Sentenza breve 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 12/02/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2026, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento previa sospensione
della revoca del nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa NA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso
che con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento previa sospensione del provvedimento, notificato in data -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesta dall’interessato il -OMISSIS-);
che il ricorrente ha dedotto in fatto di aver, sebbene dopo l’adozione del provvedimento impugnato, trasmesso all’Amministrazione via pec la documentazione asseritamente idonea ai fini del rilascio del titolo richiesto il -OMISSIS-, peraltro in data coincidente con il termine ultimo per la presentazione di osservazioni a seguito del preavviso di rigetto del-OMISSIS-;
Considerato
che il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta contestandone la legittimità per i seguenti motivi:
I Violazione dell’art. 10 bis legge 241/1190 – Carenza di motivazione – illegittimità – Eccesso di Potere con cui ha evidenziato che il giorno -OMISSIS- sarebbe stato l’ultimo giorno utile concessogli dalla P.A. per proporre osservazioni ex art. 10- bis della legge n. 241/90 eventualmente corredate da documentazione. Concidendo il -OMISSIS- con la giornata di domenica, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il -OMISSIS-(in quanto primo giorno feriale successivo) ultimo giorno utile per la presentazione delle suddette osservazioni. Tuttavia - deduce il ricorrente – egli ha provveduto con pec del -OMISSIS-delle ore 22:56:28 (consegnata all’indirizzo pec spi.prefsa@pec.interno.it) a depositare la documentazione a corredo dell’istanza di conversione del nulla osta, così come richiesto dal SUI. Pertanto, la circostanza che la notifica del provvedimento di revoca da parte della P.A. resistente, risalga alle 07:59:16 del giorno -OMISSIS-(eseguita con pec proveniente dall’indirizzo spi.prefsa@pec.interno.it), dimostrerebbe l’illegittimità dell’atto per essere stato lo stesso adottato senza alcuna valutazione della documentazione depositata dal ricorrente.
II. Violazione dell’art. 7 del D. Lgs. 286/1998. – Carenza e insufficienza di istruttoria – 4 illegittimità – eccesso di potere con cui l’esponente ha dedotto la mancata adozione da parte della P.A. di un provvedimento in autotutela nonostante egli abbia fornito la documentazione (certificato di idoneità all’uso abitativo e cessione del fabbricato) richiesta e necessaria a sostegno dell’istanza di conversione del -OMISSIS-.
Considerato
che, costituitasi in resistenza l’amministrazione dell’Interno, ha rappresentato che in data-OMISSIS- il SUI della Prefettura di Salerno ha notificato alla parte ricorrente il provvedimento n.-OMISSIS- del-OMISSIS- contenente preavviso di revoca del nulla osta, con richiesta di depositare la documentazione risultata carente; conseguentemente ha concluso con la richiesta di dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Ritenuto
che la predetta sopravvenienza (notifica del nuovo preavviso di revoca con indicazione della documentazione ritenuta carente con concessione del termine di “ 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ” per produrre “ osservazioni e documenti esclusivamente tramite il portale dedicato ”) comporti l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto
di poter compensare le spese della presente fase di giudizio ai sensi dell’art. 57 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI SS, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
NA CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA CI | GI SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.