CASS
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2024, n. 12159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12159 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AD IN nato a [...] il [...] OL GA nato a [...] il [...] avverso la ordinanza 14/07/2023 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Riccardi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avvocati Leopoldo Perone, in difesa di DO, e Valerio Vianello Accorretti, in difesa di AD, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza dei Giudice per le indagini preliminari del -tribunale di Napoli del 10 maggio 2023, che applicava a AD IN e DO GA ia misura Penale Sent. Sez. 6 Num. 12159 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 07/12/2023 della custodia cautelare in carcere perché ritenuti partecipi dell'associazione a delinquere di stampo camorrista "clan CO". In particolare, si contesta a AD IN di avere gestito le attività di riciclaggio e reimpiego dei proventi del sodalizio attraverso il loro reinvestimento in diversificati settori economico-commerciali (dalle attività di autolavaggio e autonoleggio dislocate a ridosso dell'aeroporto di Napoli Capodichino, all'esercizio di bar pasticcerie e alla attività di ristorazione) e ponendo in essere sistematicamente, nell'esercizio delle attività di impresa a lui riconducibili, interposizioni fittizie. Si contesta ad DO GA il ruolo di: -intermediario fra suo padre, DO EP, e AD IN;
-garante dei rapporti tra De EO DO, temporaneo reggente della organizzazione criminale, e il medesimo AD per la gestione delle attività imprenditoriali a lui riconducibili;
- alter ego di suo padre EP DO nella gestione dei rapporti criminali con gli esponenti di primo piano del "clan" e nella trasmissione di direttive di gestione del gruppo CO. Il compendio investigativo è costituito dalle intercettazioni, e, in particolare, 1) dalle conversazioni tra presenti intercettate tramite il captatore informatico installato nel telefono cellulare in uso a AD IN;
2) dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De OS e ET, i quali hanno attribuito agli indagati i ruoli così come contestati nel capo di incolpazione;
3) dalle dichiarazioni di AN IE e AN RI, titolari della società "Planet Car" e concorrenti commerciali di AD, i quali hanno riferito di essere stati sottoposti a estorsione dal 2007, da parte di DO e EP, e di essere stati costretti a non acquisire nuovi clienti per non pregiudicare l'attività di AD, alla quale DO EP si mostrava personalmente interessato. 2. Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione entrambi gli indagati, con due atti distinti a firma di due diversi difensori. 3. La difesa di AD IN ha dedotto i seguenti motivi: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni captate, tramite virus informatico (RIT 2575/2018), sull'utenza in uso a AD, con decreto del G.i.p. del 24 settembre 2018. Ai sensi dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico deve indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle 2 indagini. Con motivazione del tutto apodittica, il Tribunale del riesame ha ritenuto, invece, che, sebbene nel dispositivo del decreto del G.i.p. fosse stata autorizzata unicamente l'intercettazione dei flussi di comunicazione, e non anche quelle tra presenti a mazzo di captatore informatico, in realtà il decreto avesse inteso accogliere integralmente la richiesta del Pubblico ministero. Conseguentemente, tutte le proroghe relative alle conversazioni tra presenti, a partire dalla scadenza del decreto autorizzativo, devono ritenersi inesistenti. Si censura, quindi, la inutilizzabilità di tutte le conversazioni successive al 2 novembre 2018 e, in particolar modo, la conversazione del 18 dicembre 2018 tra De EO, AD e DO. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla genericità del narrato dei collaboratori di giustizia e all'assenza della convergenza nel molteplice. Le dichiarazioni di De OS risalgGno al 2010 e quelle di ET addirittura al 2005. Le stesse;
oltre ad essere generiche, non dimostrano l'appartenenza del ricorrente al "clan" e rimangono prive di riscontro. Con un mero salto logico, il Collegio della cautela ha evidenziato che la gestione da parte del ricorrente delle diverse attività commerciali del AD era attuata in termini di monopolio, non dando contezza dell'esistenza, in termini di gestione da parte del predetto, di una sola società (Europcar), a fronte di quelle gestite dai AN (Avis, Hertz e Maggiore). I giudici, omettendo di valutare le allegazioni difensive, sono giunti a un risultato in contrasto con la documentazione prodotta agli atti. A fronte della dimostrata assenza di rapporti commerciali con la società denominata "Maggiore", il Tribunale ha ritenuto superabile tale circostanza sostenendo che i rapporti erano filtrati da