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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/12/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGI
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 206 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2025 promossa da:
(anche ) con sede in Foligno (PG) via Parte_1 Pt_1
Delle Industrie n. 40 (CF. e P.IVA ) in persona del Liquidatore pro tempore Dott. P.IVA_1 [...]
( ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in CP_1 CodiceFiscale_1 fraz. Spina, Piazza Polimante n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Fioretti del Foro di Spo- leto (C.F. ), con studio in Foligno (PG) via Umberto I n. 48, eleggendo CodiceFiscale_2 domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata federica. Email_1 [...]
giusta procura alle liti estesa su foglio separato e congiunto al detto atto Emai_2
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona della Presidente pro tempore della Giunta Re- CP_2 P.IVA_2 gionale Ing. rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Benci Controparte_3
( ) - PEC: - per delega da intendersi apposta in CodiceFiscale_3 Email_3 calce al detto atto, in forza di D.G.R. n. 253 del 19/03/2025 di conferimento dell'incarico conferen- dogli ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio legale presso lo stesso: Servizio Avvo- catura Regionale, Corso Vannucci n. 96 (Palazzo Donini) Perugia - fax:075/5043625
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento ai sensi e per gli effetti del R.D. n.
639/1910 di cui alla DD n. 13139 del 10/12/2024 del 20.1.2025
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 8.10.2025 con termini per memorie e repliche ex art.189
c.p.c. antecedenti detta udienza del 3.12.2025 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento ai sensi e per gli effetti del R.D.
n. 639/1910 di cui alla DD n. 13139 del 10/12/2024 del 20.1.2025 la Parte_1 [...]
(anche ) con sede in Foligno (PG) via Delle Industrie n. 40 (CF. e P.IVA Parte_1 Pt_1
) in persona del Liquidatore pro tempore Dott. ( P.IVA_1 Controparte_4 C.F._1
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...],
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Fioretti del Foro di Spoleto (C.F. ), CodiceFiscale_2 con studio in Foligno (PG) via Umberto I n. 48, eleggendo domicilio presso l'indirizzo di posta elet-
certificata giusta procura alle liti estesa su fo- Emai_4 Email_5 glio separato e congiunto al detto atto, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento alla stessa notificata in data 12.12.2024 a mezzo PEC per l'importo complessivo di € 21.556,37 ai sensi e per gli effetti del R/.D. n. 639/1910 di cui alla Determinazione
Direttoriale n. 13139 del 10/12/2024, in forza della quale la ingiungeva alla CP_2 Pt_2 di pagare, nel termine di giorni 30 dalla notifica di detto provvedimento, l'importo di €.
[...]
21.556,37 corrispondente al finanziamento agevolato erogato da maggiorato degli in- Parte_3 teressi, debenza che veniva contestata per le seguenti motivazioni:l'opponente asseriva di aver pre- sentato domanda di accesso alle agevolazioni previste dal Bando ON prestiti Re-Start e veniva ritenuta ammissibile all'erogazione di un finanziamento agevolato per complessivi € 21.920,00 in quanto la aveva attivato il ON prestiti Re-Start, proprio per rispondere alle esi- CP_2 genze di liquidità delle micro e piccole imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente l'emergenza Covid-19.
Infatti, continuava l'opponente, in data 23/05/2020, aveva presentato a la domanda anzidetta, Pt_3 finalizzata alla concessione del finanziamento per € 21.920,49 asserendo di trovarsi in possesso di tutti i requisiti previsti ed in particolare sostenendo: di aver subito un danno economico a causa dell'emergenza Covid-19 per effetto della sospensione dell'attività e che di conseguenza aveva un fabbisogno di liquidità par al finanziamento richiesto, di non presentare esposizioni verso banche classificate come sofferenze,di essere in una situazione di regolarità contributiva , di non aver altri finanziamenti garantiti dal ON di garanzia PMI .
