Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
65/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 80499/pensioni militari del registro di Segreteria
TRA
I Sigg.ri:
1) XX ed altri 36 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’Avv. Renzo Filoia (C.F.
[...]) e dall’Avv. Francesca Torre (C.F.
[...]), entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci, n. 18, nonché agli indirizzi p.e.c. di seguito riportati, che dichiarano di voler ricevere le notifiche ex art. 170 c.p.c. e le comunicazioni di Cancelleria presso i seguenti indirizzi p.e.c.
renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it e francesca.torre@firenze.pecavvocati.it ovvero via fax n. 0557091736;
- ricorrenti -
CONTRO
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv.
RE BO (C.F. [...]), p.e.c.
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, fax 06/94527716 e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it;
- resistente –
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Udito all’udienza dell’11.2.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, e l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS, mentre nessuno è comparso per le parti ricorrenti, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le parti ricorrenti hanno depositato il ricorso e notificato il ricorso medesimo ed il decreto di fissazione udienza alla controparte.
2. Si è costituito in giudizio l’INPS con memoria di costituzione.
3. In data 30.1.2026 il procuratore delle parti ricorrenti ha depositato, mediante il Sistema Giudico Istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in pari data e non notificata, dichiarando la propria sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso e contestualmente chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
4. In esito all’udienza pubblica odierna, sentito l’intervento della parte presente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
2. Le parti ricorrenti, dopo avere correttamente instaurato la lite con la controparte, hanno depositato “Istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse”, contestualmente chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
3. Al riguardo, occorre fare riferimento all’orientamento, secondo cui, in caso di giudizi scaturiti da impugnazione di atti della p.a., “la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale …., mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento” (cfr.,
Cass. civ., sez. V, n. 5098/2022).
Pertanto, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse assume rilievo, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 3, c.g.c., in quanto le parti ricorrenti hanno manifestato il venir meno dell’interesse ad agire, venendosi così ad integrare una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente, che comporta la sopravvenuta improcedibilità del ricorso (in tal senso, Cdc, sez. giur. Lazio, 31.1.2022, n. 79), con conseguente definizione della lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c..
4. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale (tali sono le questioni relative alla carenza di interesse e all’improcedibilità: cfr. Cdc, sez. II app., 29.8.2019, n. 301), ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
5. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
a. dichiara improcedibile il ricorso;
b. compensa le spese del giudizio;
c. nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11.2.2026.
Il GIUDICE
(Cons. Saverio Galasso)
f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SA VINICOLA CORTE DEI CONTI 12.02.2026 10:48:48 GMT+01:00