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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 28 febbraio 2025
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2802/2022 R.G., avente ad oggetto “riassunzione della causa innanzi al giudice del rinvio”, vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Marco Masi e Parte_1 C.F._1
Marco Elia, presso il cui studio a Brindisi, in viale S. Giovanni Bosco n. 55, è elettivamente domiciliata;
attrice
e
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
All'odierna udienza parte attrice ha discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 per ottenerne la condanna al pagamento delle spese legali, come statuito dalla Controparte_1 pronuncia della Corte di Cassazione n. 6054/2022. Ha riferito, infatti, di aver instaurato, innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, un ricorso di opposizione ad una sanzione amministrativa, accolto con compensazione delle spese di lite;
che, per tale ragione, ha adito in appello il Tribunale di Brindisi, per chiedere la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, giudizio conclusosi con l'accoglimento della domanda e con compensazione delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, in ragione della mancata opposizione del che tanto ha reso CP_1
1 necessario il ricorso in Cassazione, all'esito del quale la Suprema Corte ha disposto il rinvio innanzi a questo Tribunale per il riconoscimento degli onorari del giudizio di secondo e di terzo grado.
Ha chiesto, dunque, la condanna del al pagamento degli onorari per la Controparte_1 difesa prestata nei giudizi precedenti, con vittoria di spese del presente giudizio e distrazione di tutti gli importi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Il regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e, pertanto, deve Controparte_1 esserne dichiarata la contumacia;
senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza, celebratasi mediante trattazione scritta, all'esito della quale è stata riservata per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini che seguono.
Deve trovare applicazione, infatti, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6054/2022, secondo cui la mancata costituzione dell'amministrazione e la circostanza che si discutesse solo della liquidazione delle spese non sono ragioni di per sé sufficienti a giustificare la compensazione delle spese di lite;
la contumacia, infatti, è una condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt'altro che eccezionale, al pari del fatto che oggetto di impugnazione sia solo la regolazione delle spese e non il provvedimento sanzionatorio, essendo l'uno statuizione accessoria dell'altra. Le “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese devono, invece, trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, di cui deve esservi riferimento nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla
"natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla
"contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015; Cass. 16037/2014; Cass. 221/2016; Cass. 14411/2016). Pertanto, nel caso in cui la decisione sia favorevole all'attore, la mancata opposizione dell'amministrazione non giustifica la compensazione delle corrispondenti spese processuali, in quanto l'istante è stato comunque costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (Cass. n. 21871/2014).
In ordine alla quantificazione dei compensi, occorre rilevare che la liquidazione delle spese del giudizio di appello e del giudizio in Cassazione deve essere calcolata servendosi dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, senza tener conto delle modifiche apportate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto, infatti, prevede, all'articolo 6, che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e, al successivo articolo 7, statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'8 ottobre 2022. Nei due giudizi per i quali sono stati richiesti i compensi le prestazioni professionali sono state esaurite prima dell'entrata in vigore dei parametri aggiornati: il giudizio di appello, infatti, si è concluso il 19 ottobre 2020 con una sentenza a verbale, mentre il giudizio in Cassazione con l'ordinanza pubblicata il 14 luglio 2022; non possono trovare applicazione, dunque, i parametri aggiornati, verificandosi, in caso contrario, un'applicazione retroattiva del decreto, non giustificabile alla luce del logico criterio interpretativo fondato sulla globalità della prestazione e, pertanto, del compenso (Cass. S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405: "In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria
2 prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata."; e cfr.
Cass. n. 23318/2012, Cass., ord. n. 13628/2015, Cass. n. 2748/2016, Cass. n. 21205/2016, Cass., ord. n. 20481/2017 e Cass., ord. n. 13541/2018).
Le spese del giudizio di appello - relative alle fasi di studio, introduttiva e decisoria - sono calcolate tenuto conto dello scaglione fino a 1.100,00 euro (la stessa ricorrente, infatti, nell'atto di appello ha indicato come valore della controversia l'importo di 521,75 euro) e con applicazione dei parametri minimi, trattandosi di giudizio finalizzato al riconoscimento dei soli compensi legali e, dunque, di non elevata complessità: esse ammontano, dunque, in 221,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre le spese sostenute per il pagamento del contributo unificato (pari a 64,50 euro). Tale importo deve essere distratto in favore dei procuratori, come richiesto.
Per il giudizio di Cassazione devono essere riconosciuti gli importi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, applicando i parametri minimi (per le stesse ragioni spiegate in precedenza) applicabili allo scaglione fino a 1.100,00 (anche in tal caso, infatti, nel ricorso in Cassazione presente in atti la ricorrente ha indicato quale valore della controversia l'importo di 617,74 euro): il compenso è quindi pari a 323,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre all'importo sostenuto per il pagamento del contributo unificato, pari a 86,00 euro.
Non può in questo caso essere accolta la richiesta formulata dai difensori di distrazione in favore di essi del pagamento: in atti, infatti, è presente il ricorso in Cassazione, l'ordinanza decisoria della Cassazione, nonché l'attestazione di conformità all'originale della copia, da cui si desume che in quel giudizio la è stata difesa dall'avv. Danilo Di Serio, estraneo al presente Pt_1 giudizio. Si rammenta che l'istituto della distrazione ex art. 93 c.p.c. è stato previsto al fine di garantire al difensore il soddisfacimento del suo diritto di credito attraverso il conseguimento diretto della somma dal soccombente e che, pur non richiedendo particolari formalità o oneri probatori, si rende tuttavia necessario che il difensore dimostri di aver difeso la parte nel giudizio per le cui spese chiede la distrazione, circostanza non ricorrente nel caso in esame. In ordine a tale giudizio, dunque, le spese devono essere rifuse direttamente in favore della parte.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal decreto n. 147/2022, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà - non essendo l'oggetto del presente giudizio caratterizzato da particolare complessità o da peculiari questioni di diritto – e tenuto conto dello scaglione fino a 1.100,00 euro, in ragione del decisum (ex multis, Cass., ord., n. 18507/2018).
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2802/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara la contumacia del Controparte_1
accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna il Parte_1 CP_1
in persona del sindaco p.t., al pagamento in suo favore delle spese
[...]
3 - del giudizio di appello (n. 5902/2016 R.G.), quantificate in 221,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ed oltre all'importo del contributo unificato, pari a 64,50 euro, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- del giudizio in Cassazione (n. 9856/2021 R.G.), quantificate in 323,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ed oltre all'importo del contributo unificato, pari a 86,00 euro, da rifondersi direttamente in favore di per Parte_1 le ragioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento;
condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in 232,00 euro, oltre Parte_1 spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ed oltre all'importo versato per il contributo unificato, pari a 98,00 euro, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente dell'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Brindisi, 28 febbraio 2025
.
Il Giudice
Roberta Marra
4
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2802/2022 R.G., avente ad oggetto “riassunzione della causa innanzi al giudice del rinvio”, vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Marco Masi e Parte_1 C.F._1
Marco Elia, presso il cui studio a Brindisi, in viale S. Giovanni Bosco n. 55, è elettivamente domiciliata;
attrice
e
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
All'odierna udienza parte attrice ha discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
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Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 per ottenerne la condanna al pagamento delle spese legali, come statuito dalla Controparte_1 pronuncia della Corte di Cassazione n. 6054/2022. Ha riferito, infatti, di aver instaurato, innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, un ricorso di opposizione ad una sanzione amministrativa, accolto con compensazione delle spese di lite;
che, per tale ragione, ha adito in appello il Tribunale di Brindisi, per chiedere la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, giudizio conclusosi con l'accoglimento della domanda e con compensazione delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, in ragione della mancata opposizione del che tanto ha reso CP_1
1 necessario il ricorso in Cassazione, all'esito del quale la Suprema Corte ha disposto il rinvio innanzi a questo Tribunale per il riconoscimento degli onorari del giudizio di secondo e di terzo grado.
Ha chiesto, dunque, la condanna del al pagamento degli onorari per la Controparte_1 difesa prestata nei giudizi precedenti, con vittoria di spese del presente giudizio e distrazione di tutti gli importi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Il regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e, pertanto, deve Controparte_1 esserne dichiarata la contumacia;
senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza, celebratasi mediante trattazione scritta, all'esito della quale è stata riservata per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini che seguono.
Deve trovare applicazione, infatti, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6054/2022, secondo cui la mancata costituzione dell'amministrazione e la circostanza che si discutesse solo della liquidazione delle spese non sono ragioni di per sé sufficienti a giustificare la compensazione delle spese di lite;
la contumacia, infatti, è una condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt'altro che eccezionale, al pari del fatto che oggetto di impugnazione sia solo la regolazione delle spese e non il provvedimento sanzionatorio, essendo l'uno statuizione accessoria dell'altra. Le “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese devono, invece, trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, di cui deve esservi riferimento nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla
"natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla
"contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015; Cass. 16037/2014; Cass. 221/2016; Cass. 14411/2016). Pertanto, nel caso in cui la decisione sia favorevole all'attore, la mancata opposizione dell'amministrazione non giustifica la compensazione delle corrispondenti spese processuali, in quanto l'istante è stato comunque costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (Cass. n. 21871/2014).
