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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6540/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. NICOLA MURRI DELLO DIAGO
APPELLANTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso da AVVOCATURA DISTRETTURALE DELLO STATO DI LECCE
APPELLATO nonché
(C.F.: , contumace Controparte_2 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a precetto
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 17.11.2022, Parte_1 conveniva in giudizio e l' Controparte_2 Controparte_1 affinché venisse riformata la sentenza del Giudice di pace di , n. 1532/2022, che aveva CP_1 accertato l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione di un credito che traeva pagina 1 di 4 fondamento da una sanzione amministrativa, per il trascorrere del termine quinquennale per la notifica della cartella esattoriale dalla data di commissione della violazione. L'appellante, in particolare, deduceva la legittimità della pretesa creditoria, avendo errato il giudice di prime cure nel non aver computato, ai fini del calcolo del termine per la prescrizione, il periodo di sospensione dell'attività di riscossione e notificazione delle cartelle nel periodo intercorrente dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto della normativa emergenziale dovuta al e, in particolare, per il combinato disposto dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 e Pt_2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
Si costituiva l' chiedendo che venisse accolto Controparte_1
l'appello proposto dall' , con declaratoria di legittimità ed Parte_1 efficacia della procedura di riscossione coattiva del credito avviata dall'odierna appellante.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. L'appello proposto da si appalesa fondato per le seguenti Parte_1 ragioni.
L'attività di riscossione avviata dall'odierna appellante, in relazione alla pretesa creditoria risultante dalla cartella esattoriale n. 1062019001823238900, risulta pienamente legittima, non essendo intervenuta la scure della prescrizione, contrariamente alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
3.1. In particolare, l'art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che il diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni a partire dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Dalla documentazione in atti risulta che il verbale di contestazione delle violazioni è stato notificato al in data 03.08.2015, mentre la cartella esattoriale è stata notificata in CP_2 data 21.10.2021.
Al riguardo, deve richiamarsi l'art. 68, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di pagina 2 di 4 potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), ai sensi del quale
«con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159».
Nello specifico, l'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, richiamato anche dall'appellante, dispone che «le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212». La norma prescrive altresì che in detto periodo di sospensione l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
3.2. Pertanto, considerato che nel caso in esame il dies a quo per il calcolo del termine quinquennale di prescrizione è il 03.08.2015 (data in cui il verbale di contestazione è stato notificato al , deve rilevarsi che in data 08.03.2020 è intervenuta la sospensione dei CP_2 termini, che hanno ripreso a decorrere a partire dal 01.09.2021, pertanto è legittima la notifica della cartella esattoriale effettuata dall'appellante in data 21.10.2021, poiché intervenuta entro il termine di prescrizione correttamente computato (che sarebbe scaduto il successivo 27.01.2022).
Ne discende l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa, rapportato al relativo scaglione di riferimento.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1532/2022 del Giudice di pace di , rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1 Controparte_2
B) condanna alla rifusione in favore dell' Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per il primo grado in
[...] complessivi € 495,00, di cui € 130,00 per fase di studio, € 135,00 per fase introduttiva e €
230,00 per fase decisionale, nonché per il secondo grado in complessivi € 510,00, di cui €
130,00 per fase di studio, € 140,00 per fase introduttiva e € 240,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti;
C) condanna alla rifusione in favore dell' Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per il primo grado in
[...] complessivi € 495,00, di cui € 130,00 per fase di studio, € 135,00 per fase introduttiva e €
230,00 per fase decisionale, nonché per il secondo grado in complessivi € 465,00, di cui €
120,00 per fase di studio, € 130,00 per fase introduttiva e € 215,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti.
Così deciso in Taranto, il 27/06/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6540/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. NICOLA MURRI DELLO DIAGO
APPELLANTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso da AVVOCATURA DISTRETTURALE DELLO STATO DI LECCE
APPELLATO nonché
(C.F.: , contumace Controparte_2 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a precetto
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 17.11.2022, Parte_1 conveniva in giudizio e l' Controparte_2 Controparte_1 affinché venisse riformata la sentenza del Giudice di pace di , n. 1532/2022, che aveva CP_1 accertato l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione di un credito che traeva pagina 1 di 4 fondamento da una sanzione amministrativa, per il trascorrere del termine quinquennale per la notifica della cartella esattoriale dalla data di commissione della violazione. L'appellante, in particolare, deduceva la legittimità della pretesa creditoria, avendo errato il giudice di prime cure nel non aver computato, ai fini del calcolo del termine per la prescrizione, il periodo di sospensione dell'attività di riscossione e notificazione delle cartelle nel periodo intercorrente dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto della normativa emergenziale dovuta al e, in particolare, per il combinato disposto dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 e Pt_2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
Si costituiva l' chiedendo che venisse accolto Controparte_1
l'appello proposto dall' , con declaratoria di legittimità ed Parte_1 efficacia della procedura di riscossione coattiva del credito avviata dall'odierna appellante.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. L'appello proposto da si appalesa fondato per le seguenti Parte_1 ragioni.
L'attività di riscossione avviata dall'odierna appellante, in relazione alla pretesa creditoria risultante dalla cartella esattoriale n. 1062019001823238900, risulta pienamente legittima, non essendo intervenuta la scure della prescrizione, contrariamente alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
3.1. In particolare, l'art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che il diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni a partire dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Dalla documentazione in atti risulta che il verbale di contestazione delle violazioni è stato notificato al in data 03.08.2015, mentre la cartella esattoriale è stata notificata in CP_2 data 21.10.2021.
Al riguardo, deve richiamarsi l'art. 68, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di pagina 2 di 4 potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), ai sensi del quale
«con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159».
Nello specifico, l'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, richiamato anche dall'appellante, dispone che «le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212». La norma prescrive altresì che in detto periodo di sospensione l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
3.2. Pertanto, considerato che nel caso in esame il dies a quo per il calcolo del termine quinquennale di prescrizione è il 03.08.2015 (data in cui il verbale di contestazione è stato notificato al , deve rilevarsi che in data 08.03.2020 è intervenuta la sospensione dei CP_2 termini, che hanno ripreso a decorrere a partire dal 01.09.2021, pertanto è legittima la notifica della cartella esattoriale effettuata dall'appellante in data 21.10.2021, poiché intervenuta entro il termine di prescrizione correttamente computato (che sarebbe scaduto il successivo 27.01.2022).
Ne discende l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa, rapportato al relativo scaglione di riferimento.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1532/2022 del Giudice di pace di , rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1 Controparte_2
B) condanna alla rifusione in favore dell' Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per il primo grado in
[...] complessivi € 495,00, di cui € 130,00 per fase di studio, € 135,00 per fase introduttiva e €
230,00 per fase decisionale, nonché per il secondo grado in complessivi € 510,00, di cui €
130,00 per fase di studio, € 140,00 per fase introduttiva e € 240,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti;
C) condanna alla rifusione in favore dell' Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per il primo grado in
[...] complessivi € 495,00, di cui € 130,00 per fase di studio, € 135,00 per fase introduttiva e €
230,00 per fase decisionale, nonché per il secondo grado in complessivi € 465,00, di cui €
120,00 per fase di studio, € 130,00 per fase introduttiva e € 215,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti.
Così deciso in Taranto, il 27/06/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
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