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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/09/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1050/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1050/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA Parte_1 C.F._1
PINTO ed elettivamente domiciliata in Montevarchi (AR), via Cataliotti n. 16
PARTE RICORRENTE
CONTRO
,) rappresentato e difeso dagli avv.ti CINZIA SCOTTO CP_1 C.F._2
e MONICA INCENSATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Arezzo, via Malpighi n. 51
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 17.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 14.05.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che la figlia minore, nata il [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta Persona_1 con il resistente , fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e che fosse CP_1 collocata prevalentemente presso la madre, con un determinato diritto di visita padre-figlia.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il padre avrebbe versato spontaneamente la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento di , ma non il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre Per_1 in favore della figlia minore, e che tale somma non sarebbe sufficiente per il suo mantenimento ordinario.
Pertanto, in ragione della disparità economica fra le parti, avendo il resistente un reddito maggiore rispetto alla ricorrente, quest'ultima ha chiesto che fosse posto a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 350,00 mensili, da versare direttamente alla stessa entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie. La ricorrente ha altresì chiesto di poter godere integralmente dell'assegno unico per la figlia minore e di poter fruire del 50% delle detrazioni fiscali. La ha infine chiesto che le venisse assegnato il godimento della casa Pt_1 familiare sita a Montevarchi, in via Pablo Neruda n. 49.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.07.2025, il resistente si è CP_1 costituito in giudizio, dichiarando di associarsi alla domanda di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori. In particolare, il resistente ha rappresentato di essere anch'esso in difficoltà economica e, pertanto, quanto alle questioni economiche, ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore di pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore. Il resistente ha altresì chiesto che la ricorrente potesse godere al 100% dell'assegno unico, mentre quanto alle detrazioni fiscali, ha chiesto che le stesse potessero essere fruite al 50% fra i genitori.
All'udienza del 17.09.2025, le parti, nel corso della discussione, sono giunte ad un accordo nell'interesse della figlia minore e, pertanto, hanno rassegnato conclusioni congiunte. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale (cfr. verbale d'udienza del 17.09.2025).
Nello specifico, le parti hanno domandato che il Tribunale accogliesse le seguenti richieste condivise:
- “la figlia trascorrerà due pomeriggi alla settimana con il padre, uno dei quali il mercoledì, indicativamente dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nonché un giorno nel fine settimana (sabato
o domenica), dalla mattina alle ore 09:00 fino alle ore 21:00, sempre fatti salvi migliori accordi che le parti potranno assumere di volta in volta;
- per le festività (compleanni della bambina, Pasqua, Natale, Vigilia di Capodanno e
Capodanno) i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, nel senso che per quest'anno
passerà la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il padre;
il 31 Per_1 dicembre lo trascorrerà con la mamma ed il giorno di capodanno con il padre;
il giorno di
Pasqua con la mamma ed il giorno di Pasquetta con il padre, e viceversa per l'anno successivo;
la figlia trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo;
- quanto alle questioni economiche, le parti concordano che la sig.ra continui a Pt_1 percepire l'assegno unico al 100%, oltre ad un contributo mensile a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- si consiglia ai genitori un percorso di sostegno alla genitorialità.” (cfr. verbale d'udienza del
17.09.2025).
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
17.09.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1050/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA Parte_1 C.F._1
PINTO ed elettivamente domiciliata in Montevarchi (AR), via Cataliotti n. 16
PARTE RICORRENTE
CONTRO
,) rappresentato e difeso dagli avv.ti CINZIA SCOTTO CP_1 C.F._2
e MONICA INCENSATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Arezzo, via Malpighi n. 51
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 17.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 14.05.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che la figlia minore, nata il [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta Persona_1 con il resistente , fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e che fosse CP_1 collocata prevalentemente presso la madre, con un determinato diritto di visita padre-figlia.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il padre avrebbe versato spontaneamente la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento di , ma non il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre Per_1 in favore della figlia minore, e che tale somma non sarebbe sufficiente per il suo mantenimento ordinario.
Pertanto, in ragione della disparità economica fra le parti, avendo il resistente un reddito maggiore rispetto alla ricorrente, quest'ultima ha chiesto che fosse posto a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 350,00 mensili, da versare direttamente alla stessa entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie. La ricorrente ha altresì chiesto di poter godere integralmente dell'assegno unico per la figlia minore e di poter fruire del 50% delle detrazioni fiscali. La ha infine chiesto che le venisse assegnato il godimento della casa Pt_1 familiare sita a Montevarchi, in via Pablo Neruda n. 49.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.07.2025, il resistente si è CP_1 costituito in giudizio, dichiarando di associarsi alla domanda di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori. In particolare, il resistente ha rappresentato di essere anch'esso in difficoltà economica e, pertanto, quanto alle questioni economiche, ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore di pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore. Il resistente ha altresì chiesto che la ricorrente potesse godere al 100% dell'assegno unico, mentre quanto alle detrazioni fiscali, ha chiesto che le stesse potessero essere fruite al 50% fra i genitori.
All'udienza del 17.09.2025, le parti, nel corso della discussione, sono giunte ad un accordo nell'interesse della figlia minore e, pertanto, hanno rassegnato conclusioni congiunte. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale (cfr. verbale d'udienza del 17.09.2025).
Nello specifico, le parti hanno domandato che il Tribunale accogliesse le seguenti richieste condivise:
- “la figlia trascorrerà due pomeriggi alla settimana con il padre, uno dei quali il mercoledì, indicativamente dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nonché un giorno nel fine settimana (sabato
o domenica), dalla mattina alle ore 09:00 fino alle ore 21:00, sempre fatti salvi migliori accordi che le parti potranno assumere di volta in volta;
- per le festività (compleanni della bambina, Pasqua, Natale, Vigilia di Capodanno e
Capodanno) i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, nel senso che per quest'anno
passerà la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il padre;
il 31 Per_1 dicembre lo trascorrerà con la mamma ed il giorno di capodanno con il padre;
il giorno di
Pasqua con la mamma ed il giorno di Pasquetta con il padre, e viceversa per l'anno successivo;
la figlia trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo;
- quanto alle questioni economiche, le parti concordano che la sig.ra continui a Pt_1 percepire l'assegno unico al 100%, oltre ad un contributo mensile a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- si consiglia ai genitori un percorso di sostegno alla genitorialità.” (cfr. verbale d'udienza del
17.09.2025).
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
17.09.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni