tale motivo, si era rivolto all'Avv.
[...]
per la tutela dei suoi diritti;
che quest'ultimo, con pec del 6.11.2017 inviata sia al Ministero CP_1 delle Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare- sia al Ten. Col. aveva Parte_4 sollecitato l'ostensione della documentazione richiesta, che veniva inviata e ricevuta in data 20.11.2017; che l'Avv. , esaminata e valutata la documentazione ricevuta, aveva Controparte_1 proposto ricorso al TAR del Lazio avverso il provvedimento di inidoneità dell'attore all'ammissione all'Accademia Militare;
che, con sentenza breve n. 6737 del 16.6.2018, il TAR del Lazio evidenziava come il sig. avesse impugnato il provvedimento del 5.10.2017, ma non quello del 25.9.2017 e, in Pt_1 merito al Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nelle more proposto, evidenziava come tale ricorso fosse stato proposto “…essenzialmente per ovviare alla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione del ricorrente dall' ”, dichiarandola conseguentemente Parte_5 irricevibile “per mancato rispetto del termine decadenziale di120 gg. previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 1971, desumibile dalla constatazione che il sig. ha avuto piena conoscenza della Pt_1 valutazione di inidoneità della Commissione in data 25.9.2017…..mentre la notificazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato risale al 16 febbraio 2018…”; che, inoltre, il Giudice Amministrativo aveva ritenuto che l'irricevibilità del suddetto ricorso comportasse l'inammissibilità del ricorso al TAR per carenza di interesse, “tenuto conto che la mancata tempestiva impugnazione della valutazione di inidoneità necessariamente parifica il ricorrente a qualsiasi altro soggetto estraneo al concorso dell'Accademia militare a cui le graduatorie gravate ineriscono”; che, in ogni caso, il ricorso sarebbe stato irricevibile perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza valutazione (intervenuta il 25.9.201); che la sentenza del TAR era stata poi impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, sempre con l'assistenza legale dell'Avv. , poi sostituito dall'Avv. Controparte_1 Cantalamessa, con sostanziale riproposizione degli stessi motivi di impugnazione dedotti in primo grado;
che anche il giudizio di secondo grado si era concluso con una sentenza in rito dal contenuto pressochè identico a quello della sentenza di primo grado, con condanna del sig. alla Parte_1 pagina 3 di 5 refusione in favore del Ministero della Difesa delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Si è costituito in giudizio l'Avv. , il quale ha chiesto, in via preliminare, di essere Controparte_1 autorizzato a chiamare in causa il proprio istituto assicuratore e, nel merito, ha eccepito: che, quando il sig. si era presentato presso il suo studio per una disamina del provvedimento di esclusione, di Pt_1 cui aveva soltanto preso visione in data 25.9.2017, lo stesso lamentava di aver appreso genericamente della propria riconosciuta inidoneità, ma di non conoscerne i motivi, vista la mancata ostensione della documentazione da parte del Ministero a cui aveva inoltrato, in data 5.10.2017, istanza di accesso agli atti;
che, in ragione di ciò, aveva chiesto al legale la presentazione di una istanza integrativa, ma corredata dei requisiti necessari, che poi fu effettivamente redatta e inoltrata ed alla quale seguì l'acquisizione del provvedimento di mero riepilogo dei voti;
che, quindi, fu proposto ricorso al TAR Lazio al fine di conseguire una rinnovazione del giudizio di adeguatezza o meno già espresso dal Ministero;
che, anche ove il ricorso fosse stato accolto con una pronuncia di annullamento, la nuova valutazione avrebbe dovuto essere espletata da parte del Ministero, con la conseguenza che il sig. Pt_1 non avrebbe avuto, in ogni caso, alcuna garanzia di attribuzione di una diversa posizione in graduatoria;
che, inoltre e comunque, la tesi adottata dai giudici amministrativi per respingere i ricorsi aveva disatteso un altro recente orientamento della giustizia amministrativa sul medesimi punto.
Ha concluso per il rigetto del ricorso ed ha proposto domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore al pagamento dei compensi professionali di cui al preavviso di parcella prodotto in giudizio, relativo all'attività espletata nei giudizi per cui è causa.
Si è costituita in giudizio la quale, dopo una precisazione sulla copertura Controparte_2 assicurativa garantita dalla polizza sottoscritta dall'Avv. , ha contestato la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 1176 c.c. stabilisce che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata. Nello specifico, la norma, in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia, richiede una diligenza particolarmente qualificata dall'osservanza delle regole e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta.
Tali considerazioni valgono anche con riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, in merito alla quale particolarmente delicata è la modalità di accertamento del nesso di causa tra la condotta inadempiente e l'esito sfavorevole della lite.
In particolare, rispetto alla giurisprudenza più risalente, si è costruita una diversa interpretazione che ha spostato l'accertamento del nesso di causa dal piano della certezza a quello della probabilità, cosicchè, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole, auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni può essere riconosciuto se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (v., per tutte, Cass. 27.3.2006, n. 6967).
Sulla base di questo orientamento, la giurisprudenza ha, quindi, chiarito che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, infine, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova dle necessario nesso pagina 4 di 5 eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (v. Cass. 5.2.2013, n. 2638; 18.4.2007, n. 9238, e, più di recente, Cass. n. 11901/2022; n. 10966 del 2004; n. 2638/2013; n. 15032 del 2021; n. 2348 del 2022; n. 2109 del 2024).
Nel caso di specie, parte attrice chiede l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv.
per avere, in sintesi, quest'ultimo tardivamente proposto il ricorso al TAR avverso il Controparte_1 provvedimento amministrativo di diniego di ammissione del sig. all'Accademia Militare. Pt_1
In considerazione della negligenza addebitata al convenuto, l'attore avrebbe dovuto, dunque, dimostrare che, qualora il ricorso al TAR fosse stato proposto tempestivamente, si sarebbe concluso in senso a lui favorevole.
Ciò premesso, parte attrice non ha fornito negli atti alcun elemento idoneo a dimostrare il probabile esito favorevole del giudizio avanti la giustizia amministrativa (in primo e secondo grado), non avendo allegato alcunchè in ordine alle ragioni giuridiche che avrebbero potuto determinare un esito positivo del giudizio.
A fronte di tale carente quadro probatorio, la domanda attore non può che essere rigettata, sotto tutti i profili.
Ne discende non luogo a provvedere in ordine alla domanda svolta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.
In conseguenza dell'accertamento dell'infondatezza della domanda attorea, deve essere accolta la domanda riconvenzionale del professionista convenuto volta alla condanna dell'attore al pagamento del compenso dovuto per l'attività professionale diligentemente svolta, nella misura correttamente indicata nella parcella prodotta in giudizio, che risulta elaborata in maniera conforme ai parametri di legge (Euro 1.675,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA la domanda di parte attrice;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, CONDANNA Pt_1 al pagamento, in favore dell'Avv. , per le causali di cui in motivazione, della
[...] Controparte_1 somma di Euro 1.675,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in €2.127,00 per compensi in favore di ciascuna di esse ed in Euro 98,00 per esborsi in favore della sola parte convenuta, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Firenze, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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