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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
AN NA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del
8.10.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 29.10.2025, lette le note depositate dall'avv. MARCEDONE IVANO nell'interesse di
[...]
, ritenuta la causa matura per la Controparte_1 decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3203/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
UL PE
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con l'avv. MARCEDONE IVANO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 31.07.2024, contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per CP_1 fruire dell'assegno ordinario di invalidità dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e, transita sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
1 Le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Com'è noto l'art. 1 della Legge n. 222/1984 stabilisce che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, … l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
È necessario, dunque, che il quadro clinico dell'interessato venga valutato al fine di verificare l'effettiva capacità di utilizzare le residue energie lavorative, tenendo conto delle personali attitudini, della preparazione e qualificazione professionali dell'assicurato nonché delle caratteristiche ergonomiche delle attività esercitabili.
Orbene, il Consulente, sulla base degli accertamenti clinici, della documentazione sanitaria in atti nonché degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che l'odierno ricorrente non presenta i requisiti sanitari per essere riconosciuto invalido ai sensi della L. n.
222/1984.
In particolare, il CTU, ha rappresentato che il ricorrente - “soggetto normotipo, lucido e collaborante” - deambula “in modo autonomo e regolare” e presenta un “rachide apparentemente in asse”, essendo, tra l'altro, nelle condizioni di flettere la colonna “fino a toccare la punta dei piedi” e di elevare “regolarmente gli arti superiori”.
Il medico, dopo aver effettuato un esame obiettivo dell'apparato cardiovascolare, respiratorio e digerente, ha precisato che il ricorrente “è in atto affetto da CARDIOPATIA
ISCHEMICA CRONICA RIVASCOLARIZZATA CON PTCA NEL 2021 PER
AN IN , IN ATTUALE TRATTAMENTO FARMACOLOGICO E
CON LIEVE RIDUZIONE DELLA F.E. 45 %. MODERATE NOTE DEPRESSIVE”
e ha evidenziato che, ciononostante, “il superiore complesso clinico e il suo stato psico fisico, determinavano già all'epoca della visita di revisione e lo determinino in atto una riduzione della di lui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ma in misura non superiore ai due terzi”.
Il CTU ha quindi concluso l'elaborato precisando che il ricorrente “è da considerare NON
INVALIDO nè INABILE, ai sensi dell' art. 1 della Legge n. 222 del 12/6/84”.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Malgrado la soccombenza la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo la causa n. RG 3203/2024, rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità. Nulla sulle spese. Pone le spese della
CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Siracusa, il 30/10/2025
IL GIUDICE
AN NA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AN NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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