Articolo 8 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 novembre 1986
Art. 8. 1. Nell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 , l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare puo' essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986