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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 12284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12284 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 24842/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24842/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 29.9.2025, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla via Marco Aurelio, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Guido de Ruggiero n. 52, presso lo studio dell'avv. Christian Cozzolino (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo ATTORE E già (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Milano, al viale Certosa n. 222, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano (c.f. , presso il C.F._3 cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al viale Augusto n. 162, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA NONCHÉ
(c.f. ) residente in [...] C.F._4 120/A CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 29.9.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 12.6.2020 e 12.11.2020,
[...]
proponeva domanda risarcitoria nei confronti di , quale Parte_1 CP_3 proprietario della Opel Corsa targata CD754ET, e della compagnia assicurativa del predetto veicolo, (ora , per i danni Controparte_2 Controparte_1 che assumeva di aver subito a causa del sinistro stradale verificatosi nel Comune di Napoli, alle ore 22.40 circa dell'1.11.2015.
pagina 1 di 5 Più precisamente, l'attore deduceva:
- che, in data 1.11.2015, alle ore 22.40 circa, mentre si trovava a Napoli, in via Leopardi, e stava passeggiando sul margine destro della carreggiata, all'altezza del civico n. 206, veniva investito da un'autovettura modello Opel Corsa, targata CD754ET;
- che l'investimento avveniva mentre stava camminando sul marciapiede all'incrocio con via Cinthia;
- che il conducente del veicolo, effettuando la curva tra via Leopardi e via Cinthia, perdeva il controllo e finiva sul marciapiede, investendolo;
- che, a causa dell'investimento, veniva sbalzato oltre la ringhiera del marciapiede nel piazzale sottostante la carreggiata;
- che la Opel Corsa targata CD754ET, all'epoca dei fatti, era di proprietà di CP_3
ed era assicurata per la R.C.A. con la società
[...] Controparte_2
- che, a seguito del sinistro, veniva soccorso ed accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo, dove gli veniva diagnosticato: “Politrauma con frattura di D12-L1- L2-L4. Frattura ali sacrali. Frattura branca ischio pubica dx” con prognosi riservata;
- che, nella medesima giornata, veniva trasferito e ricoverato presso l'Ospedale San Giovanni Bosco, per poi essere dimesso in data 9.11.2015;
- che, successivamente al sinistro, manifestava uno stato ansioso depressivo. Tanto premesso, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di aver patito in conseguenza del sinistro. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2 la quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento richiesto dall'attore, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149 d.lgs. n. 209/2005, nonché la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3, n. 4 e 164, comma 4, c.p.c. e la carenza di legittimazione passiva per nullità del contratto di assicurazione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto. Il convenuto invece, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, CP_3 motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed escussi i testi Tes_1
ed la causa, all'udienza del 29.9.2025, veniva trattenuta in
[...] Testimone_2 decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per difetto delle condizioni richieste dagli artt. 148 ss. d.lgs. n. 209/2005, atteso che l'attore ha versato in atti la lettera stragiudiziale di richiesta di risarcimento inoltrata alla parte convenuta costituita e completa di tutti gli elementi essenziali richiesti dalle norme richiamate ai fini della identificazione in concreto della pretesa risarcitoria avanzata (cfr. lettera allegata dall'attore all'atto introduttivo del giudizio). Va, altresì, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (“causa
pagina 2 di 5 petendi”), sicché l'atto introduttivo del giudizio non risulta né carente in parte narrativa, né eccessivamente sintetico. Infine, deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva conseguente alla nullità della polizza sollevata dalla compagnia assicurativa. Ed infatti l' Controparte_2 evidenziava che successivamente al verificarsi del sinistro per cui è causa, veniva a conoscenza del fatto che la polizza n. 06580284 a garanzia del veicolo Opel Corsa tg. CD754ET era stata conclusa da , mero utilizzatore del veicolo e non proprietario dello stesso, qual Parte_2 era, invece, , al fine di ottenere un'agevolazione sul costo del premio assicurativo. CP_3 Ebbene l'eccezione non può essere accolta dal momento che la compagnia assicurativa non ha fornito adeguata prova del dolo del contraente, , all'atto della stipula del contratto Parte_2 assicurativo, bensì ha genericamente allegato che quest'ultimo avrebbe fornito documentazione contraffatta al fine di ottenere una riduzione del premio assicurativo. Né dallo schema di polizza in atti (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa) si legge il divieto per il soggetto diverso da proprietario del veicolo di stipulare il contratto a favore di quest'ultimo.
2. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la compagnia assicurativa, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito nella propria comparsa di costituzione e risposta la prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento dei danni. Tale eccezione, invero, non risulta infondata. L'evento lesivo, infatti, si è verificato in data 1.11.2015 e, in allegato all'atto di citazione, è stata prodotta un'unica lettera di costituzione in mora indirizzata alla convenuta compagnia assicurativa, la quale è datata 9.4.2018. Senonché tale atto non sembra idoneo ad interrompere la prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno ex artt. 2947, comma 2, c.c., innanzitutto, perché non v'è prova dell'invio e soprattutto della ricezione dello stesso da parte della compagnia assicurativa;
in secondo luogo, perché tale atto interruttivo sarebbe intervenuto, in ogni caso, quando la prescrizione biennale del diritto era ormai già maturata.
3. In ogni caso, a prescindere dalla prescrizione del diritto invocato, deve dirsi che, anche nel merito, la domanda attrice risulta non provata e deve essere, quindi, rigettata.
4. Invero, la dinamica dell'incidente riferita nell'atto di citazione non coincide con le dichiarazioni che sono state rese dal conducente del veicolo che avrebbe investito l'attore. Invero, in data 19.2.2018, sottoscriveva una dichiarazione nella quale riferiva CP_3 quanto segue: “dichiaro che come unico conducente dell'auto Opel Cosa CD754ET grigio chiara, in data 1/11/2015 di mattina, mi trovavo in Napoli alla via Chintia quando investivo, uscendo da una sosta con il lato posteriore un ragazzo di circa 20 anni che attraversa la strada da sx verso dx prendendolo al fianco dx e facendolo cadere a terra. Lamentava dolori alla gamba. Non intervennero autorità né tantomeno il 118. Ci scambiammo i dati e andai via. Non ci furono testimoni. L'auto è stata rottamata”. Stando alla dichiarazione sottoscritta dal , infatti, il sinistro sarebbe avvenuto di mattina CP_3 in Via Cinthia, laddove invece in citazione si legge che lo stesso sarebbe accaduto di notte, verso le ore 22.42, in Via G. Leopardi, all'altezza del civico n. 206 (che, peraltro, non si trova affatto nei pressi dell'incrocio con via Cinthia).
pagina 3 di 5 Quanto alla dinamica del sinistro, l'attore, in citazione, riferiva di essere stato investito mentre camminava sul marciapiede, da un'autovettura che, nell'affrontare una curva a velocità sostenuta, perdeva il controllo e lo travolgeva;
stando al , invece, il pedone sarebbe stato investito CP_3 mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e l'impatto avveniva con la parte posteriore del veicolo che usciva da una posizione di sosta. Da ultimo, l'attore riferiva di essere stato scaraventato al di là della ringhiera posta a delimitazione del marciapiedi nel piazzale sottostante e di aver riportato una frattura al bacino, laddove invece il dichiarava che il pedone cadeva al suolo e lamentava dolore ad una CP_3 gamba. Le dichiarazioni rese dai due testi e che sono stati Testimone_1 Testimone_2 escussi su richiesta di parte attrice, a onor del vero, hanno confermato la versione dei fatti descritta dall'attore in citazione. Tuttavia, deve anche aggiungersi che entrambi i testi hanno affermato che, dopo il sinistro, era stata chiamata un'ambulanza, al fine di prestare soccorso al , ma che la stessa non Parte_1 giunse mai, per cui il ferito venne trasportato in ospedale da un'autovettura privata. Senonché, a sminuire l'attendibilità del racconto dei due testi, deve dirsi che, a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal Giudice con ordinanza del 12.10.2023, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., è emerso che “negli archivi telematici della COT118 della Napoli 1 centro, non risulta nessun intervento con i dati a noi trasmessi, a favore del Sig. (cfr. pec Parte_1 depositata in data 24.10.2023 dalla compagnia assicurativa convenuta)”. A ciò si aggiunga:
- che parte attrice non ha prodotto alcun rilievo fotografico dell'autovettura che ha investito il pedone, motivo per cui non è stato possibile svolgere alcuna valutazione in merito alla compatibilità tra i danni verosimilmente riportati dalla stessa e la dinamica del sinistro;
- che parte attrice non ha prodotto alcun rilievo fotografico del luogo dell'incidente, sicché non è stato possibile verificare se la ringhiera posta a delimitazione del marciapiede sul quale stava transitando l'attore sia rimasta danneggiata a seguito dell'impatto con l'autovettura;
- che, nonostante la gravità del fatto, non è stato chiamato alcun rappresentante della forza pubblica, sicché non vi è neanche una relazione di servizio, in merito all'incidente, redatta da un appartenente alla polizia e/o ai carabinieri;
