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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
Consigliere dott.ssa Maria Vittoria Valente
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2752/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1284/2024, vertente
TRA
Parte_1 , elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 38, presso gli Avv.ti
Giovanni Angelozzi e Maria Angelozzi, che lo rappresentano e difendono;
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate, 3;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2021 innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 chiamava in giudizio | CP_1 e-chiedeva di accertare l'esistenza di due malattie professionali, sub specie di "ernia discale L4-
L5 con limitazione della flesso estensione del tratto lombosacrale della colonna vertebrale" e di "tendinopatie bilaterali a carico delle spalle", quali conseguenze dell'attività lavorativa di artigiano edile e di muratore svolta dal 1994 al 2019, nonché di accertare l'esistenza di un danno biologico complessivo non inferiore al 6%, riportato dalla stessa, e, per l'effetto, di condannare il detto CP_2 al pagamento della relativa rendita e/o indennizzo. Si costituiva in giudizio | CP_1 contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. La parte convenuta inoltre eccepiva l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R.
n. 1124/1965, del diritto all'azione della parte ricorrente. La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, e veniva disposta una C.T.U. medico-legale (che successivamente veniva rinnovata in ragione della incompleta risposta, fornita dal primo consulente incaricato, ai quesiti formulati dal giudice nell'ordinanza del 29.10.2021.
Il Tribunale accertava l'esistenza di postumi permanenti riportati dalla parte ricorrente per effetto della seconda malattia professionale denunciata
("tendinopatie bilaterali a carico delle spalle"), stimabili nella misura del 6%, e condannava | CP_1 alla erogazione della conseguente rendita e/o indennizzo, e al pagamento dei relativi ratei e arretrati in favore della parte ricorrente, con decorrenza di legge rispetto alla domanda amministrativa del 12.02.2020.
Dichiarava, altresì, l'intervenuta prescrizione ex art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 del diritto all'azione della parte ricorrente in riferimento alla prima malattia professionale denunciata ("ernia discale L4-L5 con limitazione della flesso estensione del tratto lombosacrale della colonna vertebrale")
Avvero la decisione del Tribunale ha proposto appello con ricorso depositato il
Parte_14.10.2024
L CP_1 pur ritualmente intimato, non si è costituito restando contumace.
Con l'atto di appello Parte_1 censura la sentenza impugnata per avere
“violato il disposto dell'art. 112 c.p.c. che gli imponeva di pronunciarsi sulla specifica questione e, in particolare, sull'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 135 del T.U. 1124/1965, una norma che espressamente disciplina l'estintivo termine prescrizionale in materia di malattie professionali. Non ha dunque recepito che, non avendo | CP_2 nell'anno 2005 accertato la natura professionale dell'ernia discale lombare, ha infondatamente rigettato la domanda in applicazione dell'art. 112 del
T.U. 1125/1965, una norma che afferisce specificamente agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali per le quali | CP_1 ha indennizzato la temporanea incapacità lavorativa ... Se dunque l' CP_2, preposto alla gestione dell'assicurazione contro le malattie professionali, ha ritenuto trattarsi di una patologia comune che non rientra tra quelle contratte da coloro che sono assoggettati al rischio espositivo, come si può pretendere che il Pt_1 - privo di specifiche conoscenze medicolegali - nel 2005 potesse essere consapevole, in epoca antecedente alla presentazione della denuncia, dell'esistenza del rapporto causale tra la lavorazione alla quale e' stato addetto e la malattia sebbene essa non era ancora tabellata come professionale? E poiché si tratta di patologia multifattoriale, è agevole supporre che i sanitari che la ebbero in cura non ne immaginarono la patogenesi lavorativa. Solo quando il ricorrente si è casualmente rivolto al Patronato CP_3 er proporre domanda volta ad ottenere l'assegno ordinario di invalidita' e mostrò la certificazione in suo possesso, venne informato dal medico del suddetto ente di assistenza della sua riconducibilità all'attività dell'artigiano muratore. E' pertanto irrilevante la giurisprudenza citata dal Giudice a quo dovendo trovare applicazione il disposto, di "cui al secondo comma dell'art. 135 del T.U. 1124/65, secondo il quale la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico". Il disposto è ulteriormente confermato nel capitolo quarto del T.U. n. 1124/65, intitolato
"disposizioni speciali per le malattie professionali" dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli che, all'art. 250, quarto comma, stabilisce che "la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico Ne consegue che il disposto di
...