un'altra società di servizi, alla quale il "clan" imponeva di avvalersi delle società di AD. Tale affermazione è frutto di un'asserzione che non trova riscontro negli atti. Il Tribunale ha reputato irrilevanti anche i rilievi difensivi in merito alle successive vicende che hanno riguardato la società "Maggiore", laddove i riferimenti operati dai collaboratori di giustizia ricostruiscono l'attività del AD facendo riferimento a un più ampio arco temporale rispetto a quello considerato dalla difesa: la motivazione si desume illogica, dal momento che la Maggiore ha escluso di avere mai avuto contatti commerciali con le società riconducibili a AD. Il Tribunale ha ritenuto non convincente la deduzione difensiva circa il fatto che l'attività di noleggio auto era di per sé incompatibile con il cosiddetto doppio fondo e con l'omessa registrazione dei contratti;
così facendo, ha pretermesso di valutare la risposta data sul punto dalla società "Europc:ar", laddove affermava che, 3 al ritiro delle vetture affidate alla gestione del AD, mai alcuna anomalia strutturale è stata rinvenuta. Infine, il Tribunale del riesame, in maniera generica e attraverso un ragionamento privo di riscontro, ha asserito, in termini di gravità indiziaria, che le società erano riconducibili ad DO GA e che le stesse erano state finanziate con i soldi del "clan". Quanto alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, De OS si è limitato a rappresentare un dato di fatto, ossia quali fossero le attività gestite da AD, mentre ET ha riferito circostanze generiche e de relato. Le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia non convergono, quindi, in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e non hanno portata individualizzante. Il Tribunale del riesame ha ritenuto le dichiarazioni riscontrate dalla intercettazione captata in ambientale sull'apparecchio in uso a AD il 18 dicembre 2018. Superata la questione di inutilizzabilità di cui al primo motivo, nulla si aggiunge, in termini di riscontro esterno individualizzante, al narrato dei due collaboratori di giustizia. Da una attenta lettura della intercettazione richiamata, emerge pacificamente che AD era un imprenditore vittima e non già un partecipe dell'associazione. 3.3. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle stesse. A differenza del G.i.p., che aveva giustificato la misura del carcere sulla scorta di un presunto pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale del riesame ha ritenuto, contrariamente, la sussistenza della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. Non sussiste l'attualità del pericolo poiché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono altamente datate nel tempo e il presunto contatto con ambienti malavitosi si ferma alla data dell'arresto di DO EP, e cioè all' agosto 2015. 3.4. AD ha depositato i decreti di intercettazione oggetto del primo motivo di ricorso e motivi aggiunti, nei quali ha insistito sulla inutilizzabilità della intercettazione ambientale del 18 dicembre 2018 e sulla assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati. 4. La difesa di DO GA ha dedotto i seguenti motivi: 4.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT 2575/2018. Viene riproposta, negli stessi termini, la deduzione formulata dalla difesa di AD e si precisa che il contenuto della parte motiva del decreto autorizzativo 4 del G.i.p. non ha fornito alcun elemento utile a ritenere che la Autorità giudiziaria avesse considerato assolutamente indispensabile procedere alla effettuazione delle intercettazioni tra presenti richieste. Quanto al decreto di proroga, si osserva che, se è vero che in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali il decreto di proroga intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione alla effettuazione delle suddette operazioni - purché dotato di autonomo apparato giustificativo che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nell'altrui sfera di riservatezza - è, del pari, vero che, nel caso in esame, il G.i.p., limitandosi a richiamare la informativa del 30 ottobre 2018, non ha chiarito sufficientemente le ragioni circa la sussistenza dei presupposti che avrebbero legittimato il ricorso a detto intrusivo mezzo di ricerca della prova. Non considerando, quindi, la intercettazione ambientale del 18 dicembre 2018, la motivazione sulla quale si fonda il provvedimento confermativo dell'ordinanza impositiva della cautela, viene a essere del tutto destrutturata. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo. Il complessivo materiale indiziario non consente, in conclusione, di ritenere l'odierno ricorrente affiliato, difettando un'attività funzionale all'associazione con carattere di stabilità, tale da fare ritenere sussistente l'adesione al pactum sceleris. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di entrambi gli indagati sono infondati per le ragioni di seguito indicate. 2.Deve osservarsi, preliminarmente, che non coglie nel segno il primo motivo di ricorso comune a entrambe le difese, e cioè quello relativo alla inutilizzabilità del decreto del G.i.p. del 24 settembre 2018. Effettivamente, il provvedimento de quo, sia nella parte motiva che nel dispositivo, non ha menzionato la necessità di disporre intercettazioni tramite inoculazione del virus trojan nel cellullare di AD;
