Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 23/03/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
ME ZI Presidente AR IO RÈ EN I° referendario DO EL I° referendario relatore
S E N T E N Z A
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24395 del registro di Segreteria, promosso da:
Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corteconticert.it attore
nei confronti di NT IE nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F.
[...];
convenuto
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026, letta la relazione e udito il S.P.G. dott.ssa Federica Pallone; per il convenuto nessuno è comparso.
Sentenza n. 75/2026
FATTO
1. Con citazione del 12.9.2025 la procura regionale chiedeva la condanna del convenuto indicato in epigrafe al risarcimento del danno di euro 55.405,12, in favore dell’Arcea, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
La domanda traeva origine dalla notizia di danno trasmessa dalla Guardia di finanza del 22.04.2021, per la quale veniva avviato anche un procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, relativa alla percezione indebita di risorse pubbliche afferenti al programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Calabria.
In particolare, la procura riferiva che con il decreto di rinvio a giudizio veniva contestato al convenuto, nella qualità di rappresentante legale dell’AGRES (agroenergia del sole Altomonte) nonché di preposto del CAA Fapi di Altomonte, di aver proposto ad alcuni proprietari terrieri di avviare le pratiche per ottenere i contributi e di aver predisposto contratti di affitto o di comodato non veritieri in forza dei quali sarebbe stato possibile dimostrare ancorché in modo fittizio il possesso della titolarità sui singoli terreni necessari per l’ottenimento dei finanziamenti.
La procura riferiva che in sede di indagine penale erano stati sentiti 63 proprietari terrieri, i quali hanno affermato di avere avuto rapporti con il CAA di Altomonte diretto dal signor NT solo per inoltrare a titolo personale domande di aiuto per il conseguimento dei contributi e di non conoscere la società agricola Agres alla quale risultavano avere fatto domanda di adesione, nonché di non avere ceduto in affitto o comodato i terreni, disconoscendo altresì la firma apposta su tutti i documenti loro esibiti e lamentando di non avere ricevuto somme di denaro o comunque di avere ricevuto somme di valore irrisorio.
Venivano richiamate le dichiarazioni dei signori ES BR, TE RA, nonché di CE IZ (operatore del CAA il quale aveva riscontrato la mancata corrispondenza della firma nei mandati rilasciati dai proprietari rispetto a quella apposta nei documenti di identità); inoltre, risultava la domanda di BR CC in data 12.04.2015 pur essendo lo stesso deceduto in data 10.02.2011.
Dalle indagini era emerso che il conto corrente bancario indicato all’atto della presentazione delle domande di aiuto e sul quale sono state accreditate le somme erogate dall’Arcea risultava intestato all’AGRES e che unico legittimato a compiere operazioni era il convenuto, quale rappresentante legale, il quale utilizzava i fondi per finalità di natura personale.
L’Arcea comunicava, alla data del 06.06.2024, all’esito della verifica di eventuali recuperi e compensazioni e computando gli interessi dovuti, il debito dell’AGRES era di euro 55.405,12.
In punto di diritto la procura rappresentava che il convenuto, per il tramite della società, aveva ottenuto i contributi dichiarando di avere in utilizzo diversi terreni sul presupposto, poi smentito, dell’uso concesso dai proprietari sulla base di contratti di affitto o di comodato o di vendita dei titoli risultati non veritieri (visto il disconoscimento della sottoscrizione, nonché l’ammissione di avere firmato dei fogli in bianco al signor NT all’esclusivo scopo di conseguire a proprio vantaggio i contributi agricoli).
Pertanto, la procura, richiamando il rapporto di servizio e la falsificazione della documentazione prodotta per conseguire le somme con sviamento delle finalità pubbliche, contestava l’elemento psicologico del dolo (quale coscienza e volontà di conseguire un ingiusto profitto grazie all’utilizzo di documenti artatamente predisposti e impiegati per dimostrare il possesso dei terreni, che costituiva uno dei presupposti indispensabili per ottenere il rilascio dei finanziamenti richiesti) e concludeva nei termini indicati.
2. L’atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza venivano notificati al convenuto in data 23.9.2025.
3. Il convenuto non si costituiva in giudizio.
4. All’udienza del 25 febbraio 2026 il pubblico ministero chiedeva fosse dichiarata la contumacia del convenuto e si riportava al contenuto dell’atto di citazione, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto, considerato che l’atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza gli venivano notificati regolarmente, 23.9.2025 e questi non si è costituito in giudizio.
6. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti, la ricostruzione della procura, che trova conforto probatorio nella ampia documentazione in atti, evidenzia come il convenuto abbia indebitamente percepito agevolazioni non spettanti, in quanto concesse sull’asserita titolarità dei terreni che però è stata smentita dall’attività di indagine.
In particolare, a seguito di accertamenti la Guardia di finanza, con riferimento alle domande presentate dalla società Agres, risultava che coloro che avevano avanzato domanda di adesione alla società cooperativa o trasferito il godimento dei beni di proprietà (quale quota per adesione alla cooperativa), in realtà indicavano di essersi rivolti al NT per la compilazione e inoltro delle domande al fine di ottenimento dei contributi agricoli ma di non aver mai ceduto all’Agres in affitto/comodato i terreni o di aver mai percepito denaro dall’Arcea, disconoscendo le firme apposte sui documenti esibiti.
Inoltre, come evidenziato in fatto, veniva rinvenuta anche l’istanza di adesione di un soggetto che era deceduto anni prima della data di presentazione dell’istanza (cfr. notitia damni, e relativa c.n.r. dei Carabinieri, sub doc. 5).
Tali circostanze – che hanno dato peraltro avvio anche a un giudizio penale – costituiscono una condotta sufficiente alla produzione del danno in termini causali, posto che dalla titolarità dei terreni dichiarati nella domanda – ovvero del presupposto giuridico-fattuale per richiedere i benefici economici – discende il relativo contributo spettante.
Tale condotta è indubbiamente caratterizzata da dolo, in quanto preordinata alla percezione di somme di denaro diversamente non spettanti mediante l’indicazione di terreni (oggetto dei contributi) legittimati da titoli contrattuali disconosciuti dai proprietari.
Si osserva, per completezza di ragionamento, che la nuova disciplina prevista dalla legge n. 1/2026, entrata in vigore in data 22.1.2026 ed incidente sui giudizi in corso non ancora definiti, non rileva ai fini della valutazione della fattispecie di cui si discute, considerato che la procura regionale in citazione ha contestato alla convenuta esclusivamente l’elemento psicologico del dolo, che resta fuori dal campo di applicazione della novella legislativa.
Per le suddette ragioni, dunque, sussistendo gli elementi propri della responsabilità amministrativa, la domanda va integralmente accolta, con condanna del convenuto al risarcimento del danno prospettato in citazione, quale presidente e rappresentante legale della società agricola AGRES, nonché autore delle condotte volte ad ottenere benefici economici illegittimi.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24395 del Registro di Segreteria:
- dichiara la contumacia di IE NT;
- condanna IE NT al risarcimento del danno di euro 55.405,12, in favore dell’Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA); importo da maggiorarsi di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo;
- condanna IE NT al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che si quantificano come da nota a margine.
Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente
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irm a to d ig ita lm e n te Depositata in segreteria il 20/03/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente