Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/12/2025, n. 23678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23678 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23678/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08545/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8545 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tuorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa sospensiva
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare prot. n. -OMISSIS- del 23 maggio 2024, notificato il 27 maggio 2024, con il quale è stato comunicato al ricorrente che la Commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito, giudicandolo idoneo all’avanzamento a scelta al grado superiore per il 2024, lo ha promosso al grado di maggiore;
- del decreto dirigenziale atto Sipad n. -OMISSIS- del 23 maggio 2024, con il quale il ricorrente è stato promosso al grado di maggiore, ai sensi dell’articolo 1071, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con anzianità assoluta 1° gennaio 2024;
- della graduatoria dell’aliquota di avanzamento 2024 del Corpo ingegneri dell’Esercito, emanata con il decreto dirigenziale atto Sipad n. -OMISSIS- del 23 maggio 2024, nella quale il ricorrente è stato collocato al quinto posto;
- del verbale n. 1 del 10 aprile 2024 della Commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di merito finale espresso in trentesimi di 25,33 quale somma delle quattro medie dei punti delle voci a, b, c, d, di cui all’articolo 1058, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- delle schede di valutazione allegate al detto verbale n. 1 del 10 aprile 2024;
- di ogni altro atto, relativo alle operazioni compiute dalla Commissione nell’ambito della procedura di avanzamento, presupposto connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7\12\2024 :
Del provvedimento notificato in data 27/05/2024 prot. n. -OMISSIS- REG2024 0310972 del 23 maggio 2024 con il quale, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, comunicava al ricorrente che la Commissione Ordinaria di Avanzamento dell’Esercito giudicandolo idoneo all’avanzamento a scelta al grado superiore per il 2024 lo aveva promosso al grado di Maggiore. Del decreto dirigenziale atto sipad n°-OMISSIS- del 23 maggio 2024 con il quale è stato promosso al grado di Maggiore ai sensi dell’art.1071 comma 2 dlgs 66/2010 con anzianità assoluta 1 gennaio 2024, nella parte in cui è stato collocato al quinto posto con un punteggio di 25,33. Della graduatoria della aliquota di avanzamento 2024 del corpo ingegneri dell’esercito emanata decreto dirigenziale atto sipad n°-OMISSIS- del 23 maggio 2024, nella parte in cui è stato collocato al quinto posto con un punteggio di 25,33. Del verbale n°1 del 10/4/2024 della Commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito nella parte in cui gli è stato attribuito il punteggio di merito finale espresso in trentesimi di 25,33 quale somma delle quattro medie dei punti delle voci a,b,c,d, di cui all’art.1058,quinto comma del dlgs 66/10. Delle schede di valutazione allegate al detto verbale n°1 del 10/4/2024. Di ogni altro atto relativo alle operazioni compiute dalla COA nell’ambito della detta procedura di avanzamento anche a seguito della consegna della documentazione avvenuti presupposto connesso e conseguenziale non conosciuto e non comunicato.
*
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. NI De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1 Il Maggiore dell’E.I. ing. -OMISSIS-, preso in esame per l’avanzamento a scelta dal grado di capitano all’ attuale di maggiore per l’anno 2024, con verbale n.1 del 10 aprile 2024, veniva giudicato idoneo ed iscritto in quadro di avanzamento classificandosi 5° su 11 promossi nella graduatoria di merito.
1.2 Nonostante la promozione il magg. -OMISSIS- contestava innanzi a questo TAR l’esito dell’avanzamento perchè, a suo dire, penalizzante il suo effettivo valore rispetto ai colleghi meglio qualificati di lui in graduatoria [i magg. -OMISSIS-(1°/11), -OMISSIS- (2°/11), -OMISSIS- (3°/11) e -OMISSIS- (4°/11)] che evocava in giudizio quali controinteressati.