Dalla lettura dell'art. 4 del contratto di finanziamento, sosteneva l'opponente, si desumeva che vi era la possibilità per il richiedente di aver diritto alla remissione del debito per una quota pari al 50% nel caso in cui lo stesso avesse aumentato almeno di una unità il numero di dipendenti occupati rispetto al 31 dicembre 2019 e che in ogni caso il termine di presentazione della richiesta della predetta re- missione da parte del richiedente sarebbe scaduta l'ultimo giorno del periodo di preammortamento, nel caso il 29.09.2022 con la necessità di allegare alla richiesta i documenti comprovanti l'aumento del numero di dipendenti, così che l'opponente provvedeva ad assumere la sig.ra , Parte_4 come da documentazione prodotta anche alla Regione ,proprio al fine di dimostrare il diritto di otte- nere il beneficio della prevista remissione. Tale ulteriore unità lavorativa veniva impiegata dalla so- cietà proprio per sviluppare la vendita di prodotti all'estero, come dimostrano le fatture di vendita che venivano prodotte ed. il mercato di riferimento delle esportazioni era proprio l'Ucraina, dal febbraio
2022 teatro di conflitti.
Quindi, continuava l'opponente, nel momento in cui l'attività svolta verso il canale estero prendeva piede con degli ottimi risultati, il subentro del conflitto portava alla chiusura totale del mercato
, tanto che contestualmente a quanto appena evidenziato, anche la lavoratrice rassegnava le Pt_5 proprie dimissioni.
Nonostante la difficoltà, l'opponente asseriva che la società cercava di continuare la propria attività, tanto che le rate del finanziamento erogato venivano regolarmente corrisposte fino alla mensilità di marzo 2023 compresa, momento in cui l'odierna istante maturava che l'unica decisione da prendere, stante lo squilibrio tra attività e passività, era quella di procedere alla liquidazione della compagine societaria e in tale situazione, la società perdeva il termine per presentare la richiesta di remissione prevista dal contratto di finanziamento, termine coincidente con la data del 29.09.2022, vale a dire nel pieno della crisi del settore di export verso l'Ucraina.
La società asseriva che, per mezzo del proprio liquidatore Dott. in data 28.10.2024, come CP_1 dimostrava la pec inviata al Dottor provvedeva ad inviare la documentazione attestante l'as- Per_1 sunzione della dipendente nonché i costi sostenuti per tale assunzione, proprio al fine di ottenere la remissione del 50% del prestito ottenuto, operazione che avrebbe permesso al tempo di defalcare l'importo di € 10.960,24 dal prestito erogato, somma peraltro dalla quale doveva ulteriormente defal- carsi,a dire dell'opponente, l'importo complessivo delle rate di ammortamento e preammortamento già corrisposte dalla società e pari ad € 2.528,69.
La sosteneva l'opponente, non aveva preso in considerazione la rendicontazione e CP_2 la produzione documentale offerta dal liquidatore che aveva più volte cercato anche per le vie brevi di comporre bonariamente la vicenda e quindi, in questa sede, rassegnava le seguenti conclusioni :
“IN VIA PRELIMINARE :DISPORRE l'immediata sospensione del provvedimento opposto in quanto è dimostrata in atti l'assoluta carenza di ogni diritto e/o pretesa di cui all'ordinanza ingiun- zione qui impugnata ed opposta;
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO :ANNULLARE e in ogni caso DICHIARARE inefficace l'ingiunzione oggi opposta di cui alla DD n. 13139 del 10/12/2024 emessa dalla Regione ai sensi e per gli effetti del RD. n. 639/1910 e notificato in data CP_2
12/12/2024 a mezzo pec per l'importo di € 21.556,37 per tutte le ragioni me-glio espresse in narrativa e per l'effetto CONDANNARE la in persona del Presidente pro tempore al paga- CP_2 mento delle spese e competenze del presente giudizio;
IN VIA SUBORDINATA : RIDETERMI-
NARE l'esatto importo del prestito concesso per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa IN VIA
ISTRUTTORIA AMMETTERE l'integrale documentazione descritta ed allegata alla presente cita- zione”.
