Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 31/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. n. 42.2024
Liquidazione controllata 42-1.2024
Il TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Fallimentare
in composizione collegiale composta dai Giudici dr. LUIGI ACQUARONE Presidente dr. DAVIDE ATZENI Giudice Rel. dr.ssa ANNA FERRETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di
e , assistiti dall'avv. Gianluca Parte_1 Parte_2
Gandalini
******
Visti gli atti della procedura di liquidazione controllata familiare iscritta al R.G. P.U. n. 42.2024,
Liquidazione controllata R.G. 42-1.2024, procedura richiesta in proprio da e Parte_1
; Parte_2 vista la Relazione del Professionista nominato quale O.C.C. Avv. Laura Mirella Maria Patti, datata
27.7.2024; esaminato il piano di liquidazione allegato al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa e redatto nell'interesse di e , entrambi Parte_1 Parte_2 residenti in [...]3, con l'ausilio dell'advisor Dott. Enrico
CP_1 letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dall'Avv. Laura Mirella Maria Patti, professionista già nominato dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;
preso atto della situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;
ritenuto che
la proposta – così come riformulata dai ricorrenti nelle proprie note illustrative, cfr sul punto quanto infra evidenziato - soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla dell'Avv. Laura Mirella
Maria Patti;
rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che: il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;
le parti debitrici si trovano in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
1
presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare nei confronti di Parte_1
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 279.982,21 nonché per ulteriori € 41732,90 nei confronti di istituti di credito per scoperti di conto corrente bancario e per finanziamenti;
presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare nei Parte_2 confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 47.780,09 nonché per ulteriori €
5527,87 nei confronti di istituti di credito per finanziamenti;
e presentano inoltre rilevante esposizione Parte_1 Parte_2 debitoria comune (pari ad € 14.727,92) nei confronti di istituto di credito in relazione ad un finanziamento;
il debito complessivo dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 ammonta a € 434.013,64 oltre interessi, a cui vanno aggiunti gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;
circa invece l'attivo i Sigg.ri e : Parte_1 Parte_2 non sono proprietari di beni immobili;
sono proprietari dei seguenti beni mobili registrati: quota (acquisita dalla Sig.ra in data Pt_2
21.2.2020) pari al 50 % della proprietà di autovettura FORD, targata FG624PP, alimentata a gasolio, immatricolata in data 20.01.2017, e che alla data del 1 maggio 2024 risultava avere percorso 107.128 km (a tale cespite è stato attribuito tramite valutazione comparativa per mezzi similari un valore pari ad € 3.300,00); Motociclo Yamaha targato CM24638 alimentato a benzina, immatricolato in data 19.5.2005, di proprietà di a far data dal 21 luglio 2017 e con 3.306,80 km di Parte_1 percorrenza alla data del 1 maggio 2024, cui è stato attribuito tramite valutazione comparativa per mezzi similari un valore pari ad € 300,00 (considerato il valore esiguo di tali autoveicoli e la necessità di utilizzare tali mezzi per gli spostamenti legati al lavoro e alle cure mediche di cui necessita la sig.ra i ricorrenti hanno proposto il versamento alla procedura da parte della madre della sig.ra Pt_2 sig.ra in sostituzione degli stessi, di euro 3.600,00, da Pt_2 Parte_3 corrispondersi mediante 36 rate mensili da € 100,00 cadauna a far data dall'apertura della liquidazione); sono proprietari degli arredi collocati nell'immobile ad essi attualmente locato (ove è posta la loro residenza familiare) sito in Albenga (SV), frazione Leca, via Carducci n. 9/3, beni che tuttavia risultano difficilmente alienabili in quanto usurati dal tempo e comunque destinati all'uso ed alle necessità del nucleo familiare (in sostituzione degli stessi i ricorrenti hanno proposto il versamento forfettario di euro 1.000,00, proponendo una rateizzazione in 36 rate mensili dell'importo di euro 28,00 cadauna da versarsi sul conto della procedura a far data dall'apertura della liquidazione); il signor è lavoratore dipendente a tempo determinato stagionale con stipendio lordo Pt_1 nell'anno 2022 di euro 27.422,00 quindi per la somma mensile di circa euro 2.105,00 netti;
la sig.ra per l'anno 2022, nel corso del quale svolgeva ancora attività lavorativa dipendente, ha Pt_2 percepito la somma di euro 5.711,00 al lordo delle imposte, e successivamente ha percepito reddito da pensione per euro 4.834,42 annui (in relazione a tali redditi i ricorrenti, nelle proprie note illustrative redatte in data 10.12.2024, hanno inoltre precisato quanto segue: “Sulla base del modello redditi Persone Fisiche anno 2023 riferito all'anno 2022 depositato con il ricorso introduttivo il signor risultava titolare di un reddito da lavoro complessivo annuo di Euro Parte_1
27.422,00 lordi al netto pari ad Euro 20.866,00 mentre la signora risultava Parte_2 titolare di un reddito da pensione complessivo annuo di Euro 5.711,00 lordi al netto pari ad Euro 4.397,00. Il totale complessivo del nucleo per l'anno 2022 risultava quindi pari a complessivi Euro 25.263,00 al netto che suddiviso su 12 mensilità determinava una disponibilità media per l'intera famiglia di Euro 2.105,25. Il dato è medio perché il signor come illustrato in ricorso, è un Pt_1 lavoratore stagionale e quindi la concentrazione del reddito avviene in due momenti specifici e precisamente nella stagione estiva quando lo stesso è impiegato presso Tonno Rosso di
[...]