1.3 Dedotto il proprio interesse a ricorrere contro la posizione attribuita nell’avanzamento per il negativo riflesso sulle future progressioni di carriera e sulla partecipazione di corsi tra cui il prestigioso ISSMI (Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze), il magg. -OMISSIS- con il ricorso introduttivo -accompagnato da istanza cautelare- affidato ad unico composito motivo “Eccesso di potere - violazione ed errata applicazione art. 97 cost. violazione ed errata aplicazione artt 1032 -1057- 1058 dlgs 15 marzo 2010 n°66. errata applicazione dpr 90/2010 art. 3 l 241/20 difetto di istruttoria e di motivazione. eccesso di potere in senso assoluto e relativo. disparita’ di trattamento. travisamento dei fatti. errore nei presupposti. illogicita’” lamentava che la Commissione di Avanzamento non avesse utilizzato gli stessi criteri e gli stessi parametri per tradurre in punti di merito quanto contenuto nella sua documentazione caratteristica e matricolare rispetto, invece, a quanto effettuato nei confronti dei suoi pari grado in avanzamento.
1.4 Si costituiva il Ministero della difesa, con memoria e documenti, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse e sostenendone, nel merito, l’infondatezza. Non si costituivano i controinteressati.
1.5 Questo TAR, con ord. 4164/2024, respingeva la domanda cautelare ritenuto che “non emergano elementi idonei a comprovare l’imminenza di un pregiudizio grave e irreparabile, nel quale il ricorrente rischierebbe di incorrere nelle more della decisione di merito del ricorso”.
1.6 Dopo l’acquisizione di ulteriore documentazione in sede di accesso agli atti le censure già articolate erano acuite con la proposizione di motivi aggiunti rubricati “Eccesso di potere - violazione ed errata applicazione art. 97 cost. violazione errata applicazione art 3 cost – disparita’ di trattamento - violazione ed errata applicazione artt 1032 -1057- 1058 dlgs 15 marzo 2010 n°66. artt.707- 708 e 709 dpr 15/3/2010 errata applicazione dpr 90/2010 art. 3 l.241/20 difetto di istruttoria e di motivazione. eccesso di potere in senso assoluto e relativo. travisamento dei fatti. errore nei presupposti. illogicita’ perplessita’.ingiustizia manifesta.” Nemmeno in tale fase, benchè ritualmente evocati, si costituivano i controinteressati.
1.7 Di seguito veniva fissata udienza di discussione al 10 dicembre 2025, in vista della quale il ricorrente depositava, tra l’altro, prova della domanda di partecipazione al corso ISSMI presentata il 27 agosto 2025 e la tabella dei concorrenti che evidenziava la presenza alla selezione anche dei quattro controinteressati.
1.8 Entrambe le parti costituite presentavano, ex art. 73, comma 1, CPA, memorie ed il ricorrente anche replica. All’udienza pubblica fissata la causa era discussa e introitata per la decisione.
DIRITTO
2.1 Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità dei gravami per difetto di interesse, formulata dalla difesa dell’Amministrazione sul presupposto che, ottenuta l’iscrizione in quadro e la promozione, verrebbe meno qualsiasi utilità pratica all’accoglimento del ricorso mirato al mutamento del posto in graduatoria, in ossequio al principio di autonomia dei giudizi di avanzamento (art. 1060 del Codice dell’Ordinamento Militare) e alla consolidata giurisprudenza che esclude, di regola, l’interesse a ricorrere da parte dell’ufficiale promosso (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 912/2009; T.A.R. Lazio nn. 9964/2018, 8159/2018 e 1068/2017).
2.1.1 Tale eccezione, fondata su principi noti e condivisibili, non può essere però seguita nel caso di specie dove il ricorrente ha dimostrato che una migliore posizione in graduatoria nell’avanzamento a scelta da capitano a maggiore produce effetti giuridici concreti e decisivi nella selezione per il prestigioso Corso presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), istituito nel 1994 in seno al Centro Alti Studi per la Difesa al fine di sviluppare e perfezionare l’addestramento professionale degli ufficiali destinati a ruoli di elevata responsabilità.
Infatti i criteri di selezione al predetto Corso – come desumibili dal D.M. 16 luglio 2014 (art. 5, co. 7, lett. b) e come consolidatisi nella ripetute determinazioni delle commissioni esaminatrici – attribuiscono alla posizione nella graduatoria di avanzamento a scelta da capitano a maggiore un punteggio sensibilmente prevalente (da 5 a 25 punti), rispetto agli ulteriori criteri selettivi (incarichi, valutazioni, titoli) ai quali sono riconosciuti punteggi marginali (compresi tra 0,03 e 0,32 punti), il che rende di fatto detta collocazione in graduatoria elemento di ampia rilevanza per il superamento della selezione.
Va anche osservato che il ricorrente ha concretamente comprovato il suo interesse depositando la domanda da lui presentata il 27 agosto 2025 per la partecipazione al 29° corso ISSMI e la presenza tra i suoi concorrenti di tutti e quattro i controinteressati al giudizio che lo precedono nella graduatoria di avanzamento da capitano a maggiore qui in discussione i quali partirebbero, alla luce dei criteri sopra illustrati, da una decisiva posizione di vantaggio indebitamente acquisita secondo la prospettazione che il magg. -OMISSIS- chiede di verificare in questo giudizio.
La partecipazione al Corso ISSMI in posizione di partenza ingiustamente penalizzata dalla teorica illegittimità degli atti qui impugnati che, in limine litis, poteva apparire condizione solo eventuale, ha trovato quindi incontestabile concretizzazione ed attualizzazione in corso di giudizio, corroborando l’interesse a ricorrere in tempo utile prima dell’assunzione della causa in decisione.
Va pertanto ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere del magg. -OMISSIS- ad una migliore classifica nel quadro di avanzamento da Capitano a Maggiore 2024 in quanto idonea ad attribuirgli concreti vantaggi nella valutazione della sua candidatura al 29° corso ISSMI (in medesimi termini vedasi CdS, sez. I, parere n.1954/2021 reso -nell’affare sub 723/2021- nell’adunanza di Sezione 24.11.2021 e spedito il 23.12.2021).
2.2 Devono quindi esaminarsi nel merito i gravami proposti dal magg. -OMISSIS-, il quale, evocato anche il vizio di eccesso di potere c.d. “in senso assoluto”, espone le seguenti principali censure di eccesso di potere c.d. “in senso relativo” verso i giudizi formulati dalla Commissione di avanzamento, assumendo come parametro di riferimento i curricula dei quattro ufficiali che lo precedono, percorrendo lo spazio che la giurisprudenza d’appello individua tra vietato “confronto a coppie” e ammessa verifica “della rottura del metro uniforme di valutazione” dei candidati.
2.2.1 Sulle qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche (art. 1058, co. 5, lett. b, d.lgs. n. 66/2010 - COM) sostiene il ricorrente che il punteggio attribuito di 23,66 è inferiore a quello dei controinteressati magg. -OMISSIS-(25,58) e magg. -OMISSIS- (24,89) e superiore soltanto a magg. -OMISSIS- (23,60) e magg. -OMISSIS- (23,39). Il giudizio sintetico è stato “distinte/alte capacità” per magg. -OMISSIS-, magg. -OMISSIS- e magg. -OMISSIS-; “brillanti/altissime capacità” per magg. -OMISSIS-; “rimarchevoli/solide capacità” per magg. -OMISSIS-.
Tale valutazione appare macroscopicamente incongrua e affetta da eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta.
Il ricorrente vanta infatti un insieme di riconoscimenti sensibilmente superiore (1 ENo Solenne, 4 EN Semplici, 5 Elogi, 7 onorificenze, 18 decorazioni non nazionali regolarmente autorizzate da PERSOMIL ex circolare n. 0308440/2021), nonché l’unico impiego in teatro operativo (Afghanistan) e incarichi di comando effettivo (Capo Sezione) con imbarchi su unità navali (Palinuro e Vespucci).
La sua documentazione caratteristica è poi priva di flessioni, con espressioni elogiative costanti e voci interne sempre apicali. Al contrario, i controinteressati presentano periodi privi di elogi (magg. -OMISSIS- oltre 3 anni, magg. -OMISSIS- oltre 2 anni e 6 mesi, magg. -OMISSIS-oltre 7 mesi) e voci inferiori in qualità essenziali (coraggio, ascendente, forza di carattere). Taluni riconoscimenti dei controinteressati appaiono inoltre irrituali per assenza di dipendenza gerarchica. L’indebito sovradimensionamento dei punteggi altrui contrasta con il criterio di valorizzazione degli incarichi di comando e delle professionalità, con conseguenti sviamento e violazione dell’art. 1058 COM.
2.2.2 Sulle “doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati, corsi, esami esperimenti” (art. 1058, co. 5, lett. c, d.lgs. n. 66/2010 – COM e art. 707 d.P.R. n. 90/2010- TUOM) deduce il -OMISSIS- che il punteggio da lui conseguito è stato di 23,51, inferiore ai magg. -OMISSIS-(25,84), magg. -OMISSIS- (24,64) e magg. -OMISSIS- (25,04) e superiore solo al magg. -OMISSIS- (23,14).
I giudizi sintetici attribuiscono “ragguardevoli qualità culturali” al -OMISSIS-; “eccezionali” per magg. -OMISSIS-; “altissime” per magg. -OMISSIS-; “stimabili” per magg. -OMISSIS-. La valutazione è ritenuta abnorme, priva di istruttoria e manifestamente illogica. Il ricorrente possiede un iter formativo di assoluta preminenza: 6 lauree (4 magistrali), 3 master di II livello, 2 abilitazioni professionali con iscrizioni ad albi, 4 docenze universitarie, pubblicazioni scientifiche come unico autore, nonché frequenza dell’Accademia Militare e – unico tra i comparati – della Scuola Navale Militare “Morosini”, con completamento degli studi con un anno di anticipo.
I controinteressati presentano titoli accademici marcatamente inferiori (una sola laurea per magg. -OMISSIS- e magg. -OMISSIS-; una (contestata) seconda laurea per magg. -OMISSIS-, non annotata nel DUN con evidente carenza istruttoria; assenza di master e dottorati per taluni). Il ricorrente eccelle inoltre in corsi militari, brevetti e conoscenza linguistica (inglese e francese). L’attribuzione di punteggi superiori a profili oggettivamente inferiori viola l’art. 707 TU Ordinamento Militare, che qualifica l’iter formativo e i titoli culturali come elementi essenziali, integrando difetto di istruttoria e eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1714/2010).
2.2.3 Sull’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore (art. 1058, co. 5, lett. d, d.lgs. n. 66/2010) lamenta il ricorrente che il suo punteggio di 25,17 è inferiore a tutti i controinteressati (magg. -OMISSIS-27,28; magg. -OMISSIS- 26,60; magg. -OMISSIS- 26,15; magg. -OMISSIS- 25,73). I giudizi sintetici sono stati “validissima” per il ricorrente; “straordinaria” per magg. -OMISSIS-; “più che pregevole” per magg. -OMISSIS-; “spiccata” per magg. -OMISSIS-; “elevatissima” per magg. -OMISSIS-.
Il giudizio prognostico appare macroscopicamente irragionevole e travisato nei fatti. Il ricorrente ha ricoperto incarichi in sede vacante e secondari (previsti per gradi superiori), sei nomine in settori strategici nazionali e internazionali (sicurezza ICT, EAD, CIS, NATO, European Defence Agency), adempiuto a trasferimenti sempre d’autorità per esigenze di servizio. I controinteressati presentano esperienze meno eterogenee e prestigiose; taluni gravati da punizioni (magg. -OMISSIS-, rimprovero 2010), flessioni caratteristiche e trasferimenti a domanda. La costante apicalità del ricorrente contrasta con periodi caratterizzati da valutazioni inferiori per i comparati. Tale sottovalutazione integra sviamento, disparità di trattamento e violazione del criterio di valorizzazione degli incarichi di particolare interesse, rendendo il giudizio prognostico intrinsecamente contraddittorio.
2.3 L’Amministrazione contesta decisamente gli assunti con ampie deduzioni e documentazione, negando sia l’eccesso di potere in senso assoluto che relativo con disparità di trattamento ed evidenziando come la Commissione abbia agito in modo equilibrato, attribuendo al magg. -OMISSIS- il massimo voto rispetto ai concorrenti dove opportuno e cioè nelle "Qualità Morali" e postergandolo quanto a "Qualità Professionali e Intellettuali", “Qualità intellettuali e culturali” e “Attitudine a incarichi superiori” sulla base di oggettivi riscontri curricolari.
2.4 Alla luce dell’ampio contraddittorio sviluppatosi reputa il Collegio che i gravami proposti dal magg. -OMISSIS- non possano trovare accoglimento.
2.5 È appena il caso di premettere che la valutazione di avanzamento avviene sulla base di giudizi di amplissima discrezionalità tecnica, che postulano quindi un intervento correttivo del giudice solo in presenza di manifesta illogicità o gravi erroneità. Non bastano cioè a legittimare un intervento demolitorio giudiziale dell’operato delle COA isolate, e spesso opinabili, discrasie valutative su singoli aspetti dei curricula che non si traducano in un oggettivo stravolgimento del giudizio complessivo sull’ufficiale.
I giudizi sono articolati, in base ai criteri dell’art. 1058 comma 5 COM, in:
a) Qualità morali, di carattere e fisiche;
b) Qualità professionali (documentazione caratteristica, giudizi complessivi e voci interne) ;
c) Qualità intellettuali e culturali (iter formativo, corsi, titoli di studio, lingue);
d) Attitudine a incarichi superiori (giudizio prognostico discrezionale).
2.5.a È emerso invero che, anzitutto, quanto a Qualità morali, di carattere e fisiche (lett. a) il ricorrente ha conseguito il punteggio più elevato (28,98) di tutti, superiore persino a quello del controinteressato magg. -OMISSIS-, nonostante quest’ultimo vanti tre EN OL contro l’unico del ricorrente. La Commissione ha dunque valorizzato il patrimonio di benemerenze vantato dal magg. -OMISSIS- (posto comunque che quelle ecclesiastiche o commemorative non assumono rilievo ai fini dell’avanzamento) riconoscendole agli specifici fini di tale voce.
Non può poi accogliersi l’argomento secondo il quale encomi e benemerenze andavano valutati nella categoria b) e non in quella a) dell’art. 1058 COM, argomento speso in replica dal magg. -OMISSIS- senza peraltro da ciò dedurre la necessità di “detrarne” poi l’impatto dal punteggio conseguito appunto sub lett. a) e quindi da quello complessivo.
In altre parole venire incontro alla lamentata sottrazione di punteggio nella categoria b) per essere state indebitamente valorizzate le benemerenze nell’ambito della categoria a) comporterebbe logicamente una riduzione del punteggio attribuito al magg. -OMISSIS- in quest’ultima categoria, con effetto non necessariamente favorevole sul saldo finale.
A riguardo comunque -pur essendo frequente l’interpretazione che riconduce la valutazione delle benemerenze sotto la lett. a) dell’art. 1058 COM (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8124)- risulta preferibile l’opzione interpretativa che reputa encomi e benemerenze apprezzabili in entrambe le categorie ma a fini diversi, e, quindi, nella categoria a) quali indicatori dell’immanente valore morale, caratteriale e fisico dell’Ufficiale mentre nella categoria b) quali indici di spiccato rendimento in servizio, in entrambi i casi convivendo con gli altri fattori incidenti nella valutazione complessiva della categoria e, in relazione ad essi, con possibile diverso apporto al punteggio finale attribuito.
2.5.b Quanto invece alle Qualità professionali (lett. b) il punteggio attribuito al ricorrente (23,66) si è collocato al di sotto di quello dei controinteressati magg. -OMISSIS-(25,58) e magg. -OMISSIS- (24,89), risultando superiore a magg. -OMISSIS- (23,60) e magg. -OMISSIS- (23,39).
Tale differenziale rispetto a -OMISSIS-e -OMISSIS- non risulta abnorme né palesemente illogico alla stregua di un esame approfondito della documentazione caratteristica, che non limitandosi al giudizio sintetico finale, valuti correttamente anche le voci interne e la continuità del rendimento.
Non ha trovato conferma anzitutto l’affermazione -funzionale alla rivendicata superiorità curricolare del magg. -OMISSIS-- di non aver mai avuto, contrariamente a tutti gli altri, “ Periodi senza espressioni elogiative nello spazio a disposizione dei giudizi delle autorità giudicatrici o con aggettivazioni non al massimo punteggio attribuibile per le singole voci a disposizione ”.
Dalla documentazione caratteristica emerge invero che il magg. -OMISSIS- annovera 5 documenti privi di espressioni elogiative (R.l. n.11, R.I. n.7, R.I. n.5, R.I. n.3, R.I. n.2) e varie votazioni nelle voci interne alle schede con punteggi inferiori al massimo attribuibile (di uno e, anche, due livelli sotto l’apice):
R.I. n. 7 con 9 voci con aggettivazioni sub-apicali quanto a: “ aspetto esteriore, vigore fisico, capacità di comunicazione scritta, capacità di comunicazione orale, capacità organizzativa,
capacità di lavorare in gruppo, motivazione al lavoro, iniziativa, rendimento ”;
R.I. n. 5 con 13 voci con aggettivazioni sub-apicali quanto a: “ aspetto esteriore, vigore fisico, vigore mentale e capacità di concentrazione, esemplarità, forza di carattere e determinazione, lealtà, capacità di risolvere i problemi, capacità organizzativa, capacità relazionali, iniziativa, decisionalità, predisposizione al comando, rendimento ”;
R.I. n. 3 con 19 voci con aggettivazioni sub-apicali quanto a: “ aspetto esteriore, vigore mentale e
capacità di concentrazione, esemplarità, forza di carattere e determinazione, coraggio, lealtà, capacità di risolvere i problemi, capacità di comunicazione scritta, capacità di comunicazione orale, capacità organizzativa, capacità di lavorare in gruppo, capacità relazionali, motivazione al lavoro, iniziativa, decisionalità, predisposizione al comando, riservatezza, senso della disciplina, rendimento ” ed 1 voce con aggettivazione sub-sub-apicale quanto a “ vigore fisico ”;
R.I. n. 2 riportante 6 voci con aggettivazioni sub-apicali quanto a: “ capacità di comunicazione scritta, capacità di comunicazione orale, propensione all'aggiornamento culturale, affidabilità, decisionalità, riservatezza ” e 16 con aggettivazioni sub-sub-apicali quanto a “ aspetto esteriore, vigore fisico, vigore mentale e capacità di concentrazione, esemplarità, forza di carattere e determinazione, coraggio, lealtà, ascendente, capacità di risolvere i problemi, preparazione professionale, capacità di lavorare in gruppo, capacità relazionali, motivazione al lavoro, iniziativa, senso della disciplina, rendimento ”.
Si evidenzia in particolare il giudizio non eccelso nella “motivazione al lavoro” (voce chiave nelle valutazioni secondo Consiglio di Stato sent. n.10798/2022) che risulta carente in tre Rapporti Informativi -nn. 2, 3, 7- in cui tale voce è scesa sotto l'apice due volte di un livello ed una volta di due livelli, laddove i meglio classificati magg. -OMISSIS- e magg. -OMISSIS-esibiscono una motivazione al lavoro costantemente aggettivata al massimo livello.
Quanto alla censura del ricorrente della mancata valorizzazione adeguata degli encomi, a quanto già sopra detto va aggiunto che essi non assumono rilievo automatico in sé, spettando alla discrezionalità della Commissione “di valutare non tanto la quantità degli encomi, quanto piuttosto se gli stessi sono riferibili ad occasionali episodi nella carriera dell'ufficiale o se, invece, per il loro contenuto e per le ragioni che ne determinarono l'attribuzione, tali encomi, essendo stati distribuiti in modo uniforme in tutto l'arco della carriera, possano considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8124).
Neanche può prendersi in considerazione la censura adombrata dal magg. -OMISSIS- di un difetto di valutazione anche rispetto agli Ufficiali classificati sotto di lui in questa categoria (nel senso che avrebbero meritato un punteggio ancor più ridotto) non prospettandosi -aldilà della fondatezza dell’obiezione- una quantificazione (anche ai fini della prova di resistenza) del preteso punteggio da “tagliare” né un ragionevole parametro a cui commisurare la decurtazione di punti.
Può però certo rilevarsi che se è vero che il ricorrente esibisce un curriculum di tutto rilievo, pure la ricognizione analitica dei profili degli altri Ufficiali evidenzia carriere di altissimo livello, tali da non potersi individuare una prevalenza così spiccata del ricorrente da far ritenere le votazioni attribuite ai suoi concorrenti abnormemente distorte e illogiche.
Così il Maggiore -OMISSIS- ha riportato (11) giudizi di qualifica eccellenti, accompagnati 11 volte su 11 da espressioni elogiative. Annovera poi: 1 ENo Solenne, 4 Semplici e 5 Elogi.
Dall’altro lato il Maggiore -OMISSIS-ha riportato anch’egli 11 giudizi di qualifica eccellenti, accompagnati 11 volte su 11 da espressioni elogiative. Annovera poi: 3 EN OL, 2 Semplici e 2 Elogi.
Il Maggiore -OMISSIS- ha riportato anch’egli 11 giudizi di qualifica sempre eccellenti, accompagnati 11 volte su 11 da espressioni elogiative. Annovera poi: 3 encomi semplici e 2 elogi.
Il Maggiore -OMISSIS- ha la più ampia valutazione di carriera, con 14 sessioni valutative caratterizzate da giudizi di qualifica sempre eccellenti, accompagnati 11 volte su 14 da espressioni elogiative. Annovera poi: 4 encomi semplici e 5 Elogi.
Il Maggiore -OMISSIS- ha riportato 13 giudizi di qualifica sempre eccellenti (su un più ampio orizzonte appunto di 13 sessioni valutative) accompagnati in 12 su 13 occasioni, da espressioni elogiative; va poi detto che nonostante un rimprovero disciplinare nel 2010 (richiamato criticamente dal -OMISSIS- nelle sue difese) la sua documentazione caratteristica non è mai scesa sotto l'eccellenza, nemmeno nel periodo della sanzione. Annovera poi: 3 EN semplici e 2 Elogi.
Non emergono perciò macroscopiche incongruenze nella valutazione discrezionale della Commissione sui profili di carriera emergenti dalla documentazione caratteristica.
2.5.c Quanto alle qualità intellettuali e di cultura (lett. c) il ricorrente ha riportato il punteggio di 23,51, inferiore a magg. -OMISSIS-(25,84), magg. -OMISSIS- (24,64) e magg. -OMISSIS- (25,04) e superiore solo al magg. -OMISSIS- (23,14).
Pur vantando un maggior numero di titoli accademici, il magg. -OMISSIS- non può rivendicare per ciò solo un indiscutibile primato in questa categoria.
È emerso invero che il ricorrente ha avuto un rendimento non di spicco nei corsi formativi militari obbligatori: classificandosi all’ultimo posto al termine del ciclo applicativo per Ufficiali del Corpo Tecnico (7° su 7) e poi al 57° posto su 111 al Corso di Stato Maggiore – ritenuto il più importante per la preparazione– a fronte del 12° posto del magg. -OMISSIS- o del 29° di -OMISSIS- e dei piazzamenti comunque migliori degli altri due controinteressati.