Con ordinanza del 1.4.2025 il Giudice, verificata la regolare evocazione in giudizio di CP_2
in persona del Presiente pro tempore e la mancata costituzione della stessa nei termini di
[...] legge, ne dichiarava la contumacia e disponeva per la trattazione della causa l'udienza del giorno
11.6.2025 concedendo i termini perentori antecedenti detta udienza per il deposito di memorie inte- grative ex art.171 ter c.p.c.
Con comparsa del 31.3.2025 si costituiva in giudizio la (C.F. ), CP_2 P.IVA_2 in persona della Presidente pro tempore della Giunta Regionale Ing. rappresentata Controparte_3
e difesa dall'Avv. Luca Benci ( ) - PEC: - per CodiceFiscale_3 Email_3 delega da intendersi apposta in calce al detto atto, in forza di D.G.R. n. 253 del 19/03/2025 di confe- rimento dell'incarico conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio legale presso lo stesso: Servizio Avvocatura Regionale, Corso Vannucci n. 96 (Palazzo Donini) Perugia - fax:075/5043625 che contestava integralmente quanto ex adverso dedotto e richiesto e sosteneva che, contrariamente a quanto asserito da controparte, la pretesa creditoria della quantificata in CP_2 complessivi € 21.556.37 di cui all'ingiunzione di pagamento opposta ed alla Determina Direttoriale
n. 13139 del 10/12/2024, era legittima per l'integrale importo richiesto. Infatti,asseriva lìopposta, con
Determina Dirigenziale n. 3844 del 07/05/2020, la aveva approvato l'Avviso pub- CP_2 blico del ON Re-Start che disciplinava le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati erogabili a valere sul ON prestiti Re-Start, pubblicato nel BUR della Serie Generale n. 37 CP_2 CP_2 del 08/05/2020 .La gestione del bando, nonché del ON prestiti “Re-Start”, era stata affidata al
, come risultava Controparte_5 Controparte_6 dall'Avviso medesimo e la aveva presentato, in data 23/05/2020, Parte_6 domanda di accesso alle agevolazioni previste dal Bando ON prestiti Re-Start, pervenuta con Prot.
n. 4505.
La graduatoria definitiva delle domande presentate a valere sul Bando ON Prestiti Re-Start di cui al citato avviso, dalla quale risultava che la richiedente era rientrata nelle Parte_1 domande ammesse o ammissibili al n. 371, con un finanziamento agevolato pari ad € 21.920,00, veniva pubblicata nel Supplemento ordinario n. 3 BUR n. 75 del 22 dicembre 2021 e detta società sottoscriveva il contratto di finanziamento agevolato sul ON Prestiti “RE-START” – POR FESR
2014- 2020 prot. n.704/2020/UI/MT del 07/09/2020, con previsione di CP_2 erogazione in favore della stessa di € 21.920,49, della durata di mesi 72, con rimborso in 48 rate di ammortamento, oltre 24 mesi di preammortamento, scadenza piano di ammortamento al 1/10/2026.
A seguito di ciò nella sua qualità di mandataria dell' erogava alla Parte_3 Controparte_7 società opponente, in data 22/09/2020,la somma di € 21.920,49 ; in data 30/09/2022 terminava il periodo di preammortamento del finanziamento, con decorrenza, dal primo giorno del successivo mese di novembre 2022, dell'obbligazione della beneficiata opponente di pagamento delle rate di rimborso, come risultava dal piano di ammortamento di cui all'allegato n.2 al contratto;
in data
23/03/2023 la società veniva posta in liquidazione ed interrompeva il pagamento dei ratei di rimborso del finanziamento, sino a quel momento corrisposti, per l'importo di € 1.144,64 nell'anno 2022 ed €
1.384,05 nell'anno 2023 come da documentazione depositata:
Stante l'insolvenza dell'opponente al pagamento dei ratei mensili di rimborso a far data dal
01/04/2023, con lettera prot. 126/2023/UI/pin trasmessa a mezzo pec del 21/07/2023 Parte_3 diffidava al pagamento delle n. 4 rate insolute per l'importo complessivo Parte_1 di € 1.845,40 con termine ivi fissato per l'adempimento in giorni 15, che decorreva inutilmente.