In ordine alla quantificazione dei compensi, occorre rilevare che la liquidazione delle spese del giudizio di appello e del giudizio in Cassazione deve essere calcolata servendosi dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, senza tener conto delle modifiche apportate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto, infatti, prevede, all'articolo 6, che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e, al successivo articolo 7, statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'8 ottobre 2022. Nei due giudizi per i quali sono stati richiesti i compensi le prestazioni professionali sono state esaurite prima dell'entrata in vigore dei parametri aggiornati: il giudizio di appello, infatti, si è concluso il 19 ottobre 2020 con una sentenza a verbale, mentre il giudizio in Cassazione con l'ordinanza pubblicata il 14 luglio 2022; non possono trovare applicazione, dunque, i parametri aggiornati, verificandosi, in caso contrario, un'applicazione retroattiva del decreto, non giustificabile alla luce del logico criterio interpretativo fondato sulla globalità della prestazione e, pertanto, del compenso (Cass. S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405: "In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria
2 prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata."; e cfr.
Cass. n. 23318/2012, Cass., ord. n. 13628/2015, Cass. n. 2748/2016, Cass. n. 21205/2016, Cass., ord. n. 20481/2017 e Cass., ord. n. 13541/2018).
Le spese del giudizio di appello - relative alle fasi di studio, introduttiva e decisoria - sono calcolate tenuto conto dello scaglione fino a 1.100,00 euro (la stessa ricorrente, infatti, nell'atto di appello ha indicato come valore della controversia l'importo di 521,75 euro) e con applicazione dei parametri minimi, trattandosi di giudizio finalizzato al riconoscimento dei soli compensi legali e, dunque, di non elevata complessità: esse ammontano, dunque, in 221,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre le spese sostenute per il pagamento del contributo unificato (pari a 64,50 euro). Tale importo deve essere distratto in favore dei procuratori, come richiesto.
Per il giudizio di Cassazione devono essere riconosciuti gli importi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, applicando i parametri minimi (per le stesse ragioni spiegate in precedenza) applicabili allo scaglione fino a 1.100,00 (anche in tal caso, infatti, nel ricorso in Cassazione presente in atti la ricorrente ha indicato quale valore della controversia l'importo di 617,74 euro): il compenso è quindi pari a 323,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre all'importo sostenuto per il pagamento del contributo unificato, pari a 86,00 euro.
Non può in questo caso essere accolta la richiesta formulata dai difensori di distrazione in favore di essi del pagamento: in atti, infatti, è presente il ricorso in Cassazione, l'ordinanza decisoria della Cassazione, nonché l'attestazione di conformità all'originale della copia, da cui si desume che in quel giudizio la è stata difesa dall'avv. Danilo Di Serio, estraneo al presente Pt_1 giudizio. Si rammenta che l'istituto della distrazione ex art. 93 c.p.c. è stato previsto al fine di garantire al difensore il soddisfacimento del suo diritto di credito attraverso il conseguimento diretto della somma dal soccombente e che, pur non richiedendo particolari formalità o oneri probatori, si rende tuttavia necessario che il difensore dimostri di aver difeso la parte nel giudizio per le cui spese chiede la distrazione, circostanza non ricorrente nel caso in esame. In ordine a tale giudizio, dunque, le spese devono essere rifuse direttamente in favore della parte.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal decreto n. 147/2022, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà - non essendo l'oggetto del presente giudizio caratterizzato da particolare complessità o da peculiari questioni di diritto – e tenuto conto dello scaglione fino a 1.100,00 euro, in ragione del decisum (ex multis, Cass., ord., n. 18507/2018).
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2802/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara la contumacia del Controparte_1
accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna il Parte_1 CP_1
in persona del sindaco p.t., al pagamento in suo favore delle spese
[...]
3 - del giudizio di appello (n. 5902/2016 R.G.), quantificate in 221,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ed oltre all'importo del contributo unificato, pari a 64,50 euro, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- del giudizio in Cassazione (n. 9856/2021 R.G.), quantificate in 323,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ed oltre all'importo del contributo unificato, pari a 86,00 euro, da rifondersi direttamente in favore di per Parte_1 le ragioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento;
condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in 232,00 euro, oltre Parte_1 spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ed oltre all'importo versato per il contributo unificato, pari a 98,00 euro, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente dell'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Brindisi, 28 febbraio 2025
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Il Giudice
Roberta Marra
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