Ordinanza cautelare 1 febbraio 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/12/2025, n. 23417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23417 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23417/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13153/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13153 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato PE Scordamaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione ex art. 103 comma 1 del d.l. 34/2020 convertito nella l. n. 77/2020 emesso dalla Questura di Roma in data -OMISSIS- e notificato il 22 agosto 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AG PE AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 16 settembre 2021 il sig. -OMISSIS- ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020.
2. Dopo aver convocato il sig. -OMISSIS- per la consegna del permesso di soggiorno dallo stesso richiesto, la Questura di Roma ha ritenuto di non rilasciarglielo poiché al momento della sua identificazione l’interessato ha presentato un passaporto con diverse anomalie.
3. A seguito di quanto rilevato – dopo aver deferito in data 28 maggio 2022 il sig. -OMISSIS- alla competente autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 497 c.p. – la p.a. ha comunicato all’istante preavviso di rigetto ex art. 10- bis , l. n. 241/1990 notando che la produzione di un passaporto contraffatto era tale da far ritenere che fossero stati « messi in atto espedienti artificiosi allo scopo di indurre in errore l’amministrazione procedente ed assicurarsi il rilascio del permesso di soggiorno » e che la vicenda dell’istante ricadesse « nell’ambito di quanto previsto dall’art. 5, commi 5 e 8-bis, del d.lgs. n. 286/1998 ».
4. Con provvedimento datato -OMISSIS-, notificato all’interessato il 22 agosto 2022, la Questura di Roma ha definitivamente rigettato la domanda del ricorrente, sottolineando il « prevalente interesse pubblico ad impedire il soggiorno in Italia di soggetti tendenti alla consumazione di condotte fraudolente nei confronti dello Stato ospitante e della sua pubblica amministrazione ».
5. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato tale decisione dell’amministrazione e ne ha chiesto l’annullamento – previa adozione delle più opportune misure cautelari – sulla base di un unico motivo in diritto.
Segnatamente, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per « violazione dell’art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286/1998 [nonché per] mancata ed erronea valutazione della documentazione prodotta, con conseguente carenza ed ingiustizia della motivazione ed infondatezza dei motivi di rigetto », sostenendo:
- che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare il diniego impugnato perché il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto si era già concluso nel momento in cui l’interessato era stato convocato per il ritiro del titolo di soggiorno, sicché « il documento presumibilmente falso era stato … esibito fuori dal procedimento amministrativo »;
- che il provvedimento era irragionevole perché non teneva conto del fatto che comunque il passaporto ritenuto presumibilmente falso non conteneva « alcuna alterazione o modifica dei dati anagrafici dello straniero »;
- che era ingiusto negare il permesso di soggiorno, solo in ragione di « alcune anomalie materiali » del passaporto presentato al momento del ritiro, a una persona che non costituiva « alcun pericolo per la sicurezza pubblica ».
6. In data 26 gennaio 2023 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio e ha depositato una relazione nella quale ha evidenziato:
- che il ricorrente aveva utilizzato il passaporto di cui era stata contestata la falsità nell’ambito dell’intera procedura di emersione;
- che da accertamenti ulteriori era emerso che nel corso del 2019 il ricorrente era stato foto-segnalato con due diversi nomi e date di nascita e che già il 13 agosto 2019 il Prefetto di Roma aveva disposto la sua espulsione.
7. Con ordinanza Tar Lazio, I- ter , n. -OMISSIS- questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare avanzata dal ricorrente per carenza di fumus boni iuris , notando che dalla relazione depositata in atti dall’amministrazione emergeva che « il ricorrente era stato fotosegnalato con due diversi nomi e date di nascita » e che nei confronti dello stesso « era stato già emesso decreto di espulsione dal territorio nazionale in data 13 agosto 2019, circostanza ostativa alla procedura di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 10, d.l. 34/2020 »; notando che « la presentazione di documenti contraffatti [era] presupposto per l’inammissibilità della domanda, in applicazione del principio contenuto nell’art. 75 d.p.r. 445/2000 » e precisando che « la certificazione prodotta in giudizio dal ricorrente non attesta [va] l’emissione del passaporto presentato alle autorità nazionali e pertanto non smenti [va] il presupposto di fatto a base del diniego qui gravato, riferendosi ad una generica (senza numero) carta di identità intestata al ricorrente ».
8. All’udienza straordinaria svoltasi il 14 novembre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
9. Le censure spiegate nel ricorso – che possono essere trattate congiuntamente in ragione della loro connessione – sono infondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
10. È noto che la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare in più occasioni che « l’ordinamento conferisce alla produzione di falsa documentazione, intesa a dimostrare il possesso dei requisiti indispensabili ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, la conseguenza di precludere l’ottenimento dello stesso » (cfr. Consiglio di Stato, III, 7 giugno 2023, n. 5607) e che « l’uso di documentazione contraffatta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno rende inammissibile la domanda dell’immigrato » (cfr. Consiglio di Stato, III, 11 ottobre 2016, n. 4203, concernente proprio la fattispecie della produzione di un passaporto alterato). La giurisprudenza amministrativa ha inoltre affermato in più occasioni che ai fini del diniego o della revoca conseguente alla produzione di falsa dichiarazione non è necessario che il falso sia accertato in sede penale, potendo la p.a. procedere a una autonoma valutazione della vicenda alla stregua di criteri di ragionevolezza (cfr. ex multis Tar Napoli, VI, 4 luglio 2025, n. 5069).
11. Va poi evidenziato che nel caso di specie l’amministrazione resistente ha ritenuto la sussistenza del falso sulla base di « diverse anomalie » del documento presentato dall’odierno ricorrente (di cui lo stesso ricorrente non ha contestato l’esistenza, salvo ricondurle a contraffazioni meramente materiali o errori di stampa) all’esito di un’analisi effettuata alla stregua di criteri di ragionevolezza la cui correttezza non appare scalfita da quanto dedotto e prodotto dal ricorrente nell’ambito del presente giudizio, ma anzi appare confermata dalle ulteriori circostanze dedotte dalla p.a. nell’ambito del presente giudizio e non contestate dal ricorrente.
E, infatti, così come già evidenziato in sede cautelare (e mai contestato dal ricorrente) agli atti del giudizio è emerso che il ricorrente era stato foto-segnalato in due diverse occasioni nel 2019 con diverse generalità ed aveva ricevuto un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale (che ai sensi della previsione di cui all’art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020 era ostativo al rilascio del titolo di soggiorno richiesto dal ricorrente).
Circostanze, queste, che (celate dal ricorrente all’amministrazione anche a mezzo della produzione della documentazione alterata) confermano la correttezza della valutazione compiuta dalla p.a. ai fini dell’adozione del provvedimento gravato in ordine al fatto che il ricorrente aveva messo in atto « espedienti artificiosi allo scopo di indurre in errore l’amministrazione ed ottenere il permesso di soggiorno in violazione della precedente normativa ».
12. Non possono apprezzarsi poi le doglianze con cui il ricorrente ha sostenuto che la PEC del 6 maggio 2022 (con cui la Questura di Roma gli ha comunicato l’esito positivo della sua domanda, invitandolo a recarsi tra quaranta giorni presso i suoi uffici per il ritiro del titolo) fosse idonea a dimostrare che in tale data il procedimento di rilascio del titolo di soggiorno potesse considerarsi già concluso e a precludere quindi alla p.a. l’adozione del provvedimento gravato.
Per un verso, infatti, deve ritenersi che il perfezionamento del procedimento volto al “rilascio” del titolo di soggiorno non possa che avvenire con la materiale consegna del titolo al richiedente, con ciò che ne consegue in termini di possibilità per la p.a. di “riaprire” l’istruttoria ove in fase di consegna del titolo emergano circostanze ostative al rilascio del titolo medesimo (non potendo ridursi la consegna a una mera attività materiale, ma a un segmento del complessivo procedimento di rilascio regolato da apposita disciplina, cfr. l’art. 11, comma 2, d.p.r. n. 394/1999).
Per altro verso, va notato che il provvedimento impugnato può essere comunque qualificato come un legittimo provvedimento di revoca o comunque di autotutela – adottato all’esito di un procedimento in cui è stato garantito all’odierno ricorrente il contraddittorio (a mezzo della trasmissione di apposita comunicazione ex art. 10- bis , l. n. 241/1990) – ragionevolmente adottato dalla p.a. (a fronte della scoperta della falsità del documento prodotto in sede procedimentale) alla luce del « prevalente interesse pubblico ad impedire il soggiorno in Italia di soggetti tendenti alla consumazione di condotte fraudolente nei confronti dello Stato ospitante e della sua pubblica amministrazione ». Al riguardo, va peraltro notato che – anche ad accedere alla tesi propugnata da parte ricorrente circa l’intervenuta conclusione del procedimento amministrativo e quindi alla natura di atto di revoca e/o autotutela del provvedimento gravato – non può apprezzarsi l’argomento di parte ricorrente in relazione al fatto che la p.a. non avrebbe potuto dar rilievo a un documento alterato esibito « fuori dal procedimento amministrativo », risultando incontestato quanto affermato dalla p.a. nella relazione versata in atti in ordine al fatto che il ricorrente ha utilizzato il passaporto risultato alterato nell’ambito dell’intera procedura di emersione.
13. Tanto appare sufficiente a rigettare il ricorso, tenuto conto peraltro che l’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241/1990 prevede che « non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato », e che « il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ».
14. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA TT, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario
AG PE AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG PE AF | LA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.