le circostanza che tale parziale inutilizzabilità non sia stata rilevata dal Tribunale del riesame non è, però, decisiva, dal momento che il Collegio della cautela, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che il decreto di proroga del 2 gennaio 2019 costituisse un autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni. 5 2.1.11 Tribunale del riesame si è, sul punto, conformato al principio di diritto secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, il decreto formalmente qualificato "di proroga", intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, se dotato di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza (ex multis Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 -dep. 03/02/2016-, Ambroggio, Rv. 265746 - 01). 2.2. Deve, poi, osservarsi che in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, Bertoldi, Rv. 279564 - 01). Errano, quindi, sul punto, i ricorrenti a ritenere la mancanza di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: in realtà, il decreto di proroga in esame ha richiamato, legittimamente, la motivazione per relationem contenuta nel primo decreto e la ulteriore informativa di polizia giudiziaria e ha disposto la prosecuzione sia delle intercettazioni telematiche, che di quelle tra presenti. Peraltro, deve osservarsi che la difesa ha sempre lamentato la mancata indicazione del tipo di intercettazione, mentre non ha formulato censure su una ipotetica omessa motivazione sulla gravità indiziarla. 2.3. Anche la deduzione prospettata nei motivi aggiunti è infondata. Occorre sottolineare che la questione delle intercettazioni tramite captatore informatico, è stata affrontata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26886 del 28/4/2016, Scurato, Rv. 266905-06, che ha rilevato come, in tema di intercettazioni ambientali, sia legittima l'utilizzazione di tale innovativo strumento tecnologico e come la possibilità di tale suo utilizzo derivi direttamente dalle disposizioni normative vigenti ed in particolare dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito in I. n. 203 del 1991, in tal modo limitandone l'utilizzo ai reati di "criminalità organizzata", offrendo anche la corretta nozione di tale categoria criminologica secondo la ratio della disciplina dettata nel 1991. Inoltre, la previsione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 del cl.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" - si applica, a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio tempus regit actutn, sono soggetti alla 6 disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza sopra indicata, non prevede uno specifico onere motivazionale (Sez. 5 , n. 31849 del 28/09/2020, Leto, Rv. 279769 - 01). 3.11 secondo motivo di ricorso della difesa di AD, avente ad oggetto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, è generico, perché non si confronta con la congrua e logica motivazione della ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha evidenziato, innanzitutto, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De OS e ET, sono puntualmente riscontrate dalle dichiarazioni rese da soggetti che hanno avuto rapporti commerciali con AD e dalle conversazioni tra presenti captate tramite il virus informatico inoculato nel telefono in uso a quest'ultimo, che hanno rivelato i rapporti intercorrenti tra AD ed esponenti apicali del "clan CO", la genesi e l'evoluzione dei citati rapporti, nonché la comune condivisa strategia di intervento del "clan" al fine di favorire l'attività commerciale di AD. Il Collegio della cautela ha, anche, esaminato e illustrato in modo chiaro e compiuto le risultanze investigative in ordine ai rapporti intercorrenti tra DO EP e AD IN, indicato dai collaboratori di giustizia quale gestore, per conto del "clan", di diverse attività imprenditoriali, nonché quale "uomo" di ME EP, del quale era pacifica la affiliazione al "clan CO". L'ordinanza impugnata ha richiamato le numerose emergenze investigative, dalle quali risultava pacificamente: 1) che AD era il prestanome di DO nella gestione di molteplici attività commerciali;