cui all'art. 112 del T.U. n. 1124/65 vige per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali se riconosciute come tali e fatte oggetto, come si ripete, di indennizzo dell'incapacità lavorativa temporanea. Per gli altri casi, si applica l'art. 135 del T.U.
n. 1124/1965 che espressamente prevede che, quando le malattie non comportano l'intervento dell CP_1 per i giorni di astensione dal lavoro, si considerano verificate al momento della presentazione della denuncia all' CP_1 e non dal giorno della loro insorgenza la tardiva presentazione della denuncia, dovuta ad ignoranza e/o a
...
negligenza dell'assicurato, non può comportare l'estinzione del diritto senza che si verifichi, in violazione del principio sancito dall'art. 3 Cost., un palese discrimen tra colui che, pur avendo contratto una malattia connessa alla prestazione lavorativa, ne ha tardivamente acquisito la consapevolezza e colui che tempestivamente ne è stato reso edotto" e cita al riguardo la sentenza n° 206/1988 della Corte costituzionale.
Ebbene, è noto che con la detta la sentenza n° 206/1988 della Corte costituzionale si è statuito che "La denunzia tardiva, da parte del lavoratore, della malattia professionale verificatasi nei termini tabellari, di cui alla L.n. 1124 del 1965, non puo' privare automaticamente lo stesso del diritto all'indennizzo, fermo restando che sara a carico del lavoratore medesimo l'onere della prova circa la effettiva verificazione della malattia nei termini predetti e che la corresponsione dell'indennita spettante, decorrera comunque dalla data della presentazione della denunzia. Va pertanto dichiarata - per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
l'illegittimita costituzionale dell'art. 135, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, a norma del quale la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e' presentata all'istituto assicuratore la denuncia con certificato medico".
Invero, la Corte di cassazione ha precisato che "Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ancorato il "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione alla data di una CT - espletata in altro giudizio instaurato dal lavoratore verso il datore - considerata rilevante in senso puramente obiettivo, quale fatto da cui risultava la conoscenza della patologia da parte dell'assicurato)", così Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 16605 del 03/08/2020.
Ancora prima la giurisprudenza di legittimità aveva osservato che "Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile. (Nella specie, relativa a domanda di riconoscimento di rendita da ipoacusia, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che sin dal 1987, epoca in cui il datore di lavoro aveva escluso il lavoratore da esposizioni a rumore equivalenti o superiori a 80
dBA, l'interessato doveva essere consapevole dell'esistenza della malattia, della sua eziologia e della dipendenza del deficit uditivo dalla causa lavorativa, non assumendo rilievo che, successivamente, l'azienda non avesse riconosciuto l'origine professionale del danno)", così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14281 del 28/06/2011.
Orbene, nel caso di specie il CT nominato in primo grado ha precisato che "Si deve tuttavia sottolineare che il ricorrente ha subito un primo intervento per ED lombare nel 2005, ed è quindi a tale data che si deve far riferimento al fine di stabilire l'epoca di acquisizione della piena conoscenza della patologia a carico del rachide lombare, mentre risale al 2019 la conoscenza della patologia a carico delle spalle".
Invero tale circostanza riferita dal detto CT non risulta specificamente contestata da parte ricorrente odierna appellante.
Ne consegue alla luce della sopra richiamata giurisprudenza che alla data della domanda amministrativa all CP_1 risulta ampiamente maturata la lamentata prescrizione con riguardo alla detta patologia.
La sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata non assume di certo il significato di pronuncia abrogativa della prescrizione avendo precisato fermo restando che sara' a carico del lavoratore medesimo l'onere della prova circa la effettiva verificazione della malattia nei termini predetti.
In conclusione, l'appello va rigettato.
In presenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del grado devono essere dichiarate irripetibili.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P. Q. M.
rigetta l'appello; dichiara le spese del grado irripetibili;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
Consigliere dott.ssa Maria Vittoria Valente
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2752/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1284/2024, vertente
TRA
Parte_1 , elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 38, presso gli Avv.ti
Giovanni Angelozzi e Maria Angelozzi, che lo rappresentano e difendono;
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate, 3;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2021 innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 chiamava in giudizio | CP_1 e-chiedeva di accertare l'esistenza di due malattie professionali, sub specie di "ernia discale L4-
L5 con limitazione della flesso estensione del tratto lombosacrale della colonna vertebrale" e di "tendinopatie bilaterali a carico delle spalle", quali conseguenze dell'attività lavorativa di artigiano edile e di muratore svolta dal 1994 al 2019, nonché di accertare l'esistenza di un danno biologico complessivo non inferiore al 6%, riportato dalla stessa, e, per l'effetto, di condannare il detto CP_2 al pagamento della relativa rendita e/o indennizzo. Si costituiva in giudizio | CP_1 contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. La parte convenuta inoltre eccepiva l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R.
n. 1124/1965, del diritto all'azione della parte ricorrente. La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, e veniva disposta una C.T.U. medico-legale (che successivamente veniva rinnovata in ragione della incompleta risposta, fornita dal primo consulente incaricato, ai quesiti formulati dal giudice nell'ordinanza del 29.10.2021.
Il Tribunale accertava l'esistenza di postumi permanenti riportati dalla parte ricorrente per effetto della seconda malattia professionale denunciata
("tendinopatie bilaterali a carico delle spalle"), stimabili nella misura del 6%, e condannava | CP_1 alla erogazione della conseguente rendita e/o indennizzo, e al pagamento dei relativi ratei e arretrati in favore della parte ricorrente, con decorrenza di legge rispetto alla domanda amministrativa del 12.02.2020.
Dichiarava, altresì, l'intervenuta prescrizione ex art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 del diritto all'azione della parte ricorrente in riferimento alla prima malattia professionale denunciata ("ernia discale L4-L5 con limitazione della flesso estensione del tratto lombosacrale della colonna vertebrale")
Avvero la decisione del Tribunale ha proposto appello con ricorso depositato il
Parte_14.10.2024
L CP_1 pur ritualmente intimato, non si è costituito restando contumace.
Con l'atto di appello Parte_1 censura la sentenza impugnata per avere
“violato il disposto dell'art. 112 c.p.c. che gli imponeva di pronunciarsi sulla specifica questione e, in particolare, sull'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 135 del T.U. 1124/1965, una norma che espressamente disciplina l'estintivo termine prescrizionale in materia di malattie professionali. Non ha dunque recepito che, non avendo | CP_2 nell'anno 2005 accertato la natura professionale dell'ernia discale lombare, ha infondatamente rigettato la domanda in applicazione dell'art. 112 del
T.U. 1125/1965, una norma che afferisce specificamente agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali per le quali | CP_1 ha indennizzato la temporanea incapacità lavorativa ... Se dunque l' CP_2, preposto alla gestione dell'assicurazione contro le malattie professionali, ha ritenuto trattarsi di una patologia comune che non rientra tra quelle contratte da coloro che sono assoggettati al rischio espositivo, come si può pretendere che il Pt_1 - privo di specifiche conoscenze medicolegali - nel 2005 potesse essere consapevole, in epoca antecedente alla presentazione della denuncia, dell'esistenza del rapporto causale tra la lavorazione alla quale e' stato addetto e la malattia sebbene essa non era ancora tabellata come professionale? E poiché si tratta di patologia multifattoriale, è agevole supporre che i sanitari che la ebbero in cura non ne immaginarono la patogenesi lavorativa. Solo quando il ricorrente si è casualmente rivolto al Patronato CP_3 er proporre domanda volta ad ottenere l'assegno ordinario di invalidita' e mostrò la certificazione in suo possesso, venne informato dal medico del suddetto ente di assistenza della sua riconducibilità all'attività dell'artigiano muratore. E' pertanto irrilevante la giurisprudenza citata dal Giudice a quo dovendo trovare applicazione il disposto, di "cui al secondo comma dell'art. 135 del T.U. 1124/65, secondo il quale la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico". Il disposto è ulteriormente confermato nel capitolo quarto del T.U. n. 1124/65, intitolato
"disposizioni speciali per le malattie professionali" dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli che, all'art. 250, quarto comma, stabilisce che "la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico Ne consegue che il disposto di
...