La Commissione, con valutazione non macroscopicamente irragionevole, ha cioè privilegiato i risultati concreti conseguiti nei percorsi formativi militari rispetto alla mera quantità di lauree e master, in ossequio all’art. 707 TUOM e alla giurisprudenza consolidata, che escludono automatismi derivanti dal mero possesso di titoli culturali, i quali non contano in loro stessi ma nella misura in cui le rispettive cognizioni si proiettino in una più spiccata capacità di disimpegno delle funzioni militari.
Anche il profilo linguistico dei controinteressati è risultato superiore. Aldilà della mancata trascrizione dell’attestazione di conoscenza del francese da parte del ricorrente alla data di chiusura documentale (15/09/2023) e di cui quindi giustamente non si può tenere conto, gli altri concorrenti (magg. -OMISSIS-, magg. -OMISSIS-) hanno livelli SLE (inglese) superiori ed il magg. -OMISSIS-è in possesso anche di certificazione in lingua francese regolarmente trascritta.
2.5.d Quanto all’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore (lett. d) il giudizio della Commissione in chiave prognostica, connotato perciò da discrezionalità tecnica se possibile ancor più ampia, ha assegnato al ricorrente il punteggio più basso rispetto a tutti gli altri controinteressati.
Si osserva che gli incarichi ricoperti dal magg. -OMISSIS-, la cui carriera si è sviluppata prevalentemente presso il Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione elettronici e optoelettronici (POLMANTEO) dell’Esercito, rientrano nell’ambito ordinario della propria specializzazione tecnica, senza particolari esperienze internazionali.
I controinteressati, oltre agli incarichi ordinari, vantano esperienze variegate e qualificanti: magg. -OMISSIS-presso OCCAR-EA, DAT, Centro Polifunzionale Sperimentale, in ambito multinazionale; magg. -OMISSIS- presso la Scuola NBC di Rieti nel qualificato ruolo di insegnante e presso il 7° Reggimento NBC; magg. -OMISSIS- in delicati ruoli presso il Reparto Informazioni e Sicurezza SMD, come esperto di trasmissioni e cyber-war (Ce.Va. Difesa).; magg. -OMISSIS- con incarichi presso organi centrali infrastrutturali e di prevenzione (GENIODIFE - Ufficio Progetti e Valutazione Risorse) e SME (Ufficio Antinfortunistica), con esperienza anche territoriale presso il 4° Reparto Infrastrutture di Bolzano.
Nessuna norma poi, notoriamente, attribuisce prevalenza automatica agli incarichi “operativi” rispetto a quelli “d’ufficio” rimanendo la relativa valutazione in concreto sempre rimessa alla discrezionalità della Commissione.
Anche sotto questo profilo non emergono manifeste abnormità nei giudizi impugnati, non risultando che i controinteressati abbiano svolto incarichi di livello palesemente “inferiore” a quelli disimpegnati dal magg. -OMISSIS-.
2.6 L’analisi svolta sul curriculum del ricorrente, poi, è anche idonea a smentire le censure di eccesso di potere c.d. “in senso assoluto” dimostrando che, pur connotandosi per eccellenti risultati, il suo profilo non evidenzia quei caratteri, ictu oculi percepibili, di indiscutibile primato e costante apicalità rispetto agli altri ufficiali, necessari per la configurazione di detto vizio.
2.7 Emerge in definitiva che la posizione di classifica del ricorrente rispetto ai quattro controinteressati non risulta frutto di un giudizio affetto da violazioni di legge, nè da macroscopiche illogicità o erroneità le quali soltanto avrebbero consentito al giudice amministrativo di censurare l’alta discrezionalità tecnica che caratterizza le valutazioni in discussione, soprattutto quando si prenda, eccezionalmente, in considerazione il giudizio su ufficiali tutti iscritti nei primi posti del quadro di avanzamento.
3 Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno pertanto respinti con conferma dei provvedimenti impugnati.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge confermando i provvedimenti impugnati;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore dell’intimato Ministero della difesa che liquida in complessivi euro 3305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché gli altri accessori se dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti delle parti interessate e controinteressate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV NN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
NI De MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De MA | OV NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.