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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2372/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
FRATELLO ANTONELLA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9067/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0359266 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2354/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dai Sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato tempestivamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il relatore indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato documenti entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti impugnano un AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE, lamentando che l'aumento della classe da 3 a 6 e della rendita catastale a sèguito di DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni è priva di fondamento, perché non preceduta dal sopralluogo e priva di motivazione, dal momento che fa generico riferimento ad altre unità immobiliari e non considera che il fabbricato ove insiste l'immobile classato
è composto solo da un'altra unità immobiliare, che pur comprendendo il terrazzo di copertura è classata in classe 3, come chiaramente affermato da perizia tecnica giurata unita gli atti del ricorrente, e che entrambe le unità immobiliari sono così classate all'esito di sentenze tributarie del 2010 e del 2016, che non vi è motivo per non osservare.
L'Agenzia delle Entrate Territorio ha controdedotto che il sopralluogo non è obbligatorio, che l'accertamento
è derivato dal DOCFA presentato dai ricorrenti, che la maggioranza delle unità immobiliari viciniori ed analoghe sono censite in classe 6, e che i ricorrenti non hanno accettato la proposta di conciliazione riducendo il classamento di cui all'accertamento alla minore classe 4.
Il collegio osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile. I files versati in atti di ricorrenti non comprendono alcun file contenente la ricevuta di consegna alla resistente Agenzia della pec contenente il ricorso, sicché non vi è prova della consegna della pec contenente il ricorso al resistente. In particolare, il file intitolato ricevuta consegna pec non contiene il messaggio certificativo dell'avvenuta consegna, mentre il file intitolato accettazione contiene la sola certificazione di accettazione della pec, né in altri files è stata rinvenuta la certificazione di consegna, anche trascurando che essa avrebbe dovuto venire provata mediante il file .eml. In tal caso, l'art. 22 dlgs n. 546/92 prevede l'inammissibilità del ricorso, che deve essere pronunziata a prescindere dalla intervenuta costituzione degli enti resistenti, ma le spese devono essere compensate perché gli enti resistenti erano in grado di percepire l'inammissibilità del ricorso che, rilevabile di ufficio, li esentava dall'interesse a costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
FRATELLO ANTONELLA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9067/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0359266 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2354/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dai Sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato tempestivamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il relatore indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato documenti entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti impugnano un AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE, lamentando che l'aumento della classe da 3 a 6 e della rendita catastale a sèguito di DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni è priva di fondamento, perché non preceduta dal sopralluogo e priva di motivazione, dal momento che fa generico riferimento ad altre unità immobiliari e non considera che il fabbricato ove insiste l'immobile classato
è composto solo da un'altra unità immobiliare, che pur comprendendo il terrazzo di copertura è classata in classe 3, come chiaramente affermato da perizia tecnica giurata unita gli atti del ricorrente, e che entrambe le unità immobiliari sono così classate all'esito di sentenze tributarie del 2010 e del 2016, che non vi è motivo per non osservare.
L'Agenzia delle Entrate Territorio ha controdedotto che il sopralluogo non è obbligatorio, che l'accertamento
è derivato dal DOCFA presentato dai ricorrenti, che la maggioranza delle unità immobiliari viciniori ed analoghe sono censite in classe 6, e che i ricorrenti non hanno accettato la proposta di conciliazione riducendo il classamento di cui all'accertamento alla minore classe 4.
Il collegio osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile. I files versati in atti di ricorrenti non comprendono alcun file contenente la ricevuta di consegna alla resistente Agenzia della pec contenente il ricorso, sicché non vi è prova della consegna della pec contenente il ricorso al resistente. In particolare, il file intitolato ricevuta consegna pec non contiene il messaggio certificativo dell'avvenuta consegna, mentre il file intitolato accettazione contiene la sola certificazione di accettazione della pec, né in altri files è stata rinvenuta la certificazione di consegna, anche trascurando che essa avrebbe dovuto venire provata mediante il file .eml. In tal caso, l'art. 22 dlgs n. 546/92 prevede l'inammissibilità del ricorso, che deve essere pronunziata a prescindere dalla intervenuta costituzione degli enti resistenti, ma le spese devono essere compensate perché gli enti resistenti erano in grado di percepire l'inammissibilità del ricorso che, rilevabile di ufficio, li esentava dall'interesse a costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.