Risultando integrato uno dei casi di decadenza del beneficio del termine e restituzione della somma pari all'importo erogato, al netto del capitale eventualmente già rimborsato, di cui all'art. 7 dell'av- visopubblico citato, per inadempimento imputabile al beneficiario e, segnatamente, “f) mancatopa- gamento di quattro rate del finanziamento agevolato erogato” procedeva ad avviare il Parte_3 sub procedimento di accertamento dell'inadempimento in contraddittorio, ai sensi del medesimo art. 7, trasmettendo all'opponente invito a mezzo pec del 31/08/2023, assegnando alla ditta ulteriori giorni
10 dal ricevimento della stessa per fornire “controdeduzioni e/o osservazioni in merito”,missiva non riscontrata dall'odierna opponente, che solo con comunicazione e-mail in data 5/10/2023, per il tra- mite del proprio liquidatore dott. chiedeva un contatto con .Alla richiesta sono CP_1 Parte_3 seguiti contatti telefonici tra il liquidatore ed funzionario gestore della pratica, ed a Persona_2 seguire e-mail del 6/06/2024 e pec del 29/08/2024 con le quali vanamente sollecitava la Parte_3 ditta affinché la stessa presentasse, come da intenzioni espresse verbalmente dal liquidatore, una pro- posta di sistemazione del debito scaduto aggiornato, alla data di agosto 2024, ad € 8.304,30, pari alla somma degli importi delle n. 17 rate frattanto insolute, al fine di evitare la risoluzione contrattuale, comunicazione che non veniva riscontrata dall'opponente.
Stante il permanente e grave inadempimento della società al pagamento di 18 rate del finanziamento erogato, in data 2/09/2024 il Consiglio di amministrazione di deliberava la risoluzione Parte_3 del contratto di finanziamento erogato a cui seguiva comunicazione pec Parte_1 prot. 170/2024/UI/amm, datata e consegnata 11/09/2024, di risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. e dell'art. 6 del contratto, con decadenza dal beneficio del termine e revoca dell'assegnazione.
Con comunicazione per vie brevi del liquidatore in data 4/10/2024 l'opponente preannunciava l'im- minente presentazione di una proposta di pagamento, non appena lo stesso avesse fatto rientro in
Italia e per l'effetto provvedeva a sospendere temporaneamente le azioni legali per il recu- Pt_3 pero del credito ma nessuna proposta perveniva, avendo anzi la società opponente inviato comunica- zione in data 28/10/2024 con cui esprimeva ragioni volte ad “ottenere il dimezzamento dell'importo da rimborsare” .
L'opposta asseriva che ,con pec del 12/11/2024 confermava di non aver ricevuto alcuna Pt_3 domanda di remissione del debito, da presentarsi comunque , entro la scadenza del preammortamento, ed invitava nuovamente la società a presentare, entro il 15/11/2024, una proposta di sistemazione del debito scaduto, pena l'attivazione delle azioni per il recupero del credito, ma neppure la suddetta comunicazione veniva riscontrata dall' opponente, la quale non presentava alcuna proposta.
Permanendo l'inadempimento di provvedeva a trasmettere Parte_1 Parte_3 la posizione in questione alla per l'attivazione della procedura di recupero del cre- CP_2 dito, detratto quanto corrisposto dalla società beneficiaria, per il complessivo importo di € 21.311,62
a titolo di capitale ed interessi e con Determina Direttoriale n. 13139 del 10/12/2024 la Regione
Umbria Giunta Regionale -Direzione Regionale sviluppo economico, agricoltura, lavoro istruzione, agenda digitale ingiungeva, ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 639/1910 all'odierna attrice opponente il “pagamento di euro 21.556,37: € 21.311,62 a titolo di capitale ed interessi maturati dal 01/04/2023 al 12/09/2024, oltre agli interessi di mora maturati dal 13/09/2024 al 10/12/2024 pari ad € 244,75 calcolati con un dietimo giornaliero di € 2,75, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, pena l'esecuzione forzata .In data 12/12/2024 veniva, quindi, notificata a Parte_1 in liquidazione ingiunzione di pagamento di cui alla detta Determina Dirigenziale.
L'opposta quindi rassegnava le seguenti conclusioni “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice, re- spinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e domanda:
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione del provvedimento opposto ingiunzione di paga- mento notificata in data 12/12/2024 ai sensi e per gli effetti del R.D. n.639/1910 di cui alla Determina
Direttoriale della Regione Umbria Giunta Regionale – Direzione Regionale Sviluppo Economico,
Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale n. 13139 del 10/12/2024, non ricorendone i presup- posti di legge e risultando l'opposizione infondata per tutti i motivi espressi in narrativa del presente atto.Nel merito:- rigettare tutte le domande proposte dall'attore opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi espressi in narrativa del presente atto;
- confermare l'ingiunzione di pagamento notificata in data 12/12/2024 di cui alla Determina Diretto- riale della Regione Umbria Giunta Regionale – Direzione Regionale Sviluppo Economico,
Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale n. 13139 del 10/12/2024;
In ogni caso, accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della società CP_2
in liquidazione (C.F. e P.IVA ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, della somma di € 21.556.53 – di cui € 19.657,53 a titolo di debito residuo, € 1.654,09 per interessi maturati sulle rate insolute e determinati dal 01/04/2023 al .
12/09/2024 (data di risoluzione del contratto), € 244,75 per interessi di mora maturati dal 13/09/2024 al 10/12/2024 (data di adozione dell'atto) calcolati per i giorni di ritardo (89 gg) moltiplicati per l'interesse giornaliero di € 2,75 – oltre interessi di mora maturati dall'11/12/2024 alla data di effettivo soddisfo calcolati con l'interesse giornaliero di € 2,75;
- condannare la società in liquidazione (C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della CP_2 della somma di € 21.556.53, oltre interessi di mora maturati dall'11/12/2024 alla data di
[...] effettivo soddisfo calcolati con l'interesse giornaliero di € 2,75.Con vittoria di spese del presente giudizio.”
Revocata la declaratoria di contumacia con provvedimento reso all'udienza del giorno 11.6.2025 il
Giudice revocava la declaratoria di contumacia pronunciata nei confronti di , si CP_2 riservava sulle richieste, anche istruttorie, delle parti e con ordinanza del 2.7.2025,rritenuta l'esau- riente istruzione della causa con la documentazione in atti,fissava per discussione l'udienza del
3.12.2025,previa concessione dei termini antecedenti la stessa ex art.189 c.p.c.per memorie conclu- sive e repliche.
All'udienza di cui sopra il Giudice riservava la decisione.
Nel rilevare che il presente giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa da parte opposta nei confronti di parte opponente è stato istruito esclusivamente con produzione docu- mentale, sia di parte opponente, le cui richiese istruttorie formulate nell'atto di opposizione e nelle memorie autorizzate si sono limitate alla richiesta “…che venga acquisita tutta la documentazione prodotta unitamente all' atto introduttivo, ritenendo infatti che tale contenzioso sia di fatto già provato per tabulas…”sia di parte opposta, che ha allegato, con le memorie a ciò deputate, ulteriore documen- tazione rispetto quella già prodotta con la comparsa di costituzione, proprio dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti si evince che parte opponente, ha sot- Parte_1 toscritto il contratto di finanziamento agevolato, a valere sul ON Prestiti “RE-START” – POR
FESR 2014- 2020 REGIONE UMBRIA prot. n.704/2020/UI/MT del 07/09/2020, per la somma di € 21.920,49, della durata di mesi 72, con rimborso in 48 rate di ammortamento, oltre 24 mesi di pream- mortamento, con scadenza del piano di ammortamento al 1.10.2026 per effetto del quale, in data 22.9.