2) che il "clan", non fidandosi completamente, aveva fatto assumere DO GA nella società che lavorava in aeroporto, proprio perché controllasse l'attività del ricorrente. In conclusione, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, le risultanze investigative permettevano di accertare che AD agiva nell'impresa di settore per conto del "clan" e, in virtù di un pregresso accordo, riceveva non solo copertura, ma anche protezione, agendo in condizione di quasi monopolio, conferendo del tutto volontariamente, in virtù della condivisione di interessi e dell'adesione agli scopi dell'associazione, una quota degli incassi. 4.11 terzo motivo di ricorso di AD, avente ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura applicata, è inammissibile perché generico. Il Tribunale si è confrontato con le deduzioni difensive e ha evidenziato che, a prescindere della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., la gravità della 7 condotta tenuta da AD giustificava l'adozione della custodia cautelare in carcere, unica misura ritenuta idonea a salvaguardare le esigenze cautelari. 5. Il secondo motivo di ricorso di DO, avente ad oggetto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è generico. Il Tribunale del riesame ha analiticamente esaminato la posizione del ricorrente e ha evidenziato, con motivazione congrua e logica, che le indagini permettevano di ritenere che lo stesso si occupasse di trasmettere ordini e "ambasciate" agli altri esponenti del "clan" in caso di assenza del padre per detenzione o perché impegnato ad affiancare ST e CO, latitanti, nonché di riferire al padre i messaggi dei correi non detenuti. Come riscontro alle propalazioni accusatorie dei collaboratori, il Collegio della cautela ha, inoltre, indicate le dichiarazioni di AN IE e AN RI, titolari della società "Planet car" - che si occupava di fornire servizi per società di autonoleggio all'interno dell'aeroporto di Capodichino -, i quali riferivano che erano stati sottoposti ad estorsione, a partire dal 2007, da DO EP e da altri esponenti del "clan CO" e che erano stati costretti a non acquisire nuovi clienti per non pregiudicare l'attività del AD, cui DO EP si mostrava personalmente interessato. L'intercettazione del 18 dicembre 2018 è stata correttamente ritenuta estremamente indicativa del ruolo di DO e anche di AD all'interno del sodalizio, posto che da essa emerge che i due avevano un incontro "mafioso" con De EO, persona al vertice del "clan", e con lui discutevano di tutte le problematiche - prima di tutte quella del denaro che doveva essere inviato ai mafiosi detenuti - della organizzazione. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di AD e DO al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consi liere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Riccardi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avvocati Leopoldo Perone, in difesa di DO, e Valerio Vianello Accorretti, in difesa di AD, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza dei Giudice per le indagini preliminari del -tribunale di Napoli del 10 maggio 2023, che applicava a AD IN e DO GA ia misura Penale Sent. Sez. 6 Num. 12159 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 07/12/2023 della custodia cautelare in carcere perché ritenuti partecipi dell'associazione a delinquere di stampo camorrista "clan CO". In particolare, si contesta a AD IN di avere gestito le attività di riciclaggio e reimpiego dei proventi del sodalizio attraverso il loro reinvestimento in diversificati settori economico-commerciali (dalle attività di autolavaggio e autonoleggio dislocate a ridosso dell'aeroporto di Napoli Capodichino, all'esercizio di bar pasticcerie e alla attività di ristorazione) e ponendo in essere sistematicamente, nell'esercizio delle attività di impresa a lui riconducibili, interposizioni fittizie. Si contesta ad DO GA il ruolo di: -intermediario fra suo padre, DO EP, e AD IN;
-garante dei rapporti tra De EO DO, temporaneo reggente della organizzazione criminale, e il medesimo AD per la gestione delle attività imprenditoriali a lui riconducibili;
- alter ego di suo padre EP DO nella gestione dei rapporti criminali con gli esponenti di primo piano del "clan" e nella trasmissione di direttive di gestione del gruppo CO. Il compendio investigativo è costituito dalle intercettazioni, e, in particolare, 1) dalle conversazioni tra presenti intercettate tramite il captatore informatico installato nel telefono cellulare in uso a AD IN;
2) dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De OS e ET, i quali hanno attribuito agli indagati i ruoli così come contestati nel capo di incolpazione;
