CASS
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2025, n. 5847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5847 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7947/2019 R.G. proposto da: COMUNE DI GRECCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PE TO ([...]); -ricorrente- contro TE EN, CI RI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCIONE, 71, presso lo STUDIO LEGALE D'ERCOLE, rappresentati e difesi dall'avvocato PALOMBI NICOLA ([...]); -ricorrenti incidentali- nonché contro CA RI EL, CA NA, CA DR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONIZETTI 20, presso lo Civile Sent. Sez. 2 Num. 5847 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA RI Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 05/03/2025 2 di 10 studio dell’avvocato SPAGNOLI PAOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato TRINCHI LB ([...]); -controricorrenti- ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato PIERI NERLI OV ([...]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATTANEO DANIELE ([...]); -controricorrente- EL ALESDR, rappresentato e difeso dall’avvocato AN AR ([...]); -controricorrente- TO LB, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5500/2018, depositata il 6/09/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale TE PE, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso principale e rigettare il ricorso incidentale. Sentiti i difensori del ricorrente principale, dei ricorrenti incidentali e dei controricorrenti, che hanno concluso nei termini dei rispettivi atti di ricorso e controricorso. FATTI DELLA CAUSA 1. Con atto notificato l’8 marzo 2005, il Comune di IO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti l’ing. AR TT, il geom. LB ZI, l’arch. ZO CA e la ditta 3 di 10 individuale NO AP, chiedendo di accertare che la ditta NO AP non ha correttamente e diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni ex contractu relative all’appalto dei lavori di sistemazione di una piazza (la piazza del Presepio Vivente) ed è responsabile ex artt. 1667 e 1669 c.c., nonché di accertare la responsabilità dei progettisti e direttori dei lavori, dando atto che non hanno eseguito esattamente e diligentemente le obbligazioni dell’incarico loro conferito e conseguentemente di condannare tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni nell’importo di euro 184.478,22. Si costituiva la ditta AP, che chiedeva di rigettare la domanda;
si costituivano TT, CA e ZI, che eccepivano la decadenza e prescrizione dell’azione e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il geom. AL IN, dipendente del Comune di IO e responsabile del procedimento;
TT chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa GO NI s.p.a., in base allo stipulato contratto di assicurazione per responsabilità professionale. Il Tribunale autorizzava le chiamate in causa dei terzi: si costituivano GO NI e IN, che a sua volta chiamava in causa la propria compagnia assicurativa Italiana NI s.p.a., che si costituiva anch’essa. Durante il giudizio di primo grado il Comune rinunciava agli atti nei confronti di ZI, che accettava la rinuncia e a sua volta rinunciava agli atti nei confronti di IN, rinuncia che veniva accettata da quest’ultimo e dalla sua compagnia assicurativa;
il Tribunale dichiarava quindi l’estinzione del processo limitatamente alle domande proposte dal Comune nei confronti di ZI e da quest’ultimo nei confronti di IN e da IN nei confronti della Italiana NI. Con la sentenza n. 366/2012, il Tribunale di Rieti – riconosciuta la responsabilità dell’impresa appaltatrice e dei progettisti e direttori dei lavori, con concorso per fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, primo comma c.c. - ha condannato AR TT 4 di 10 (quale progettista e direttore dei lavori), in solido con NO AP (quale titolare dell’impresa appaltatrice) ed ZO CA (quale progettista e direttore dei lavori), a risarcire i danni nei confronti del Comune di IO in relazione ai vizi palesatisi nella realizzazione della piazza del Presepio Vivente, liquidando la somma di euro 111.252,81. Il Tribunale ha poi condannato GO NI, chiamata in causa da TT, a tenere indenne il proprio assicurato dal pagamento delle somme da lui dovute al Comune e al condebitore solidale AP. Il Tribunale ha compensato le spese di lite tra il Comune, AP, TT e CA, nonché tra AP, TT, CA e ZI e tra TT e GO NI;
ha condannato CA e TT in solido al pagamento delle spese dei chiamati IN e della sua compagnia assicurativa. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale da TT, contestando – per quanto interessa il presente giudizio – la mancata declaratoria di decadenza e prescrizione dell’azione fatta valere. La sentenza è poi stata impugnata in via incidentale: dal titolare dell’impresa appaltatrice AP, che ha anch’esso lamentato l’erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza dell’azione; da ZI, che ha lamentato la mancata declaratoria di estinzione del processo con riferimento alla sua posizione;
dal Comune di IO, che ha contestato la parte della sentenza che ha affermato la concorrente responsabilità del Comune nella causazione del danno;
da CA, che ha anch’esso censurato il mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione; in via subordinata, da Italiana Assicurazione s.p.a., assicuratore di IN. Il gravame è stato deciso dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza 6 settembre 2018, n. 5500. La Corte ha accolto l’eccezione di tardività dell’azione ex art. 1669 c.c.: in riforma della sentenza impugnata ha quindi rigettato la domanda proposta dal 5 di 10 Comune di IO
contro
TT, CA e AP. La Corte ha poi rigettato il motivo d’appello di TT fatto valere nei confronti di GO NI (divenuta IC Insurance p.l.c.). Quanto alle spese di lite, la Corte ha condannato il Comune di IO a rifondere le spese sostenute dall’impresa AP e ha condannato TT a rifondere le spese nei confronti di IC Insurance, compensandole nel resto. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Comune di IO. Resistono con controricorso AR TT ed ZO CA, che fanno valere ricorso incidentale. Resistono con controricorso: RI EL AP, NA AP e RO AP, coeredi di NO AP (deceduto il 16 luglio 2017), che resistono al ricorso principale;
-AL IN, che resiste al ricorso incidentale;
-IC Insurance p.l.c., che resiste con due distinti atti nei confronti del ricorso principale del Comune e nei confronti del ricorso incidentale di TT. LB ZI e Italiana NI s.p.a. sono rimasti intimati. Hanno depositato memoria tutte le parti costituite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale del Comune è basato su un motivo che contesta “violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 1667, 1669 e 2697 c.c., con riferimento all’onus probandi in tema di tempestività della domanda per vizi e difformità e di decadenza della relativa azione”: del tutto apodittica si pone la prospettazione della Corte d’appello circa la possibilità per il ricorrente di avere autonoma contezza delle cause di ammaloramento della piazza sulla base delle sole previsioni progettuali e prima dell’acquisizione della perizia il 19 febbraio 2005, in quanto i vizi riscontrati non possono non ritenersi occulti nella loro eziogenesi fino all’acquisizione della perizia, come 6 di 10 emerge implicitamente dalla complessità dell’analisi compiuta negli elaborati tecnici di parte, ossia la suddetta perizia, e d’ufficio da parte del consulente tecnico nominato dal giudice, essendo state necessarie puntuali indagini sulla coerenza del progetto, sulla qualità del materiale, sulla resistenza cinetica al transito e sull’incidenza di fattori atmosferici;
in ogni caso l’amministrazione ricorrente non ha avuto un atteggiamento inerte, avendo già in data 20 giugno 2003, ai primi sintomi di danno, non disponendo al suo interno di idonee professionalità specifiche, conferito incarico per la redazione di una perizia tecnica e avendo poi subito proceduto a formalizzarne la denuncia non appena ha conosciuto l’esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilirne il corretto collegamento causale. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha rilevato come, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, emerga che il danneggiamento della piazza, il cui rifacimento costituiva oggetto dell’appalto, è dovuto essenzialmente al concorso di più elementi causali, ossia l’utilizzo per la copertura di cubetti in pietra di spessore esiguo, posizionati su uno strato di sola sabbia posto in opera senza massetto di cemento e rete elettrosaldata, di misura differenziata così da “non consentire un comportamento solidale sotto la sollecitazione del transito di automezzi”. Il Comune – ha poi osservato la Corte – ha inviato una prima lettera di contestazione in data 12 marzo 2003, priva però di specificità, e, dopo aver conferito apposito incarico ad un esperto per l’accertamento dei vizi in data 20 giugno 2003, ha denunciato formalmente i vizi soltanto in data 28 febbraio 2005. Sulla base delle osservazioni del consulente tecnico d’ufficio, la Corte d’appello ha ritenuto che il deterioramento della copertura in pietra “non implicava valutazioni di particolare complessità nella sua eziogenesi, essendo riconnesso essenzialmente a ragioni di ordine meccanico relativamente banali”, così che la denuncia del 28 7 di 10 febbraio 2005 è da ritenersi tardiva, senza che possa avere rilievo a riguardo la circostanza secondo cui la perizia stragiudiziale commissionata dal Comune è stata depositata dal professionista nominato dal medesimo soltanto in data 19 febbraio 2005. Si tratta di una valutazione di merito formulata dalla Corte d’appello, valutazione secondo la quale il dies a quo del termine annuale per la denuncia di gravi difetti nella costruzione, che secondo la giurisprudenza di questa Corte decorre dal giorno in cui il committente consegua una “sicura” conoscenza dei difetti e delle loro cause (cfr., per tutte, Cass. n. 10048/2018), non può decorrere nel caso in esame dal deposito della perizia stragiudiziale, non essendo stato necessario conseguire conoscenza delle cause in base ad accertamenti tecnici, essendo la gravità dei vizi e il corretto collegamento causale evincibili almeno dal momento dell’invio della lettera del marzo 2003 (d’altro canto, come ha precisato questa Corte, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia e la valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata, in tal senso v. Cass. n. 19343/2022). Il ricorso principale va pertanto rigettato. 2. Il ricorso incidentale di TT e CA è articolato in due motivi, il primo condiviso da entrambi i ricorrenti, il secondo avanzato dal solo TT. a) Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 112 e 91 c.p.c., avendo la sentenza ritenuto assorbita la domanda subordinata di condanna di IN: se è vero che la questione della responsabilità in capo 8 di 10 ai professionisti del danneggiamento della piazza è rimasta assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di decadenza della domanda risarcitoria, la Corte avrebbe dovuto comunque pronunciarsi virtualmente su tale accertamento al fine di statuire sulla censura relativa alla condanna alle spese disposta dal Tribunale di Rieti. Il motivo non può essere accolto, in quanto, nel ravvisare un interesse a una pronuncia di soccombenza virtuale finalizzata a una diversa ripartizione delle spese nei rapporti tra TT e CA da un lato e IN dall’altro lato, non si considera la pronuncia sulle spese resa dal giudice d’appello. La Corte d’appello ha accolto il motivo di gravame di TT, CA e AP e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda contro di loro proposta dal Comune di IO. Avendo riformato la sentenza impugnata, la Corte ha correttamente deciso le spese di lite alla luce dell’esito complessivo della medesima e ha quindi, per quanto concerne i rapporti tra i ricorrenti TT e CA da un lato e IN e la sua compagnia assicurativa dall’altro lato, compensato le spese di lite, il cui pagamento il Tribunale aveva invece posto in solido a carico ai ricorrenti. Non vi è stata, pertanto, alcuna omissione di pronuncia della Corte d’appello in relazione al regolamento delle spese tra TT e CA da un lato e IN e la sua compagnia assicurativa dall’altro lato. b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito confermato il rigetto della domanda di manleva proposta da TT nei confronti della propria Compagnia di assicurazione (IC Insurance) al pagamento delle spese liquidate a favore di IN e alla di lui compagnia di assicurazione. Il motivo non può essere accolto. Ad avviso del ricorrente TT, la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1362 c.c., laddove ha 9 di 10 ritenuto che la polizza stipulata dal ricorrente con la IC Insurance non coprisse le spese legali che il medesimo è stato condannato a pagare ai terzi chiamati (IN e la sua compagnia assicurativa). Nel lamentare il mancato riconoscimento del proprio diritto alla manleva rispetto alla condanna al pagamento delle suddette spese legali, il ricorrente non considera che, come si è visto esaminando il precedente motivo, il giudice d’appello ha rideterminato le spese di lite e le ha compensate per quanto concerne i rapporti tra TT da un lato e IN e la sua assicurazione dall’altro lato. La censura è d’altro canto formulata dallo stesso ricorrente “nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di ricorso incidentale e quindi di conferma della sentenza di primo grado sul punto” relativamente alle somme che TT è stato condannato a pagare in favore di IN e della Italiana NI s.p.a., così che - a fronte della mancata conferma sul punto della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello - tale censura non può che essere respinta. Il ricorso incidentale va pertanto rigettato. 3. Le spese del presente giudizio sono compensate alla luce della reciproca soccombenza tra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali;
rispetto alle altre parti seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale;
condanna il Comune di IO al 10 di 10 pagamento delle spese del giudizio in favore di RI EL AP, NA AP e RO AP, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché in favore di IC Insurance, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
condanna AR TT ed ZO CA in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di AL IN, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
condanna infine AR TT al pagamento delle spese del giudizio in favore di IC Insurance, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio seguita alla pubblica
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5500/2018, depositata il 6/09/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale TE PE, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso principale e rigettare il ricorso incidentale. Sentiti i difensori del ricorrente principale, dei ricorrenti incidentali e dei controricorrenti, che hanno concluso nei termini dei rispettivi atti di ricorso e controricorso. FATTI DELLA CAUSA 1. Con atto notificato l’8 marzo 2005, il Comune di IO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti l’ing. AR TT, il geom. LB ZI, l’arch. ZO CA e la ditta 3 di 10 individuale NO AP, chiedendo di accertare che la ditta NO AP non ha correttamente e diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni ex contractu relative all’appalto dei lavori di sistemazione di una piazza (la piazza del Presepio Vivente) ed è responsabile ex artt. 1667 e 1669 c.c., nonché di accertare la responsabilità dei progettisti e direttori dei lavori, dando atto che non hanno eseguito esattamente e diligentemente le obbligazioni dell’incarico loro conferito e conseguentemente di condannare tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni nell’importo di euro 184.478,22. Si costituiva la ditta AP, che chiedeva di rigettare la domanda;
si costituivano TT, CA e ZI, che eccepivano la decadenza e prescrizione dell’azione e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il geom. AL IN, dipendente del Comune di IO e responsabile del procedimento;
TT chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa GO NI s.p.a., in base allo stipulato contratto di assicurazione per responsabilità professionale. Il Tribunale autorizzava le chiamate in causa dei terzi: si costituivano GO NI e IN, che a sua volta chiamava in causa la propria compagnia assicurativa Italiana NI s.p.a., che si costituiva anch’essa. Durante il giudizio di primo grado il Comune rinunciava agli atti nei confronti di ZI, che accettava la rinuncia e a sua volta rinunciava agli atti nei confronti di IN, rinuncia che veniva accettata da quest’ultimo e dalla sua compagnia assicurativa;
il Tribunale dichiarava quindi l’estinzione del processo limitatamente alle domande proposte dal Comune nei confronti di ZI e da quest’ultimo nei confronti di IN e da IN nei confronti della Italiana NI. Con la sentenza n. 366/2012, il Tribunale di Rieti – riconosciuta la responsabilità dell’impresa appaltatrice e dei progettisti e direttori dei lavori, con concorso per fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, primo comma c.c. - ha condannato AR TT 4 di 10 (quale progettista e direttore dei lavori), in solido con NO AP (quale titolare dell’impresa appaltatrice) ed ZO CA (quale progettista e direttore dei lavori), a risarcire i danni nei confronti del Comune di IO in relazione ai vizi palesatisi nella realizzazione della piazza del Presepio Vivente, liquidando la somma di euro 111.252,81. Il Tribunale ha poi condannato GO NI, chiamata in causa da TT, a tenere indenne il proprio assicurato dal pagamento delle somme da lui dovute al Comune e al condebitore solidale AP. Il Tribunale ha compensato le spese di lite tra il Comune, AP, TT e CA, nonché tra AP, TT, CA e ZI e tra TT e GO NI;
ha condannato CA e TT in solido al pagamento delle spese dei chiamati IN e della sua compagnia assicurativa. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale da TT, contestando – per quanto interessa il presente giudizio – la mancata declaratoria di decadenza e prescrizione dell’azione fatta valere. La sentenza è poi stata impugnata in via incidentale: dal titolare dell’impresa appaltatrice AP, che ha anch’esso lamentato l’erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza dell’azione; da ZI, che ha lamentato la mancata declaratoria di estinzione del processo con riferimento alla sua posizione;
dal Comune di IO, che ha contestato la parte della sentenza che ha affermato la concorrente responsabilità del Comune nella causazione del danno;
da CA, che ha anch’esso censurato il mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione; in via subordinata, da Italiana Assicurazione s.p.a., assicuratore di IN. Il gravame è stato deciso dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza 6 settembre 2018, n. 5500. La Corte ha accolto l’eccezione di tardività dell’azione ex art. 1669 c.c.: in riforma della sentenza impugnata ha quindi rigettato la domanda proposta dal 5 di 10 Comune di IO
contro
TT, CA e AP. La Corte ha poi rigettato il motivo d’appello di TT fatto valere nei confronti di GO NI (divenuta IC Insurance p.l.c.). Quanto alle spese di lite, la Corte ha condannato il Comune di IO a rifondere le spese sostenute dall’impresa AP e ha condannato TT a rifondere le spese nei confronti di IC Insurance, compensandole nel resto. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Comune di IO. Resistono con controricorso AR TT ed ZO CA, che fanno valere ricorso incidentale. Resistono con controricorso: RI EL AP, NA AP e RO AP, coeredi di NO AP (deceduto il 16 luglio 2017), che resistono al ricorso principale;
-AL IN, che resiste al ricorso incidentale;
-IC Insurance p.l.c., che resiste con due distinti atti nei confronti del ricorso principale del Comune e nei confronti del ricorso incidentale di TT. LB ZI e Italiana NI s.p.a. sono rimasti intimati. Hanno depositato memoria tutte le parti costituite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale del Comune è basato su un motivo che contesta “violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 1667, 1669 e 2697 c.c., con riferimento all’onus probandi in tema di tempestività della domanda per vizi e difformità e di decadenza della relativa azione”: del tutto apodittica si pone la prospettazione della Corte d’appello circa la possibilità per il ricorrente di avere autonoma contezza delle cause di ammaloramento della piazza sulla base delle sole previsioni progettuali e prima dell’acquisizione della perizia il 19 febbraio 2005, in quanto i vizi riscontrati non possono non ritenersi occulti nella loro eziogenesi fino all’acquisizione della perizia, come 6 di 10 emerge implicitamente dalla complessità dell’analisi compiuta negli elaborati tecnici di parte, ossia la suddetta perizia, e d’ufficio da parte del consulente tecnico nominato dal giudice, essendo state necessarie puntuali indagini sulla coerenza del progetto, sulla qualità del materiale, sulla resistenza cinetica al transito e sull’incidenza di fattori atmosferici;
in ogni caso l’amministrazione ricorrente non ha avuto un atteggiamento inerte, avendo già in data 20 giugno 2003, ai primi sintomi di danno, non disponendo al suo interno di idonee professionalità specifiche, conferito incarico per la redazione di una perizia tecnica e avendo poi subito proceduto a formalizzarne la denuncia non appena ha conosciuto l’esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilirne il corretto collegamento causale. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha rilevato come, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, emerga che il danneggiamento della piazza, il cui rifacimento costituiva oggetto dell’appalto, è dovuto essenzialmente al concorso di più elementi causali, ossia l’utilizzo per la copertura di cubetti in pietra di spessore esiguo, posizionati su uno strato di sola sabbia posto in opera senza massetto di cemento e rete elettrosaldata, di misura differenziata così da “non consentire un comportamento solidale sotto la sollecitazione del transito di automezzi”. Il Comune – ha poi osservato la Corte – ha inviato una prima lettera di contestazione in data 12 marzo 2003, priva però di specificità, e, dopo aver conferito apposito incarico ad un esperto per l’accertamento dei vizi in data 20 giugno 2003, ha denunciato formalmente i vizi soltanto in data 28 febbraio 2005. Sulla base delle osservazioni del consulente tecnico d’ufficio, la Corte d’appello ha ritenuto che il deterioramento della copertura in pietra “non implicava valutazioni di particolare complessità nella sua eziogenesi, essendo riconnesso essenzialmente a ragioni di ordine meccanico relativamente banali”, così che la denuncia del 28 7 di 10 febbraio 2005 è da ritenersi tardiva, senza che possa avere rilievo a riguardo la circostanza secondo cui la perizia stragiudiziale commissionata dal Comune è stata depositata dal professionista nominato dal medesimo soltanto in data 19 febbraio 2005. Si tratta di una valutazione di merito formulata dalla Corte d’appello, valutazione secondo la quale il dies a quo del termine annuale per la denuncia di gravi difetti nella costruzione, che secondo la giurisprudenza di questa Corte decorre dal giorno in cui il committente consegua una “sicura” conoscenza dei difetti e delle loro cause (cfr., per tutte, Cass. n. 10048/2018), non può decorrere nel caso in esame dal deposito della perizia stragiudiziale, non essendo stato necessario conseguire conoscenza delle cause in base ad accertamenti tecnici, essendo la gravità dei vizi e il corretto collegamento causale evincibili almeno dal momento dell’invio della lettera del marzo 2003 (d’altro canto, come ha precisato questa Corte, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia e la valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata, in tal senso v. Cass. n. 19343/2022). Il ricorso principale va pertanto rigettato. 2. Il ricorso incidentale di TT e CA è articolato in due motivi, il primo condiviso da entrambi i ricorrenti, il secondo avanzato dal solo TT. a) Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 112 e 91 c.p.c., avendo la sentenza ritenuto assorbita la domanda subordinata di condanna di IN: se è vero che la questione della responsabilità in capo 8 di 10 ai professionisti del danneggiamento della piazza è rimasta assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di decadenza della domanda risarcitoria, la Corte avrebbe dovuto comunque pronunciarsi virtualmente su tale accertamento al fine di statuire sulla censura relativa alla condanna alle spese disposta dal Tribunale di Rieti. Il motivo non può essere accolto, in quanto, nel ravvisare un interesse a una pronuncia di soccombenza virtuale finalizzata a una diversa ripartizione delle spese nei rapporti tra TT e CA da un lato e IN dall’altro lato, non si considera la pronuncia sulle spese resa dal giudice d’appello. La Corte d’appello ha accolto il motivo di gravame di TT, CA e AP e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda contro di loro proposta dal Comune di IO. Avendo riformato la sentenza impugnata, la Corte ha correttamente deciso le spese di lite alla luce dell’esito complessivo della medesima e ha quindi, per quanto concerne i rapporti tra i ricorrenti TT e CA da un lato e IN e la sua compagnia assicurativa dall’altro lato, compensato le spese di lite, il cui pagamento il Tribunale aveva invece posto in solido a carico ai ricorrenti. Non vi è stata, pertanto, alcuna omissione di pronuncia della Corte d’appello in relazione al regolamento delle spese tra TT e CA da un lato e IN e la sua compagnia assicurativa dall’altro lato. b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito confermato il rigetto della domanda di manleva proposta da TT nei confronti della propria Compagnia di assicurazione (IC Insurance) al pagamento delle spese liquidate a favore di IN e alla di lui compagnia di assicurazione. Il motivo non può essere accolto. Ad avviso del ricorrente TT, la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1362 c.c., laddove ha 9 di 10 ritenuto che la polizza stipulata dal ricorrente con la IC Insurance non coprisse le spese legali che il medesimo è stato condannato a pagare ai terzi chiamati (IN e la sua compagnia assicurativa). Nel lamentare il mancato riconoscimento del proprio diritto alla manleva rispetto alla condanna al pagamento delle suddette spese legali, il ricorrente non considera che, come si è visto esaminando il precedente motivo, il giudice d’appello ha rideterminato le spese di lite e le ha compensate per quanto concerne i rapporti tra TT da un lato e IN e la sua assicurazione dall’altro lato. La censura è d’altro canto formulata dallo stesso ricorrente “nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di ricorso incidentale e quindi di conferma della sentenza di primo grado sul punto” relativamente alle somme che TT è stato condannato a pagare in favore di IN e della Italiana NI s.p.a., così che - a fronte della mancata conferma sul punto della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello - tale censura non può che essere respinta. Il ricorso incidentale va pertanto rigettato. 3. Le spese del presente giudizio sono compensate alla luce della reciproca soccombenza tra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali;
rispetto alle altre parti seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale;
condanna il Comune di IO al 10 di 10 pagamento delle spese del giudizio in favore di RI EL AP, NA AP e RO AP, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché in favore di IC Insurance, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
condanna AR TT ed ZO CA in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di AL IN, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
condanna infine AR TT al pagamento delle spese del giudizio in favore di IC Insurance, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio seguita alla pubblica