2020, , società capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Umbriainnova cui Parte_3 veniva affidata la gestione del bando per l'ammissione al finanziamento nonché del ON prestiti
“Re-Start”, ha erogato alla stessa la somma di cui al contratto sottoscritto ,circostanza non contestata e ammessa dalla suddetta e come da contratto, in data 30.9.2022, è terminato il periodo di preammor- tamento del finanziamento, con decorrenza dal primo giorno del successivo mese di novembre 2022 dell'obbligazione della beneficiata opponente di pagamento delle rate di rimborso, come risultante dal piano di ammortamento di cui all'allegato n.2 al contratto ed anche tale circostanza non è conte- stata da parte opponente che afferma,nell'atto di opposizione “….Peraltro a tal proposito risulta op- portuno precisare che, come si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 4 del contratto di finanzia- mento, vi era la possibilità per il richiedente di aver diritto alla remissione del debito per una quota pari al 50% nel caso in cui lo stesso avesse aumentato almeno di una unità il numero di dipendenti occupati rispetto al 31 dicembre 2019 e che in ogni caso il termine di presentazione della richiesta della predetta remissione da parte del richiedente sarebbe scaduta l'ultimo giorno del periodo di pream-mortamento (nel caso che ci occupa il 29.09.2022) e la necessità di allegare alla richiesta i documenti comprovanti l'aumento del numero di dipendenti…”
Altro dato di fatto riferito anche da parte opponente e comunque non contestato, in data.
“….23/03/2023 la società(opponente ndr) è stata posta in liquidazione ……ed ha interrotto il paga- mento dei ratei di rimborso del finanziamento sino a quel momento corrisposti per l'importo di €
1.144,64 nell'anno 2022 ed € 1.384,05 nell'anno 2023”.
Sono in atti le richieste di pagamento del dovuto inviate all'opponente da e che la Parte_3 stessa, ,perdurando l'inadempimento, avviava il sub procedimento di accertamento dello stesso in contraddittorio, a mezzo pec del 31.8.2023, che assegnava alla ditta ulteriori 10 giorni dal ricevimento di detta PEC per fornire “controdeduzioni e/o osservazioni in merito” e ad esse facevano seguito la email del 6.6.2024 e pec del 29.8.2024 con le quali sollecitava Parte_3 Parte_1 affinché presentasse, come da intenzioni espresse verbalmente dal liquidatore, una proposta di
[...] sistemazione del debito scaduto.