3) dalle dichiarazioni di AN IE e AN RI, titolari della società "Planet Car" e concorrenti commerciali di AD, i quali hanno riferito di essere stati sottoposti a estorsione dal 2007, da parte di DO e EP, e di essere stati costretti a non acquisire nuovi clienti per non pregiudicare l'attività di AD, alla quale DO EP si mostrava personalmente interessato. 2. Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione entrambi gli indagati, con due atti distinti a firma di due diversi difensori. 3. La difesa di AD IN ha dedotto i seguenti motivi: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni captate, tramite virus informatico (RIT 2575/2018), sull'utenza in uso a AD, con decreto del G.i.p. del 24 settembre 2018. Ai sensi dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico deve indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle 2 indagini. Con motivazione del tutto apodittica, il Tribunale del riesame ha ritenuto, invece, che, sebbene nel dispositivo del decreto del G.i.p. fosse stata autorizzata unicamente l'intercettazione dei flussi di comunicazione, e non anche quelle tra presenti a mazzo di captatore informatico, in realtà il decreto avesse inteso accogliere integralmente la richiesta del Pubblico ministero. Conseguentemente, tutte le proroghe relative alle conversazioni tra presenti, a partire dalla scadenza del decreto autorizzativo, devono ritenersi inesistenti. Si censura, quindi, la inutilizzabilità di tutte le conversazioni successive al 2 novembre 2018 e, in particolar modo, la conversazione del 18 dicembre 2018 tra De EO, AD e DO. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla genericità del narrato dei collaboratori di giustizia e all'assenza della convergenza nel molteplice. Le dichiarazioni di De OS risalgGno al 2010 e quelle di ET addirittura al 2005. Le stesse;
oltre ad essere generiche, non dimostrano l'appartenenza del ricorrente al "clan" e rimangono prive di riscontro. Con un mero salto logico, il Collegio della cautela ha evidenziato che la gestione da parte del ricorrente delle diverse attività commerciali del AD era attuata in termini di monopolio, non dando contezza dell'esistenza, in termini di gestione da parte del predetto, di una sola società (Europcar), a fronte di quelle gestite dai AN (Avis, Hertz e Maggiore). I giudici, omettendo di valutare le allegazioni difensive, sono giunti a un risultato in contrasto con la documentazione prodotta agli atti. A fronte della dimostrata assenza di rapporti commerciali con la società denominata "Maggiore", il Tribunale ha ritenuto superabile tale circostanza sostenendo che i rapporti erano filtrati da un'altra società di servizi, alla quale il "clan" imponeva di avvalersi delle società di AD. Tale affermazione è frutto di un'asserzione che non trova riscontro negli atti. Il Tribunale ha reputato irrilevanti anche i rilievi difensivi in merito alle successive vicende che hanno riguardato la società "Maggiore", laddove i riferimenti operati dai collaboratori di giustizia ricostruiscono l'attività del AD facendo riferimento a un più ampio arco temporale rispetto a quello considerato dalla difesa: la motivazione si desume illogica, dal momento che la Maggiore ha escluso di avere mai avuto contatti commerciali con le società riconducibili a AD. Il Tribunale ha ritenuto non convincente la deduzione difensiva circa il fatto che l'attività di noleggio auto era di per sé incompatibile con il cosiddetto doppio fondo e con l'omessa registrazione dei contratti;
così facendo, ha pretermesso di valutare la risposta data sul punto dalla società "Europc:ar", laddove affermava che, 3 al ritiro delle vetture affidate alla gestione del AD, mai alcuna anomalia strutturale è stata rinvenuta. Infine, il Tribunale del riesame, in maniera generica e attraverso un ragionamento privo di riscontro, ha asserito, in termini di gravità indiziaria, che le società erano riconducibili ad DO GA e che le stesse erano state finanziate con i soldi del "clan". Quanto alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, De OS si è limitato a rappresentare un dato di fatto, ossia quali fossero le attività gestite da AD, mentre ET ha riferito circostanze generiche e de relato. Le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia non convergono, quindi, in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e non hanno portata individualizzante. Il Tribunale del riesame ha ritenuto le dichiarazioni riscontrate dalla intercettazione captata in ambientale sull'apparecchio in uso a AD il 18 dicembre 2018. Superata la questione di inutilizzabilità di cui al primo motivo, nulla si aggiunge, in termini di riscontro esterno individualizzante, al narrato dei due collaboratori di giustizia. Da una attenta lettura della intercettazione richiamata, emerge pacificamente che AD era un imprenditore vittima e non già un partecipe dell'associazione. 3.3. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle stesse. A differenza del G.i.p., che aveva giustificato la misura del carcere sulla scorta di un presunto pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale del riesame ha ritenuto, contrariamente, la sussistenza della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. Non sussiste l'attualità del pericolo poiché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono altamente datate nel tempo e il presunto contatto con ambienti malavitosi si ferma alla data dell'arresto di DO EP, e cioè all' agosto 2015. 3.4. AD ha depositato i decreti di intercettazione oggetto del primo motivo di ricorso e motivi aggiunti, nei quali ha insistito sulla inutilizzabilità della intercettazione ambientale del 18 dicembre 2018 e sulla assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati. 4. La difesa di DO GA ha dedotto i seguenti motivi: 4.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT 2575/2018. Viene riproposta, negli stessi termini, la deduzione formulata dalla difesa di AD e si precisa che il contenuto della parte motiva del decreto autorizzativo 4 del G.i.p. non ha fornito alcun elemento utile a ritenere che la Autorità giudiziaria avesse considerato assolutamente indispensabile procedere alla effettuazione delle intercettazioni tra presenti richieste. Quanto al decreto di proroga, si osserva che, se è vero che in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali il decreto di proroga intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione alla effettuazione delle suddette operazioni - purché dotato di autonomo apparato giustificativo che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nell'altrui sfera di riservatezza - è, del pari, vero che, nel caso in esame, il G.i.p., limitandosi a richiamare la informativa del 30 ottobre 2018, non ha chiarito sufficientemente le ragioni circa la sussistenza dei presupposti che avrebbero legittimato il ricorso a detto intrusivo mezzo di ricerca della prova. Non considerando, quindi, la intercettazione ambientale del 18 dicembre 2018, la motivazione sulla quale si fonda il provvedimento confermativo dell'ordinanza impositiva della cautela, viene a essere del tutto destrutturata. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo. Il complessivo materiale indiziario non consente, in conclusione, di ritenere l'odierno ricorrente affiliato, difettando un'attività funzionale all'associazione con carattere di stabilità, tale da fare ritenere sussistente l'adesione al pactum sceleris. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di entrambi gli indagati sono infondati per le ragioni di seguito indicate. 2.Deve osservarsi, preliminarmente, che non coglie nel segno il primo motivo di ricorso comune a entrambe le difese, e cioè quello relativo alla inutilizzabilità del decreto del G.i.p. del 24 settembre 2018. Effettivamente, il provvedimento de quo, sia nella parte motiva che nel dispositivo, non ha menzionato la necessità di disporre intercettazioni tramite inoculazione del virus trojan nel cellullare di AD;
le circostanza che tale parziale inutilizzabilità non sia stata rilevata dal Tribunale del riesame non è, però, decisiva, dal momento che il Collegio della cautela, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che il decreto di proroga del 2 gennaio 2019 costituisse un autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni. 5 2.1.11 Tribunale del riesame si è, sul punto, conformato al principio di diritto secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, il decreto formalmente qualificato "di proroga", intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, se dotato di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza (ex multis Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 -dep. 03/02/2016-, Ambroggio, Rv. 265746 - 01). 2.2. Deve, poi, osservarsi che in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, Bertoldi, Rv. 279564 - 01). Errano, quindi, sul punto, i ricorrenti a ritenere la mancanza di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: in realtà, il decreto di proroga in esame ha richiamato, legittimamente, la motivazione per relationem contenuta nel primo decreto e la ulteriore informativa di polizia giudiziaria e ha disposto la prosecuzione sia delle intercettazioni telematiche, che di quelle tra presenti. Peraltro, deve osservarsi che la difesa ha sempre lamentato la mancata indicazione del tipo di intercettazione, mentre non ha formulato censure su una ipotetica omessa motivazione sulla gravità indiziarla. 2.3. Anche la deduzione prospettata nei motivi aggiunti è infondata. Occorre sottolineare che la questione delle intercettazioni tramite captatore informatico, è stata affrontata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26886 del 28/4/2016, Scurato, Rv. 266905-06, che ha rilevato come, in tema di intercettazioni ambientali, sia legittima l'utilizzazione di tale innovativo strumento tecnologico e come la possibilità di tale suo utilizzo derivi direttamente dalle disposizioni normative vigenti ed in particolare dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito in I. n. 203 del 1991, in tal modo limitandone l'utilizzo ai reati di "criminalità organizzata", offrendo anche la corretta nozione di tale categoria criminologica secondo la ratio della disciplina dettata nel 1991. Inoltre, la previsione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 del cl.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" - si applica, a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio tempus regit actutn, sono soggetti alla 6 disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza sopra indicata, non prevede uno specifico onere motivazionale (Sez. 5 , n. 31849 del 28/09/2020, Leto, Rv. 279769 - 01). 3.11 secondo motivo di ricorso della difesa di AD, avente ad oggetto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, è generico, perché non si confronta con la congrua e logica motivazione della ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha evidenziato, innanzitutto, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De OS e ET, sono puntualmente riscontrate dalle dichiarazioni rese da soggetti che hanno avuto rapporti commerciali con AD e dalle conversazioni tra presenti captate tramite il virus informatico inoculato nel telefono in uso a quest'ultimo, che hanno rivelato i rapporti intercorrenti tra AD ed esponenti apicali del "clan CO", la genesi e l'evoluzione dei citati rapporti, nonché la comune condivisa strategia di intervento del "clan" al fine di favorire l'attività commerciale di AD. Il Collegio della cautela ha, anche, esaminato e illustrato in modo chiaro e compiuto le risultanze investigative in ordine ai rapporti intercorrenti tra DO EP e AD IN, indicato dai collaboratori di giustizia quale gestore, per conto del "clan", di diverse attività imprenditoriali, nonché quale "uomo" di ME EP, del quale era pacifica la affiliazione al "clan CO". L'ordinanza impugnata ha richiamato le numerose emergenze investigative, dalle quali risultava pacificamente: 1) che AD era il prestanome di DO nella gestione di molteplici attività commerciali;
2) che il "clan", non fidandosi completamente, aveva fatto assumere DO GA nella società che lavorava in aeroporto, proprio perché controllasse l'attività del ricorrente. In conclusione, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, le risultanze investigative permettevano di accertare che AD agiva nell'impresa di settore per conto del "clan" e, in virtù di un pregresso accordo, riceveva non solo copertura, ma anche protezione, agendo in condizione di quasi monopolio, conferendo del tutto volontariamente, in virtù della condivisione di interessi e dell'adesione agli scopi dell'associazione, una quota degli incassi. 4.11 terzo motivo di ricorso di AD, avente ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura applicata, è inammissibile perché generico. Il Tribunale si è confrontato con le deduzioni difensive e ha evidenziato che, a prescindere della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., la gravità della 7 condotta tenuta da AD giustificava l'adozione della custodia cautelare in carcere, unica misura ritenuta idonea a salvaguardare le esigenze cautelari. 5. Il secondo motivo di ricorso di DO, avente ad oggetto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è generico. Il Tribunale del riesame ha analiticamente esaminato la posizione del ricorrente e ha evidenziato, con motivazione congrua e logica, che le indagini permettevano di ritenere che lo stesso si occupasse di trasmettere ordini e "ambasciate" agli altri esponenti del "clan" in caso di assenza del padre per detenzione o perché impegnato ad affiancare ST e CO, latitanti, nonché di riferire al padre i messaggi dei correi non detenuti. Come riscontro alle propalazioni accusatorie dei collaboratori, il Collegio della cautela ha, inoltre, indicate le dichiarazioni di AN IE e AN RI, titolari della società "Planet car" - che si occupava di fornire servizi per società di autonoleggio all'interno dell'aeroporto di Capodichino -, i quali riferivano che erano stati sottoposti ad estorsione, a partire dal 2007, da DO EP e da altri esponenti del "clan CO" e che erano stati costretti a non acquisire nuovi clienti per non pregiudicare l'attività del AD, cui DO EP si mostrava personalmente interessato. L'intercettazione del 18 dicembre 2018 è stata correttamente ritenuta estremamente indicativa del ruolo di DO e anche di AD all'interno del sodalizio, posto che da essa emerge che i due avevano un incontro "mafioso" con De EO, persona al vertice del "clan", e con lui discutevano di tutte le problematiche - prima di tutte quella del denaro che doveva essere inviato ai mafiosi detenuti - della organizzazione. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di AD e DO al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consi liere estensore Il Presidente