e nella stagione invernale quando lo stesso è impiegato presso GLA Costruzioni Srls e CP_2
CMB Service Srl. Andando ad analizzare nel dettaglio la produzione di reddito mensile del nucleo
2 per l'anno 2024 (fino a novembre per e fino ad Ottobre per verifichiamo che nel Pt_1 Pt_2 corso di tale periodo il signor ha maturato la somma di Euro 14.557,60 e la signora Pt_1 la somma di Euro 6.450,00 come da tabella che si allega sub 1). Suddivisi per mese la Pt_2 signora ha percepito a titolo di pensione la somma di Euro 615,00 mensili escluso il mese Pt_2 di ottobre per cui ha percepito la somma di Euro 915,00 mentre il signor ha percepito Euro Pt_1
1.368,00 a Gennaio, Euro 1.982,00 a febbraio, Euro 1.533,00 a marzo, Euro 1.186,00 ad aprile,
Euro 1.161,00 a maggio, Euro 1.436,00 a giugno, Euro 2.229,64 a luglio, Euro 312,29 ad agosto, Euro 1.070,53 a settembre, Euro 1.139,57 a ottobre ed Euro 1.139,57 a novembre. Al conteggio mancano il mese di dicembre per il ed i mesi di novembre e dicembre per la che Pt_1 Pt_2 possiamo stimare in Euro 1.260,00 per sulla base di quanto percepito l'anno precedente ed Pt_1
Euro 915,00 per novembre ed Euro 1800,00 circa (inclusa tredicesima) per dicembre per la signora
Il totale effettivamente percepito nell'anno 2024 risulterebbe quindi pari ad Euro Pt_2
15.817,60 per e ad Euro 9.165,00 per per un totale del nucleo pari ad Euro Pt_1 Pt_2 24.982,60”); ai fini procedurali, considerate le entrate di cui sopra, i ricorrenti hanno proposto il pagamento in favore della procedura di euro 9.800,00 tramite la corresponsione di n. 36 rate mensili da euro 272,00 cadauna, da versarsi sul conto della procedura a far data dal decreto di apertura della liquidazione controllata;
considerato, pertanto, che i ricorrenti hanno presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:
1) il versamento alla procedura da parte della sig.ra madre della sig.ra Parte_3
di euro 3.600,00, da corrispondersi mediante 36 rate mensili da € 100,00 cadauna Pt_2 a far data dall'apertura della liquidazione, in sostituzione dei due autoveicoli su menzionati;
2) il pagamento in favore della procedura di euro 9.800,00 tramite la corresponsione di n. 36 rate mensili da euro 272,00 cadauna, da versarsi sul conto della procedura a far data dal decreto di apertura della liquidazione controllata;
3) il pagamento in favore della procedura, in sostituzione degli arredi della casa familiare, della somma di euro 1.000,00, da corrispondersi mediante il versamento di 36 rate mensili dell'importo di euro 28,00 cadauna;
il tutto per l'importo complessivo di € 14.400,00; considerato peraltro che tale proposta, parametrata su una durata della procedura di liquidazione controllata pari a 3 anni, consentirebbe solamente di coprire le spese di procedura e non anche di soddisfare i creditori (cfr sul punto il piano di liquidazione controllata redatto dai ricorrenti in data 29.7.2024, pag. 22, dal quale risulta espressamente che la percentuale di soddisfacimento dei creditori sia privilegiati che chirografari cui l'attuazione della proposta su riportata darebbe luogo sarebbe
“prossima allo zero %”, con conseguente contrasto della proposta medesima con il disposto dell'art. 268 comma 3 CCII, a mente del quale “…..quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”), i Sigg.ri e nelle proprie note Pt_1 Pt_2 illustrative redatte in data 10.12.2024, hanno manifestato la propria disponibilità ad estendere di un ulteriore anno l'efficacia e la durata della propria proposta, e ciò proprio al fine di renderla maggiormente satisfattiva per il ceto creditorio;
rilevato conseguentemente che la proposta di liquidazione dei ricorrenti, come da essi rimodulata sulla base di una durata della procedura pari a 4 anni, prevede sostanzialmente:
1) il versamento alla procedura da parte della sig.ra madre della sig.ra Parte_3
di euro 4.800,00, da corrispondersi mediante 48 rate mensili da € 100,00 cadauna Pt_2 a far data dall'apertura della liquidazione, in sostituzione dei due autoveicoli su menzionati;
2) il pagamento in favore della procedura di euro 13.056,00 tramite la corresponsione di n. 48 rate mensili da euro 272,00 cadauna, da versarsi sul conto della procedura a far data dal decreto di apertura della liquidazione controllata;
3 3) il pagamento in favore della procedura, in sostituzione degli arredi della casa familiare, della somma di euro 1.344,00, da corrispondersi mediante il versamento di 48 rate mensili dell'importo di euro 28,00 cadauna;