A fronte di ciò e mancando la prova, da fornirsi a cura di parte opponente, dell'effettivo invio di una proposta di rientro dalla posizione debitoria posta in capo alla stessa,,ad esclusione della email del
28.10.2024 con la quale il liquidatore della società opponente chiedeva a il dimezzamento Pt_3 del debito nonostante il ritardo della presentazione della richiesta e della documentazione relativa n quanto la medesima sostiene di aver diritto a detta decurtazione del 50% dell'importo da rimborsare e preteso dall'opposta a titolo di remissione del debito.Ammette parte opposta che la richiesta doveva essere presentata entro l'ultimo giorno del periodo di preammortamento, vale a dire il 30.9.2022 ed alla stessa doveva essere allegata la documentazione attestante l'aumento del numero dei dipendenti impiegati nell'azienda “….e/o le fatture quietanzate, o documentazione equipollente, relative alle spese effettuate. Le richieste e la documentazione allegata dovranno essere presentate dai Beneficiari tramite apposita procedura che verrà resa disponibile sul portale https://www.umbriainnova.it, il cui link è presente anche nel sito https://www.gepafin.it.” con previsione riprodotta nel contratto di fi- nanziamento sottoscritto dall'opponente e di cui all' “Articolo 4 - Remissione del debito – Clausola risolutiva espressa”.,ma a nulla vale ,a parere di chi scrive, la giustificazione addotta da parte oppo- nente per tale mancato adempimento nel termine espressamente stabilito e in quanto avente scadenza
“…coincidente con la data del 29.09.2022, vale a dire nel pieno della crisi del settore di export verso l'Ucraina” ,dato che il conflitto, in quella Regione, è ufficialmente iniziato in data 24.2.2022, che la lavoratrice assunta in data 4.5.2021 asseritamente proprio per sviluppare la vendita Parte_4 di prodotti all'estero e specificatamente nel mercato , si è dimessa volontariamente dal lavoro Pt_5 in data 1.2.2022 senza che risulti in alcun modo che tali dimissioni siano dipese dal conflitto US /
né la produzione di un'unica fattura, la n.2/001 del 12.2.2021 emessa nei confronti di una Pt_5 società Ucraina con sede in Kiev ,attesta l'esistenza di un avviato e proficuo rapporto commerciale tra l'opponente e aziende del mercato ,compromesso dal conflitto bellico tra tale Nazione e Pt_5 la Russia considerato, altresì, che è documentalmente provato dalla visura camerale versata in atti che, alla data di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, il 23/05/2020, come di- chiarato da parte attrice, il numero di addetti dell'impresa era pari a 3, poi diminuito a 2 nel IV trime- stre 2021 e ad 1 soltanto a far data dal II trimestre 2022 .
L'opposizione pertanto risulta infondata e va rigettata, con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento notificata in data 12/12/2024, a mezzo pec, dalla a CP_2 Controparte_8
(anche ) per l'importo complessivo di € 21.556,37 ai sensi e
[...] Parte_1 Pt_1 per gli effetti del R/.D. n. 639/1910 di cui alla Determinazione Direttoriale n. 13139 del 10/12/2024, corrispondente al finanziamento agevolato erogato da maggiorato degli interessi. Pt_3
Le sese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia,Dr.Alberta Balloni,definitivmente pronunciando sll'op- posizione avverso l'ingiunzione di pagamento ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 639/1910 di cui alla DD n. 13139 del 10/12/2024 del 20.1.2025 proposta da Parte_7
(anche ) con sede in Foligno (PG) via Delle Industrie n. 40 (CF. e P.IVA
[...] Pt_1
) in persona del Liquidatore pro tempore Dott. ( P.IVA_1 Controparte_4 C.F._1
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...],
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Fioretti del Foro di Spoleto (C.F. ), CodiceFiscale_2 con studio in Foligno (PG) via Umberto I n. 48, eleggendo domicilio presso l'indirizzo di posta elet-
certificata giusta procura alle liti estesa su fo- Emai_4 Email_5 glio separato e congiunto al detto atto contro (C.F. ), in persona CP_2 P.IVA_2 della Presidente pro tempore della Giunta Regionale Ing. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Luca Benci ( ) - PEC: - per delega da CodiceFiscale_3 Email_3 intendersi apposta in calce al detto atto, in forza di D.G.R. n. 253 del 19/03/2025 di conferimento dell'incarico conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio legale presso lo stesso: Servizio Avvocatura Regionale, Corso Vannucci n. 96 (Palazzo Donini) Perugia - fax:075/5043625;
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.12.2025:
Disattesa ogni altra richiesta, rigetta l'opposizione, ritenutane l'infondatezza e per l'effetto, conferma integralmente l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 639/1910 di cui alla DD n. 13139 del 10/12/2024 del 20.1.2025 dalla nei confronti di CP_2 [...]
(anche ) e condanna l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 Pt_1 dell'opposta della somma di € 21.556.53, oltre interessi come contrattualmente previsti.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte opposta, determinate come segue: €.5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 5.12.2025 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni