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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 482/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CUOCO MICHELE, Giudice FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7213/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 998/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002913918000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002913918000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 13/01/2026
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dei appellati Agenzia delle AT ON (ER) e di MEF, nella articolazione Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 85 co. 2 TUGT e del combinato disposto ex art. 45 co. 2 TUGT, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha parzialmente il ricorso della contribuirete avverso la cartella di pagamento n. 010020210002913918000 di importo complessivo di € 5.070,67, fondata su due ruoli iscritti per recupero CUT e sanzioni in relazione a due litui tributarie, così statuendo: accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la cartella relativamente all'avviso n. 2495 del 15/4/2016 ; conferma per il resto la cartella;
-che la società appella, affidandosi a 7 motivi, lamentando:
1) Inesistenza della procura alle liti del Ministero Economia e Finanze - Direzione Giustizia Tributaria - Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, che sarebbe stata in giudizio senza alcuna indicazione di conferimento incarico al funzionario costituitosi;
2) Inesistenza della procura alle liti dell' Agenzia delle AT ON, in quanto non sarebbe speciale e specifica per la lite;
3) Mancanza di atti prodromici, in quanto << ... l'avviso n. 6048 del 3.11.2016, dell'importo di euro 3.008,75 contrariamente a quanto affermato in sentenza riporta una firma, del tutto illeggibile , apposta nella casella persona fisica e non in quella persona giuridica come evidenziato nelle memorie particolare che e' stato del tutto tralasciato dall'organo giudicante . E perchè le notifiche effettuate a mezzo pec viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg" e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario. Viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo Pec e delle ricevute di accettazione e consegna in formato pdf non consente analoga prova. La Segreteria della Corte di Giustizia di Primo Grado di Salerno ha depositato solo una ricevuta di avvenuta consegna e non anche quella di accettazione dell'invito al pagamento , dalla quale non si può dedurre che l'atto depositato ( invito al pagamento) o qualsiasi altro atto sia stato allegato >> ;
4) Nullità della cartella di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 241/90 e dell' art. 7 Legge 212/2000
5) Omessa indicazione del responsabile del procedimento, sotto la cui rubrica è riproposta anche la questione della mancanza della indicazione nella cartella del termine e dell'Autorità cui ricorrere, non esaminata in espresso dalla sentenza appellata;
6) Nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e delle spese di procedura
7) Decadenza e prescrizione delle pretese tributari;
-che l'ER si è costituita resistendo;
-che parimenti si è costituito il MEF, resistendo;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia in parte inammissibile ed in parte infondato;
-che il primo motivo è palesemente infondato in quanto il MEF è stato in giudizio con la propria articolazione, peraltro deputata al controllo del CUT e alla irrogazione delle sanzioni: come è noto gli Uffici degli enti impositori stanno in giudizio a mezzo di propri funzionari, come nel caso avvenuto e la delega a stare in giudizio è meramente atto organizzativo interno, neppure di rilievo per la parte contribuente, atteso che non è prevista una particolare qualifica o una competenza di ruolo di ufficio;
nel caso peraltro è stato depositato anche l'atto organizzativo interno, qualificato “impropriamente” come delega, che “qualifica” il funzionario che è stato in giudizio;
-che il secondo motivo è palesemente infondato, in quanto la procura rilasciata al disonore di primo grado è del tutto legittima, puntuale e specifica individuando (anche se superfluo) dettagliatamente la controversia per la quale è stato rilasciato (come risulta dal file mandato);
-che il terzo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili: a) riguardo al primo atteso che trattandosi di persona giuridica la consegna avviene nella sede legale, sicchè è ovvio che la riceva una persona addetta: che poi sia stato barrato dall'ufficiale postale la casella destinatario persona fisica, è irrilevante ed è pacifico che è avvenuta a mani di persona rivenuta nella sede legale;
b) riguardo al secondo, il motivo, da ritenersi ammissibile (solo) per l'orientamento della Suprema Corte sul minimum deduttivo di appello nel rito tributario, è infondato come proposto, atteso che una volta attesta la consegna della pec mediante la ricevuta sintetica in forma scansionata, è onere della parte che la ha ricevuta dimostrare che non contenesse il documento cui è riferita;
-che il quarto motivo è manifestamente infondato perchè si tratta di atti già a conoscenza della parte contribuente o da ritenersi tali come dalla prova offerta;
-che il quinto motivo è in parte inammissibile, in quanto non si confronta con l'accertamento di fatto compiuto dal Giudice di prime cure che ha rilevato la indicazione individuando anche il Nominativo_1responsabile presente nella cartella ( ), e come tale è inammissibile, non raggiungendo il minimum deduttivo richiesto dall'orientamento della Suprema Corte;
ed in parte infondato in fatto, in quanto la cartella contiene (anche nella copia depositata solo per stralcio dalla parte contribuente in primo grado) la puntuale indicazione del termine e dell'Autorità cui ricorrere, ed in diritto, perchè la omessa indicazione non è causa di nullità dell'atto, ma ha solo conseguenze sulla tempestività o possibilità di remissioni in termini;
-che il sesto motivo è inammissibile perchè non si confronta con quanto accertato, alla stregua di quanto stabilito dall'applicata SS.UU. 22281/2022, dal Giudice di primo grado in fatto ( “ ... e nel caso in esame è fatto riferimento alla fonte normativa ed alla base imponibile ” ) ;
-che il settimo motivo è inammissibile perché non si confronta con il deciso di primo grado ma soprattutto ripropone genericamente la questione senza dare alcuna indicazione, neppure generica, della decorrenza del termine decadenziale o prescrizionale, rimettendo una verifica di ufficio, cui la Corte non può e non deve adempiere, in ragione del principio dispositivo e della specificità di deduzione dei motivi propria del rito tributario;
-che in definitiva l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza verso il MEF e sono liquidate in dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti di ER chiamata sostanzialmente solo nella qualita' obbligata di adiectus solutionis causa (all'epoca obbligatoria ai fini dell'ammissibilita' del ricorso per rendere operativo l'art. 39 dpr 112/1999);
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere al MEF le spese del grado che liquida in euro cinquecento, senza alcuna altra maggiorazione. Compensa spese nei confronti di ER.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CUOCO MICHELE, Giudice FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7213/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 998/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002913918000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002913918000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 13/01/2026
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dei appellati Agenzia delle AT ON (ER) e di MEF, nella articolazione Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 85 co. 2 TUGT e del combinato disposto ex art. 45 co. 2 TUGT, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha parzialmente il ricorso della contribuirete avverso la cartella di pagamento n. 010020210002913918000 di importo complessivo di € 5.070,67, fondata su due ruoli iscritti per recupero CUT e sanzioni in relazione a due litui tributarie, così statuendo: accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la cartella relativamente all'avviso n. 2495 del 15/4/2016 ; conferma per il resto la cartella;
-che la società appella, affidandosi a 7 motivi, lamentando:
1) Inesistenza della procura alle liti del Ministero Economia e Finanze - Direzione Giustizia Tributaria - Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, che sarebbe stata in giudizio senza alcuna indicazione di conferimento incarico al funzionario costituitosi;
2) Inesistenza della procura alle liti dell' Agenzia delle AT ON, in quanto non sarebbe speciale e specifica per la lite;
3) Mancanza di atti prodromici, in quanto << ... l'avviso n. 6048 del 3.11.2016, dell'importo di euro 3.008,75 contrariamente a quanto affermato in sentenza riporta una firma, del tutto illeggibile , apposta nella casella persona fisica e non in quella persona giuridica come evidenziato nelle memorie particolare che e' stato del tutto tralasciato dall'organo giudicante . E perchè le notifiche effettuate a mezzo pec viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg" e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario. Viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo Pec e delle ricevute di accettazione e consegna in formato pdf non consente analoga prova. La Segreteria della Corte di Giustizia di Primo Grado di Salerno ha depositato solo una ricevuta di avvenuta consegna e non anche quella di accettazione dell'invito al pagamento , dalla quale non si può dedurre che l'atto depositato ( invito al pagamento) o qualsiasi altro atto sia stato allegato >> ;