cui all'art. 112 del T.U. n. 1124/65 vige per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali se riconosciute come tali e fatte oggetto, come si ripete, di indennizzo dell'incapacità lavorativa temporanea. Per gli altri casi, si applica l'art. 135 del T.U.
n. 1124/1965 che espressamente prevede che, quando le malattie non comportano l'intervento dell CP_1 per i giorni di astensione dal lavoro, si considerano verificate al momento della presentazione della denuncia all' CP_1 e non dal giorno della loro insorgenza la tardiva presentazione della denuncia, dovuta ad ignoranza e/o a
...
negligenza dell'assicurato, non può comportare l'estinzione del diritto senza che si verifichi, in violazione del principio sancito dall'art. 3 Cost., un palese discrimen tra colui che, pur avendo contratto una malattia connessa alla prestazione lavorativa, ne ha tardivamente acquisito la consapevolezza e colui che tempestivamente ne è stato reso edotto" e cita al riguardo la sentenza n° 206/1988 della Corte costituzionale.
Ebbene, è noto che con la detta la sentenza n° 206/1988 della Corte costituzionale si è statuito che "La denunzia tardiva, da parte del lavoratore, della malattia professionale verificatasi nei termini tabellari, di cui alla L.n. 1124 del 1965, non puo' privare automaticamente lo stesso del diritto all'indennizzo, fermo restando che sara a carico del lavoratore medesimo l'onere della prova circa la effettiva verificazione della malattia nei termini predetti e che la corresponsione dell'indennita spettante, decorrera comunque dalla data della presentazione della denunzia. Va pertanto dichiarata - per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
l'illegittimita costituzionale dell'art. 135, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, a norma del quale la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e' presentata all'istituto assicuratore la denuncia con certificato medico".
Invero, la Corte di cassazione ha precisato che "Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ancorato il "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione alla data di una CT - espletata in altro giudizio instaurato dal lavoratore verso il datore - considerata rilevante in senso puramente obiettivo, quale fatto da cui risultava la conoscenza della patologia da parte dell'assicurato)", così Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 16605 del 03/08/2020.
Ancora prima la giurisprudenza di legittimità aveva osservato che "Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile. (Nella specie, relativa a domanda di riconoscimento di rendita da ipoacusia, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che sin dal 1987, epoca in cui il datore di lavoro aveva escluso il lavoratore da esposizioni a rumore equivalenti o superiori a 80
dBA, l'interessato doveva essere consapevole dell'esistenza della malattia, della sua eziologia e della dipendenza del deficit uditivo dalla causa lavorativa, non assumendo rilievo che, successivamente, l'azienda non avesse riconosciuto l'origine professionale del danno)", così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14281 del 28/06/2011.
Orbene, nel caso di specie il CT nominato in primo grado ha precisato che "Si deve tuttavia sottolineare che il ricorrente ha subito un primo intervento per ED lombare nel 2005, ed è quindi a tale data che si deve far riferimento al fine di stabilire l'epoca di acquisizione della piena conoscenza della patologia a carico del rachide lombare, mentre risale al 2019 la conoscenza della patologia a carico delle spalle".
Invero tale circostanza riferita dal detto CT non risulta specificamente contestata da parte ricorrente odierna appellante.
Ne consegue alla luce della sopra richiamata giurisprudenza che alla data della domanda amministrativa all CP_1 risulta ampiamente maturata la lamentata prescrizione con riguardo alla detta patologia.
La sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata non assume di certo il significato di pronuncia abrogativa della prescrizione avendo precisato fermo restando che sara' a carico del lavoratore medesimo l'onere della prova circa la effettiva verificazione della malattia nei termini predetti.
In conclusione, l'appello va rigettato.
In presenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del grado devono essere dichiarate irripetibili.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P. Q. M.
rigetta l'appello; dichiara le spese del grado irripetibili;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano