Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza breve 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 16/12/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato IC EL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, U.T.G. - Prefettura di Foggia - Sportello Unico per l’Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Impresa Individuale -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento 4-6-2025 con cui la Prefettura-SUI di Foggia ha decretato <<la revoca del nulla osta in premessa identificato>> e cioè del <<Nulla-Osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. -OMISSIS- in data 01/05/2023 su istanza del richiedente Sig. -OMISSIS- prodotta in data 27/03/2023>> e di tutti gli - ancorché sconosciuti - atti precedenti, seguenti e connessi a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia e di U.T.G. - Prefettura di Foggia - Sportello Unico per L Immigrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IN ND e uditi per le parti i difensori IC EL per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli per la Prefettura di Foggia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato il 3.9.2025 e depositato in data 20.9.2025, ha chiesto l'annullamento del provvedimento della Prefettura-UTG di Foggia del 4.6.2025 con cui è stato disposto la revoca del Nulla-Osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso, ha dedotto che, dopo aver ottenuto il nulla osta ed il visto d'ingresso, sarebbe entrato regolarmente in Italia il 23.3.2024 e che sarebbe stato immediatamente avviato al lavoro dall'azienda agricola; l'Amministrazione, tuttavia, avrebbe adottato il provvedimento impugnato per mancanza della “asseverazione completa (nominativa per ciascun lavoratore richiesto) di cui all'art.44 co.2 D.l.73/22
convertito in L.4/8/22 n.122 rilasciata da un professionista di cui all'art.1 L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti o esperti contabili)…”.
Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E.; degli artt. 24 e 97 Cost., e degli artt.1, co.2 bis, 7 e 10 bis della L. 7-8-1990 n.241; Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
2) Erronea applicazione dell’art.42 co.2 del D.L.73/2022; Violazione e/o falsa applicazione degli artt.42 co.4 e 44 co.1, 2 e 6 del D.L.73/2022 nonché dell’art.1 della L.12/1979. Eccesso di potere per travisamento della disciplina normativa, per erronea rappresentazione e valutazione dei fatti; per istruttoria erronea, incongrua, superficiale, lacunosa e perplessa; per vizio della funzione, sviamento e manifesta ingiustizia; per violazione dei princìpi del giusto procedimento, di buon andamento, di imparzialità, di ragionevolezza, di proporzionalità, di efficienza, di buona fede, di lealtà e collaborazione nei rapporti con i privati.
La Prefettura di Foggia si è costituita in giudizio, depositando una articolata relazione e documenti, con i quali eccepisce a tardività del ricorso e la sua infondatezza.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di una sua definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a..
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
I motivi ostativi comunicati al datore di lavoro afferiscono alla carenza del modello di asseverazione redatto da un professionista abilitato, incombenza che ai sensi dell’art. 42 e 44 del DL n. 73/2022 è in carico al datore di lavoro e fuori dagli adempimenti del lavoratore.
In ogni caso il dedotto omesso invio della a comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10 bis legge 241/90, è del tutto privo di base, posto che l’Amministrazione ha allegato di aver inviato in data 21.3.2025 la predetta comunicazione, dopo aver verificato la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, in quanto carente di asseverazione ex art. 44 D.L. 73/2022.
2. Non persuade peraltro il profilo di censura in ordine alla traduzione nella lingua del lavoratore, che non risulta prevista da fonte di diritto positivo e ciò anche in quanto si tratta comunque di adempimento (quello non adempiuto nello specifico) che ricade in capo al solo datore di lavoro richiedente (comunicazione di ingresso dello straniero e sua richiesta di convocazione per la registrazione, previa trasmissione di tutta la documentazione utile ai fini dell'istruttoria).
3. In relazione alle ragioni della contestata revoca si osserva, a sostegno del rilievo negativo formulato dallo SUI, che «la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 (reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale), ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro (cfr. TAR Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sez. I, 27 marzo 2024, n. 65; TAR Marche, sez. II, 16 ottobre 2023, n. 634), lo svolgimento dell’attività nei settori produttivi contemplati dal decreto flussi (cfr. TAR Valle d’Aosta, 29 dicembre 2023, n. 57) o, se necessaria, l’asseverazione del consulente del lavoro (cfr. TAR Calabria, sez. II, 28 novembre 2023, n. 1538).
La revoca in questione, infatti, costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza o c.d. revoca sanzionatoria, essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo. Del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato in assenza dei presupposti, grazie ad una procedura che posticipa le verifiche, il sistema dei flussi programmati d’ingresso verrebbe scavalcato e, viepiù, si presterebbe a facili elusioni.
4. in proposito l’art. 44, comma 2, d.l. n. 73 del 2022 ha chiarito che il datore di lavoro deve depositare, unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, l’asseverazione dell’esito positivo delle verifiche di congruità dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e del numero delle richieste presentate di cui all’art. 30-bis, co. 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 39, verifiche che tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato e del numero dei dipendenti.
Tale normativa, in materia di regolarizzazione dei lavoratori stranieri, costituisce ius specialis destinato a prevalere sulla disciplina generale dettata dalla l. n. 183 del 2011 (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 24.2.2025, n. 1533).
L’asseverazione richiesta al professionista non si traduce in una mera rappresentazione riepilogativa di dati altrimenti verificabili dall’Amministrazione attraverso la consultazione di documenti a sue mani, ma implica un’attività di tipo sintetico-valutativo, che deve tenere conto di parametri di giudizio articolati e complessi, come ad esempio della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato e del numero dei dipendenti. Dunque, l’asseverazione è l’esito di una verifica non meramente documentale, ma necessariamente filtrata dal vaglio tecnico di una serie elementi valutativi complessi, il che ne giustifica e motiva la devoluzione ad un soggetto abilitato sulla base di specifici titoli di qualificazione professionale e che deve riferirsi a ciascun lavoratore straniero oggetto di assunzione (come si evince dal tenore del richiamato art. 44, comma 2).
Nel caso di specie invece è stata prodotta una dichiarazione riepilogativa riferita a ben dieci lavoratori stranieri, che reca una generica asseverazione riferita alla sostenibilità dei costi del personale, riferita al 2022, posto che i nuovi lavoratori sostituirebbero i precedenti.
5. Né può ritenersi che il ricorrente abbia maturato un affidamento incolpevole sul positivo esito del procedimento, perché l’amministrazione non ha creato una situazione di apparenza sulla spettanza del provvedimento finale di ammissione, che attribuisce stabilmente il bene della vita all’interessato. Infatti, la legge stabilisce chiaramente che i controlli possono essere svolti successivamente al rilascio del titolo per lavorare in Italia, il quale è soggetto a revoca in caso di accertamento della carenza dei requisiti» (TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 aprile 2024, n. 261; 14 maggio 2024, n. 350; 11 giugno 2024, n. 428; cfr., in senso adesivo, TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 aprile 2025, n. 8025).
6. In ragione della peculiarità degli eventi e la parziale novità delle questioni sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN ND, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN ND |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.