Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1954, n. 1045
Articolo 2
Versione
30 novembre 1954
Art. 1.
In tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile dello Stato e delle Amministrazioni auto nome da esso dipendenti gli importi delle somme dovute o da riscuotere e delle ritenute da effettuare a qualsiasi titolo, compresi quelli parziali di un unico atto, sono arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi.
L'arrotondamento di cui sopra non si effettua sugli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli importi, quali i prezzi, i coefficienti e le aliquote percentuali.
Entrata in vigore il 30 novembre 1954