- che il ferito veniva condotto al pronto soccorso da una non meglio identificata autovettura privata e parte attrice non ha dedotto alcunché sull'identità dei propri soccorritori;
- che nulla è stato dedotto, inoltre, in merito al conducente del veicolo e nulla si dice, in citazione, in ordine al comportamento materialmente tenuto da quest'ultimo subito dopo il sinistro;
- che il , nonostante la sua giovane età (30 anni, all'epoca dei fatti), dalla Parte_1 documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa convenuta, risulta essere stato coinvolto a diverso titolo in ben otto sinistri stradali, tra il 2012 ed il 2015;
- che la polizza n. 06580284 a garanzia del veicolo Opel Corsa, targata CD754ET, con copertura dal 22.4.2015 al 21.4.2016, veniva stipulata da tale residente Parte_2 in Leonforte (EN) alla Via Giotto n. 40, mentre il proprietario del veicolo risultava essere residente in [...] (come si evince da CP_3 certificato cronologico versato in atti);
- che risulta essere stato coinvolto a diverso titolo in ben sei sinistri Parte_2 stradali, tra il 2008 ed il 2015.
pagina 4 di 5 5. Orbene, l'insieme delle criticità appena evidenziate non può che condurre al rigetto della domanda, non essendo emersa una prova piena e convincente in merito al fatto storico che si assume aver determinato i danni di cui l'attore chiede il ristoro.
6. Le spese di lite della convenuta compagnia assicurativa seguono la soccombenza dell'attore e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014 per la non complessità della vicenda). Nulla deve essere disposto, invece, per quanto concerne le spese di lite del convenuto CP_3
, rimasto contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- condanna l'attore, , al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta (già , Controparte_1 Controparte_2 liquidate in € 5.431,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%;
- nulla per le spese del convenuto , rimasto contumace. CP_3
Napoli, 27/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24842/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 29.9.2025, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla via Marco Aurelio, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Guido de Ruggiero n. 52, presso lo studio dell'avv. Christian Cozzolino (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo ATTORE E già (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Milano, al viale Certosa n. 222, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano (c.f. , presso il C.F._3 cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al viale Augusto n. 162, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA NONCHÉ
(c.f. ) residente in [...] C.F._4 120/A CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 29.9.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 12.6.2020 e 12.11.2020,
[...]
proponeva domanda risarcitoria nei confronti di , quale Parte_1 CP_3 proprietario della Opel Corsa targata CD754ET, e della compagnia assicurativa del predetto veicolo, (ora , per i danni Controparte_2 Controparte_1 che assumeva di aver subito a causa del sinistro stradale verificatosi nel Comune di Napoli, alle ore 22.40 circa dell'1.11.2015.
pagina 1 di 5 Più precisamente, l'attore deduceva:
- che, in data 1.11.2015, alle ore 22.40 circa, mentre si trovava a Napoli, in via Leopardi, e stava passeggiando sul margine destro della carreggiata, all'altezza del civico n. 206, veniva investito da un'autovettura modello Opel Corsa, targata CD754ET;
- che l'investimento avveniva mentre stava camminando sul marciapiede all'incrocio con via Cinthia;
- che il conducente del veicolo, effettuando la curva tra via Leopardi e via Cinthia, perdeva il controllo e finiva sul marciapiede, investendolo;
- che, a causa dell'investimento, veniva sbalzato oltre la ringhiera del marciapiede nel piazzale sottostante la carreggiata;
- che la Opel Corsa targata CD754ET, all'epoca dei fatti, era di proprietà di CP_3
ed era assicurata per la R.C.A. con la società
[...] Controparte_2
- che, a seguito del sinistro, veniva soccorso ed accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo, dove gli veniva diagnosticato: “Politrauma con frattura di D12-L1- L2-L4. Frattura ali sacrali. Frattura branca ischio pubica dx” con prognosi riservata;
- che, nella medesima giornata, veniva trasferito e ricoverato presso l'Ospedale San Giovanni Bosco, per poi essere dimesso in data 9.11.2015;
