CASS
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2025, n. 25174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25174 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: De SI LV nato a [...] il [...] La CH AE nato a [...] il [...] Di TA AC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, CinZia Parasporo, il quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso del De SI e per l'inammissibilità degli altri;
udito l'avv. LV Sieli, sia per l'imputato AE La CH, per il quale ha esposto i motivi d'impugnazione e chiesto l'accoglimento del ricorso, sia per Penale Sent. Sez. 5 Num. 25174 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 03/06/2025 l'imputato LV De SI, per il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso depositati dall'avv. Giuseppe Marcellino;
udito, per l'imputato AC Di TA, l'avv. Davide Chibbaro, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna dei ricorrenti, resa nell'ambito di un giudizio abbreviato, per i fatti rispettivamente ascritti ai capi a), b) e c) dell'imputazione, relativi ai delitti, quanto ai capi a) e b), di furto in abitazione pluriaggravato e, rispetto al capo c), di tentato furto in abitazione aggravato, commessi, nelle date del 19 marzo 2019 (capo a), del 2 settembre 2109 (capo b) e del 3 settembre 2019 (capo c), in un'abitazione in Palermo, in via del Bosco n. 24, nell'appartamento di proprietà di TO Sono Ballesteros, all'interno dell'omonimo palazzo nobiliare. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto, AE La CH, con il difensore di fiducia avv. LV Sieli, il quale, con l'unico motivo proposto, ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624-bis cod. pen. e 132 cod. proc. pen. per travisamento probatorio in merito allo stato di abbandono dell'abitazione. A fondamento della censura ha dedotto che la Corte d'Appello si è limitata ad avallare in parte qua le apodittiche considerazioni svolte dalla pronuncia di primo grado nonostante la stessa annotazione di polizia giudiziaria avesse evidenziato che la dimora era in stato di abbandono ed aveva parte del tetto pericolante e, ancora, che, anche nella precedente annotazione precedente di polizia giudiziaria del 24 marzo 2019, era evidenziato che l'immobile si presentava in un pessimo stato di conservazione. Ha a riguardo evidenziato, inoltre, che lo stato di abbandono dell'immobile era confermato dalla circostanza che lo stabile non era fornito di impianto di videosorveglianza funzionate né l'appartamento dotato di impianto di allarme, per come risultante dalle medesime annotazioni di polizia giudiziaria. s2 2 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche l'imputato AC Di TA che, con il difensore avv. Davide Chibbaro, ha formulato due motivi di doglianza sostanzialmente sovrapponibili a quello del ricorrente La CH. 4. Ha, infine, proposto ricorso per cassazione LV De SI, il quale, con il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Marcellino, ha formulato quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 4.1. Con il primo e il secondo ha lamentato, rispettivamente, mancanza di motivazione, rispetto al dedotto vizio di omessa motivazione della decisione di primo grado quanto alla possibilità di considerare l'azione furtiva compiuta in una "privata dimora", e violazione dell'art. 624-bis cod. pen., anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia "D'Amico" nel perimetrare l'ambito applicativo del reato riconducibile alla predetta norma incriminatrice, in ragione dello stato di abbandono dell'abitazione. 4.2. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 625, secondo comma, n. 2, cod. pen., deducendo l'erronea attribuzione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, in assenza di prova che, dopo il furto di cui al capo a), avvenuto nella stessa abitazione nel mese di marzo dell'anno 2019, le finestre prospicienti al terrazzo fossero state riparate e, comunque, che non sarebbe potuto avvenire tra il fatto del 2 settembre e quello del 3 settembre, non essendo, dunque, giustificata la condanna per la relativa circostanza aggravante, almeno rispetto al fatto ascritto al capo c). 4.3. Mediante l'ultimo motivo il De SI denuncia l'eccessività della pena irrogata, lamentando che non sarebbe stata correttamente calcolata la diminuente per il rito in forza della regola sancita dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per come interpretata nella giurisprudenza di legittimità nel senso che la riduzione deve essere effettuata dell'applicazione della continuazione, delle eventuali circostanze e della recidiva, nonché del relativo giudizio di bilanciamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo, comune ai ricorsi dei tre imputati, afferente la possibilità di considerare l'abitazione dove è stata commessa l'azione furtiva quale privata dimora, non è fondato. 3 2. Su un piano generale, occorre ricordare che il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen. è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che ha contestualmente abrogato le circostanze aggravanti, di analogo contenuto, precedentemente previste dall'art. 625, primo comma, n. 1) e n. 4), cod. pen. (quest'ultima relativa al furto c.d. con strappo). Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di cassazione è stata così creata una nuova fattispecie autonoma di reato, costruita mediante l'inclusione delle condotte prima previste come semplici aggravanti del furto (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025, in motivazione). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 117 del 2021 - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., «nella parte in cui, limitando la discrezionalità del [g]iudice, non consente, anche attraverso [un] adeguato bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero la previsione di una ipotesi lieve autonomamente sanzionata, di calibrare la sanzione penale alla effettiva gravità del reato», con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - ha disatteso la questione sottolineando che la scelta del legislatore di assegnare una tutela rafforzata «all'intimità della persona raccolta nella sua abitazione» non è irragionevole. In motivazione, si è osservato, al riguardo, che nel furto in abitazione l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost., inteso come «proiezione spaziale della persona». 3. A propria volta, nel delineare il concetto di abitazione ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato, poi, che rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). A fondamento dell'orientamento assunto le Sezioni Unite hanno richiamato, tra l'altro, la sentenza n. 135 del 2002 della Corte Costituzionale che, nel ricostruire la nozione di domicilio di cui all'art. 14 Cost., ha posto in rilievo che la relativa libertà «ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo». 4 4.11 principio sancito dalle Sezioni Unite "D'Amico" - per quel che rileva rispetto alla valutazione della questione ora in esame - è stato declinato nella successiva giurisprudenza di legittimità sottolineando, sul piano dell'elemento oggettivo, che, ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato (Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421). E' stato puntualizzato, poi, che costituisce privata dimora, purché non abbandonato, anche l'immobile in cattivo stato di manutenzione (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073). Inoltre, Sez. 5, n. 17954 dell'11/6/2020, Pennelli, Rv. 279207, in motivazione, ha sottolineato che elementi concreti idonei a far ritenere un immobile in cattivo stato di manutenzione non abbandonato sono costituiti dalla custodia in essi di mobili di valore e dall'immediato attivarsi dei proprietari a seguito dell'avvenuto furto nel dare l'allarme. 5. Sulla scorta del complesso dei principi ritraibili dalle richiamate pronunce, nella fattispecie in esame, le decisioni di merito hanno correttamente ricondotto i fatti sotto l'egida del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. 5.1. A tal proposito, occorre, innanzi tutto, sottolineare che alcun travisamento probatorio è stato compiuto dalle predette pronunce in parte qua rispetto a quanto riportato nelle annotazioni di polizia giudiziaria circa lo stato di abbandono dell'immobile, trattandosi di mere valutazioni compiute ad altri fini, sicché quella operata dai giudici di merito è stata un'interpretazione dei richiamati atti e non un travisamento della portata degli stessi. 5.2. D'altra parte, come si è evidenziato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, la circostanza che un'abitazione necessiti di lavori di manutenzione (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, cit.), anche di carattere straordinario, come quelli comportanti la riparazione del tetto, non implica che la stessa possa considerarsi abbandonata, specie a fronte di una serie di elementi concreti deponenti, come nel caso in esame, in senso contrario. Invero, la persona offesa, pur domiciliata a Venezia, ha conservato la residenza proprio nell'abitazione in questione, dove si è recato subito dopo aver appreso dei furti e del marzo e del settembre 2019 per verificare la situazione e presentare denunce all'autorità e nella casa sono presenti beni mobili di grande valore (Sez. 5, n. 17954 dell'11/6/2020, Pennelli, Rv. 279207). Né può assumere rilievo, per valutare se un'abitazione è o meno abbandonata, la circostanza che la stessa sia dotata di un impianto di allarme o di videosorveglianza. 5 ,R idente 6. Il terzo motivo del De SI è inammissibile poiché reitera, senza confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale per disattenderla, una censura già formulata in appello. Vi è infatti che la decisione impugnata ha sottolineato che non vi è alcuna prova che la forzatura avesse riguardato lo stesso infisso del furto avvenuto a marzo, mentre, per il più recente episodio, la pronuncia d'appello non ha affermato che l'infisso era stato ripristinato dopo il furto commesso il giorno precedente, bensì che l'effrazione rilevante fosse quella commessa proprio in occasione del furto del giorno precedente, rilievo con il quale il ricorso, ancora una volta, non si confronta. La censura si presenta quindi generica (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 7. Il quarto motivo proposto dal De SI è manifestamente infondato, poiché, a differenza di quanto dedotto con lo stesso stesso, la sentenza di primo grado, confermata in sede di gravame, nel calcolare la pena, ha correttamente operato la riduzione di un terzo per il rito dopo aver determinata la pena, tenendo conto dell'aumento a titolo di continuazione, della circostanza aggravante e della recidiva. 8.1 ricorsi devono in definitiva essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese ocessuali. Così deciso in Roma il 3 giugno 2025 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, CinZia Parasporo, il quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso del De SI e per l'inammissibilità degli altri;
udito l'avv. LV Sieli, sia per l'imputato AE La CH, per il quale ha esposto i motivi d'impugnazione e chiesto l'accoglimento del ricorso, sia per Penale Sent. Sez. 5 Num. 25174 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 03/06/2025 l'imputato LV De SI, per il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso depositati dall'avv. Giuseppe Marcellino;
udito, per l'imputato AC Di TA, l'avv. Davide Chibbaro, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna dei ricorrenti, resa nell'ambito di un giudizio abbreviato, per i fatti rispettivamente ascritti ai capi a), b) e c) dell'imputazione, relativi ai delitti, quanto ai capi a) e b), di furto in abitazione pluriaggravato e, rispetto al capo c), di tentato furto in abitazione aggravato, commessi, nelle date del 19 marzo 2019 (capo a), del 2 settembre 2109 (capo b) e del 3 settembre 2019 (capo c), in un'abitazione in Palermo, in via del Bosco n. 24, nell'appartamento di proprietà di TO Sono Ballesteros, all'interno dell'omonimo palazzo nobiliare. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto, AE La CH, con il difensore di fiducia avv. LV Sieli, il quale, con l'unico motivo proposto, ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624-bis cod. pen. e 132 cod. proc. pen. per travisamento probatorio in merito allo stato di abbandono dell'abitazione. A fondamento della censura ha dedotto che la Corte d'Appello si è limitata ad avallare in parte qua le apodittiche considerazioni svolte dalla pronuncia di primo grado nonostante la stessa annotazione di polizia giudiziaria avesse evidenziato che la dimora era in stato di abbandono ed aveva parte del tetto pericolante e, ancora, che, anche nella precedente annotazione precedente di polizia giudiziaria del 24 marzo 2019, era evidenziato che l'immobile si presentava in un pessimo stato di conservazione. Ha a riguardo evidenziato, inoltre, che lo stato di abbandono dell'immobile era confermato dalla circostanza che lo stabile non era fornito di impianto di videosorveglianza funzionate né l'appartamento dotato di impianto di allarme, per come risultante dalle medesime annotazioni di polizia giudiziaria. s2 2 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche l'imputato AC Di TA che, con il difensore avv. Davide Chibbaro, ha formulato due motivi di doglianza sostanzialmente sovrapponibili a quello del ricorrente La CH. 4. Ha, infine, proposto ricorso per cassazione LV De SI, il quale, con il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Marcellino, ha formulato quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 4.1. Con il primo e il secondo ha lamentato, rispettivamente, mancanza di motivazione, rispetto al dedotto vizio di omessa motivazione della decisione di primo grado quanto alla possibilità di considerare l'azione furtiva compiuta in una "privata dimora", e violazione dell'art. 624-bis cod. pen., anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia "D'Amico" nel perimetrare l'ambito applicativo del reato riconducibile alla predetta norma incriminatrice, in ragione dello stato di abbandono dell'abitazione. 4.2. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 625, secondo comma, n. 2, cod. pen., deducendo l'erronea attribuzione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, in assenza di prova che, dopo il furto di cui al capo a), avvenuto nella stessa abitazione nel mese di marzo dell'anno 2019, le finestre prospicienti al terrazzo fossero state riparate e, comunque, che non sarebbe potuto avvenire tra il fatto del 2 settembre e quello del 3 settembre, non essendo, dunque, giustificata la condanna per la relativa circostanza aggravante, almeno rispetto al fatto ascritto al capo c). 4.3. Mediante l'ultimo motivo il De SI denuncia l'eccessività della pena irrogata, lamentando che non sarebbe stata correttamente calcolata la diminuente per il rito in forza della regola sancita dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per come interpretata nella giurisprudenza di legittimità nel senso che la riduzione deve essere effettuata dell'applicazione della continuazione, delle eventuali circostanze e della recidiva, nonché del relativo giudizio di bilanciamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo, comune ai ricorsi dei tre imputati, afferente la possibilità di considerare l'abitazione dove è stata commessa l'azione furtiva quale privata dimora, non è fondato. 3 2. Su un piano generale, occorre ricordare che il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen. è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che ha contestualmente abrogato le circostanze aggravanti, di analogo contenuto, precedentemente previste dall'art. 625, primo comma, n. 1) e n. 4), cod. pen. (quest'ultima relativa al furto c.d. con strappo). Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di cassazione è stata così creata una nuova fattispecie autonoma di reato, costruita mediante l'inclusione delle condotte prima previste come semplici aggravanti del furto (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025, in motivazione). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 117 del 2021 - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., «nella parte in cui, limitando la discrezionalità del [g]iudice, non consente, anche attraverso [un] adeguato bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero la previsione di una ipotesi lieve autonomamente sanzionata, di calibrare la sanzione penale alla effettiva gravità del reato», con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - ha disatteso la questione sottolineando che la scelta del legislatore di assegnare una tutela rafforzata «all'intimità della persona raccolta nella sua abitazione» non è irragionevole. In motivazione, si è osservato, al riguardo, che nel furto in abitazione l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost., inteso come «proiezione spaziale della persona». 3. A propria volta, nel delineare il concetto di abitazione ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato, poi, che rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). A fondamento dell'orientamento assunto le Sezioni Unite hanno richiamato, tra l'altro, la sentenza n. 135 del 2002 della Corte Costituzionale che, nel ricostruire la nozione di domicilio di cui all'art. 14 Cost., ha posto in rilievo che la relativa libertà «ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo». 4 4.11 principio sancito dalle Sezioni Unite "D'Amico" - per quel che rileva rispetto alla valutazione della questione ora in esame - è stato declinato nella successiva giurisprudenza di legittimità sottolineando, sul piano dell'elemento oggettivo, che, ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato (Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421). E' stato puntualizzato, poi, che costituisce privata dimora, purché non abbandonato, anche l'immobile in cattivo stato di manutenzione (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073). Inoltre, Sez. 5, n. 17954 dell'11/6/2020, Pennelli, Rv. 279207, in motivazione, ha sottolineato che elementi concreti idonei a far ritenere un immobile in cattivo stato di manutenzione non abbandonato sono costituiti dalla custodia in essi di mobili di valore e dall'immediato attivarsi dei proprietari a seguito dell'avvenuto furto nel dare l'allarme. 5. Sulla scorta del complesso dei principi ritraibili dalle richiamate pronunce, nella fattispecie in esame, le decisioni di merito hanno correttamente ricondotto i fatti sotto l'egida del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. 5.1. A tal proposito, occorre, innanzi tutto, sottolineare che alcun travisamento probatorio è stato compiuto dalle predette pronunce in parte qua rispetto a quanto riportato nelle annotazioni di polizia giudiziaria circa lo stato di abbandono dell'immobile, trattandosi di mere valutazioni compiute ad altri fini, sicché quella operata dai giudici di merito è stata un'interpretazione dei richiamati atti e non un travisamento della portata degli stessi. 5.2. D'altra parte, come si è evidenziato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, la circostanza che un'abitazione necessiti di lavori di manutenzione (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, cit.), anche di carattere straordinario, come quelli comportanti la riparazione del tetto, non implica che la stessa possa considerarsi abbandonata, specie a fronte di una serie di elementi concreti deponenti, come nel caso in esame, in senso contrario. Invero, la persona offesa, pur domiciliata a Venezia, ha conservato la residenza proprio nell'abitazione in questione, dove si è recato subito dopo aver appreso dei furti e del marzo e del settembre 2019 per verificare la situazione e presentare denunce all'autorità e nella casa sono presenti beni mobili di grande valore (Sez. 5, n. 17954 dell'11/6/2020, Pennelli, Rv. 279207). Né può assumere rilievo, per valutare se un'abitazione è o meno abbandonata, la circostanza che la stessa sia dotata di un impianto di allarme o di videosorveglianza. 5 ,R idente 6. Il terzo motivo del De SI è inammissibile poiché reitera, senza confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale per disattenderla, una censura già formulata in appello. Vi è infatti che la decisione impugnata ha sottolineato che non vi è alcuna prova che la forzatura avesse riguardato lo stesso infisso del furto avvenuto a marzo, mentre, per il più recente episodio, la pronuncia d'appello non ha affermato che l'infisso era stato ripristinato dopo il furto commesso il giorno precedente, bensì che l'effrazione rilevante fosse quella commessa proprio in occasione del furto del giorno precedente, rilievo con il quale il ricorso, ancora una volta, non si confronta. La censura si presenta quindi generica (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 7. Il quarto motivo proposto dal De SI è manifestamente infondato, poiché, a differenza di quanto dedotto con lo stesso stesso, la sentenza di primo grado, confermata in sede di gravame, nel calcolare la pena, ha correttamente operato la riduzione di un terzo per il rito dopo aver determinata la pena, tenendo conto dell'aumento a titolo di continuazione, della circostanza aggravante e della recidiva. 8.1 ricorsi devono in definitiva essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese ocessuali. Così deciso in Roma il 3 giugno 2025 Il Consigliere Estensore