Versione
1 luglio 2011
1 luglio 2011
Art. 13-bis. ((Immissione sul mercato delle armi provenienti da
scorte governative )) (( 1. Le armi di proprieta' delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non piu' in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto. La procedura di demilitarizzazione e' effettuata secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno.
4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. La disattivazione per le armi comuni puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti gia' indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
5. Prima dell'avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell'interno ed alla questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito. ))
scorte governative )) (( 1. Le armi di proprieta' delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non piu' in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto. La procedura di demilitarizzazione e' effettuata secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno.
4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. La disattivazione per le armi comuni puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti gia' indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
5. Prima dell'avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell'interno ed alla questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito. ))
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 11/07/2019, n. 659Provvedimento: […] Violazione e omessa applicazione della legge 185/1990, del D.M. 11 aprile 2012 del Ministero della Difesa, del D.Lgs. 527/1992, delle Direttive 2009/43/CE 91/477/CE, dell'art. 13-bis della legge 110/1975, della circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 2002 n. 557, nonché della circolare dello stesso Ministero 557/PAS/10900(27)9 del 20 giugno 2011 e delle Linee Guida del Banco Nazionale di Prova per le Armi da fuoco nella parte in cui richiamano detta circolare, dell'art. 1 della legge 241 del 1990. […]Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- violazione legge 18 aprile 1975 n. 110·
- violazione art. 3, 41 e 97 della Costituzione·
- compensazione delle spese di lite·
- violazione legge 185 del 1990·
- eccesso di potere·
- violazione art. 25 e 117 della Costituzione·
- violazione direttive europee·
- violazione decreti ministeriali·
- improcedibilità del ricorso·
- violazione Trattato CEE·
- violazione legge 241 del 1990