- che, successivamente al sinistro, manifestava uno stato ansioso depressivo. Tanto premesso, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di aver patito in conseguenza del sinistro. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2 la quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento richiesto dall'attore, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149 d.lgs. n. 209/2005, nonché la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3, n. 4 e 164, comma 4, c.p.c. e la carenza di legittimazione passiva per nullità del contratto di assicurazione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto. Il convenuto invece, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, CP_3 motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed escussi i testi Tes_1
ed la causa, all'udienza del 29.9.2025, veniva trattenuta in
[...] Testimone_2 decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per difetto delle condizioni richieste dagli artt. 148 ss. d.lgs. n. 209/2005, atteso che l'attore ha versato in atti la lettera stragiudiziale di richiesta di risarcimento inoltrata alla parte convenuta costituita e completa di tutti gli elementi essenziali richiesti dalle norme richiamate ai fini della identificazione in concreto della pretesa risarcitoria avanzata (cfr. lettera allegata dall'attore all'atto introduttivo del giudizio). Va, altresì, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (“causa
pagina 2 di 5 petendi”), sicché l'atto introduttivo del giudizio non risulta né carente in parte narrativa, né eccessivamente sintetico. Infine, deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva conseguente alla nullità della polizza sollevata dalla compagnia assicurativa. Ed infatti l' Controparte_2 evidenziava che successivamente al verificarsi del sinistro per cui è causa, veniva a conoscenza del fatto che la polizza n. 06580284 a garanzia del veicolo Opel Corsa tg. CD754ET era stata conclusa da , mero utilizzatore del veicolo e non proprietario dello stesso, qual Parte_2 era, invece, , al fine di ottenere un'agevolazione sul costo del premio assicurativo. CP_3 Ebbene l'eccezione non può essere accolta dal momento che la compagnia assicurativa non ha fornito adeguata prova del dolo del contraente, , all'atto della stipula del contratto Parte_2 assicurativo, bensì ha genericamente allegato che quest'ultimo avrebbe fornito documentazione contraffatta al fine di ottenere una riduzione del premio assicurativo. Né dallo schema di polizza in atti (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa) si legge il divieto per il soggetto diverso da proprietario del veicolo di stipulare il contratto a favore di quest'ultimo.
2. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la compagnia assicurativa, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito nella propria comparsa di costituzione e risposta la prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento dei danni. Tale eccezione, invero, non risulta infondata. L'evento lesivo, infatti, si è verificato in data 1.11.2015 e, in allegato all'atto di citazione, è stata prodotta un'unica lettera di costituzione in mora indirizzata alla convenuta compagnia assicurativa, la quale è datata 9.4.2018. Senonché tale atto non sembra idoneo ad interrompere la prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno ex artt. 2947, comma 2, c.c., innanzitutto, perché non v'è prova dell'invio e soprattutto della ricezione dello stesso da parte della compagnia assicurativa;
in secondo luogo, perché tale atto interruttivo sarebbe intervenuto, in ogni caso, quando la prescrizione biennale del diritto era ormai già maturata.
3. In ogni caso, a prescindere dalla prescrizione del diritto invocato, deve dirsi che, anche nel merito, la domanda attrice risulta non provata e deve essere, quindi, rigettata.
4. Invero, la dinamica dell'incidente riferita nell'atto di citazione non coincide con le dichiarazioni che sono state rese dal conducente del veicolo che avrebbe investito l'attore. Invero, in data 19.2.2018, sottoscriveva una dichiarazione nella quale riferiva CP_3 quanto segue: “dichiaro che come unico conducente dell'auto Opel Cosa CD754ET grigio chiara, in data 1/11/2015 di mattina, mi trovavo in Napoli alla via Chintia quando investivo, uscendo da una sosta con il lato posteriore un ragazzo di circa 20 anni che attraversa la strada da sx verso dx prendendolo al fianco dx e facendolo cadere a terra. Lamentava dolori alla gamba. Non intervennero autorità né tantomeno il 118. Ci scambiammo i dati e andai via. Non ci furono testimoni. L'auto è stata rottamata”. Stando alla dichiarazione sottoscritta dal , infatti, il sinistro sarebbe avvenuto di mattina CP_3 in Via Cinthia, laddove invece in citazione si legge che lo stesso sarebbe accaduto di notte, verso le ore 22.42, in Via G. Leopardi, all'altezza del civico n. 206 (che, peraltro, non si trova affatto nei pressi dell'incrocio con via Cinthia).