4) Nullità della cartella di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 241/90 e dell' art. 7 Legge 212/2000
5) Omessa indicazione del responsabile del procedimento, sotto la cui rubrica è riproposta anche la questione della mancanza della indicazione nella cartella del termine e dell'Autorità cui ricorrere, non esaminata in espresso dalla sentenza appellata;
6) Nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e delle spese di procedura
7) Decadenza e prescrizione delle pretese tributari;
-che l'ER si è costituita resistendo;
-che parimenti si è costituito il MEF, resistendo;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia in parte inammissibile ed in parte infondato;
-che il primo motivo è palesemente infondato in quanto il MEF è stato in giudizio con la propria articolazione, peraltro deputata al controllo del CUT e alla irrogazione delle sanzioni: come è noto gli Uffici degli enti impositori stanno in giudizio a mezzo di propri funzionari, come nel caso avvenuto e la delega a stare in giudizio è meramente atto organizzativo interno, neppure di rilievo per la parte contribuente, atteso che non è prevista una particolare qualifica o una competenza di ruolo di ufficio;
nel caso peraltro è stato depositato anche l'atto organizzativo interno, qualificato “impropriamente” come delega, che “qualifica” il funzionario che è stato in giudizio;
-che il secondo motivo è palesemente infondato, in quanto la procura rilasciata al disonore di primo grado è del tutto legittima, puntuale e specifica individuando (anche se superfluo) dettagliatamente la controversia per la quale è stato rilasciato (come risulta dal file mandato);
-che il terzo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili: a) riguardo al primo atteso che trattandosi di persona giuridica la consegna avviene nella sede legale, sicchè è ovvio che la riceva una persona addetta: che poi sia stato barrato dall'ufficiale postale la casella destinatario persona fisica, è irrilevante ed è pacifico che è avvenuta a mani di persona rivenuta nella sede legale;
b) riguardo al secondo, il motivo, da ritenersi ammissibile (solo) per l'orientamento della Suprema Corte sul minimum deduttivo di appello nel rito tributario, è infondato come proposto, atteso che una volta attesta la consegna della pec mediante la ricevuta sintetica in forma scansionata, è onere della parte che la ha ricevuta dimostrare che non contenesse il documento cui è riferita;
-che il quarto motivo è manifestamente infondato perchè si tratta di atti già a conoscenza della parte contribuente o da ritenersi tali come dalla prova offerta;
-che il quinto motivo è in parte inammissibile, in quanto non si confronta con l'accertamento di fatto compiuto dal Giudice di prime cure che ha rilevato la indicazione individuando anche il Nominativo_1responsabile presente nella cartella ( ), e come tale è inammissibile, non raggiungendo il minimum deduttivo richiesto dall'orientamento della Suprema Corte;
ed in parte infondato in fatto, in quanto la cartella contiene (anche nella copia depositata solo per stralcio dalla parte contribuente in primo grado) la puntuale indicazione del termine e dell'Autorità cui ricorrere, ed in diritto, perchè la omessa indicazione non è causa di nullità dell'atto, ma ha solo conseguenze sulla tempestività o possibilità di remissioni in termini;
-che il sesto motivo è inammissibile perchè non si confronta con quanto accertato, alla stregua di quanto stabilito dall'applicata SS.UU. 22281/2022, dal Giudice di primo grado in fatto ( “ ... e nel caso in esame è fatto riferimento alla fonte normativa ed alla base imponibile ” ) ;
-che il settimo motivo è inammissibile perché non si confronta con il deciso di primo grado ma soprattutto ripropone genericamente la questione senza dare alcuna indicazione, neppure generica, della decorrenza del termine decadenziale o prescrizionale, rimettendo una verifica di ufficio, cui la Corte non può e non deve adempiere, in ragione del principio dispositivo e della specificità di deduzione dei motivi propria del rito tributario;
-che in definitiva l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza verso il MEF e sono liquidate in dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti di ER chiamata sostanzialmente solo nella qualita' obbligata di adiectus solutionis causa (all'epoca obbligatoria ai fini dell'ammissibilita' del ricorso per rendere operativo l'art. 39 dpr 112/1999);
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere al MEF le spese del grado che liquida in euro cinquecento, senza alcuna altra maggiorazione. Compensa spese nei confronti di ER.