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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/12/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 91-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: Andrea Ghinetti PRESIDENTE Rossella Incardona GIUDICE rel. Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 91-1/2025 R.G. P.U. promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] 28060 – Parte_1 Casaleggio Novara (NO), C.F. assistito per la presentazione del ricorso C.F._1 dall'avv. Tommaso Mazzini, con studio in C.so Cavallotti n. 22 a Novara, pec presso il cui studio è elettivamente domiciliato e dal Email_1 dott. Francesco Borrini, pec Email_2
ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co.
2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Casaleggio, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
premesso che, come il Tribunale ha già avuto modo di affermare concordemente con la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022) dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contradditorio con soggetti diversi dai debitori ricorrenti, atteso che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
rilevato che: a) il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019; b) il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019); c) non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019; d) al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.; e) il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che:
1 - la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;
- il ricorrente ha debiti di natura erariale e bancaria/finanziaria per euro 959.556,00 di cui 755.289,00 assistiti da privilegio, principalmente dovuti alla sua precedente attività di impresa di carpenteria metallica, cessata nel 31.12.2016;
- dalla Certificazione Unica 2025 per l'anno 2024 emerge che il sig. percepisce reddito Parte_1 da lavoro dipendente pari ad euro 24.876,04 lordi annui, circa 1.675 euro mensili netti oltre la tredicesima, somma che è da considerarsi acquisibile alla procedura quale “bene futuro”, salva la quota da destinarsi al mantenimento del debitore, da determinarsi in euro 1.100 mensili (per 12 mensilità);
- il signor si è impegnato inoltre a versare, all'apertura della liquidazione controllata, Parte_1 la somma di euro 7.000,00, messa a disposizione dal padre, come finanza esterna;
- ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore possa essere qui fissato in euro 1.100 mensili, pertanto, le somme eccedenti tale importo possono essere versate entro 5 giorni dal ricevimento dello stipendio alla procedura, salva la possibilità, con decreto del Giudice Delegato, di modificare tale importo nel caso variassero le condizioni personali e familiari del debitore rispetto a quanto indicato nel ricorso;
- che i pignoramenti di quota dello stipendio attualmente in corso da parte di due debitori
[...]
e siano inopponibili alla Controparte_1 Controparte_2 presente procedura di liquidazione;
- ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019 DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata , nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Via Cantalupo n. 12 28060 – Casaleggio Novara (NO), C.F. elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Tommaso Mazzini, pec Email_1
NOMINA
- giudice delegato, la dott.ssa Rossella Incardona
- liquidatore il dott. Controparte_3
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
2 ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;
DISPONE l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;
DISPONE che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co, 4, C.C.I.I.;
MANDA alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 Il Presidente Andrea Ghinetti
Il Giudice rel. Rossella Incardona
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: Andrea Ghinetti PRESIDENTE Rossella Incardona GIUDICE rel. Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 91-1/2025 R.G. P.U. promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] 28060 – Parte_1 Casaleggio Novara (NO), C.F. assistito per la presentazione del ricorso C.F._1 dall'avv. Tommaso Mazzini, con studio in C.so Cavallotti n. 22 a Novara, pec presso il cui studio è elettivamente domiciliato e dal Email_1 dott. Francesco Borrini, pec Email_2
ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co.
2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Casaleggio, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
premesso che, come il Tribunale ha già avuto modo di affermare concordemente con la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022) dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contradditorio con soggetti diversi dai debitori ricorrenti, atteso che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
rilevato che: a) il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019; b) il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019); c) non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019; d) al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.; e) il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che:
1 - la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;
- il ricorrente ha debiti di natura erariale e bancaria/finanziaria per euro 959.556,00 di cui 755.289,00 assistiti da privilegio, principalmente dovuti alla sua precedente attività di impresa di carpenteria metallica, cessata nel 31.12.2016;
- dalla Certificazione Unica 2025 per l'anno 2024 emerge che il sig. percepisce reddito Parte_1 da lavoro dipendente pari ad euro 24.876,04 lordi annui, circa 1.675 euro mensili netti oltre la tredicesima, somma che è da considerarsi acquisibile alla procedura quale “bene futuro”, salva la quota da destinarsi al mantenimento del debitore, da determinarsi in euro 1.100 mensili (per 12 mensilità);
- il signor si è impegnato inoltre a versare, all'apertura della liquidazione controllata, Parte_1 la somma di euro 7.000,00, messa a disposizione dal padre, come finanza esterna;
- ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore possa essere qui fissato in euro 1.100 mensili, pertanto, le somme eccedenti tale importo possono essere versate entro 5 giorni dal ricevimento dello stipendio alla procedura, salva la possibilità, con decreto del Giudice Delegato, di modificare tale importo nel caso variassero le condizioni personali e familiari del debitore rispetto a quanto indicato nel ricorso;
- che i pignoramenti di quota dello stipendio attualmente in corso da parte di due debitori
[...]
e siano inopponibili alla Controparte_1 Controparte_2 presente procedura di liquidazione;
- ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019 DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata , nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Via Cantalupo n. 12 28060 – Casaleggio Novara (NO), C.F. elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Tommaso Mazzini, pec Email_1
NOMINA
- giudice delegato, la dott.ssa Rossella Incardona
- liquidatore il dott. Controparte_3
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
2 ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;
DISPONE l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;
DISPONE che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co, 4, C.C.I.I.;
MANDA alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 Il Presidente Andrea Ghinetti
Il Giudice rel. Rossella Incardona
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