pagina 3 di 5 Quanto alla dinamica del sinistro, l'attore, in citazione, riferiva di essere stato investito mentre camminava sul marciapiede, da un'autovettura che, nell'affrontare una curva a velocità sostenuta, perdeva il controllo e lo travolgeva;
stando al , invece, il pedone sarebbe stato investito CP_3 mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e l'impatto avveniva con la parte posteriore del veicolo che usciva da una posizione di sosta. Da ultimo, l'attore riferiva di essere stato scaraventato al di là della ringhiera posta a delimitazione del marciapiedi nel piazzale sottostante e di aver riportato una frattura al bacino, laddove invece il dichiarava che il pedone cadeva al suolo e lamentava dolore ad una CP_3 gamba. Le dichiarazioni rese dai due testi e che sono stati Testimone_1 Testimone_2 escussi su richiesta di parte attrice, a onor del vero, hanno confermato la versione dei fatti descritta dall'attore in citazione. Tuttavia, deve anche aggiungersi che entrambi i testi hanno affermato che, dopo il sinistro, era stata chiamata un'ambulanza, al fine di prestare soccorso al , ma che la stessa non Parte_1 giunse mai, per cui il ferito venne trasportato in ospedale da un'autovettura privata. Senonché, a sminuire l'attendibilità del racconto dei due testi, deve dirsi che, a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal Giudice con ordinanza del 12.10.2023, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., è emerso che “negli archivi telematici della COT118 della Napoli 1 centro, non risulta nessun intervento con i dati a noi trasmessi, a favore del Sig. (cfr. pec Parte_1 depositata in data 24.10.2023 dalla compagnia assicurativa convenuta)”. A ciò si aggiunga:
- che parte attrice non ha prodotto alcun rilievo fotografico dell'autovettura che ha investito il pedone, motivo per cui non è stato possibile svolgere alcuna valutazione in merito alla compatibilità tra i danni verosimilmente riportati dalla stessa e la dinamica del sinistro;
- che parte attrice non ha prodotto alcun rilievo fotografico del luogo dell'incidente, sicché non è stato possibile verificare se la ringhiera posta a delimitazione del marciapiede sul quale stava transitando l'attore sia rimasta danneggiata a seguito dell'impatto con l'autovettura;
- che, nonostante la gravità del fatto, non è stato chiamato alcun rappresentante della forza pubblica, sicché non vi è neanche una relazione di servizio, in merito all'incidente, redatta da un appartenente alla polizia e/o ai carabinieri;
- che il ferito veniva condotto al pronto soccorso da una non meglio identificata autovettura privata e parte attrice non ha dedotto alcunché sull'identità dei propri soccorritori;
- che nulla è stato dedotto, inoltre, in merito al conducente del veicolo e nulla si dice, in citazione, in ordine al comportamento materialmente tenuto da quest'ultimo subito dopo il sinistro;
- che il , nonostante la sua giovane età (30 anni, all'epoca dei fatti), dalla Parte_1 documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa convenuta, risulta essere stato coinvolto a diverso titolo in ben otto sinistri stradali, tra il 2012 ed il 2015;
- che la polizza n. 06580284 a garanzia del veicolo Opel Corsa, targata CD754ET, con copertura dal 22.4.2015 al 21.4.2016, veniva stipulata da tale residente Parte_2 in Leonforte (EN) alla Via Giotto n. 40, mentre il proprietario del veicolo risultava essere residente in [...] (come si evince da CP_3 certificato cronologico versato in atti);
- che risulta essere stato coinvolto a diverso titolo in ben sei sinistri Parte_2 stradali, tra il 2008 ed il 2015.
pagina 4 di 5 5. Orbene, l'insieme delle criticità appena evidenziate non può che condurre al rigetto della domanda, non essendo emersa una prova piena e convincente in merito al fatto storico che si assume aver determinato i danni di cui l'attore chiede il ristoro.
6. Le spese di lite della convenuta compagnia assicurativa seguono la soccombenza dell'attore e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014 per la non complessità della vicenda). Nulla deve essere disposto, invece, per quanto concerne le spese di lite del convenuto CP_3
, rimasto contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- condanna l'attore, , al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta (già , Controparte_1 Controparte_2 liquidate in € 5.431,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%;
- nulla per le spese del convenuto , rimasto contumace. CP_3
Napoli, 27/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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