il tutto per l'importo complessivo di € 19.200,00; ritenuto che tale ultima proposta debba considerarsi meritevole di accoglimento in quanto conforme al richiamato disposto dell'art. 268 comma 3 CCII;
atteso dunque che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 4 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori (sebbene in misura piuttosto contenuta); dato atto che i ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che sono conviventi e membri della stessa famiglia;
d'altronde una parte non indifferente dell'indebitamento ha un'origine comune, risultando i coniugi coobbligati in solido nei termini dianzi evidenziati;
osservato che è ammissibile la proposizione di una domanda di liquidazione controllata in forma familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, in considerazione dii una pluralità di indici ermeneutici. Innanzitutto, la circostanza che l'art. 65 CCII riconduce nel novero delle procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento sia le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la liquidazione controllata – come reso evidente dal richiamo alle norme del
Titolo V, Capo IX – e l'art. 66, che detta la (scarna) disciplina delle procedure familiari stabilisce che i membri della stessa famiglia sono ammessi a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Difatti tute queste procedure di risoluzione della crisi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, rispondono ad una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (cd “fresh restart”), ma ancor più di garantire loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l'altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita mediante la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la situazione debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinti da legami non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall'altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito successiva all'entrata in vigore del D. Lgs n° 14/2019: tale norma “è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65 comma 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata” (cfr Tribunale di Verona 6.10.2022; Tribunale di Forlì 20.10.2022; Tribunale di Foggia 25.3.2024); dato atto che sebbene i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall'art. 66 comma 3 CCII impone che siano aperte distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive masse attive e passive, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall'art. 272 e ss CCII in modo distinto per ciascuna di esse;
4 rilevato che l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata sulla base della oggettiva sussistenza dei requisiti di legge e della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dall'Avv. Patti che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo “giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio”, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14; rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
(salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914); ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;
PQM
visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa
DICHIARA l'apertura delle procedure di liquidazione controllata di e Parte_1
, residenti in Albenga, Frazione Leca, via Giosuè Carducci n. Parte_2
9/3;
NOMINA
Giudice Delegato, per tutte le procedure, il dr. DAVIDE ATZENI;
NOMINA liquidatore, per tutte le procedure, il Dott. con studio in Albenga, viale Martiri CP_3 della Libertà n° 68;
ORDINA ai debitori di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetti che devono tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;
ORDINA ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dai debitori;
ORDINA la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att.
C.P.C, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
5 ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con le parti debitrici, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le parti debitrici;
visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa: DISPONE che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Si comunichi anche al liquidatore.
Savona, 29.1.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni
Il Presidente
Dr. LUIGI ACQUARONE
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